Cass. Sez. III n. 28751 del 21 giugno 2018 (Ud 11 mag 2018)
Presidente: Di Nicola Estensore: Gai Imputato: Canaccini
Rifiuti.Confisca area in comproprietà adibita a discarica

In  materia di rifiuti, la confisca dell'area interessata da una discarica abusiva non può essere disposta nei confronti del comproprietario, in caso di comproprietà  indivisa dell'area, qualora non si accerti una responsabilità del medesimo,  quantomeno a titolo di concorso, nel reato di gestione o realizzazione di discarica  con la conseguenza che il comproprietario non responsabile ha diritto ad ottenere la restituzione dell'area, limitatamente alla quota ideale di sua  spettanza, come proprietà singolare di cui il reo non ha diritto di disporre


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 19 ottobre 2017, il Tribunale di Livorno ha applicato a Canaccini Antonio, su accordo delle parti ex art. 444 cod.proc.pen., la pena di mesi sei di arresto e € 2.000 di ammenda, per il reato rubricato quale violazione degli artt. «110 cod.pen. e 256 comma 1 lett. a) e b) del d.lgs n. 152 del 2006», perché, in concorso con altri, realizzava su un’area di proprietà di Canacini situata in Livorno, via Limoncino, una discarica abusiva di rifiuti pericolosi e non, costituiti da inerti derivanti da lavori edili, cavi elettrici, bombole di gas, residui di eternit. Accertato il 14/10/2014.
Con la medesima sentenza il Giudice ha disposto, ai sensi dell’art. 256 comma 3 del d.lgs n. 152 del 2006, la confisca dell’area sulla quale è stata realizzata la discarica abusiva, oltre il ripristino dei luoghi e l’obbligo di bonifica se non ancora disposta.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso Canaccini Antonio, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen.
Il Giudice avrebbe disposto la confisca dell’area per la contravvenzione di cui all’articolo 256 comma 1 lett. a) e b) del decreto legislativo n.152 del 2006, come contestata al ricorrente e, dunque, per una contravvenzione per la quale non è prevista tale misura ablatoria, misura prevista unicamente nell’ipotesi di cui all’art. 256 comma 3 cit. nel caso di gestione e/o realizzazione di discarica abusiva.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’applicazione della confisca dell’area in presenza di comproprietà indivisa con la sorella al momento dei fatti non potendo questa essere disposta se non nel caso in cui tutti i comproprietari siano stati ritenuti responsabili del reato contestato. La confisca non sarebbe neppure eseguibile in quanto il ricorrente ha ceduto la sua quota alla sorella. Chiede l’annullamento della sentenza sulla disposta confisca dell’area.

3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile in forza delle seguenti considerazioni.
5. Manifestamente infondata è la censura devoluta nel primo motivo di ricorso. La sentenza impugnata, che ha ratificato l’accordo tra le parti, ha applicato la pena concordata per il reato di discarica abusiva, come chiaramente emerge dal tenore della contestazione “perché – si legge – in concorso tra loro (con Iraci Francesco) realizzavano su un’area di proprietà di Canaccini …. una discarica abusiva di rifiuti pericolosi e non..”. Dunque, conseguentemente è stata disposta la confisca dell’area, ai sensi del comma 3 dell’art. 256 del medesimo decreto.
La confisca è stata disposta in presenza di un reato che la consente e la impone come obbligatoria. La errata indicazione degli articoli di legge violati (256 comma 1 lett. a) e b) del d.lgs n. 152 del 2006) non rende illegittima la disposta confisca e nulla la sentenza sul punto.
E’ affermazione costante quella secondo cui in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia precisato in modo puntuale, la mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa, che non sussiste nel caso concreto essendo chiaramente evincibile dalla descrizione chiara del fatto le conseguenze in tema di confisca come normativamente imposta (Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013, Russo, Rv. 258920; Sez. 3, n. 2243 del 19/02/2013, Nappello, Rv. 255772; Sez. 6, n. 45289 dell’08/11/2011, Floridia, Rv. 250991).

6. Di carattere generico e privo del requisito di autosufficienza del ricorso è il secondo motivo di ricorso. Il ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla disposta confisca di un’area che, all’epoca dei fatti, era in comproprietà con la sorella e ora, per effetto del trasferimento della quota del medesimo, nella piena proprietà di costei.
Richiama il ricorrente la giurisprudenza di questa Sezione Terza che si è espressa negando la possibilità di disporre la confisca, in caso di comproprietà indivisa, qualora non tutti i comproprietari siano stati ritenuti responsabili del reato, senza peraltro allegare la dimostrazione di quando dedotto a fronte di un dato testuale, ricavabile dal capo di imputazione, che fa riferimento alla “proprietà” in capo al Canaccini dell’area su cui era stata realizzata la discarica abusiva (e non comproprietà), attività illecita in concorso con tale Iraci (e dunque persona diversa dalla sorella).

