TAR CAMPANIA- NAPOLI- SEZIONE I ( Pres. Donadono, Rel Guarracino), NICOLETTI D. ( Avv. Pinto, Persico e Renditiso) c. Regione Campania ( avv.Mazzocchella) ed altri, con l'intervento ad adiuvandum del WWF Italia Onlus (avv. Razzano) NOMINA PRESIDENTI ENTI PARCO: atto politico esclusione, obbligo di motivazione; Si ringrazia l'Avv. M. Balletta per la segnalazione
n. 2803/06 Reg. Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione I, composto dai signori magistrati:
Luigi Domenico Nappi Presidente f.f.
Paolo Corciulo Primo Referendario
Francesco Guarracino Referendario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti n. 3668/05 e n. 3824/05, proposti rispettivamente da BUONOMO Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Carrera, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Arnaldo Lucci n. 121, e da NICOLETTI Domenico, rappresentato e difeso dal prof. avv. Ferdinando Pinto e dagli avv. Giulio Renditiso e Rosa Persico, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio del prof. avv. Erik Furno in Napoli, via Cesario Console n. 3
CONTRO
la Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Marzocchella, col quale elettivamente domicilia in Napoli, via S.Lucia n. 81;
e nei confronti di
- COLUCCI Raffaele, rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Centore, con domicilio eletto in Napoli, via C. Rosaroll n. 70;
- DI CERBO Clemente, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Di Cerbo, col quale elettivamente domicilia in Napoli, via Cirillo n. 10, presso lo studio dell'avv. Michele Labella;
- MARINO Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Centore, con domicilio eletto in Napoli, via C. Rosaroll n. 70;
- SCOGNAMIGLIO Vincenzo (nel giudizio RG 3824/05), rappresentato e difeso dagli avv. Felice Laudadio e Ferdinando Scotto, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, via Caracciolo n. 15;
nonché con l'intervento ad adiuvandum
dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature - WWF Italia - ONLUS (nel giudizio RG 3824/05), in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rosella Razzano con la quale elettivamente domicilia presso la sede del WWF Campania in Napoli, via A. Da Salerno n. 13
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 3668/05:
- del decreto dirigenziale del Settore Ecologia n. 4 del 14.1.2005 con cui Ú stato approvato l'elenco degli idonei a ricoprire la carica di Presidente dei Parchi e Riserve Naturali regionali;
- della determina dirigenziale del Settore Ecologia n. 20 del 18.10.2004, con la quale Ú stato costituito un gruppo di lavoro per l'istruttoria delle istanze presentate ai sensi dell'avviso pubblico del 1.3.2004 (BURC n. 9/2004) per la nomina a presidente delle Aree protette regionali;
- della nota prot. n. 166/SP del 13 ottobre 2004 dell'Assessore all'ecologia;
- dei verbali, decisioni ed atti tutti del gruppo di lavoro di cui sub 2 e 3, conclusi con atto dell'11 novembre 2004;
- del decreto regionale n. 10 del 14 gennaio 2005, adottato dagli Assessori regionali all'Agricoltura e Foreste, all'Ambiente e all'Urbanistica, con i quali si sono designati i soggetti idonei da nominare;
- della deliberazione G.R. n. 165 del 15 febbraio 2005, con cui si Ú provveduto alla nomina dei presidenti;
- del parere reso in data 8 febbraio 2005 dalla commissione consiliare Affari generali;
- di ogni atto preparatorio, conseguente e comunque connesso, con particolare riferimento alla istruttoria del gruppo di lavoro.
quanto al ricorso n. 3824/05:
- del decreto dell'Assessore all'Ecologia della Giunta Regionale della Campania n. 10 del 14 gennaio 2005, avente ad oggetto la "Designazione presidenti dei Parchi e Riserve Regionali della Campania soggetti idonei a seguito avviso pubblico";
- di ogni altro atto precedente e/o successivo collegato e/o connesso a quello impugnato comunque pregiudizievole al ricorrente e in particolare della deliberazione n. 165 della seduta di Giunta Regionale del 15.2.2005, nonché dell'istruttoria espletata in merito a tale procedura concorsuale e delle delibere ad essa conseguenti.
