Cass. Sez. III n. 17967 del 11 maggio 2010 (Cc. 8 apr. 2010)
Pres. Lupo  Est. Petti Ric. Koehler 
Elettrosmog. Violazione dell’articolo 674 Codice penale
In tema d’inquinamento elettromagnetico, il reato di cui all'articolo 674 c.p. non è configurabile neppure astrattamente in base al mero superamento, da provare oggettivamente , dei limiti d’esposizione o dei valori d’attenzione previsti dalle norme speciali (D.M. Ambiente 10 settembre 1998, n. 381; d.P.C.M. 8 luglio 2003),occorrendo anche l’idoneità delle onde elettromagnetiche ad offendere o molestare persone.
UDIENZA dell'8.04.2010
SENTENZA N. 559
REG. GENERALE N. 46290/2009
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
Composta dai sigg.  magistrati:
 Ernesto Lupo                                      presidente
 Agostino Cordova                                consigliere
 Ciro Petti                                            consigliere
 Silvio Amoresano                                consigliere
 Santi Gazzarta                                   consigliere
 ha pronunciato la seguente
 SENTENZA
 - sul ricorso proposto dal difensore di Stefan Koehler, nato ad  Helksinki l'11  settembre del 1954, quale legale rappresentante della Nokia Siemens  avverso  l'ordinanza del tribunale del riesame di Napoli del 9 ottobre del 2009;
 - udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
 - sentito il Procuratore generale dott. Guglielmo Passacantando, il  quale ha  concluso, per l'annullamento con rinvio;
 - udito il difensore avv. Bellini Gennaro, il quale ha concluso per  l'accoglimento del ricorso;
 - letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue
 IN FATTO
 Il tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 9 ottobre del  2009,  respingeva la richiesta di riesame avanzata nell'interesse della società  Nokia  Siemens, con cui si era impugnato il provvedimento di sequestro  preventivo di un  impianto di telefonia mobile collocato in Napoli alla via Manzoni n 116.  Il  sequestro era stato disposto per l'ipotizzato reato di cui all'articolo  674  c.p., in quanto in base alla relazione del CRIA del 20 marzo del 2009 si  era  riscontrato che i valori di emissione delle onde elettromagnetiche erano   risultati superiori alla norma e che le condizioni di salute di due  condomini si  erano aggravate a seguito dell'installazione dell'impianto. In  precedenza le  azioni svolte dal condominio per la rimozione dell'impianto erano state  respinte, prima dall'autorità giudiziaria amministrativa e poi da quella   ordinaria civile. L'elemento nuovo che aveva indotto il giudice penale  al  sequestro era costituito dall'aggravamento delle condizioni di salute di  due  condomini e dalla relazione del CRIA alla quale prima si è fatto  riferimento.
 Ricorre per cassazione la società deducendo:
 - violazione di legge per l'insussistenza del reato ipotizzato e per  l'assoluta  mancanza di motivazione sul punto: sostiene che il giudice del riesame  non aveva  esaminato la documentazione prodotta dalla difesa e segnatamente la  consulenza  disposta in sede civile dalla quale risultava che i valori limite non  erano  stati superati alla data dell'8 giugno del 2008;
 - la violazione dell'articolo 321 c.p.p per la mancanza dei presupposti  per  l'adozione del sequestro, in quanto la verifica posta a base del  sequestro era  stata sommaria e comunque era stata superata dalla relazione dell' 11  giugno del  2009 depositata il 17 giugno del 2009;
 - la violazione dell'articolo 674 c.p.p. per l'insussistenza del reato  per il  mancato superamento dei limiti.
 IN DIRITTO
 Il ricorso va accolto.
 Secondo l'orientamento di questa sezione (Cass. n. 15707 del 2009), in  tema  d'inquinamento elettromagnetico, il reato non è configurabile neppure  astrattamente in base al mero superamento, da provare oggettivamente,  dei limiti  d'esposizione o dei valori d'attenzione previsti dalle norme speciali  (D.M.  Ambiente 10 settembre 1998, n. 381; d.P.C.M. 8 luglio 2003), occorrendo  anche l'idoneita'  delle onde elettromagnetiche ad offendere o molestare persone. (Conf.  Sez. III,15708,  15709, 15710, 15711, 15712, 15713, 15714, 15715, 15716 del 2009).
 Nella fattispecie il tribunale, pur dando atto che i dati probatori  erano  estremamente equivoci, ha ritenuto ugualmente configurabile il fumus  delicti riservando sostanzialmente al giudice del merito approfondimenti  probatori.  Invece la stessa equivocità dei dati probatori, essendo relativa proprio  ad un  elemento costitutivo del reato, ossia al superamento dei limiti  tabellarmente  previsti, poteva incidere sulla stessa astratta configurabilità del  reato. Il  sequestro preventivo, a differenza di quello probatorio che, avendo uno  scopo  istruttorio, può essere disposto anche quando gli elementi costitutivi  del reato  sono incerti (anzi spesso serve proprio a chiarire tale incertezza),  avendo una  funzione cautelare, presuppone che un reato sia seriamente prospettabile  ed  impone al giudice di non appiattirsi sulla formulazione dell'accusa  predisposta  dal pubblico ministero, ma di verificare se quell'ipotesi accusatoria  sia  configurabile in base alle risultanze processuali.
 Nella fattispecie, con riferimento ai valori tabellari, il sequestro è  stato  disposto in base ad un accertamento, espletato al di fuori del  contraddittorio  delle parti, che è stato superato da altro accertamento successivo  disposto nel  contraddittorio delle parti nonché dall'accertamento compiuto in sede  civile. Il  tribunale non ha indicato la ragione per la quale dovesse darsi la  preferenza  all'unico accertamento favorevole al condominio, rispetto a tutti gli  altri,  anche successivi, favorevoli all'indagato, accertamenti questi ultimi  idonei ad  escludere la stessa configurabilità del reato. Nel dubbio, anche ai fini  della  valutazione della persistenza delle esigenze cautelari, si deve  privilegiare il  rilevamento più recente rispetto a quello più remoto.
 Alla stregua delle considerazioni svolte, il provvedimento impugnato va  annullato con rinvio per un nuovo esame. Il giudice del rinvio dovrà  tenere  conto dei principi dianzi esposti sulla configurabilità del reato e  sulla  necessità di privilegiare nel dubbio i rilevamenti più garantiti e  recenti.
 P.Q.M.
 LA CORTE
 Letto l'articolo 623 c.p.p.
 Annulla
 l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Napoli.
 Così deciso in Roma l'8 aprile del 2010
 DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  11 MAG. 2010
                    



