Corte Costituzionale ord. 265 del 6 luglio 2006
Tutela dell'ambiente - Norme della Regione Veneto -Procedimento di
autorizzazione all'installazione, modifica ed adeguamento degli impianti per la
telefonia mobile -Previsione, per il rilascio della predetta autorizzazione,
oltre al provvedimento previsto dall'art. 87 del "Codice delle
comunicazioni elettroniche", anche del rilascio del permesso di costruire.
ANNO
2006
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Annibale
MARINI Presidente
-
Franco
BILE
Giudice
-
Giovanni Maria FLICK
”
-
Francesco AMIRANTE
”
-
Ugo
DE SIERVO
”
-
Romano
VACCARELLA
”
-
Paolo
MADDALENA
”
-
Alfio
FINOCCHIARO
”
-
Alfonso
QUARANTA
”
-
Franco
GALLO
”
-
Luigi
MAZZELLA
”
-
Gaetano
SILVESTRI
”
-
Sabino
CASSESE
”
-
Maria Rita SAULLE
”
-
Giuseppe
TESAURO
”
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione
Veneto 25 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni di riordino e semplificazione
normativa – collegato alla legge finanziaria
Visti l'atto di
costituzione della Regione Veneto, nonché gli atti di intervento della Wind
Telecomunicazioni s.p.a. e della Telecom
Italia Mobile s.p.a. (TIM);
udito nell'udienza
pubblica del 6 giugno 2006 il Giudice relatore
uditi l'avvocato
dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e
l'avvocato Mario Bertolissi per
Ritenuto
in fatto
1.— Con ricorso notificato
il 28 aprile 2005 e depositato il successivo 4 maggio, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, ha impugnato l'art. 14 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005,
n. 8 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla
legge finanziaria
Secondo la difesa erariale la norma statale – prevedendo che, per
l'autorizzazione all'installazione, modifica ed adeguamento degli impianti di
telefonia mobile, il richiedente debba ottenere oltre all'autorizzazione ai
sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche), anche il permesso di costruire ai sensi degli artt.
3 e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia) – determinerebbe un aggravio
delle procedure di installazione, ponendosi in contrasto con i principi
fondamentali in materia di “ordinamento della comunicazione” (art. 117,
terzo comma, Cost.).
Si sottolinea, infatti, nel ricorso che devono considerarsi principi
fondamentali della materia le norme contenute nell'art. 41 della legge delega 1°
agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), e
nell'art. 4 del d.lgs. n. 259 del 2003, che promuovono la semplificazione e la
tempestività dei procedimenti autorizzatori, considerato anche che tale
disciplina ha assorbito a tutti gli effetti la (precedente) interferente
normativa edilizia di cui al citato d.P.R. n. 380 del 2001. Pertanto, poiché i
principi di semplificazione e celerità dei provvedimenti autorizzatori di cui
all'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 devono considerarsi principi fondamentali
della materia, gli stessi – conclude la difesa erariale – vincolerebbero
l'esercizio della potestà legislativa regionale.
2.— Si è costituita in giudizio
La Regione assume, in particolare, che l'obbligo di conseguire sia
l'autorizzazione ex art. 87 del
d.lgs. n. 259 del 2003 sia il permesso di costruire discenderebbe, da un lato,
dalla stessa previsione dell'art. 86 del Codice, che assimila le infrastrutture
di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria a cui
si applicano le «norme edilizie vigenti», dall'altro dall'assenza nel d.lgs.
n. 259 del 2003 di una clausola di esclusività ovvero di disposizioni volte a
modificare il d.P.R. n. 380 del 2001.
3.— Sono intervenute in giudizio le Società Wind
Telecomunicazioni s.p.a. e Telecom Italia Mobile s.p.a (TIM), chiedendo che il
ricorso venga accolto, con conseguente dichiarazione di illegittimità
costituzionale della norma impugnata.
4.— In data 11 gennaio 2006 Wind Telecomunicazioni s.p.a. ha depositato
una memoria, con la quale, innanzitutto, ritiene ammissibile il proprio
intervento, poiché «in qualità di gestore di telecomunicazioni è titolare di
interessi giuridicamente rilevanti, qualificati ed autonomi» in ordine alla
normativa applicabile in tema di installazione di impianti di telecomunicazione.
Nel merito, sono svolte argomentazioni a sostegno della fondatezza del
ricorso statale.
5.— Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica
Nel merito, si ribadiscono le argomentazioni già contenute nell'atto di
costituzione a sostegno della legittimità costituzionale della norma impugnata.