Visti i ricorsi, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dei sigg. Colucci Raffaele, Di Cerbo Clemente e Marino Domenico nel giudizio RG 3668/05, nonché del dott. Scognamiglio Vincenzo nel giudizio RG 3824/05;
Visto l'atto di intervento ad adiuvandum nel giudizio RG 3824/05 dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) ONLUS;
Vista l'ordinanza dell'8 giugno 2005, n. 1787, nel giudizio RG 3668/05;
Vista l'ordinanza del 7 settembre 2005, n. 2496, nel giudizio RG 3824/05;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive ragioni;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il referendario avv. Francesco Guarracino;
Uditi, alla pubblica udienza del 18 gennaio 2006 i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con distinti ricorsi, rispettivamente notificati il 18-19 aprile ed il 26-27 aprile 2005 e ritualmente depositati, il dott. Giuseppe Buonomo e l'arch. Domenico Nicoletti, che a seguito dell'avviso pubblicato nel BURC n. 9/2004 per acquisire le istanze dei soggetti interessati alle nomine a presidente degli Enti parco e delle Riserve naturali protette avevano presentato domanda, impugnano gli atti, indicati in epigrafe, di designazione e nomina alle cariche suddette, in uno con gli atti preparatori, onde ottenere il loro annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, ed il risarcimento del danno.
Il dott. Buonomo propone due motivi di gravame: col primo deduce l'illegittimità degli atti impugnati per violazione dell'avviso pubblico, carenza di motivazione e d'istruttoria e violazione di legge sotto più profili, in quanto, nel corso dell'istruttoria condotta dal gruppo di lavoro all'uopo costituito (di cui avrebbe fatto parte anche un dirigente poi incluso dell'elenco degli idonei) sarebbe stata omessa ogni valutazione di merito dei requisiti posseduti dai soggetti designati, riducendo il decreto dirigenziale n. 4 del 14.1.2005 ad una mera elencazione di nomi; col secondo motivo sostiene che in conseguenza della mancata valutazione comparativa dei curricola dei candidati sarebbe derivato l'inserimento nell'elenco degli idonei alla carica anche di nominativi privi dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico e dalla l.r. n. 33/93, alcuni dei quali effettivamente nominati alla presidenza degli Enti parco (i sigg. Colucci Raffaele, Di Cerbo Clemente e Marino Domenico, odierni controinteressati).
A sua volta, nel proprio ricorso, l'arch. Nicoletti lamenta: la mancata acquisizione delle dichiarazioni sostitutive che sarebbero state richieste, a pena di decadenza, dall�art. 5 dell�avviso pubblico; la difformità tra l�avviso pubblicato sul BURC e quello approvato dalla Giunta Regionale; la violazione dell�obbligo di motivazione, stante l'omessa evidenziazione dei requisiti professionali positivamente valutati ai fini della designazione di ciascun candidato, con riferimento ai candidati Colucci, Di Cerbo, Marino e Scognamiglio, che sarebbero stati privi dei requisiti professionali richiesti.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso l'Amministrazione regionale ed i controinteressati intimati.
I resistenti eccepiscono, nelle diverse loro difese, l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse (essendo il ricorrente inserito nell'elenco degli idonei), l'insindacabilità degli atti di individuazione dei presidenti degli Enti parco (in ragione del loro carattere politico) e l'infondatezza del gravame nel merito.
Alla camera di consiglio del 7 giugno 2005 entrambe le cause sono state chiamate per l'esame delle istanze cautelari: nel giudizio RG 3668/05 la domanda cautelare Ú stata respinta con ordinanza dell'8 giugno 2005 n. 1787, mentre la causa RG 3824/05 Ú stata cancellata dal ruolo cautelare. In tale ultimo giudizio l'istanza di cautela Ú stata riproposta con atto notificato il 20-21 giugno 2005 e depositato il 14 luglio.
Con atto notificato il 2.9.2005 e depositato il successivo giorno 7, Ú intervenuta ad adiuvandum nel giudizio RG 3824/05 l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) ONLUS.
Con ordinanza del 7 settembre 2005, n. 2496, anche la domanda cautelare proposta nel giudizio RG 3824/05 Ú stata respinta.
In vista dell'udienza di discussione sono state prodotte memorie.
All�udienza pubblica del 18 gennaio 2006 entrambi i ricorsi sono stati posti in decisione.
