Testo Unico sull’Edilizia
e
Disciplina dei controlli
Riflessioni operative
A cura di Giuseppe Aiello
C.te polizia municipale di Caposele
I Parte §1) INTRODUZIONE : L’ABUSIVISMO EDILIZIO IN ITALIA
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In un comunicato del Ministero dell’Ambiente si legge che "L'illegalità ambientale in Italia è pari al 43% ; più di 4 controlli su 10 compiuti in un anno hanno rilevato attività non conformi alla legge. Le violazioni ambientali sono diffuse su tutto il territorio nazionale, con punte di massima in Lombardia con il 62,3% di illegalità, e in Campania con il 60,4% segue poi la Sicilia con il 54%. ".
Nel 2001 su circa 13.600 controlli, sono state accertate quasi 6.000 infrazioni.
I settori "maggiormente critici" sono quelli dell'inquinamento acustico, con il 54,2% di infrazioni; quello dell'inquinamento atmosferico e paesaggistico, e dell'abusivismo edilizio, con il 47,6%.
L’ abusivismo edilizio ,quindi , sebbene in rallentamento rispetto al passato, costituisce un fenomeno consistente che comporta un ingente danno territoriale , tanto che negli ultimi venti anni, nel nostro Paese , sono scomparsi , ogni anno, 58.700 ettari di terra , lasciando a testa circa 5000 metri quadri di territorio : un po' più di un solo “ fazzoletto di terra “ nel quale vi sono “ le montagne, i ghiacciai, i laghi, le rocce (che coprono circa il 10%), i boschi (circa il 20 %) le colture (grano e mais, barbabietole e olivi, vigne e frutteti, pascoli e prati) che coprono più della metà (il 56%), circa 2.900 metri quadri. Il restante 13 %, pari a 3.900.000 ettari sono coperti di asfalto e cemento in gran parte abusivo .
§2) Chi deve vigilare contro gli abusi edilizi?
Il nuovo Testo Unico [1] delinea con estrema chiarezza competenze e procedure.
Nel disciplinare l’attività di VIGILANZA il nuovo T.U. risente sia del nuovo regime dell’attività edificatoria, connessa, a seconda dei casi, al permesso di costruire o alla D.I.A. e sia dell’intervenuta attribuzione di compiti gestionali in via esclusiva alla dirigenza, conseguente alla distinzione tra attività di indirizzo politico e amministrativo-attività gestionale.
Il dirigente responsabile dell’ufficio ( sportello unico dell’edilizia art.27/1° comma T.U.) in materia di illeciti urbanistico-edilizi assume sicuramente una funzione di primaria importanza che si concretizza con una funzione di vigilanza preventiva, ma anche e soprattutto repressiva.
La giurisprudenza penale ha difatti chiarito come ” il delitto di abuso d’ufficio possa consumarsi attraverso condotte omissive e come possa configurarsi anche nel caso di rilascio di concessioni edilizie in difformità delle prescrizioni del piano regolatore”. La giurisprudenza, inoltre, ribadisce la doverosità della vigilanza da parte del Comune "in relazione al reato di abuso d'ufficio ipotizzato a carico del sindaco di un comune, per avere questi omesso consapevolmente di svolgere l'attività di vigilanza sul territorio ” [2]
E’ sottinteso che il principio va attualizzato con la figura del dirigente o del responsabile dell’ufficio così come prevista dal nuovo T.U. . La competenza, pur essendo sempre ricollegata in capo al dirigente o responsabile dell’ufficio S .U. E. , verrà esercitata da lui , anche tramite gli organi di vigilanza deputati a tali incombenze e soprattutto quelli facenti parte della struttura comunale e chi altro se non “ la Polizia Municipale “ ??
Sicuramente , tra tutti gli organi di vigilanza ,deputati ad effettuare controlli edilizi , sono certamente considerati da sempre , “quali prioritariamente preposti “ i Comandi di Polizia Municipale, forse per quella doppia proprietà , una per così dire "fisiologica", connessa al fatto che rivestono in modo inequivocabile le funzioni di polizia giudiziaria e l’altra ulteriore, che deriva dall'essere organi dipendenti diretti dell’ente istituzionale deputato dalla norma di settore alla vigilanza in questo campo e cioè del comune .
Su questo punto va però precisato , non certamente per voler scaricare il lavoro su altri, che essenzialmente Il Codice di Procedura Penale nel delineare la competenza trasversale della p g per i reati , non deroga certo a tale principio in materia di reati ambientali e quindi edilizi .
