Cass. Sez. III n. 137 del 9 gennaio 2007 (ud. 16 nov. 2006)
Pres.Lupo Est.Teresi Ric. Mancini
Rifiuti. Abbandono di rifiuti e responsabilità del
proprietario del terreno
In tema di gestione di rifiuti, la consapevolezza da parte del
proprietario del fondo dell'abbandono sul medesimo di rifiuti da parte
di terzi non è sufficiente ad integrare il concorso nel
reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, atteso
che la
condotta omissiva può dare luogo a ipotesi di
responsabilità solo nel
caso in cui ricorrano gli estremi del comma secondo dell'art. 40 c.p.,
ovvero sussista l'obbligo giuridico di impedire l'evento.
Pubblica Udienza dell' 16.11.2006
SENTENZA N. 1841
REG. GENERALE n.
25250/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori:
dott.
Ernesto
Lupo
Presidente
1. dott. Guido De
Maio
Consigliere
2. Dott. Pierluigi
Onorato
Consigliere
3. Dott. Alfredo
Teresi
Consigliere rel.
4. Dott. Antonio
Ianniello
Consigliere
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da Mancini Elvio, nato in Anderlues [Belgio] il 6.10.1957, avverso la
sentenza pronunciata dal Tribunale di Rimini in data 26.09.2005 con cui
è stato condannato alla pena di €.5.000 d'ammenda
per il reato di cui all'art. 51, comma 1 lettera a)
e 2, d. lgs. n. 22/1997;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo
Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG dott. Gioacchino Izzo, il quale ha
chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
Con sentenza in data 26.09.2005 il Tribunale di Rimini condannava
Mancini Elvio alla pena dell'ammenda per avere, quale legale
rappresentante dell'Immobiliare Green di Carlini Giancarla
e C. s. a. s., consentito, omettendo la necessaria incombenza
di recingere, vigilare e dissuadere utilizzatori clandestini del
terreno esteso circa 20.000 metri quadrati, che lo stesso divenisse
deposito incontrollato di circa 450 tonnellate di rifiuti urbani e
speciali non pericolosi.
Rilevava il Tribunale che il deposito incontrollato era stato
realizzato per l'incompleta recinzione del terreno; che l'imputato,
quale legale rappresentante della società, pur consapevole
dello stato di degrado dell'area, aveva tollerato la protrazione di
tale situazione consentendo "con la sua condotta dolosamente
omissiva (essendosi intenzionalmente disinteressato delle sorti
dell'area)", la consumazione dell'illecito ravvisabile nella
condotta omissiva di colui che riveste una posizione di garanzia.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di
legge; mancanza o illogicità della motivazione in ordine
alla configurabilità del reato perché la condotta
omissiva del proprietario di un terreno, in relazione alla
realizzazione sullo stesso di un deposito incontrollato di rifiuti da
parte di terzi, integra concorso nel reato di cui all'art. 51, comma 2,
d. lgs. n. 22/1997 soltanto ove sussista l'obbligo giuridico d'impedire
l'evento.
Inoltre, poiché i reati di discarica abusiva e di non
autorizzato stoccaggio di rifiuti possono realizzarsi solo in forma
commissiva, una condotta omissiva (negligente) non può
integrare il reato contestato non gravando sul proprietario del terreno
alcun obbligo di recinzione né d'immediata eliminazione dei
rifiuti abbandonati da altri.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso è fondato perché "in tema di gestione
di rifiuti, la consapevolezza da parte del proprietario del fondo
dell'abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi non
è sufficiente ad integrare il concorso nel reato di cui
all'art. 51, comma secondo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.
22, (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti), atteso che la
condotta omissiva può dare luogo ad ipotesi di
responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi
del comma secondo dell'art. 40 c. p., ovvero sussista l'obbligo
giuridico di impedire l'evento" (Cassazione Sezione III, n. 32158/2002;
01/07/2002 - 26/09/2002, Ponzio, RV. 222420).
Quindi, anche in materia ambientale un dato comportamento omissivo
acquista il connotato dell'antigiuridicità solamente in
funzione di una norma che imponga al soggetto di attivarsi per impedire
l'evento naturalistico di lesione dell'interesse tutelato.
Tale posizione è configurabile nei confronti del produttore
dei rifiuti il quale è tenuto a vigilare che propri
dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le norme
ambientalistiche, dovendosi intendere produttore di
rifiuti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del d. lgs. 5
febbraio 1997 n. 22, non soltanto il soggetto dalla cui
attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti,
ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta
produzione ed a carico del quale sia quindi configurabile, quale
titolare di una posizione definibile come di garanzia, l'obbligo,
sancito dall'art. 10, comma 1, del citato decreto, di provvedere allo
smaltimento dei detti rifiuti nei modi prescritti.
Nella specie, non è stato ravvisato concorso nel reato,
potendosi, quello esterno materiale, realizzare con condotta commissiva
mediante cogestione di fatto o morale (istigazione, rafforzamento,
agevolazione) ovvero con condotta omissiva - in linea teorica - ma
sempre che il non agere s'innesti in uno specifico
obbligo giuridico di impedire l'evento [Cassazione Sezione I, n.
12431/1995, 17/11/1995 - 15/12/1995, Insinna, RV. 203332],
sicché erroneamente è stato ritenuto che integri
il reato contestato la condotta del proprietario di un terreno che
abbia omesso d'impedire che sul proprio fondo non recintato terzi
realizzassero un deposito incontrollato di rifiuti.
Il ricorso, pertanto, deve essere annullato senza rinvio.
PQM
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere
l'imputato commesso il fatto.
Cosi
deciso in ma nella pubblica udienza del 16.11.2006.
L' estensore Il presidente
Amedeo Franco Enrico Papa
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