DIRITTO
1. I ricorsi vanno riuniti, stante la loro connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
2. E' contestata dai ricorrenti la legittimità della deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 165 del 15 febbraio 2005 di nomina dei presidenti dei Parchi regionali e delle Riserve naturali regionali, nonché del decreto dirigenziale n. 4 del 14 gennaio 2005 di approvazione dell'elenco degli idonei a ricoprire la carica, del decreto interassessoriale n. 10 del 14 gennaio 2005 di designazione degli idonei da nominare e degli altri atti preparatori.
3. Va dichiarata, in via preliminare, l'ammissibilità dell'intervento ad adiuvandum della Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature - WWF Italia - ONLUS nel giudizio RG 3824/05, ritualmente proposta.
4. In rito, Ú infondata l'eccezione di carenza d'interesse, poiché i due ricorrenti hanno un interesse tutelato all'annullamento degli atti impugnati, conseguendo, suo tramite, l'interesse strumentale alla corretta ripetizione della procedura cui hanno partecipato.
5. Venendo all'esame del merito dei due ricorsi, che per la sostanziale coincidenza del nucleo centrale delle rispettive censure può essere condotto congiuntamente, si deve innanzitutto precisare l'oggetto della controversia, in quanto l'unico atto con valenza provvedimentale, lesiva dell'interesse dei due ricorrenti, Ú la deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 165 del 15 febbraio 2005 di nomina dei presidenti degli Enti parco e delle Riserve naturali regionali, il quale ha, peraltro, natura di atto contestuale plurimo, poiché consiste, concettualmente, in una serie di atti diversi per riferimento soggettivo, seppure dello stesso contenuto ed emessi sotto un'unica forma, con la conseguenza che ciascuna delle contestuali determinazioni conserva la propria individualità .
Ebbene le censure dedotte dai ricorrenti, pur quando sembrano rivolte a denunciare vizi che potenzialmente potrebbero coinvolgere l'atto nella sua interezza (e che perciò vedrebbero quali parti necessarie del processo tutti i soggetti ivi nominati alla presidenza degli enti parco), in realtà investono la nomina solo di determinati soggetti (i sigg. Colucci, Di Cerbo, e Marino nel primo ricorso, con l'aggiunta del sig. Scognamiglio nel secondo ricorso), per i quali soltanto, in definitiva, si contesta la legittimità della valutazione delle relative domande.
E' per tale motivo che le impugnazioni appaiono circoscritte in parte qua, e che deve ritenersi dunque integro il contraddittorio.
6. Ciò detto, occorre brevemente riassumere il quadro giuridico in cui la vicenda si colloca.
La procedura per pervenire alle nomine in questione Ú disciplinata dal combinato disposto delle leggi regionali della Campania 1 settembre 1993, n. 33, e 7 agosto 1996, n. 17.
La prima (recante l'istituzione dei parchi e riserve naturali in Campania) dispone, al suo art. 8, che i Presidenti degli Enti Parco "sono nominati dalla Giunta regionale su proposta degli assessori alle foreste, all'urbanistica ed all'ecologia, sentito il parere delle commissioni consiliari competenti ai sensi della legge n. 26 del 24 aprile 1980 e prescelti tra persone che si siano distinte per i loro studi e/o per la loro attività nel campo della protezione dell'ambiente".
La seconda, sopravvenuta a dettare norme a valenza generale per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione, dettaglia l'iter procedurale da seguirsi, il quale si snoda attraverso: la pubblicazione di un avviso nel bollettino regionale delle nomine da effettuarsi (art. 5); la presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle candidature accompagnate da un curriculum comprensivo, fra l'altro, dell'indicazione "dei requisiti di professionalità e competenza nel settore inerente la carica da ricoprire" (art. 6); la trasmissione - da parte dell'organo competente - delle "proposte" di nomina alla commissione consiliare chiamata ad esprimere parere sulla proposta almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine entro cui si deve provvedere, in una alla documentazione prodotta dai soggetti designati ed alla specificazione "dei motivi che giustificano la nomina con particolare riferimento alla idoneità professionale in relazione all'incarico da conferire" (art. 7, commi 1 e 2); l'onere per la Commissione "di esprimere parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta pervenuta al protocollo della stessa. Decorso tale termine, il competente organo procede alla nomina anche se il parere della commissione non sia stato reso" (art. 7. comma 3).
Nella vicenda in esame la Regione ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 11 marzo 2004.
