Cass. Sez. III sent. l303 del l2
ottobre 2005 (ud. 15 giugno 2005)
Pres. Savignano Est. Onorato Ric. Rebecchi
Rifiuti – Produttore di rifiuti – Subappalto
In base al disposto dell’articolo 6 lettera b) D.Lv. 22 del 1997, è produttore di rifiuti non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione di rifiuti, ma anche il soggetto al quale detta attività sia giuridicamente riferibile. Ne consegue che una società subappaltante, avente l’incarico di demolire alcuni capannoni contenenti amianto per conto di un’amministrazione comunale, assume la qualità di produttore (estendibile eventualmente anche al Comune) potendo così effettuare il trasporto dei rifiuti al centro di smaltimento senza necessità di iscrizione all’albo nazionale dei gestori.