Cass. Sez. III n. 5046 del 9 febbraio 2026 (UP 15 gen 2026)
Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Galushko
Rifiuti.Nozione di rifiuto e prova della pericolosità nelle componenti di veicoli
In tema di gestione dei rifiuti, la natura di "rifiuto" di una sostanza o di un oggetto prescinde da ogni valutazione puramente soggettiva del detentore o dalla sua eventuale utilità economica per terzi, dovendo essere accertata sulla base di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo di disfarsi del materiale. Ai fini del reato di deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi (art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006), la natura pericolosa di parti di veicoli "non bonificati" (quali motori con oli esausti o batterie) è intrinseca alla natura stessa dei beni e non richiede un preventivo accertamento tecnico dell'ARPA, essendo sufficiente il riscontro oggettivo del carattere di pericolosità. Inoltre, la qualifica di titolare d'impresa, necessaria per l'integrazione della fattispecie incriminatrice, può essere legittimamente desunta da elementi fattuali quali la presenza esclusiva dell'agente sul luogo e lo svolgimento dell'attività tipica in assenza di indicazioni contrarie o giustificazioni da parte dell'imputato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30/9/2024, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli in data 1/2/2023, che aveva condannato Galushko Igor alla pena di mesi sei di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, con pena sospesa, per il reato di cui all'art. 256, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006., L'imputazione concerneva il deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (motori, parti di motoveicoli non bonificati, batterie esauste, etc.) presso un'officina di riparazione di motoveicoli di cui era ritenuto titolare.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia il vizio di motivazione. La difesa sostiene, in primo luogo, che la Corte territoriale aveva affermato la pericolosità dei rifiuti in via meramente presuntiva ("con ragionevole certezza") pur in assenza di un accertamento tecnico da parte dell'ARPAC. Si lamenta che i giudici di merito non abbiano considerato la possibilità che i pezzi rinvenuti potessero essere riutilizzati come ricambi a basso costo, né abbiano dato rilievo alla circostanza che gli stessi fossero depositati su suolo pavimentato, senza contatto con il terreno., La motivazione della Corte d'appello, che ha ritenuto irrilevante l'assenza di un'analisi ARPAC, viene definita illogica in quanto fondata su una mera probabilità, in violazione del principio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.,
2.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, si denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione. Il ricorrente asserisce che i giudici di merito avrebbero errato nel qualificare la condotta ai sensi dell'art. 256, comma 2, d. lgs. 152/2006, anziché del meno grave illecito amministrativo di cui all'art. 255 del medesimo decreto. Tale errore deriverebbe dall'aver presunto la qualifica di "titolare d'impresa" in capo a Galushko sulla sola base della sua presenza nell'officina al momento del controllo, mentre era intento a riparare un ciclomotore., Secondo la difesa, in assenza di accertamenti sulla titolarità dell'immobile o sulla sua effettiva mansione, il principio in dubio pro reo avrebbe dovuto condurre a considerarlo un semplice operaio. Poiché l'art. 256, comma 2, si applica esclusivamente ai "titolari d'imprese ed ai responsabili di enti", la sua applicazione al caso di specie sarebbe illegittima. A sostegno, viene citata la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 13817/2021) che distingue le due fattispecie proprio in base alla qualifica soggettiva dell'agente.,
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La difesa censura il passaggio in cui la Corte territoriale ha ritenuto congrua la sanzione "tenuto conto della quantità di materiale rinvenuto, inerente ad una condotta criminosa contestata nella sua forma aggravata". Si fa notare che dal capo di imputazione non risulta contestata alcuna circostanza aggravante. La motivazione sarebbe pertanto illogica e non rispondente alle censure mosse con l'atto di appello, con cui si evidenziavano elementi favorevoli (condotta non particolarmente pericolosa, assenza di precedenti) che avrebbero dovuto giustificare una pena inferiore, prossima al minimo edittale, a fronte di una pena base fissata in mesi nove di arresto.,
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito riportate.