Successivamente un apposito gruppo di lavoro (costituito con d.d. del settore ecologia n. 20 del 18.10.04) ha redatto l'elenco dei candidati idonei a ricoprire l'incarico, il quale Ú stato approvato con d.d. del settore ecologia n. 4 del 14.1.2005.
In pari data, con decreto interassessoriale n. 10 del 14.1.2005 sono stati designati i candidati idonei da nominare alla carica e tale decreto, con la relativa documentazione, Ú stato trasmesso alla Commissione consiliare permanente per gli Affari generali perché rilasciasse il parere prescritto.
La Commissione ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta dell'8.2.2005.
Infine, con deliberazione n. 165 del 15.2.2005 la Giunta regionale ha provveduto alle nomine.
7. Non meritano accoglimento le censure proposte dall'arch. Nicoletti in ordine all'omessa acquisizione delle dichiarazioni sostitutive che sarebbero state richieste, a pena di decadenza, dall�art. 5 dell�avviso pubblico, nonché alla difformità tra l�avviso pubblicato sul B.U.R.C. e quello approvato dalla Giunta Regionale.
La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli atti amministrativi della Regione Campania Ú prescritta dalla legge regionale del 5.6.1975, n. 61, ed Ú disciplinata dal regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1516 del 24.4.2003 ("Disciplina della pubblicazione degli atti nel bollettino ufficiale della Regione Campania"), il quale stabilisce all'art. 3 che "la pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale della Regione costituisce testo legale degli atti medesimi".
A ciò deve aggiungersi che l'avviso pubblico, distinto in articoli, cui il ricorrente fa riferimento per segnalarne la difformità con quello apparso sul B.U.R.C. (non scandito in articoli) dovrebbe essere quello depositato al n. 6 della sua produzione; esso, però, si dimostra affatto estraneo al procedimento in parola, come emerge dalla data impressavi in più punti da apparecchiature telefax (5.11.2002), anteriore di quasi due anni alla procedura controversa.
Ciò detto, l'avviso pubblico apparso sul B.U.R.C. n. 9 del 11 marzo 2004 non conteneva alcuna prescrizione che imponesse, a pena di decadenza, la presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, contrariamente a quanto sostenuto dall'arch. Nicoletti.
Ne consegue il rigetto dei primi due motivi di doglianza del ricorso RG 3824/05, basati sul supposto contenuto dell'avviso pubblico.
8. Le restanti censure attengono, in entrambi i ricorsi, all'istruttoria e alla motivazione degli atti impugnati; i ricorrenti, in particolare, si dolgono dell'inadeguata valutazione dei requisiti posseduti dai candidati, che avrebbe dato luogo all'inclusione nell'elenco degli idonei e alla successiva nomina alle cariche di presidente di soggetti privi dei requisiti necessari.
Va innanzitutto confutato l'assunto della difesa dei controinteressati Colucci e Marino, secondo cui andrebbe affermata l'insindacabilità degli atti di individuazione dei presidenti degli Enti parco, salvo i vizi procedimentali, in ragione del loro preteso carattere politico. Trattasi, difatti, di atti di alta amministrazione, i quali, seppure connotati da un tasso di discrezionalità particolarmente elevato, non sono tuttavia sottratti, come tali, al principio di legalità ed al sindacato del giudice amministrativo, che, proprio in relazione alla natura squisitamente discrezionale del provvedimento, Ú destinato ad indirizzarsi soprattutto verso il riscontro di eventuali profili di eccesso di potere (TAR Campania, Napoli, I, 8 maggio 2001, n. 1994).
Quanto alla valutazione di merito dei requisiti posseduti dai candidati, questa Sezione ha chiarito in passato (TAR Napoli, I, n. 1994/01 cit.) che l'ambito della discrezionalità rimesso all'amministrazione in materia di nomina dei presidenti degli enti parco Ú stato prefissato dal legislatore regionale, il quale ha imposto alla Giunta dapprima di specificare i motivi a sostegno delle designazioni effettuate, con particolare riferimento alla idoneità professionale in relazione all'incarico da conferire (art. 7, commi 1 e 2, l.r. 7 agosto 1996, n. 17) e, quindi, di valutare il parere della commissione consiliare competente ovvero di trarre conclusioni dalla sua omissione nei termini fissati.
