Cass. Sez. III n. 8153 del 24 febbraio 2015 (Ud 30 gen 2015)
Pres. Mannino Est. Ramacci Ric. Church
Rifiuti.Traffico illecito e disciplina comunitaria

In tema di traffico illecito di rifiuti vi è sostanziale continuità tra il Reg. CE 259\93 ed il Reg. CE 1013\2006, i cui contenuti sono essenzialmente sovrapponibili, anche negli allegati - quanto meno con riferimento alle ipotesi di spedizioni di rifiuti diversi da quelli esclusi dall'obbligo di notifica ed autorizzazione del mancato rispetto delle norme di informazione - con l'unica eccezione della spedizione di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio di cui all'art. 3, paragrafo 4 del Regolamento CE del 2006.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, con sentenza del 18/3/2014 ha parzialmente riformato, revocando la confisca della nave e la confisca e distruzione di un container del quale era stato disposto il respingimento ai sensi dell'art. 24 Reg. 1013/2006 CE, la decisione con la quale, in data 11/3/2013, il Tribunale di Taranto aveva riconosciuto C.S.M. responsabile della contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 152 dl 2006, art. 259 perchè, nella sua qualità di responsabile della società FJ CHURCH & SONS LTD, effettuava una spedizione di kg. 22.000 circa di rifiuti di rame in violazione dei regolamenti CE (in (OMISSIS)).

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando che la Corte territoriale, a fronte di specifica censura nella quale si faceva rilevare come l'imputazione fosse formulata nel senso di ipotizzare la violazione di un divieto di spedizione dei rifiuti previsto dalla normativa comunitaria, divieto, di fatto, inesistente, i giudici dell'appello avrebbero qualificato l'eccezione come finalizzata a stigmatizzare l'indeterminatezza dell'imputazione medesima, rilevandone la tardività, mentre, al contrario, avrebbero dovuto dare atto della circostanza che, in mancanza di una diversa contestazione, il giudice di primo grado non avrebbe dovuto fare altro che assolvere l'imputato.

3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta il difetto di motivazione laddove la Corte del merito avrebbe omesso di rispondere alla doglianza concernente la natura del materiale trasportato il quale, come risultava dalla polizza di carico, acquisita agli atti del procedimento, era definito "copper scraps Berry/Candy", termine utilizzato per indicare i rottami di rame puro al 98%, non soggetto alle più restringenti prescrizioni previste per i rifiuti con minor grado di purezza.

4. Con un terzo motivo di ricorso denuncia la contraddittorietà della motivazione, perchè il provvedimento impugnato, pur avendo sostanzialmente ritenuto l'equipollenza tra la polizza di carico e l'Allegato 7, non aveva poi tenuto conto di tale circostanza al fine di escludere ogni rilevanza alla mancata indicazione, nell'Allegato medesimo, della completa identificazione del destinatario del materiale trasportato e dell'approdo in Italia per il trasbordo, fatti che erano stati valorizzati dal primo giudice per affermare la responsabilità penale dell'imputato.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perchè basato su motivi manifestamente infondati.

Nel primo motivo di ricorso la difesa fa rilevare che oggetto della specifica censura respinta dalla Corte di appello non era la imprecisione o vaghezza del capo di imputazione, che espressamente esclude, bensì la formulazione dello stesso che, nel suo significato letterale, non risulterebbe affatto riferito ad una violazione delle prescrizioni contenute nella normativa comunitaria, bensì alla violazione di un divieto di spedizione di rifiuti che detta normativa non prevede, intendendo quindi che la contestazione riguarderebbe un reato di fatto inesistente.

2. Ciò premesso, va osservato che la contestazione riguarda il reato previsto e sanzionato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259 il quale, al comma 1, così recita: "chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato 2 del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta Euro a ventiseimila Euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi" (il comma successivo prevede la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto).

Si tratta, come è evidente, di una norma penale in bianco, integrata dal richiamo al Regolamento comunitario.

Il Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993 è stato, però, abrogato, a far data dal 12 luglio 2007, dall'art. 61 del Reg. 1013/2006 del 14 giugno 2006, con la conseguenza che i riferimenti ad esso devono ora intendersi effettuati al nuovo Regolamento, come stabilisce il menzionato art. 61, comma 2.

Avuto riguardo a tale ultima disposizione ed a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 194 il quale precisa che le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui agli artt. 41 e 43 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (che dunque espressamente richiama) e dal decreto interministeriale di cui al successivo comma 4, deve rilevarsi, in accordo con quanto evidenziato in più occasioni dalla dottrina, la sussistenza si una sostanziale continuità tra i due regolamenti comunitari, i cui contenuti sono essenzialmente sovrapponibili, anche negli allegati - quanto meno con riferimento alle ipotesi di spedizioni di rifiuti diversi da quelli esclusi dall'obbligo di notifica ed autorizzazione del mancato rispetto delle norme di informazione - con l'unica eccezione, che qui non rileva, della spedizione di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio di cui all'art. 3, p. 4 del Regolamento CE del 2006.

3. Ciò posto, risulta evidente che la contestazione, così come formulata, non deve essere intesa nel senso prospettato dalla difesa e motivatamente escluso nella sentenza impugnata, poichè il richiamo all'art. 259 cit. D.Lgs. ed alla violazione dei regolamenti CE altro non è se non un richiamo alla fattispecie astratta della norma che prevede il reato, avente, come si è visto, formulazione non chiara e non può certo essere intesa come rivolta ad una spedizione che la norma comunitaria vieterebbe in ogni caso.

