Cass. Sez. III n. 15685 del 30 aprile 2026 (UP 1 aprile 2026) 
Pres. Liberati Rel. Calabretta Ric. Valenti
Rifiuti. "Culpa in eligendo" nella gestione dei rifiuti

In tema di gestione dei rifiuti, il conferimento di un veicolo fuori uso (nella specie, un autobus) a soggetti non autorizzati integra il reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006, sussistendo in capo al produttore una responsabilità a titolo di culpa in eligendo per il mancato accertamento delle autorizzazioni del destinatario. La natura di rifiuto è desumibile dalla provenienza del bene dall'attività d'impresa e dal suo dato ponderale, che escludono il carattere di "assoluta occasionalità" della condotta

RITENUTO IN FATTO
L'imputato VALENTI ANGELO ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa in data 7 luglio 2025 dal Tribunale di Catania, di condanna a pena pecuniaria per il reato di cui all'art. 256 d. lgs. n. 152/06, al medesimo ascritto perché nella qualità di titolare della ditta VALENTI BUS sas consegnava per la "demolizione" il veicolo KASSBOHRE SETRA a soggetto non autorizzato.
Il ricorso articola quattro motivi.
Il primo motivo deduce violazione della legge penale, avuto riguardo alla erronea applicazione della norma penale incriminatrice, in quanto si tratterebbe di condotta occasionale, in particolare di un singolo ed estemporaneo episodio di cessione del singolo veicolo di proprietà al fine di rottamarlo.
Il secondo motivo deduce vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato con particolare riferimento all'omessa valutazione del carattere puramente occasionale della condotta e alla travisata applicazione dei principi in materia di responsabilità del produttore del rifiuto.
Il terzo motivo deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato.
Il quarto motivo deduce la violazione di legge in relazione alla omessa pronuncia sulla richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto.
La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Fulvio Baldi, ha chiesto l'accoglimento del quarto motivo di ricorso, relativo all'omessa pronuncia in ordine all'istanza di riconoscimento della particolare tenuità del fatto, e dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto.
Nelle more dell'udienza, la difesa ha trasmesso memoria di replica alle conclusioni della Procura Generale, insistendo nell'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO

    Il ricorso è infondato.

1.1 Il primo, secondo e terzo motivo di ricorso - che verranno trattati congiuntamente ponendo questioni tra loro strettamente correlate - sono generici, poiché non si confrontano con la motivazione svolta, in punto di applicabilità dell'ipotesi di reato contestata, nella sentenza impugnata. Sul punto il Tribunale ripercorre gli esiti delle indagini svolte, dalle quali emergeva che l'imputato, titolare della ditta di trasporti VALENTI BUS sas, consegnava il mezzo KASSBOHRE SETRA a terzo soggetto, tale MAIMONE, non munito delle necessarie autorizzazioni, con l'accordo che questi avrebbe proceduto alla "demolizione": come riportato in ricorso, l'accordo con il terzo soggetto prevedeva che questi avrebbe prelevato eventuali parti riutilizzabili e conferito infine quel che rimaneva. La sentenza impugnata ripercorre poi i fatti, riportando le deposizioni di due appartenenti alla Polizia di stato che svolgevano un controllo su strada rinvenendo due mezzi, uno dei quali l'autobus KASSBOHRE, in corso di smontaggio da parte del Maimone: i due operanti procedevano a rilevazioni fotografiche ed a verifica della provenienza dei mezzi, accertando che l'autobus risultava di proprietà della VALENTI BUS, che vi era stata una cessazione di attività dell'autobus in data 27 settembre 2009 con riconsegna della targhe, verificando, infine, che il Maimone non era munito di alcuna autorizzazione per l'attività che stava svolgendo (smontaggio), né per lo smaltimento conseguente, peraltro realizzata sulla pubblica via e su terreno non impermeabilizzato con conseguente danno ambientale, in esito allo sversamento dei liquidi che uscivano dai mezzi e finivano sul terreno stesso. All'esito di tale ricostruzione in fatto, la sentenza impugnata ascrive penale responsabilità in capo al Valenti.
Conclusivamente, la sentenza impugnata evidenzia che il veicolo (autobus) costituiva bene proveniente dall'attività di impresa riconducibile alla VALENTI BUS sas, che gestiva un servizio di autolinee, che lo stesso è stato consegnato per la demolizione a soggetto non autorizzato, che quest'ultimo svolgeva attività di smontaggio in area non impermeabilizzata con conseguente danno ambientale. La prospettazione del ricorrente per la quale quella censurata fosse invece "attività" di assoluta occasionalità e non di gestione dei rifiuti, non tiene in debito conto né la provenienza del rifiuto dall'attività di impresa del ricorrente, né la consistenza materiale del veicolo (autobus) e, pertanto, il relativo dato ponderale, elementi che invece depongono in senso contrario (cfr. sul punto Sez. 3, n. 4770 del 26/01/2021, Cappabianca, Rv. 280375 – 01, peraltro citata anche dal ricorrente).
Quanto, poi, alla censura relativa alla mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, la sentenza impugnata ascrive penale responsabilità in capo al Valenti facendo buon governo degli insegnamenti di questa Corte, per la quale in tema di gestione dei rifiuti, l'affidamento di rifiuti a soggetti terzi al fine del loro smaltimento comporta, per colui che li conferisca, precisi obblighi di accertamento tra cui, in particolare, la verifica dell'esistenza in capo ai medesimi delle necessarie autorizzazioni e competenze per l'espletamento dell'incarico, la cui violazione giustifica l'affermazione della responsabilità penale per il mancato controllo a titolo di "culpa in eligendo" (Sez. 3, n. 8215 del 24/11/2020, dep. 2021, Naselli, Rv. 281324 – 01).

    Il quarto motivo di ricorso è infondato. Come chiaramente affermato da questa Corte, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità. (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincola', Rv. 282097 – 01). Nel caso di specie, benché manchi nella sentenza impugnata una espressa motivazione di rigetto della richiesta, formulata dalla parte, di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., l'esclusione di un'ipotesi di particolare tenuità del fatto può ritenersi implicitamente desumibile da una serie di elementi pur considerati dal Tribunale: in primo luogo, la particolare consistenza del rifiuto, costituito da un autobus, di poi la circostanza che si sia verificato un danno ambientale in esito allo sversamento di liquidi dal motore smontato sul terreno non impermeabilizzato, e, infine, la individuazione di una sanzione non corrispondente al minimo edittale. Conclusivamente, anche il quarto motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
    Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 01/04/2026