Ciò si riflette in un corrispondente obbligo di motivazione, dovendosi dar conto, anche per relationem ad atti endoprocedimentali, delle ragioni che hanno indotto a privilegiare un aspirante in luogo di un altro, se non in rapporto di comparazione diretta quanto meno mediante evidenziazione della coerenza dei requisiti professionali dei candidati prescelti rispetto alla peculiarità dell'incarico da conferirsi.
Nel caso della nomina dei presidenti degli Enti parco, come si Ú detto, i requisiti di idoneità professionale sono specificati dall'art. 8 della l.r. 33/93, il quale prescrive che la nomina avvenga "tra persone che si siano distinte per i loro studi e/o per la loro attività nel campo della protezione dell'ambiente".
La disposizione risponde all'esigenza di assicurare che al vertice degli enti di diritto pubblico responsabili della gestione dei parchi siano preposte personalità munite di una particolare sensibilità per le tematiche ambientali, in coerenza con le finalità di garanzia e promozione, in forma coordinata, della conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale perseguite, attraverso la disciplina dell'istituzione e della gestione delle aree protette, dal legislatore nazionale (legge 6.12.1991, n. 394) e dal legislatore regionale (l.r. n. 33/93).
La rappresentanza all'interno dell'ente dei diversi interessi coinvolti Ú assicurata dalla composizione del consiglio direttivo, nel quale siedono, oltre al presidente, sia i rappresentanti degli enti locali interessati che quelli delle associazioni ambientalistiche e naturalistiche nonché delle organizzazioni professionali agricole, maggiormente presenti sul territorio.
Il legislatore ha invece voluto che l'ente parco fosse presieduto da una figura evidentemente rappresentativa di quei medesimi valori che, attraverso lo strumento delle aree naturali protette, si Ú inteso sottoporre a uno speciale regime di tutela, in attuazione degli artt. 9 e 32 della Carta costituzionale.
Ed invero, dovendo i presidenti degli enti parco essere "persone che si siano distinte per i loro studi e/o per la loro attività nel campo della protezione dell'ambiente", requisito per la nomina non Ú genericamente l'aver compiuto studi o svolto attività comunque attinenti all'ambiente, ma l'essersi segnalati in virtù della propria opera, per impegno superiore alla media, nello specifico campo della protezione dell'ambiente.
Il dubbio che, nella fattispecie in esame, in ragione della lex specialis posta nell'avviso pubblico la Regione Campania si accontentasse del possesso di un cursus honorum meno significativo va subito fugato.
Se Ú vero che l'avviso pubblico apparso sul B.U.R.C. n. 9 dell'undici marzo 2004 prevedeva che nel curriculum vitae richiesto ai candidati fossero indicate, insieme alle attività e agli studi svolti nel campo della protezione dell'ambiente, della conservazione della natura e della gestione delle aree naturali protette, anche le eventuali esperienze lavorative ed amministrative e gli incarichi pubblici in passato ricoperti, ciò non consente di concludere che, in tal modo, si fosse inteso derogare, peraltro tacitamente, ai chiari principi stabiliti nell'art. 8 della l.r. n. 33/93, introducendo elementi valutativi ulteriori cui dare (illegittima) preminenza.
9. Chiarito quanto sopra, occorre verificare il rispetto dei suddetti principi nel corso del procedimento di nomina degli odierni controinteressati alla carica di presidente di ente parco.
Nel preambolo della deliberazione della Giunta regionale n. 14 del 15.2.2005 di nomina dei presidenti dei Parchi regionali e delle Riserve naturali regionali, per ciascuno dei nominati sono riportati gli elementi di valutazione che hanno indotto la Giunta a condividere le proposte di designazione, già positivamente esaminate dalla competente Commissione consiliare, assolvendo, sul piano formale, all'obbligo di motivazione imposto dalla legge.
Ciò consente di verificare partitamente la congruenza degli elementi valutati per ciascuno dei controinteressati rispetto ai criteri di cui all'art. 8 l.r. n. 33/93.
9.1. Nel caso del dott. Di Cerbo Clemente, la delibera impugnata riporta la seguente motivazione: "Ha presieduto la Commissione Edilizia Integrata per i beni ambientali, organo comunale istituito per legge regionale con il compito di valutare per l'approvazione tutti i progetti di modificazione del contesto paesaggistico ambientale, nelle aree sottoposte al vincolo relativo. Vanta, inoltre, rilevanti esperienze gestionali, quale Sindaco e Consigliere Provinciale. E' inoltre consulente dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale della Regione Campania".
