 Cass. Sez. III n. 11498 del 22 marzo 2011 (Ud. 15 dic. 2010)
Cass. Sez. III n. 11498 del 22 marzo 2011 (Ud. 15 dic. 2010) 
Pres. Ferrua Est.Grillo Ric. Ciabattoni 
Rifiuti. Omessa bonifica dei siti inquinati (prescrizione)
Il termine di prescrizione del reato permanente di omessa bonifica dei siti inquinati (art. 257, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) decorre dal momento dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dell'area e non dal precedente sequestro del sito inquinante, che non giova a far cessare la condotta antigiuridica.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Udienza pubblica
 Dott. FERRUA  Giuliana           - Presidente  - del 15/12/2010
 Dott. GRILLO  Renato        - rel. Consigliere - SENTENZA
 Dott. MULLIRI Guicla I.          - Consigliere - N. 2056
 Dott. MARINI  Luigi              - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. GAZZARA Santi              - Consigliere - N. 40295/2010
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 CIABATTONI Gabriele, nato a Giulianova il 20.10.1944;
 avverso la sentenza emessa il 17 giugno 2010 dal Tribunale di Teramo  			- Sezione Distaccata di Giulianova;
 udita nella pubblica udienza del 15 dicembre 2010 la relazione fatta  			dal Consigliere Dott. GRILLO Renato;
 udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore  			Generale Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per l'annullamento  			senza rinvio per prescrizione del reato;
 sentito l'avv. Maurini Vincenzo.
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
 Con sentenza del Tribunale di Teramo - Sez. Distaccata di Giulianova  			- del 17 giugno 2010, CIABATTONI Gabriele imputato, in concorso con  			altro soggetto non ricorrente, dei reati di cui all'art. 110 c.p.,  			D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1 - capo a) della rubrica  			(fatto commesso in Tortoreto il 10 giugno 2005); art. 110 c.p. e  			D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4 - capo b) della rubrica  			(fatto commesso in Tortoreto fino al mese di novembre 2005); art.  			110 c.p. e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257, comma 2 capo c) della  			rubrica (fatto commesso in Tortoreto fino al gennaio 2006) e art.  			110 c.p. e D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24 - capo d) della rubrica -  			(fatto commesso in Tortoreto fino al novembre 2005), veniva  			ritenuto colpevole dei detti reati e condannato, previa concessione  			delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro 5000 di  			ammenda per il reato sub a), di Euro 2.500 di ammenda per il reato  			sub b); di Euro 2.500,00 di ammenda per il reato sub e) e di Euro  			500,00 di ammenda per il reato sub d) - pene, tutte, condizionalmente  			sospese, oltre alla bonifica del sito e rimessione in pristino dello  			stato dei luoghi.
 Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato in proprio e  			a mezzo del proprio difensore articolando 4 distinti motivi a  			sostegno.
 Con il primo motivo ha denunciato la mancanza o comunque  			contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in  			punto di affermazione di colpevolezza per il reato sub a)  			evidenziando come nel caso in esame il Tribunale avesse basato la  			pronuncia di condanna su prove in realtà del tutto insussistenti con  			specifico riferimento alla diretta attribuibilità e/o  			riconducibilità dei fatti contestati all'imputato.  			Con il secondo motivo ha denunciato identico vizio in punto di  			affermazione della colpevolezza relativamente ai reati contestati sub  			b) e c), ancora un volta evidenziando l'assenza di prove a sostegno  			della riconducibilità della condotta (gestione non autorizzata della  			discarica) ad esso ricorrente.
 Con il terzo motivo ha denunciato analogo vizio in punto di  			affermazione della colpevolezza per quanto riguarda il reato di cui  			al capo d). evidenziando un vero e proprio travisamento dei fatti in  			cui sarebbe incorso il Tribunale nella misura in cui avrebbe ritenuto  			ancora in attività quale direttore tecnico della discarica  			l'imputato, in realtà cessato da tempo dall'incarico, non mancando  			di rilevare che questi non aveva comunque mai svolto alcuna attività  			in tema di gestione della discarica ma di mero progettista.  			Con il quarto motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione  			della legge penale (nella specie art. 157 c.p. in relazione all'art.  			2 c.p., comma 4, rilevando l'intervenuta prescrizione dei reati  			assoggettati, peraltro, al regime - più favorevole - della legge  			previgente e non di quella introdotta dalla L. n. 205 del 2005.  			Con motivi nuovi ex art. 585 c.p.p. ritualmente depositati, nel  			richiamare le argomentazioni tutte sviluppate in seno al ricorso  			principale ha ulteriormente dedotto inosservanza ed errata  			applicazione della legge processuale penale (art. 606, lett. b) con  			riferimento al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, commi 1 e 4, art.  			257, comma 2 e D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24 in relazione all'art.  			40 c.p., evidenziando che rivestendo esso ricorrente la qualità di  			direttore dei lavori, non avrebbe avuto alcun obbligo di vigilanza  			sulla gestione della discarica: con la conseguenza che il Tribunale  			sarebbe incorso in equivoco sulla reale qualifica dell'imputato,  			confondendo la funzione dirigenziale con la funzione gestoria.  			Per ciò che riguarda i reati di cui ai capi a), b) e d), commessi in  			epoche tra loro diverse e comunque antecedenti alla data di entrata  			in vigore della L. n. 205 del 2005 che ha modificato per le  			contravvenzioni il regime della prescrizione, elevandone il termine  			massimo ad anni cinque comprensivo della proroga di 1/4 rileva la  			Corte - in accoglimento dello specifico motivo di ricorso proposto  			con l'atto originario - che deve essere annulla senza rinvio la  			sentenza impugnata per essersi detti reati estinti per intervenuta  			prescrizione.
