Elettrosmog. Posizionamento impianti e regolamento comunale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA 
- SEZIONE SECONDA - ,
- II^ SEZIONE -
N. 0462/07 Reg. Sent.
N. 2613/05 Reg. Gen.
nelle persone dei magistrati
Dr. Italo Vitellio - Presidente
Dr. Paola Puliatti - Consigliere
Dr. Francesco Bruno - Referendario, Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
Sul ricorso n. 2613/2005 proposto da ALCATEL ITALIA SPA, in persona del legale 
rappresentante p.t., rappresentata e difesa da Signorelli Avv. Elio e Cassola 
Avv. Valter, con domicilio eletto in Catania, via P. Metastasio, 33, presso 
Signorelli Avv. Elio; 
CONTRO
COMUNE DI GIARRE, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio
PER L'ANNULLAMENTO
- Del provvedimento n. 3381, datato 21.06.05, del Comune di Giarre;
- Dell’art. 2 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n. 50 del 
19.03.2002;
- Di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Referendario dott. Francesco Bruno;
Udito, alla pubblica udienza del 22 Novembre 2006, il difensore della parte 
ricorrente, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto ed in diritto, quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Col ricorso in epigrafe - ritualmente notificato e depositato - la società 
Alcatel Italia s.p.a. ha impugnato il provvedimento emesso in data 21.06.05, 
prot. 13404, ed il regolamento comunale del quale l’atto impugnato costituisce 
attuazione, con i quali il Comune di Giarre ha respinto la domanda di 
installazione di una S.R.B., in località Trepunti, avanzata dalla società 
ricorrente.
Il rigetto è stato, in particolare, basato sulle prescrizioni del regolamento 
approvato con deliberazione del C.C. n. 50/2002, laddove (art. 2) consentono 
l’installazione di impianti di telefonia cellulare solo nelle zone territoriali 
omogenee classificate E (agricola), D (insediamenti produttivi, industrie, 
commercio, artigianato), e V (verde pubblico); e comunque nel rispetto di una 
distanza minima di mt. 100 dalle abitazioni, e di mt. 300 dalle cd. aree 
sensibili.
Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 1721/2005 è stata accolta l’istanza cautelare allegata al 
ricorso, sulla base della ritenuta fondatezza della censura riguardante la 
illegittimità del regolamento comunale per violazione dell’art. 8 della L. 
36/2001.
Invero, il ricorso risulta fondato e va, pertanto, accolto.
Come correttamente viene denunciato nel primo motivo di ricorso, il 
provvedimento di diniego impugnato ritrae la propria illegittimità, in via 
derivata, dalla invalidità dell’art. 2 del Regolamento comunale per violazione 
dell’art. 8, co. 6, della L. 36/2001, a tenore del quale “I comuni possono 
adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e 
territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai 
campi elettromagnetici.”.
Per dato acquisito, ormai, in maniera pacifica nella giurisprudenza, anche di 
questa Sezione, (ex multis, TAR Milano, II, 71/2006; TAR Lecce, 1385/2006; TAR 
Catania, II, 2475/2006;), la disposizione normativa in esame ha la funzione di 
autorizzare l’esercizio di una potestà regolamentare degli Enti Locali che abbia 
il solo scopo di tutelare esigenze urbanistico/edilizie, e - in definitiva - di 
consentire ai Comuni il cd. governo del territorio sotto i menzionati profili. 
Si esclude, invece, che la potestà regolamentare comunale possa essere 
indirizzata verso finalità radio-protezionistiche di tutela della salute dei 
cittadini, atteso che questo primario compito è attribuito dalla legge in via 
generale allo Stato, e viene realizzato attraverso la fissazione di livelli 
massimi di emissioni di onde elettromagnetiche, valevoli per tutto il territorio 
nazionale, il cui rispetto è vigilato da apposti orgasmi regionali (A.R.P.A.).
Né può essere sopravvalutato il citato disposto normativo, laddove fa 
riferimento anche allo scopo di “… minimizzare l'esposizione della popolazione 
ai campi elettromagnetici.”. Questa locuzione, infatti, per essere coordinata e 
conforme col complessivo sistema di regolamentazione degli impianti di telefonia 
mobile, deve essere intesa solo ed esclusivamente nel senso che il regolamento 
comunale - al fine di minimizzare l’esposizione all’irraggiamento - può 
eventualmente vietare che nello stesso sito possano convivere più impianti; onde 
evitare che i valori di emissioni elettromagnetiche provenienti da ogni fonte 
(ciascuna, di per sé, rispettosa dei limiti di legge) possano moltiplicarsi per 
effetto di una azione congiunta, producendo un impatto elettromagnetico 
complessivo sulla popolazione che, di fatto, risulti superiore ai limiti 
normativi. 
Tornando al caso in esame, il regolamento comunale impugnato si pone - in realtà 
- l’obiettivo di tutelare la popolazione dai campi elettromagnetici generati 
dagli impianti di telefonia mobile, attraverso la duplice previsione di poche 
Z.T.O. nelle quali (soltanto) sarebbe possibile installare gli impianti 
tecnologici in questione, e con la fissazione di distanze minime da alcuni siti 
ritenuti sensibili. Manca, dunque, qualsiasi intento di organizzazione e tutela 
degli aspetti urbanistico/edilizi del territorio; mentre, emerge in tutta 
evidenza la volontà di allontanare dall’abitato fonti di irradiazione ritenute 
dannose, attraverso prescrizioni quasi totalmente preclusive che rendono di 
fatto inservibili gli impianti.
Alla luce di quanto esposto, vanno annullati il provvedimento di diniego 
indirizzato alla Alcatel Italia s.p.a. e l’art. 2 del Regolamento comunale 
sull’inquinamento elettromagnetico, nella parte qui censurata. 
Deve essere, invece, respinta la domanda di risarcimento danni, dato l’esito 
favorevole della fase cautelare attraverso la quale si è scongiurata la 
produzione di un danno grave nella sfera giuridica della ricorrente.
Si stima equo non addossare sul Comune intimato le spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di 
Catania (sez. II) - accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti 
impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 22 Novembre 2006.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Bruno Dott. Italo Vitellio
Depositata in Segreteria il 12 marzo 2007
 
                    