6.— Wind Telecomunicazioni s.p.a. ha depositato una ulteriore memoria,
con la quale ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
7.— Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica, TIM
s.p.a. ha assunto che essa è parte costituita nel giudizio che ha dato origine
all'ordinanza di rimessione del 28 settembre 2005 del Tribunale amministrativo
regionale del Veneto, con la quale è stata censurata la stessa norma impugnata
dallo Stato. Per queste ragioni ha rinunciato all'intervento spiegato nel
presente giudizio in via principale per difetto di interesse.
Considerato
in diritto
1.— Il Presidente del
Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale
dell'art. 14 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8
(Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge
finanziaria
La norma impugnata prevede che per l'autorizzazione all'installazione,
modifica ed adeguamento degli impianti di telefonia mobile, il richiedente debba
ottenere sia l'autorizzazione, prevista dall'art. 87 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), «ai fini della
verifica di compatibilità igienico-sanitaria», sia il permesso di costruire,
ai sensi degli artt. 3 e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), «ai fini della
conformità urbanistica ed edilizia».
Secondo la difesa erariale, la previsione di un doppio titolo abilitativo
determinerebbe un aggravio procedimentale, con conseguente violazione dei
“principi fondamentali” – in materia di “ordinamento della
comunicazione” (art. 117, terzo comma, Cost.) – di semplificazione e celerità
contenuti nell'art. 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti) e negli artt. 4 e 87 del d.lgs. n. 259
del 2003.
2.— In via preliminare, deve essere dichiarato inammissibile
l'intervento spiegato nel presente giudizio da Wind Telecomunicazioni s.p.a. Nei
giudizi di costituzionalità promossi in via d'azione, infatti, sono legittimati
ad essere parti soltanto i soggetti titolari delle attribuzioni legislative in
contestazione. Pertanto, alla luce della normativa in vigore e in conformità al
costante orientamento di questa Corte (da ultimo: sentenze numeri 129, 103, 80,
59, 51 del 2006 e numeri 469, 383 e 336 del 2005), non è ammesso l'intervento
in tali giudizi di soggetti privi di potere legislativo.
Per quanto attiene, invece, all'intervento spiegato da Telecom Italia
Mobile s.p.a. (TIM) deve darsi atto che quest'ultima ha rinunciato
all'intervento stesso, peraltro, inammissibile per le ragioni già esposte.
3.— Nel merito, la questione è fondata.
L'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, nel dare attuazione alla delega
legislativa contenuta nell'art. 41, comma 2, lettera a), della legge n.
166 del
Le suddette esigenze di celerità e la conseguente riduzione dei termini
per l'autorizzazione all'installazione delle infrastrutture di comunicazione
elettronica costituiscono, per finalità di tutela di istanze unitarie,
“principi fondamentali” operanti nelle materie di competenza ripartita
(“ordinamento della comunicazione”, “governo del territorio”, “tutela
della salute”: sentenza n. 336 del 2005), che, unitamente ad altri ambiti
materiali di esclusiva spettanza statale, rappresentano i titoli di
legittimazione ad intervenire nel settore in esame.
La sussistenza di un unico procedimento, quale prefigurato dall'art. 87
del Codice, cui non si affianca quello in materia edilizia, risponde, pertanto,
pienamente ai suddetti principi (sentenza n. 129 del 2006 e ordinanza n. 203 del
2006). Specularmente, è contraria agli stessi la previsione contemplata dal
censurato art. 14 della legge reg. n. 8 del 2005 – come questa Corte ha già
avuto modo di affermare con riferimento all'impugnazione di norme regionali dal
contenuto analogo (v. sentenza n. 129 del 2006) – che ritiene necessaria
l'attivazione, accanto al procedimento disciplinato dall'art. 87 del Codice, di
un ulteriore e autonomo procedimento volto ad ottenere il rilascio di un titolo
abilitativo per fini edilizi secondo quanto prescritto dal d.P.R. n. 380 del
Questa Corte, con la citata sentenza n. 129 del
4.— Alla luce delle considerazioni che precedono la previsione,
contemplata nella norma impugnata, di un ulteriore procedimento finalizzato al
rilascio del permesso di costruire, «che si sovrappone ai controlli da
effettuarsi a cura dello stesso ente locale nell'ambito del procedimento
unificato, costituisce un inutile appesantimento dell'iter
autorizzatorio» (citata sentenza n. 129 del 2006) per l'installazione, la
modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, con conseguente
violazione dei principi fondamentali di tempestività e contenimento dei termini
che devono essere osservati dalla Regione nell'esercizio della propria potestà
legislativa di dettaglio.
Deve, pertanto, essere dichiarata la illegittimità costituzionale
dell'art. 14 della legge della Regione Veneto n. 8 del 2005, per violazione
dell'art. 117, terzo comma, Cost.
dichiara
inammissibile l'intervento in giudizio di Wind Telecomunicazioni s.p.a;
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art.
14 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni di
riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 21 giugno 2006.
F.to:
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in
Il
Direttore della