 Precisato che trattasi di reati di natura istantanea e che non  			ricorrono elementi per farsi luogo al proscioglimento immediato nel  			merito, avuto riguardo a quanto argomentato in proposito dal  			Tribunale sia per ciò che attiene all'elemento oggettivo dei reati  			contestati sia per ciò che attiene all'elemento soggettivo, ivi  			compreso il profilo riguardante l'attribuibilità dei fatti  			all'imputato, va pronunciata sentenza di annullamento con la formula  			di rito corrispondente. A diversa soluzione ritiene di dover  			pervenire la Corte - anche tenuto conto dei motivi nuovi ritualmente  			depositati dal ricorrente - con riguardo al reato di cui al capo c),  			relativamente al quale il ricorso va rigettato perché infondato.  			Va premesso che l'epoca di commissione del detto reato è stata  			contestata fino al mese di gennaio 2006 e che nella specie si versa  			in ipotesi di reato di natura permanente anche dopo l'entrata in  			vigore della D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 242 e 257 che ha abrogato  			per effetto del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 264, comma 1, lett. i) -  			non bastando ai fini della interruzione della condotta il sequestro  			del sito inquinante, preordinato all'eliminazione del danno, ma  			occorrendo l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza, bonifica  			e ripristino ambientale delle aree, condotte riparatorie - queste -  			previste anche dal nuovo testo unico D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art.  			247, che, ove poste in essere prima della pronuncia giudiziale, fanno  			venire meno la punibilità del reato, (v. Cass. Sez. 1, 13.6.2006 n.  			29855 Rv. 235255). Ciò detto con il motivo dedotto sub 2) il  			ricorrente ha dedotto vizio di motivazione sia con riferimento alla  			prova della attribuibilità della condotta ad esso ricorrente, sia  			con riguardo alla sussistenza del fatto nella sua materialità,  			rilevando come mancasse qualsiasi riferimento alla prova che il  			direttore tecnico della discarica fosse l'imputato.  			Ora se è innegabile che l'integrazione del reato di cui al capo e)  			si è concretizzata secondo il Tribunale sia per ciò che attiene  			all'aspetto materiale del reato (sulla base di una constatata  			contaminazione del sito a causa della notevole quantità di percolato  			prodotto e del cattivo drenaggio) è altrettanto innegabile che il  			Tribunale nell'attribuire al CIABATTONI la responsabilità penale  			si è basato sulla particolare qualifica dell'imputato - Ingegnere -  			e sulla circostanza che egli aveva ricoperto di fatto le funzioni di  			direttore tecnico pur in assenza di un contratto d'opera, richiamando  			a tale riguardo il contenuto di una nota inviata dal detto  			professionista al Comune interessato (Tortoreto) poi utilizzata dal  			Sindaco per autorizzare la prosecuzione della gestione della  			discarica fino al 31 dicembre 2005.
 Tale circostanza prova, quindi, al di là di ogni ragionevole dubbio,  			come esattamente ritenuto dal Tribunale (che, per incidens, non ha  			annesso alcuna importanza alla circostanza che il Comune non avesse  			stipulato contratto di prestazione d'opera con il professionista per  			la direzione tecnica della discarica, privilegiando l'aspetto della  			prestazione di fatto documentalmente provata), che fosse proprio il  			CIABATTONI il soggetto avente una determinata qualifica tecnica  			necessaria per la direzione tecnica della discarica: il che vale ad  			affermare in termini certi la responsabilità soggettiva  			dell'imputato.
 Nè può dirsi - come preteso dalla difesa del ricorrente - che il  			Tribunale nell'affermare la responsabilità del CIABATTONI si sia  			riferito esclusivamente ad una attività di gestione della discarica  			che a stretto rigore esulerebbe dai compiti del direttore tecnico, in  			quanto l'espressione è stata adoperata in senso improprio per  			evidenziare come di fatto ad occuparsi della discarica nella sua  			materialità per ciò che atteneva al suo funzionamento fosse solo il  			ricorrente proprio in relazione alla sua specifica qualifica tecnica.  			In conclusione al di là dell'assenza di una formale investitura  			nella funzione, resta il fatto che la presenza del CIABATTONI nella  			discarica è stata comprovata documentalmente e che dunque era costui  			a dirigere le varie operazioni per consentirne l'operatività. Sulla  			base di tali proposizioni il ricorso proposto con riguardo al reato  			sub c) va rigettato. Nessuna incidenza ai fini della determinazione  			della pena può assumere la circostanza del parziale annullamento  			della sentenza per ciò che riguarda i capi a), b) e d), avendo il  			Tribunale comminato pene autonome per ciascuno dei reati contestati  			che vanno in questa sede eliminate per effetto della intervenuta  			estinzione dei reati, sicché il rigetto del ricorso limitatamente al  			reato di cui al capo c), consente di mantenere invariata la pena  			inflitta per il detto reato.
 P.Q.M.
 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati sub  			a), b) e d) perché estinti per prescrizione ed elimina le relative  			pene. Rigetta, nel resto, il ricorso.
 Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.
 Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011
 
                    