1. In premessa, e in via generale, va ricordato che quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Così, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 4, n. 15227 dell11/4/2008, Baretti, Rv. 239735; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 24 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145).,,
2. Venendo al caso in esame, il Tribunale ha fornito una esaustiva descrizione dello stato dei luoghi esistente al momento del controllo (pag. 1), sottolineando che i motori e le altre parti di motoveicoli "non bonificati", le lattine di olio, gli "pneumatici fuori uso", la "batteria esausta e gli stracci intrisi di olio motore" si trovavano depositati in modo incontrollato, per poi richiamare l'art. 183 comma 1 lett. a) d.lgs. 152/2006 che impone, per l'individuazione del rifiuto, di porsi "nell'ottica esclusiva del detentore/produttore del rifiuto, non in quella di chi ha interesse all'utilizzo del rifiuto stesso" ( Sez. 3, n. 50309 del 15/10/2014, Rizzi)., Il Tribunale, la cui motivazione la Corte distrettuale richiama, ha, quindi, correttamente qualificato i materiali oggetto di accertamento come rifiuti secondo principi ormai consolidati, valorizzando a tal fine sia le caratteristiche degli oggetti che lo stato in cui versavano, ossia l'esposizione agli agenti atmosferici e al dilavamento senza alcun sistema per impedire la dispersione di agenti inquinanti, che ne evidenziava il degrado.,
2.1 Dalla sintesi dei motivi di appello si rileva che la difesa non ha contestato la qualificazione in termini di rifiuti dei materiali rinvenuti nel sito, ma solo la loro natura di rifiuti pericolosi. Tale sintesi non è contestata dal ricorrente, come sarebbe stato suo onere fare se avesse ritenuto che il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata era incompleto o comunque non corretto (cfr: Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066 - 01; Sez. 2, n. 31650 del 3/4/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, Vieira, Rv. 288117 - 01)., Da tali premesse discende che l'argomento del ricorso che propone una inaccettabile valutazione soggettiva della natura dei materiali rinvenuti sul terreno in palese contrasto con il principio secondo cui è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto è stato tardivamente sollevato, non essendo deducibile per la prima volta in sede di legittimità vizi non dedotti in precedenza come motivo di appello (in tal senso, ex multis, Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 (dep. 2013 ), Bonaffini, Rv. 256631 - 01; Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438 - 01; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202 - 01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632 - 01).,,
2.2 L'argomento, inoltre, come sottolineato è manifestamente infondato. Invero, secondo la definizione fornita dall'art. 183, comma 1, lettera a) d.lgs. 152/06, nell'attuale formulazione, deve ritenersi rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi». Tale definizione rispecchia quella contenuta nella direttiva comunitaria di riferimento ed è rimasta sostanzialmente invariata rispetto alla previgente disciplina (d.lgs. 22/97 e, ancor prima, d.P.R. 915/82)., "E altrettanto noto che la corretta individuazione del significato del termine «disfarsi» ha lungamente impegnato dottrina e giurisprudenza, nazionale e comunitaria, la quale ultima ha più volte chiarito alcuni concetti fondamentali quali, ad esempio, la necessità di: procedere ad una interpretazione estensiva della nozione di rifiuto, per limitare gli inconvenienti o i danni inerenti alla loro natura (Corte Giustizia 11 novembre 2004, Niselli); interpretare il verbo «disfarsi» considerando le finalità della normativa comunitaria e, segnatamente, la tutela della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti; assicurare un elevato livello di tutela e l'applicazione dei principi di precauzione e di azione preventiva (Corte Giustizia 18 aprile 2002, Palin Granit)., In più occasioni questa Corte, prescindendo dall'esaminare le diverse - note - posizioni, ha rilevato come sia assolutamente certo che, secondo i principi generali ormai consolidati, debba ritenersi inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti, poiché è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale (v., da ultimo, Sez. 3, n. 19206 del 16/3/2017, Costantino, Rv. 269912)., Si è altresì specificato (Sez. 3, n. 5442 del 15/12/2016 (dep. 2017), P.M. in proc. Zantonello, Rv. 269249) che la natura di rifiuto di un determinato materiale non viene meno in ragione di un accordo di cessione a terzi, né del valore economico dei beni stessi riconosciuto