T.A.R. Puglia (LE) Sez. I n. 584 del 28 marzo 2011
Elettrosmog. Installazione di stazioni radio per telefonia mobile e v.i.a.
L’art. 2 bis d.l 115/1997, nella parte in cui subordina alle opportune procedure di valutazione di impatto ambientale l’installazione di stazioni radio per telefonia mobile, non ha inteso richiamare la v.i.a. quale istituto previsto dall'art. 6 l. 8 luglio 1986 n. 349 ma solo rinviare ad una futura normativa, poi introdotta con l’art. 1 comma 6 lett. a) L. 31 luglio 1997 n. 249 e con il d.l.. 10 settembre 1998 n. 381, che hanno stabilito i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici. Con la conseguenza che dopo l’introduzione della detta disciplina l’osservanza del citato art. 2 bis si concreta nella verifica dei detti limiti, demandata agli uffici competenti in sede di accertamento preventivo sulla compatibilità degli impianti con le norme in vigore, anche perché la citata l. n. 249 del 1997 ha chiarito che l’installazione degli impianti di telefonia mobile è soggetta alla verifica del rispetto dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, senza alcun riferimento a procedure di v.i.a.
N. 00584/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00607/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 607 del 2001, proposto da:
Pacoda Oronzo, Capone Glauco, Pascali Luigia, Pascali Pantaleo, Vadacca Marcello, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Fumarola, con domicilio eletto presso Carlo Fumarola in Lecce, via Principi di Savoia N. 67;
contro
Comune di Vernole, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Quarta, con domicilio eletto presso Massimo Quarta in Lecce, via Guerrieri, 1/A;
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;
nei confronti di
Telecom Italia Mobile Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;
per l'annullamento
dell'autorizzazione n.12/00/7190 del 3.08.00 rilasciata alla Telecom Italia Mobile SpA dal responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Vernole, nonché dell'autorizzazione per l'esecuzione di opere in zona soggette a vincolo paesaggistico n.202 del 13.7.00 rilasciata alla Telecom Italia Mobile SpA dal Sindaco del Comune di Vernole, della nota prot. n.19639 int.2276 del 21.7.00 del Soprintendente per la Puglia, nonché di ogni altro atto presupposto o collegato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Vernole e di Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e di Telecom Italia Mobile Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Claudia Lattanzi e uditi l’avv. Pascali, in sostituzione dell’avv. Fumarola, per i ricorrenti, l’avv. Pedone ,per l’Avvocatura dello Stato, e l’avv. prof. Ernesto Sticchi Damiani, per la TIM;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, proprietari di immobili e abitazioni ad uso residenziale o di villeggiatura in Torre Specchia Ruggeri, località situata tra i comuni di Vernole e Melendugno, hanno impugnato l’autorizzazione rilasciata a TIM dal comune di Vernole per la realizzazione e per la costruzione di una stazione radio base per telefonia cellulare mobile, nonché l’autorizzazione paesaggistica.
I ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 bis d.l. 115/97. Omissione e carenza di motivazione.2. Violazione e falsa applicazione della l.r. 11 maggio 1990 n. 30. 3. Violazione e falsa applicazione della l.r. 24 marzo 1995 n. 8. Incompetenza. 4. Violazione e falsa applicazione della l. 28 gennaio 1977 n. 10. 5. Violazione e falsa applicazione della l. 28 gennaio 1977. Violazione art. 32 Cost.
Rilevano i ricorrenti: che non è stata fatta la procedura VIA; che nella zona vige il divieto di modificazione; che la competenza di questo provvedimento è della regione; che l’opera in questione necessità di una concessione edilizia; che la Tim non è proprietaria dell’area; che è necessario tutelare la salute della popolazione.
La Soprintendenza si è costituita con atto del 20 febbraio 2001.
