Corte di Giustizia Europea - Sezione quarta -
sentenza 29 gennaio 2004
Causa C-218/02 «Inadempimento di uno Stato - Direttiva 96/29/Euratom -
Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli
derivanti dalle radiazioni ionizzanti - Omessa trasposizione nell’intero
territorio»
1.
Con atto depositato presso la cancelleria della Corte in data 12 giugno 2002, la
Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell’articolo 141,
secondo comma, EA, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo emanato le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e
dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L
159, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), nell’intero suo territorio,
ovvero non avendole, in ogni caso, comunicate alla Commissione, è venuto meno
agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della detta direttiva.
Contesto normativo
Il Trattato CEEA
2. A termini dell’articolo 2, lettera b), EA, la Comunità deve, alle
condizioni previste dal Trattato CEEA, «stabilire norme di sicurezza uniformi
per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla
loro applicazione».
3. In tale ottica, l’articolo 30, primo comma, EA prevede, in particolare,
l’istituzione nella Comunità di «norme fondamentali relative alla protezione
sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle
radiazioni ionizzanti».
4. Ai sensi del secondo comma del detto articolo, per «norme fondamentali»
devono intendersi:
«a) le dosi massime ammissibili con un sufficiente margine di sicurezza,
b) le esposizioni e contaminazioni massime ammissibili,
c) i principi fondamentali di sorveglianza sanitaria dei lavoratori».
5. L’articolo 31 EA definisce la procedura di elaborazione e di adozione delle
dette norme fondamentali, mentre l’articolo 32, primo comma, EA prevede la
possibilità che tali norme vengano rivedute o completate, a richiesta della
Commissione o di uno Stato membro, secondo la procedura di cui al precedente
articolo 31.
6. Infine, a termini dell’articolo 33 EA:
«Ciascuno Stato membro stabilisce le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative atte a garantire l’osservanza delle norme fondamentali fissate
e adotta le misure necessarie per quanto riguarda l’insegnamento,
l’educazione e la formazione professionale.
La Commissione formula tutte le raccomandazioni intese ad assicurare
l’armonizzazione delle disposizioni applicabili in materia negli Stati membri.
A tal fine, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione sia le
disposizioni applicabili al momento dell’entrata in vigore del presente
trattato, sia gli ulteriori progetti di disposizioni di ugual natura.
Le eventuali raccomandazioni della Commissione in merito ai progetti di
disposizioni devono essere effettuate nel termine di tre mesi dall’avvenuta
comunicazione dei progetti stessi».
La direttiva
7. La direttiva, emanata sulla base degli articoli 31 e 32 del Trattato Ceea, ha
ad oggetto la revisione delle norme fondamentali esistenti, in considerazione
dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia di radioprotezione.
Come emerge dal tenore stesso del nono ‘considerando’, la detta direttiva
dispone, segnatamente, che gli Stati membri sono tenuti ad assoggettare
determinate pratiche implicanti un rischio da radiazioni ionizzanti ad un
sistema di dichiarazione e di previa autorizzazione ovvero a proibirle. A
termini del quattordicesimo ‘considerando’ della direttiva medesima, gli
Stati membri sono tra l’altro invitati a rafforzare i legami di mutua
cooperazione nonché di cooperazione con i paesi terzi al fine di prepararsi ad
eventuali situazioni di urgenza radiologica e di essere in grado di gestire più
facilmente situazioni di tal genere nell’evenienza in cui dovessero
verificarsi.
8. Per quanto attiene all’attuazione della direttiva nell’ordinamento degli
Stati membri, l’articolo 55 della direttiva stessa così dispone:
«1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro il 13 maggio 2000. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.
(...)
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di
diritto interno emanate nella materia disciplinata dalla presente direttiva».