Il quarto comma del medesimo art. 27, conferma, naturalmente, la competenza di tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in materia di abusi edilizi che costituiscono illecito penale . Si deve ritenere a tal proposito che il legislatore nel T.U. abbia volontariamente riproposto , marcatamente , in modo specifico e chiaro, questo passaggio di competenze, ribadendo nel predetto articolo che la vigilanza in materia urbanistico edilizia , per quelle opere che in particolare rappresentano potenzialmente un reato , appartiene a tutti gli organi di polizia giudiziaria operanti sul territorio.
Dunque se per prassi ed uso comune, da tempo, in modo naturale e automatico Vigilanza Edilizia = “ VIGILE URBANO “ e per questo non tutti gli organi di polizia giudiziaria , così come la Polizia Municipale in generale si sono sempre occupati approfonditamente dei reati ambientali, non vi è dubbio che questa competenza è sempre stata riservata dall’ordinamento a tutti gli organi di P.G. in via obbligatoria e generale .
La predisposizione in modo prioritario dei controlli Edilizi da parte della P.M. , con le migliaia di attività espletate quotidianamente, ha creato all’interno (del tessuto connettivo di tutte le Polizie Municipali d’Italia ) una tale competenza in materia che non ha eguali in nessun altro organo di vigilanza, tanto da poter essere considerati , senza ombra di dubbio, i primi e forse unici SPECIALISTI in Polizia Edilizia .
§3)Il rapporto degli operatori di polizia municipale con l’ U.T.C.
(sportello Unico)
Il comma 4 dell’art. 27 stabilisce un raccordo tra gli organi di polizia giudiziaria e gli organi amministrativi, ma con una chiara indicazione, sia dell’ambito in cui si muove l’organo accertatore, sia dell’assoluta autonomia e indipendenza dello stesso organo nel riferire alle autorità competenti, a loro volta autonome nelle determinazioni, con chiara esclusione di qualsivoglia dipendenza funzionale o politica di tali organi accertatori dall’amministrazione comunale .
I Corpi e i servizi di polizia Municipale hanno per il passato praticamente incontrato non poche difficoltà nelle attività di rilevazioni prettamente tecniche , soprattutto in quei casi di bisogno e di intervento di personale particolarmente specializzato nel settore ( Tecnico Comunale ) , in grado di effettuare attività estremamente approfondite, rilievi tecnici , misurazioni , planimetrie , rappresentazioni ecc. , dovendo ricorrere a nomine di “ ausiliari di PG “ o aspettando le grazie dei “ colleghi “ dipendenti UTC , per ispezioni congiunte, quasi sempre rinviate.
Sicuramente oggi gli operatori di Polizia Municipale impiegati nei settori di vigilanza Edilizia dimostrano una elevata professionalità in ordine agli accertamenti da svolgere e alle prassi da seguire, cosa che deriva in primo luogo dalla perfetta e puntuale conoscenza delle norme da applicare e dal fatto che sono consapevoli che ogni dubbio o incertezza determina da una lato insicurezza operativa e dall'altro rischia di essere fonte di gravi errori procedurali che minano tutto il sistema di accertamenti realizzato .
Spesso, quindi, gli interventi di controllo necessitano di un conforto specialistico e squisitamente tecnico e a tal proposito si dovrà focalizzare l’attenzione sul fatto che il T.U. ha sostanzialmente mutato il ruolo delle P.M. in rapporto con i Tecnici comunali , in effetti , il dirigente o responsabile dell’ufficio, proprio per le specifiche competenze di vigilanza e controllo che il T.U. gli attribuisce, deve non solo incrementare l'attività che già la polizia municipale e tutti gli altri organi di PG dovrebbero esercitare , ma deve imporre un ulteriore impulso amministrativo verso tale funzione di controllo del territorio e pertanto assicurare la disciplina della propria competenza quando ha percezione dell’opera abusiva, percezione che, si badi, può essere derivata o da una attività di vigilanza autonoma (comma uno) sia in via mediata e indiretta che da un’informativa di un organo di PG esterno e pertanto dovrà nei casi di specie tempestivamente ad ogni minima richiesta di “ ausilio” assicurare tutto il personale tecnico necessario per le relative verifiche e/o procedure da mettere in atto, e ciò, si badi bene, per evitare di commettere il reato di abuso d'ufficio configurabile per avere omesso consapevolmente di svolgere l'attività di vigilanza sul territorio .
Relazione presentata da Giuseppe Aiello ,
C.te Polizia Municipale di Caposele
al convegno per operatori di P.L. a Villa Di Briano CE 28.04.03
POLIZIA EDILIZIA ED URBANISTICA
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