Si tratta, certamente, di un richiamo del tutto generico, in quanto la imputazione avrebbe dovuto indicare, nel dettaglio, quale specifica disposizione del regolamento comunitario si assumeva violata, ma una simile eccezione, come correttamente rilevato dai giudici del gravame, non era più proponibile, in quanto la questione concernente la nullità (relativa) conseguente all'inosservanza dell'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c) andava proposta nei termini perentori stabiliti dall'art. 491 cod. proc. pen. e la circostanza non ha comunque determinato alcuna lesione del diritto di difesa, come evidenziato dalle articolate deduzioni prospettate in primo e secondo grado.

4. Anche le censure prospettate nel secondo motivo di ricorso risultano infondate, non rilevandosi alcun difetto di motivazione nel provvedimento impugnato poichè la Corte territoriale, diversamente da quanto afferma il ricorrente, ha puntualmente risposto alla specifica doglianza, riportata anche in ricorso, dal tenore della quale si evince che, ipotizzandosi un supino recepimento dell'ipotesi accusatoria, non si sarebbe tenuto conto della qualificazione del materiale trasportato effettuata nella polizza di carico.

In sostanza, la difesa assume che, risultando dal suddetto documento che il materiale era stato indicato con l'espressione "copper scraps Berry/Candy", utilizzata per i rottami di rame puro al 98%, come tale doveva ritenersi quanto trasportato.

5. Così facendo, tuttavia, viene prospettata una inammissibile qualificazione soggettiva o, comunque, meramente formale del rifiuto, peraltro ricavata da un documento, quale appunto la polizza di carico, che ha finalità diverse da quelle concernenti la corretta qualificazione del rifiuto ai sensi della disciplina di settore.

Tale qualificazione è stata ritenuta superata dalla Corte territoriale, del tutto correttamente, considerando il dato oggettivo, decisamente preminente, del risultato dell'ispezione effettuata sul materiale in fase di controllo.

Tale verifica aveva posto in evidenza, come emerge dalla decisione impugnata, un dato fattuale decisivo, consistente nella rilevata presenza, all'interno del container trasportato, di "rottami metallici di rame non ferrosi, in gran parte sotto forma di matasse di rame accatastate alla rinfusa su cui furono constatate evidenti tracce di olio" giustamente ritenuto come sintomatico "della mancata sottoposizione a qualsivoglia trattamento di recupero".

Tale evenienza smentiva, dunque, categoricamente il dato meramente formale riportato nella polizza di carico ed avrebbe prevalso anche sulla eventuale diversa classificazione del rifiuto operata dal produttore o detentore dello stesso, poichè ciò che rileva è, in ogni caso, la condizione oggettiva del rifiuto.

6. Anche l'infondatezza del terzo motivo di ricorso è di tutta evidenza.

Va rilevato che, ancora una volta, la censura si fonda ipotizzando una sostanziale equipollenza tra la polizza di carico e la documentazione specificamente richiesta dalle disposizioni in tema di rifiuti.

In ragione della ritenuta continuità normativa tra i due regolamenti comunitari, di cui si è detto in precedenza, il riferimento alla "spedizione di rifiuti costituente traffico illecito" di cui all'art. 259 cit. D.Lgs. deve ora intendersi riferita alla "spedizione illegale" definita nell'art. 2, punto 35 del Reg. 1013/2006 e che comprende, tra l'altro, qualsiasi spedizione di rifiuti per la quale, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'art. 3, pp. 2 e 4, sia stato accertato che siano state effettuate in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all'allegato 7.

A ciò fa riferimento anche la decisione impugnata, dando atto della presenza, nel caso in esame, dell'allegato predetto, la cui predisposizione, come correttamente osserva la Corte territoriale, di per sè evidenzia comunque la riconducibilità dei rifiuti trasportati tra quelli non pericolosi destinati al recupero di cui paragrafo 2 dell'art. 3 del Regolamento del 2006.

Dato atto di ciò, i giudici del merito pongono in evidenza le carenze che caratterizzando l'allegato 7 nel caso in esame e che concernono: la mera indicazione del nominativo del destinatario dei rifiuti (HALCOR), senza altri dati che ne consentano la completa identificazione; l'assenza dell'indicazione del transito dei rifiuti in Italia; l'assenza di indicazioni sull'impianto di recupero cui i rifiuti sono destinati.

Alla luce di tali considerazioni i giudici pongono poi in evidenza l'autonomia del documento rispetto alla polizza di carico e chiariscono come, nelle proprie deduzioni, la difesa abbia fatto riferimento alla equipollenza di contenuti esclusivamente con riferimento alla indicazione del destinatario e non anche alle ulteriori carenze accertate.

7. Si tratta di argomentazioni del tutto chiare, che però il ricorrente non considera.

La motivazione risulta del tutto coerente e priva di cedimenti logici, avendo i giudici dato puntualmente atto delle carenze riscontrate nell'allegato 7 e posto in evidenza la diversa funzione assolta dai due documenti, la cui comparazione, come è in effetti avvenuto, può essere utilizzata quale elemento di riscontro della completezza e veridicità dei dati inseriti.

8 Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonchè quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2015.