Procedimento precontenzioso
9. Con lettere datate, rispettivamente, 20 dicembre 1999 e 17 maggio 2000, le
autorità britanniche comunicavano alla Commissione tre testi normativi diretti
alla trasposizione della direttiva nell’ordinamento nazionale, vale a dire le
Ionizing Radiations Regulations 1999 (England and Wales), le Radioactive
Substances (Basic Safety Standards) (Scotland) Regulations 2000 e la Radioactive
Substances (Basic Safety Standards) (Scotland) Direction 2000.
10. Considerato tuttavia, in esito all’analisi di tali testi normativi, che la
direttiva non risultava pienamente trasposta entro i termini prescritti, atteso
che, da un lato, i provvedimenti di trasposizione comunicati non comprendevano
tutte le disposizioni della direttiva, in particolare, l’articolo 38 relativo,
inter alia, al riconoscimento dell’idoneità dei servizi di dosimetria,
l’articolo 42, relativo alla protezione del personale navigante nonché gli
articoli 48-53, relativi agli interventi in caso di situazioni di emergenza
radiologica o di esposizione prolungata, e atteso, d’altro canto, che tali
provvedimenti non erano applicabili all’Irlanda del Nord e a Gibilterra, la
Commissione avviava il procedimento previsto dall’articolo 141 EA. Dopo aver
invitato il Regno Unito a presentare osservazioni in merito, la Commissione
emanava, in data 9 febbraio 2001, un parere motivato con cui invitava il detto
Stato membro ad adottare tutti i provvedimenti necessari per conformarvisi entro
il termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.
11. Nel corso del procedimento precontenzioso le autorità britanniche
comunicavano alla Commissione vari provvedimenti integrativi di trasposizione
della direttiva, tra i quali figuravano, in particolare, i provvedimenti
relativi alla protezione del personale navigante e alle situazioni di emergenza
radiologica nonché quelle concernenti la trasposizione della direttiva in
Irlanda del Nord, senza che peraltro alcuna di esse provvedesse alla
trasposizione della direttiva medesima a Gibilterra. Nel giugno del 2002 la
Commissione disponeva, a tale riguardo, solamente di due progetti normativi,
notificati dalle autorità britanniche il 30 aprile 2001, vale a dire, da un
lato, il progetto delle Ionizing Radiation Regulations (2001) e, dall’altro,
il progetto delle Radiation (Emergency Preparedness and Public Information)
Regulations (2001).
12. Ciò premesso, ritenendo che tali provvedimenti, non essendo applicabili
all’intero territorio del Regno Unito, realizzassero solamente una
trasposizione parziale della direttiva, la Commissione decideva di proporre il
presente ricorso.
Sull’inadempimento
13. È sufficiente rilevare che il Regno Unito non contesta che, alla scadenza
del termine fissato nel parere motivato, non aveva ancora provveduto
all’emanazione dei provvedimenti necessari ai fini della trasposizione della
direttiva a Gibilterra.
14. Considerato che, secondo costante giurisprudenza, tale termine riveste
carattere determinante ai fini dell’accertamento dell’esistenza di un
inadempimento (v., in particolare, sentenze 4 luglio 2002, causa C-173/01,
Commissione/Grecia, Racc. pag. I-6129, punto 7, e 15 maggio 2003, causa
C-483/01, Commissione/Francia, Racc. pag. I-4961, punto 22), si deve ritenere
fondato il ricorso proposto dalla Commissione.
15. Conseguentemente, si deve dichiarare che il Regno Unito, non avendo emanato,
entro il termine all’uopo prescritto, nell’intero suo territorio le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in
forza della direttiva medesima.
Sulle spese
16. A termini dell’articolo 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Regno
Unito, essendo rimasto soccombente, dev’essere pertanto condannato alle spese,
conformemente alla domanda formulata dalla Commissione.
PQM
La
Corte (quarta sezione) dichiara e statuisce
1) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo emanato, entro
il termine prescritto, nell’intero suo territorio, le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e
dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, è
venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva medesima.
2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.