La commissione edilizia comunale integrata (con la partecipazione di esperti in materia di beni ambientali o culturali, ovvero in discipline artistiche, storico-artistiche, agricolo-forestali o naturalistiche) Ú prevista nelle direttive allegate alla legge regionale della Campania del 23 febbraio 1982, n. 10, col compito di esprimere pareri in materia di esercizio delle funzioni amministrative per la protezione delle bellezze naturali subdelegate ai comuni per le sole zone sottoposte a vincolo paesistico dall'art. 6 della l.r. 1.9.1981, n. 65, vale a dire quelle concernenti la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le modificazioni delle bellezze naturali, la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità e l'adozione dei provvedimenti di demolizione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative (art. 82, co. 2, lettere b), d) ed f), dp.r. 616/77, cui rinviano le norme sopracitate); nonché con compiti di "consulenza su tutte le questioni che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno sottoporle per lo specifico fine di salvaguardia dei valori ambientali, paesistici, architettonici e monumentali".
La natura delle funzioni di competenza delle commissioni comunali edilizie integrate escludono, contrariamente all'avviso di parte ricorrente, che la relativa esperienza sia classificabile in termini esclusivamente gestionali e politici, attenendo invece al campo della protezione dei valori ambientali per lo specifico compito ad essa attribuito di consulenza in materia d'assenso alle modificazioni del contesto paesaggistico-ambientale, come posto in rilievo dalla Regione nella motivazione del provvedimento oggi impugnato.
La Regione, pertanto, con riferimento alla nomina del dott. Di Cerbo appare aver congruamente evidenziato la coerenza dei requisiti professionali del candidato con la peculiarità dell'incarico, sicché il suo operato resiste alle censure formulate da parte dei ricorrenti.
9.2. Per il sig. Colucci Raffaele la delibera riporta che egli "ha svolto compiti di responsabilità nella materia ambientale in qualità di assessore comunale all'ambiente, nella materia ambientale. Ha svolto attività gestionali di massimo livello avendo ricoperto anche l'incarico di Sindaco".
Anche nel decreto interassessoriale del 14 gennaio 2005, contenente le proposte di nomina, e le cui motivazioni sono espressamente fatte proprie dalla delibera di G.R. n. 165 del 2005, null'altro di significativo Ú aggiunto sul conto del nominativo predetto.
Non Ú dubbio, in questo caso, che la nomina a presidente dell'ente parco Ú avvenuta sulla scorta d'una positiva quanto esclusiva valutazione di esperienze professionali di natura schiettamente politico-amministrativa, che, anche quando possono aver comportato l'esercizio di competenze nel campo ambientale (Ú il caso dell'incarico di assessore all'ambiente), non attengono allo specifico settore della protezione dell'ambiente e perciò non evidenziano alcun particolare impegno nella salvaguardia, conservazione e valorizzazione di tale importante patrimonio pubblico.
La nomina del sig. Colucci, motivata in relazione a circostanze che appaiono non congruenti con i parametri rigidamente fissati dalla l.r. 33/93, Ú perciò viziata per violazione di quest'ultima norma ed eccesso di potere nelle figure sintomatiche dello sviamento e della carenza di istruttoria.
9.3. Quanto al dott. Marino Domenico, nel provvedimento gravato si afferma che "ha svolto attività in materia ambientale all'interno del WWF, primaria associazione per la tutela dell'ambiente, distinguendosi come fondatore del Gruppo Attivo del Lago di Falciano, che si Ú contraddistinto nel perseguimento dei suoi fini ambientalisti, tanto da ottenere la gestione dell'oasi sul monte Massico".
In effetti, nel curriculum vitae del dott. Marino si legge che "nel 1996 si Ú iscritto al W.W.F. ed insieme ad altri ha fondato il "Gruppo attivo lago di Falciano" che ha avuto in gestione l'oasi sul monte Massico".
Parte ricorrente pone, invece, in dubbio che il dott. Marino sia stato iscritto o, comunque, abbia svolto attività all'interno del W.W.F..
Inoltre, nell'atto di intervento in giudizio il W.W.F. Italia afferma che il dott. Domenico Marino non sarebbe un suo socio attivista e rivendica l'interesse a non veder collegato il proprio nome ed immagine alla attività d'un soggetto ad esso estraneo.
