Cass. Sez. III n. 137 del 9 gennaio 2007 (ud. 16 nov. 2006)
Pres.Lupo Est.Teresi Ric. Mancini
Rifiuti. Abbandono di rifiuti e responsabilità del proprietario del terreno

In tema di gestione di rifiuti, la consapevolezza da parte del proprietario del fondo dell'abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi non è sufficiente ad integrare il concorso nel reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, atteso che la condotta omissiva può dare luogo a ipotesi di responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi del comma secondo dell'art. 40 c.p., ovvero sussista l'obbligo giuridico di impedire l'evento. Pubblica Udienza dell' 16.11.2006
SENTENZA N. 1841
REG. GENERALE n. 25250/2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


 Composta dagli III. mi Signori:
 

 dott. Ernesto Lupo                                Presidente
1. dott. Guido De Maio                           Consigliere
2. Dott. Pierluigi Onorato                        Consigliere
3. Dott. Alfredo Teresi                            Consigliere rel.
4. Dott. Antonio Ianniello                        Consigliere
 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 
sul ricorso proposto da Mancini Elvio, nato in Anderlues [Belgio] il 6.10.1957, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rimini in data 26.09.2005 con cui è stato condannato alla pena di €.5.000 d'ammenda per il reato di cui all'art. 51, comma 1 lettera a) e 2, d. lgs. n. 22/1997;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

Sentito il PM nella persona del PG dott. Gioacchino Izzo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;


 osserva


Con sentenza in data 26.09.2005 il Tribunale di Rimini condannava Mancini Elvio alla pena dell'ammenda per avere, quale legale rappresentante dell'Immobiliare Green di Carlini Giancarla e C. s. a. s., consentito, omettendo la necessaria incombenza di recingere, vigilare e dissuadere utilizzatori clandestini del terreno esteso circa 20.000 metri quadrati, che lo stesso divenisse deposito incontrollato di circa 450 tonnellate di rifiuti urbani e speciali non pericolosi.

Rilevava il Tribunale che il deposito incontrollato era stato realizzato per l'incompleta recinzione del terreno; che l'imputato, quale legale rappresentante della società, pur consapevole dello stato di degrado dell'area, aveva tollerato la protrazione di tale situazione consentendo "con la sua condotta dolosamente omissiva (essendosi intenzionalmente disinteressato delle sorti dell'area)", la consumazione dell'illecito ravvisabile nella condotta omissiva di colui che riveste una posizione di garanzia.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge; mancanza o illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità del reato perché la condotta omissiva del proprietario di un terreno, in relazione alla realizzazione sullo stesso di un deposito incontrollato di rifiuti da parte di terzi, integra concorso nel reato di cui all'art. 51, comma 2, d. lgs. n. 22/1997 soltanto ove sussista l'obbligo giuridico d'impedire l'evento.

Inoltre, poiché i reati di discarica abusiva e di non autorizzato stoccaggio di rifiuti possono realizzarsi solo in forma commissiva, una condotta omissiva (negligente) non può integrare il reato contestato non gravando sul proprietario del terreno alcun obbligo di recinzione né d'immediata eliminazione dei rifiuti abbandonati da altri.

Chiedeva l'annullamento della sentenza.

Il ricorso è fondato perché "in tema di gestione di rifiuti, la consapevolezza da parte del proprietario del fondo dell'abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi non è sufficiente ad integrare il concorso nel reato di cui all'art. 51, comma secondo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti), atteso che la condotta omissiva può dare luogo ad ipotesi di responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi del comma secondo dell'art. 40 c. p., ovvero sussista l'obbligo giuridico di impedire l'evento" (Cassazione Sezione III, n. 32158/2002; 01/07/2002 - 26/09/2002, Ponzio, RV. 222420).

Quindi, anche in materia ambientale un dato comportamento omissivo acquista il connotato dell'antigiuridicità solamente in funzione di una norma che imponga al soggetto di attivarsi per impedire l'evento naturalistico di lesione dell'interesse tutelato.

Tale posizione è configurabile nei confronti del produttore dei rifiuti il quale è tenuto a vigilare che propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le norme ambientalistiche, dovendosi intendere produttore di rifiuti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione ed a carico del quale sia quindi configurabile, quale titolare di una posizione definibile come di garanzia, l'obbligo, sancito dall'art. 10, comma 1, del citato decreto, di provvedere allo smaltimento dei detti rifiuti nei modi prescritti.

Nella specie, non è stato ravvisato concorso nel reato, potendosi, quello esterno materiale, realizzare con condotta commissiva mediante cogestione di fatto o morale (istigazione, rafforzamento, agevolazione) ovvero con condotta omissiva - in linea teorica - ma sempre che il non agere s'innesti in uno specifico obbligo giuridico di impedire l'evento [Cassazione Sezione I, n. 12431/1995, 17/11/1995 - 15/12/1995, Insinna, RV. 203332], sicché erroneamente è stato ritenuto che integri il reato contestato la condotta del proprietario di un terreno che abbia omesso d'impedire che sul proprio fondo non recintato terzi realizzassero un deposito incontrollato di rifiuti.

Il ricorso, pertanto, deve essere annullato senza rinvio.


PQM


La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere l'imputato commesso il fatto.

 
 Cosi deciso in ma nella pubblica udienza del 16.11.2006.
 

L' estensore Il presidente
 Amedeo Franco Enrico Papa