Cass. Sez. III n. 15732 del 24 aprile 2012 (Ud. 22 feb. 2012)
Pres. Petti Est. Marini Ric. Paggi ed altri
Rifiuti. Trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti

La modifica normativa apportata dalla legge n.205 del 2010 all’art.258 d.lgs. 152\06 ha determinato il venir meno della punibilità della condotta di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti non più sanzionata penalmente in quanto non riconducibile né alle previsioni del nuovo testo dell’art.258 né alla fattispecie introdotta con l’art.260-bis, che opera un riferimento alla scheda Sistri e non ai precedenti formulari con la conseguenza che, in applicazione dei principi fissati dall’art.2 cod. pen. le condotte poste in essere devono essere ritenute non più riconducibili all’ipotesi di reato contemplate dalla disciplina previgente.

 

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