Il Comune si è costituito con controricorso del 6 marzo 2001 deducendo: che, ai fini dell’accertamento di eventuali rischi sanitari, sono stati ottenuti il parere positivo della C.E.C., della AUSL e della Soprintendenza; che il manufatto in questione non è ubicato al’interno della zona boschiva; che la Soprintendenza ha comunicato di non avere elementi per disporre l’annullamento del provvedimento sindacale; che la l.r. 17/2000 ha affidato ai Comuni il rilascio di autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico con riferimento alla costruzione ed esercizio di impianti di telecomunicazione; che, per l’irrilevanza sotto l’aspetto edilizio e urbanistico dell’opera, non è necessaria la concessione edilizia.
La TIM si è costituita con controricorso del 6 marzo 2001 eccependo, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso per tardività. Nel merito è stato rilevato: che le procedure di valutazione di impatto ambientale, richiamate nella l. 189/1997, sono le procedure che le varie Aziende Sanitarie svolgono per la verifica del rispetto dei tetti di emissione dei campi elettromagnetici, per il rilascio dei pareri sanitari preventivi per il controllo successivo all’attivazione delle stazioni radio base; che queste procedure sono state tutte attivate e concluse con pareri favorevoli; che, anche a volersi ammettere che l’espressione linee telefoniche non si riferisce alla telefonia fissa, gli impianti in questione sono opere di urbanizzazione primaria e quindi rientrano nel novero delle opere per le quali la l.r. 8/1995 prevede la subdelega ai Comuni; che le opere in questione non sono soggette a concessione edilizia perché sono prive di volume e di superficie e sono comunque caratterizzate da modeste dimensioni; che, pertanto, non può sussistere un vincolo di inedificabilità assoluta ma al più un vincolo di inedificabilità relativa soddisfatto dal rilascio del nulla osta; che il suolo in questione è di proprietà del sig. Margiotta con il quale la TIM ha stipulato un contratto di locazione; che il Ministero dell’Ambiente ha fissato a livello nazionale i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento degli impianti fissi di telefonia.
Con ordinanza n. 542/01 , confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3364/01, questo Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione.
La TIM, con memoria del 12 novembre 2010, ha ribadito le proprie argomentazioni.
I ricorrenti, con memoria del 7 gennaio 2011, hanno rilevato che il comune, con provvedimento del 23 aprile 2001, ha annullato l’autorizzazione edilizia e, con provvedimento n.17889 del 20 novembre 2001 ha respinto l’istanza di autorizzazione paesaggistica e di concessione edilizia . Nella pubblica udienza del 26 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Ha carattere preliminare l’esame dell’eccezione di tardività proposta dalla difesa di TIM.
L’eccezione è infondata. Infatti, i ricorrenti dichiarano, nel proprio ricorso, di essere venuti a conoscenza dei lavori in questione nel periodo natalizio del 2000 e nessuna prova di una conoscenza precedente è stata data in giudizio. Quindi, il ricorso, notificato il 5 febbraio 2001, e cioè entro i sessanta giorni di decadenza, deve essere dichiarato tempestivo.
Nel merito è necessario distinguere l’impugnazione avverso l’autorizzazione edilizia da quella prodotta avverso l’autorizzazione paesaggistica.
1. Con il primo motivo si deduce l’illegittimità dell’autorizzazione edilizia. per non essere stata preceduta da una valutazione di impatto ambientale.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza, in costanza della normativa del 1997 applicabile ratione temporis al caso in esame, ha precisato che l’art. 2 bis d.l 115/1997, nella parte in cui subordina alle opportune procedure di valutazione di impatto ambientale l’installazione di stazioni radio per telefonia mobile, non ha inteso richiamare la v.i.a. quale istituto previsto dall'art. 6 l. 8 luglio 1986 n. 349 ma solo rinviare ad una futura normativa, poi introdotta con l’art. 1 comma 6 lett. a) L. 31 luglio 1997 n. 249 e con il d.l.. 10 settembre 1998 n. 381, che hanno stabilito i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici. Con la conseguenza che dopo l’introduzione della detta disciplina l’osservanza del citato art. 2 bis si concreta nella verifica dei detti limiti, demandata agli uffici competenti in sede di accertamento preventivo sulla compatibilità degli impianti con le norme in vigore, anche perché la citata l. n. 249 del 1997 ha chiarito che l’installazione degli impianti di telefonia mobile è soggetta alla verifica del rispetto dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, senza alcun riferimento a procedure di v.i.a. (così Cons. St., sez. VI, 12 luglio 2007, n. 3938; in senso conforme Tar Bologna, sez. II, 6 dicembre 2001, 1186; Cos. St., sez. VI, 10 luglio 2001, n. 3923).