nel medesimo accordo, occorrendo fare riferimento alla condotta e volontà del cedente di disfarsi dei beni, e non all'utilità che potrebbe ritrarne il cessionario, ricordando anche come, in altra occasione (Sez. 3, n. 15447 del 20/1/2015, Napolitano; Sez. 3, n. 5442 del 15/12/2016, Zantonello;), si sia ulteriormente chiarito che, nel verificare la natura di rifiuto di un determinato materiale, si deve evitare di porsi nella sola ottica del cessionario del prodotto e della valenza economica che allo stesso egli attribuisce (sì da esser disposto a pagare per ottenerlo), occorrendo, per contro, verificare "a monte" il rapporto tra il prodotto medesimo ed il suo produttore e, soprattutto, la volontà/necessità di questi di disfarsi del bene, poiché, si è aggiunto, ponendosi in un'ottica diversa, verrebbero facilmente a crearsi pericolose aree di impunità, nelle quali numerose condotte, oggettivamente integranti una fattispecie di reato, ben potrebbero esser dissimulate da accordi - dolosamente preordinati - volti a privare il bene di una particolare qualità, ex se rilevante sotto il profilo penale, invero già "a monte" acquisita ed insuscettibile di essere cancellata.,, Va peraltro considerato come l'affermazione secondo la quale il fatto che una sostanza o un oggetto siano suscettibili di riutilizzazione economica non esclude necessariamente la loro natura di rifiuto si pone perfettamente in linea con quanto, ormai da tempo, è stato affermato dalla giurisprudenza comunitaria (v. ad es. Corte Giustizia 28 marzo 1990, Vessoso ed altro; 25 giugno 1997, Tombesi)., Si è pure individuato, quale sicuro indice rivelatore dell'intenzione di disfarsi di una cosa - quando essa non si sia sostanziata, in modo di per sé incompatibile con un altro diverso atteggiamento della volontà, in un abbandono da parte del detentore e nella conseguente perdita di ogni possibilità di suo controllo su determinati beni - oltre alla tipologia dei materiali, le modalità con le quali essi sono depositati, ritenendo di tutta evidenza che un deposito di materiali che già hanno esaurito la loro utilità principale secondo modalità che non fanno ritenere che gli stessi siano più suscettibili di fornirne una ulteriore, lascia legittimamente presumere che di questi il detentore si sia in tal modo disfatto ovvero abbia l'intenzione di disfarsene (così Sez. 3, n. 29069 del 20/1/2015, Dappi, non nnassimata)" (Sez. 3, n. 40687 del 25/6/2018, PM in proc. Masi).,,
2.2.1 Tali concetti si trovano ribaditi in successive decisioni di questa Corte e della Corte di Giustizia. Se segnalano al riguardo: Sez. 3, n. 9052 del 21/1/2020, Groza; Sez. 3, n. 46586 del 03/10/2019, Marchi, Rv. 277280 - 01, che sottolineano che "la natura di rifiuto, una volta acquisita in forza di elementi positivi (oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi, quale residuo di produzione) e negativi (assenza dei requisiti di sottoprodotto, ai sensi dell'art. 184-bis, d. Igs. n. 152 del 2006)" "non vien certo perduta in ragione di un mero accordo con terzi ostensibile all'autorità";, Sez. 3, n. 11603 del 26/1/2022, Pietrobon, che ha chiarito che la possibile riutilizzazione economica del materiale non esclude comunque la sua natura di rifiuto; Corte di giustizia del 14/10/2022, causa C-629/19, in cui, al punto 48, si ribadisce che "Il sistema di sorveglianza e di gestione istituito dalla direttiva 2008/ 98 intende infatti riferirsi a tutti gli oggetti e a tutte le sostanze di cui il proprietario si disfa anche se essi hanno un valore commerciale e se sono raccolti a titolo commerciale a fini di riciclo di recupero e di riutilizzo.,
2.3 Riferendo tali principi a quanto rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, non è dato individuare alcun vizio di illogicità o violazione di legge nella riconduzione alla nozione di rifiuto, operata dai giudici di merito, degli oggetti non più suscettibili dell'originaria utilizzazione o alla fine del loro ciclo di impiego che erano stati accatastati alla rinfusa in uno spazio esposto agli agenti atmosferici nei pressi dell'officina. Anche nel merito, quindi, l'argomento difensivo non supera il vaglio di ammissibilità, risultando l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto ai sensi dell'art. 183 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 una "quaestio facti" demandata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici (Sez. 3, n. 7037 del 18/01/2012 - dep. 22/02/2012, Fiorenza, Rv. 252445; Sez. 3, n. 52993 del 18/9/2018, Borgia),