7. In ogni caso, ferma l’inammissibilità per genericità della censura, il ricorrente travisa il contenuto delle pronunce di questa Sezione Terza della Corte in tema di confisca su bene in comproprietà indivisa e ne trae una conclusione non persuasiva e contraria a diritto che è bene chiarire.
Giova rammentare che, in linea generale, questa Terza Sezione (Sez. 3, n. 26950 del 07/04/2009, Mero, Rv. 244242; Sez. 3, n. 6441 del 24/01/2006, Serra, Rv. 233310) ha enunciato il principio di diritto, richiamato dal ricorrente, che quando sia pronunciata condanna per il reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata non è possibile disporre la confisca dell'area, sulla quale risulta realizzata la discarica, in caso di comproprietà dell'area stessa, se non nell'ipotesi in cui tutti i comproprietari siano responsabili, quantomeno a titolo di concorso, del reato, tenuto conto di quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 256 d.lgs. 152/2006). Da tali principi il ricorrente trae una conclusione, quella della non confiscabilità nell’ipotesi di comproprietà indivisa nel caso in cui solo uno di questi sia stato ritenuto responsabile del reato (o abbia applicato la pena ex art. 444 cod.proc.pen.) che non è per nulla condivisibile e non trova fondamento sul piano dei principi.
Sotto un primo profilo, osserva il Collegio, che nessuna norma di legge impone limitazioni alla possibilità di sottoporre a sequestro in via cautelare e poi a confisca le quote indivise di beni immobili appartenenti all'imputato condannato per il solo fatto della sussistenza del concorrente diritto reale spettante sullo stesso bene ad un terzo, estraneo al fatto di reato ed al processo che lo abbia accertato. Tale conclusione trova, ora, conforto nelle recenti previsioni normative secondo cui i terzi titolari di diritti reali o personali di godimenti sui beni in stato di sequestro, devono essere citati, come recita il comma 4 dell’art. 12 sexies del D.L. n. 306/1992, inserito con la riforma del Codice Antimafia, nel procedimento di cognizione, ovvero l’art. 240 bis cod.pen. (Confisca in casi particolari) e l’art. 104 comma 1 quinquies delle disp. att. cod.proc.pen., la cui ratio è quella di consentire una anticipata interlocuzione con i titolari di siffatti diritti già nella fase di merito, confermando dunque la piena sottoponibilità a sequestro prima e poi a confisca di beni in comproprietà indivisa.
 Nel caso di bene in comproprietà indivisa il diritto di proprietà del terzo non è intaccato dal provvedimento ablativo sotto alcun profilo, né è configurabile un pregiudizio patrimoniale o di altra natura ricollegabile alla titolarità in capo allo Stato, piuttosto che ad un congiunto o ad altro privato, di porzione indivisa dello stesso cespite. La diversa identità del comproprietario che si determina per effetto della misura ablativa con sostituzione dello Stato all'imputato che abbia subito la confisca della sua quota non comporta alcun pregiudizio e compressione dell’altrui titolarità del diritto pro quota sul bene.
Tale conclusione, ovvero l’applicazione della misura di sicurezza della confisca al bene in comproprietà indivisa,  si rinviene già in una risalente pronuncia nella quale era stato affermato il principio di diritto secondo cui, in materia di rifiuti, la confisca dell'area interessata da una discarica abusiva non può essere disposta nei confronti del comproprietario, in caso di comproprietà indivisa dell'area, qualora non si accerti una responsabilità del medesimo, quantomeno a titolo di concorso, nel reato di gestione o realizzazione di discarica con la conseguenza che il comproprietario non responsabile ha diritto ad ottenere la restituzione dell'area, limitatamente alla quota ideale di sua spettanza, come proprietà singolare di cui il reo non ha diritto di disporre (Sez. 3, n. 2477 del 09/10/2007, Marciano' e altri, Rv. 238542). In tale pronuncia, in modo più chiaro rispetto a quelle citate dal difensore, si evidenziava che, nel caso contrario, la restituzione dell'intero bene, ad uno o più titolari della comproprietà indivisa rimasti estranei al reato, consentirebbe anche al proprietario condannato di riacquistare la piena disponibilità dell'immobile, con evidente elusione della "ratio" della norma, che va individuata nell'opposta esigenza di evitare che l'area interessata rimanga nella disponibilità del proprietario il quale la abbia già utilizzata come strumento del reato.
Da tale principio, lungi dall’accreditare l’affermazione difensiva del ricorrente della impossibilità della confisca nel caso di bene in comproprietà indivisa e neppure della sua eseguibilità, ben potendo la terza proprietaria estranea al reato promuovere incidente di esecuzione per ottenere la restituzione della quota indivisa (Sez. 3, n. 20161 del 11/02/2016, Dolce, non mass.) ovvero rimanere in comproprietà indivisa con lo Stato, si ricava, al contrario, la conferma della validità dell’affermazione del principio di segno opposto.
8. Dunque deve essere ribadito il principio di diritto che la misura di sicurezza della confisca potrà colpire l'intero bene soltanto se si accerti la responsabilità penale concorsuale di tutti i comproprietari nel reato di gestione o realizzazione di discarica; diversamente, dovrà essere limitata alla quota ideale dell'imputato condannato ed il comproprietario non responsabile ha diritto ad ottenere la restituzione dell'area, limitatamente alla quota di sua spettanza, ma come proprietà individuale ed esclusiva di cui il reo non ha diritto di disporre, demandandosi alla fase esecutiva il compimento delle attività necessarie per l'individuazione della quota anche mediante divisione (Sez. 3, n. 2477 del 09/10/2007, Marciano' e altri, Rv. 238542; Sez. 3, n. 6441 del 24/01/2006, Serra, Rv. 233310).
9. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso l’11/08/2018