Infatti, le “opportune procedure di valutazione di impatto ambientale” consistono nell’insieme degli accertamenti di carattere sanitario, preventivi e successivi, volti a garantire la compatibilità di questi impianti con la tutela sanitaria della popolazione residente (Tar Milano, sez. I, 13 marzo 2001, n. 2159 ).
Nel caso in esame, proprio sotto il profilo sanitario, la AUSL di Lecce ha espresso parere favorevole all’installazione della stazione radio base in questione.
Pertanto, in base a quanto sopra detto il motivo in esame è infondato.
2. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce l’illegittimità dell’autorizzazione edilizia, perché le opere in questione devono essere assentite con concessione edilizia.
Il comune di Vernole, con provvedimento del 3 agosto 2000, ha rilasciato il titolo abilitativo edilizio con tutti i requisiti richiesti dalle legge, né d’altronde è stata dedotta la mancanza di alcun requisito.
Pertanto, non sussiste alcuna violazione dell’art. 1 della legge n.10 del 1977, poiché non è in alcun modo rilevante il nomen iuris attribuito dall’Amministrazione al provvedimento sulla cui scorta sono state realizzate le opere in questione.
3. Fondato è invece il secondo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 1 .l.r. 30/1990, perché le opere in questione ricadono in un’area in cui non è possibile alcuna nuova costruzione.
La l.r. citata individua, all’art. 1, le aree soggette a divieto di modificazione, tra cui sono inserite i territori coperti da boschi o macchia mediterranea e le fasce contermini di 100 metri.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che “la realizzazione di impianti di telefonia mobile è soggetta, sotto il profilo urbanistico, ai principi di carattere generale, nel senso che i tralicci e le antenne di rilevanti dimensioni sono pur sempre strutture edilizie soggette a previa autorizzazione e comunque non possono essere realizzati in zone di rispetto o soggette, per altre cause, a vincoli assoluti di inedificabilità” (cfr. Tar Napoli, 5 giugno 2009, 23094; Cons. St., 21 aprile 2008, n. 1767; Tar Torino, 9 ottobre 2008, n. 2538).
Pertanto, deve ritenersi illegittimo il provvedimento di autorizzazione perché l’opera ricade sul limitare di una vasta pineta a 4- 5 mt dagli alberi, e quindi in una zona in cui vige il vincolo assoluto.
4. Con il terzo motivo la difesa dei ricorrenti ha dedotto l’illegittimità per incompetenza del provvedimento comunale con cui è stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica.
Il motivo è infondato.
La l.r. 8/1995 prevede espressamente che “l’autorizzazione prevista dall’art. 31 della legge regionale 31 maggio 1980 n. 56 per la trasformazione degli immobili soggetti al vincolo paesaggistico… è subdelegata ai Comuni limitatamente agli interventi … g) di realizzazione di linee telefoniche ed elettriche di media e bassa tensione con relative cabine di trasformazione …”., tra cui si ritiene debba comprendersi anche l’installazione di un’antenna destinata a stazione radio per la telefonia cellulare.
5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto per quanto riguarda l’illegittimità dell’autorizzazione edilizia, sotto il profilo della sussistenza di un vincolo assoluto di edificazione, mentre deve essere respinto con riguardo all’autorizzazione paesaggistica.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie in parte il ricorso, come da motivazione, e, per l’effetto, annulla l’autorizzazione n.12/00/7190 del 3.08.00 rilasciata alla Telecom Italia Mobile SpA dal responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Vernole; respinge il ricorso avverso l'autorizzazione per l'esecuzione di opere in zona soggette a vincolo paesaggistico n.202 del 13.7.00 rilasciata alla Telecom Italia Mobile SpA dal Sindaco del Comune di Vernole.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/03/2011