Ciò importa la necessità di un approfondimento istruttorio in merito, che viene disposto mediante separata ordinanza collegiale riservando all'esito ogni decisione sulla legittimità della nomina del dott. Marino.
9.4. La nomina del dott. Scognamiglio Vincenzo, infine, Ú motivata col fatto che egli "Ú componente, quale esperto, del Nucleo di Valutazione previsto dalla L.R. 58/74 riguardante il recupero e la valorizzazione dei beni Culturali della regione Campania. In campo ambientale ha anche esperienze gestionali specifiche, quale consigliere di Amministrazione e presidente dell'AMAV S.p.A.. Svolge attività di collaborazione con l'Ente Parco Nazionale del Vesuvio attraverso l'Associazione Culturale ambientalista l'Olivella".
Tre, dunque, sono i profili qualificanti favorevolmente considerati per addivenire alla sua nomina: la qualità di componente "esperto" del nucleo di valutazione ex l.r. 58/74; l'esperienza acquisita quale membro del c.d.a. e presidente della società A.M.A.V.; la collaborazione prestata, mediante una associazione culturale ambientalista, all'Ente parco del Vesuvio.
Per quanto concerne il primo profilo, la l.r. Campania 9 novembre 1974, n. 58, concerne la predisposizione del piano di interventi regionale nel settore dei beni culturali e l'utilizzazione, ai fini del loro restauro, acquisto e valorizzazione, del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, anche mediante concessione di contributi e finanziamenti ad enti pubblici e a privati.
Il "nucleo di valutazione" di cui il dott. Scognamiglio ha fatto parte negli anni 2001 e 2002 (giusta quanto dallo stesso dichiarato nel curriculum, versato in atti dalla Regione Campania) non Ú contemplato da tale legge, ma Ú stato istituito con distinte delibere della Giunta regionale quale "nucleo di valutazione per la proposta di graduatoria degli interventi per i beni culturali" (lo si legge nel preambolo dei due decreti del P.G.R. di nomina dei relativi componenti, depositati in giudizio dal dott. Scognamiglio) ed effettivamente costituito con i detti decreti del P.G.R. (n. 1298 del 1.6.2001; n. 701 del 24.9.2002) con lo specifico compito di formulare la graduatoria dei progetti, relativi ad interventi di valorizzazione dei beni culturali, ritenuti meritevoli di finanziamento.
L'attività del predetto nucleo era dunque circoscritta alla graduazione dei progetti di valorizzazione dei beni culturali che aspiravano al contributo finanziario della Regione; e la nomina del dott. Scognamiglio in tale nucleo, inoltre, era avvenuta (come risulta ex actis, e come d'altronde correttamente specificato nel suo curriculum vitae) quale esperto in discipline economiche.
Ne consegue che l'attività prestata dal dott. Vincenzo Scognamiglio quale esperto economico nell'ambito del predetto nucleo di valutazione non era affatto riconducibile (per il compito del nucleo, prima ancora che per il ruolo del dott. Scognamiglio) al novero delle attività nel campo della protezione dell'ambiente per le quali, ai sensi dell'art. 8 l.r. n. 33/93, occorre che i candidati alla presidenza degli enti parco si siano distinti.
Per quanto concerne, poi, l'esperienza gestionale maturata in campo ambientale quale amministratore e presidente della società AMAV, come si Ú innanzi chiarito il legislatore regionale richiede che coloro i quali siano chiamati alla presidenza degli enti parco si siano "distinti" per la propria opera scientifica o professionale nel campo specifico della protezione dell'ambiente, e cioÚ che si siano segnalati e contraddistinti in tale campo per la significatività dell�impegno: per il qual motivo non ogni studio od attività in materia ambientale o ad essa attinente possono bastare a qualificare positivamente il candidato alla presidenza.
Con abile prospettazione la difesa del dott. Scognamiglio afferma che la società AMAV ha quale oggetto sociale la gestione dei rifiuti nell'area vesuviana, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e di organizzazione della raccolta differenziata, deducendo da ciò "un impegno diretto per la protezione e la salvaguardia dell'ambiente" da parte del dott. Scognamiglio, vieppiù confermato dall'essere stato egli promotore di un progetto scolastico di promozione della cultura ambientale.