2.4 I giudici di merito, ancora, hanno ancorato il giudizio di pericolosità alla natura stessa dei rifiuti. In particolare, il Tribunale, richiamando quanto al riguardo accertato dai verbalizzanti, ha sottolineato che si era in presenza di parti di veicoli "non bonificati". Tale valutazione trova conferma: nelle lattine di olio per motore esausto; negli stracci intrisi di olio motore rinvenuti; nell'assenza nel sito dei mezzi necessari per l'espletamento dell'attività di bonifica (Sez. 3, n. 11030 del 05/02/2015, Andreoni, Rv. 263248 - 01), Va, poi, ricordato che i veicoli fuori uso sono classificati come rifiuti pericolosi (categoria 160104 allegato D della parte 4 del T.U.A.) sia ai sensi del d.lgs. n. 22/1997 che del vigente d.lgs. n. 152/2006, allorché non siano stati bonificati mediante l'eliminazione dei materiali inquinanti., È vero che la giurisprudenza ha distinto i rifiuti provenienti dal veicolo fuori uso dal veicolo nella sua unitarietà, ma la distinzione nel caso di specie non è dirimente in quanto, nei pressi dell'officina, sono stati rinvenuti proprie quelle parti che determinano la pericolosità del veicolo non bonificato, quali batterie esauste, motori o altre componenti contenenti oli esausti (Sez. 3, n. 2861 del 19/09/2000, Cordioli, Rv. 217589 - 01; Sez. 3, n. 38689 del 9/7/2004, Frison, relativa a motori di veicoli).,
2.5 Manifestamente infondato risulta, pertanto, la pretesa del ricorrente secondo cui, ai fini della qualificazione giuridica del rifiuto come pericoloso, vi sarebbe la necessità dell'intervento dell'Agenzia regionale per l'ambiente competente. La legge in questione non prevede, infatti, quale presupposto per la qualificazione di un rifiuto come pericoloso la sua preventiva analisi da parte dell'Agenzia regionale per l'ambiente, essendo sufficiente a tal fine che il rifiuto abbia sul piano oggettivo il carattere di pericolosità (Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016, Serrao, Rv. 268919 - 01)., Non ricorre, in definitiva, alcun vizio di motivazione o violazione di legge nel ragionamento probatorio che ha addebitato all'imputato il deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi.
3. Anche il secondo motivo è inammissibile. La censura relativa all'erronea attribuzione della qualifica di titolare dell'impresa è, ancora una volta, di puro fatto. I giudici di merito hanno desunto tale qualifica da una serie di elementi fattuali, ritenuti convergenti: l'imputato era l'unico soggetto presente al momento del controllo; era intento a svolgere l'attività tipica di riparazione e, soprattutto, "non riuscire a fornire indicazioni utili al fine di identificare un eventuale diverso soggetto titolare dell'attività di officina"., Si tratta di un percorso argomentativo logico e coerente, che si fonda su una valutazione complessiva degli indizi raccolti, che non è contraddetto da alcun elemento di segno contrario, avendo la corte distrettuale correttamente evidenziato come l'imputato "non offriva alcuna giustificazione al riguardo"., Il motivo di ricorso, pur richiamando formalmente il vizio di violazione di legge, mira in realtà a contestare l'accertamento fattuale posto a fondamento dell'applicazione della norma incriminatrice, sollecitando una rilettura delle prove non consentita in sede di legittimità.
4. Il terzo motivo è parimenti inammissibile. La doglianza relativa alla congruità della pena si fonda su un'erronea interpretazione della motivazione della sentenza impugnata. L'espressione "condotta criminosa contestata nella sua forma aggravata" deve essere letta non in riferimento a una circostanza aggravante formalmente contestata, ma alla maggiore gravità intrinseca della fattispecie concreta, caratterizzata dalla presenza di rifiuti anche pericolosi, che ai sensi del comma 2 dell'art. 256, d. Igs. 152/2006, comporta l'applicazione della pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda., La Corte di appello ha ritenuto, inoltre, la pena congrua tenendo conto della "quantità di materiale rinvenuto", fornendo così un criterio fattuale idoneo a giustificare la quantificazione della sanzione operata dal primo giudice, che si discosta in misura assai contenuta dal minimo edittale., La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se, come nel caso di specie, la motivazione non è assente o manifestamente illogica e sono stati indicati i criteri direttivi che hanno guidato la decisione. Peraltro, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena dimostrano che gli elementi favorevoli, richiamati dalla difesa, sono stati debitamente considerati e hanno trovato adeguato bilanciamento nel giudizio dei giudici di merito.
5. Alla manifesta infondatezza del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 15/1/2026


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