Cass.Sez. III n. 7374 del 24 febbraio 2012 (Ud.19 gen. 2012)
Pres.Teresi Est.Franco Ric.Aloisio
Rifiuti.Reimpiego di materiale inerte derivante dall'attività di scarifica del manto stradale nel processo produttivo di conglomerato bituminoso

Integra il reato previsto dall'art. 256, comma primo, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il reimpiego di materiale inerte derivante dall'attività di scarifica del manto stradale nel processo produttivo di conglomerato bituminoso, non potendo lo scarificato essere qualificato come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 bis del citato D.Lgs. neppure all'esito della modifica introdotta dall'art. 12 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n, 205.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 19/01/2012
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 149
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 47017/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Aloisio Rosario, nato a Misilmeri il 15.12.1935;
avverso la sentenza emessa il 26 maggio 2010 dal giudice del tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù;
udita nella pubblica udienza del 19 gennaio 2012 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Lettieri Nicola, che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, dichiarò Aloisio Rosario colpevole del reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, lett. a), per avere effettuato attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, e precisamente per avere impiegato materiale inerte derivante dalla attività di scarifica del manto stradale nel processo produttivo di conglomerato bituminoso, in assenza di autorizzazione, e lo condannò alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda. In particolare, il giudice escluse che si trattasse di sottoprodotto in quanto lo scarificato del manto stradale subiva un processo di trasformazione e trattamento per la produzione di conglomerato bituminoso.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo violazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, lett. a). Osserva, in primo luogo, che dopo la missiva richiamata dalla sentenza impugnata, l'ufficio regionale competente aveva rilasciato nuovo provvedimento di autorizzazione con provvedimento in data 16.2.2005. Osserva, poi, che si tratta comunque di sottoprodotto, in quanto il normale ciclo di lavorazione di posa del manto stradale parte dalla scarificazione e si conclude con la stesura del nuovo conglomerato bituminoso. Il materiale viene quindi utilizzato per produrre conglomerato bituminoso avente le medesime caratteristiche e senza operare alcuna trasformazione se non la miscelazione dello scarificato con il prodotto vergine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato perché il giudice di primo grado, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congrumente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha accertato che l'imputato non disponeva della autorizzazione necessaria per l'attività di recupero del materiale proveniente dalla scarifica del manto stradale ed era stato informato che l'autorizzazione a suo tempo rilasciata al titolare della ditta Imera Conglomerati, che gestiva in precedenza il medesimo impianto, era stata revocata. Nè risulta che sia stata data prova, nel giudizio di merito, di successive autorizzazioni rilasciate all'imputato.
Il Collegio ritiene che sia infondato anche il secondo motivo perché nella specie il materiale raccolto non è qualificabile come sottoprodotto, neppure alla stregua della nuova definizione dei sottoprodotti data dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 184 bis, inserito dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, art. 12. La nuova disposizione, invero, richiede perché si tratti di sottoprodotto, tra l'altro, da un lato, che la sostanza o l'oggetto possa essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale (comma 1, lett. c), e, da un altro lato, che la sostanza o l'oggetto sia originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non sia la produzione di tale sostanza od oggetto (comma 1, lett. a). Nella specie, la sentenza impugnata ha accertato che il riutilizzo dello scarificato del manto stradale richiedeva adeguate operazioni di recupero per poter essere usato per la produzione di ulteriore conglomerato bituminoso vergine e che erano necessarie ulteriori trasformazioni e trattamenti, tramite apposito impianto. In ogni caso, anche qualora questo ulteriore trattamento non fosse diverso dalla normale pratica industriale, ritiene il Collegio che non sussiste comunque il requisito di cui alla lett. a), perché non si tratta di sostanza o di oggetto originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrale.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2012