Non per questo, tuttavia, la AMAV Ambiente s.p.a. cessa di essere una società con scopo di lucro - forma di esercizio collettivo di un'attività di impresa -, e più in dettaglio una società di servizi i più vari (tra cui, a termini di oggetto sociale, servizi di manutenzione della pubblica illuminazione, di edifici pubblici e di strade urbane, o di gestione di parcheggi) per trasformarsi in una associazione ambientalista.
Vero Ú che l'AMAV Ambiente, come ha dimostrato in giudizio il dott. Scognamiglio, ha promosso campagne di informazione e sensibilizzazione nel campo ambientale e segnatamente della raccolta differenziata, tra le quali, in collaborazione con il Comune di Sant'Anastasia (suo azionista) un "progetto scuola di tutela ambientale" incentrato sui temi della raccolta differenziata, del rispetto del territorio e della costruzione di una cultura della sostenibilità .
Si tratta, tuttavia, di iniziative che, a prescindere da ogni giudizio circa la loro significatività nella logica della l.r. 33/93, non sono mai emerse nel corso dell'istruttoria condotta dall'Amministrazione regionale (né ve ne Ú traccia nella domanda del dott. Scognamiglio e nell'allegato curriculum) e di esse non Ú fatta menzione alcuna nella motivazione della delibera impugnata, la quale fonda la propria determinazione sulla sola circostanza delle cariche rivestite dal dott. Scognamiglio nella A.M.A.V. Ambiente, la cui attività connessa alla promozione di valori ambientali Ú del tutto ignorata.
Per questo motivo le iniziative promosse in campo ambientale dalla società A.M.A.V. restano del tutto estranee alla valutazione positiva espressa sul candidato dalla Giunta regionale, basata invece, come chiaramente palesa la motivazione della delibera, sulle esperienze di tipo gestionale dallo stesso acquisite in qualità di consigliere di amministrazione e presidente di detta società .
Evidente perciò, al di là del tentativo di integrazione ex post della motivazione, Ú l'incongruenza in parte qua della valutazione della Giunta regionale.
Resta, infine, il profilo della collaborazione prestata all'Ente parco del Vesuvio mediante l'associazione culturale ambientalista "L'Olivella".
Perché l'appartenenza a una associazione ambientalista possa tradursi in un elemento di distinzione nel campo della protezione ambientale, ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 33/93, Ú essenziale, in primo luogo, che essa si sia concretizzata in una partecipazione attiva alla vita dell'associazione (e non in una mera adesione statica) e, in secondo luogo, che l'attività di quest'ultima sia stata significativa per la tutela dell'ambiente.
Nulla di tutto ciò emerge dall'istruttoria degli organi regionali, che si limitano a dedurre, per proprietà transitiva, una collaborazione del candidato con l'Ente parco del Vesuvio, in virtù della dichiarazione contenuta nel suo curriculum (dove si legge che "collabora con l'associazione Culturale, Ambientalista l'Olivella, quest'ultima collabora con l'Ente Parco Nazionale del Vesuvio").
Neppure nel corso del presente giudizio Ú emersa quale attività specifica di protezione dell'ambiente l'associazione in parola svolgerebbe in collaborazione col parco del Vesuvio (la difesa del controinteressato si limita a richiamare generici corsi e progetti di educazione ambientale) e tanto meno il ruolo che vi avrebbe avuto il dott. Scognamiglio, del quale Ú attestata semplicemente (doc. 5 della sua produzione) una collaborazione per la realizzazione di imprecisate iniziative.
Alla luce di tutto ciò, in relazione alla nomina del dott. Scognamiglio a presidente di ente parco emerge il vizio di carenza di istruttoria ed inadeguatezza della motivazione per quanto riguarda la congruenza dei requisiti posseduti con quelli prescritti dalla l.r. 33/93.
10. In conclusione, per i motivi esposti, i ricorsi devono essere accolti per quanto concerne l'impugnazione della nomina a presidente di ente parco del sig. Colucci Raffaele e del dott. Scognamiglio Vincenzo e perciò va pronunciato, per l'effetto, l'annullamento dei relativi provvedimenti.
Va respinta invece, perché infondata, la domanda di annullamento della nomina del dott. Di Cerbo Clemente.
Per quanto riguarda l'impugnazione del provvedimento di nomina del dott. Marino Domenico, con separata ordinanza vengono disposti incombenti istruttori, riservando ogni decisione in merito all'esito degli stessi.
11. La domanda risarcitoria va rigettata, per la assorbente considerazione che alcuna prova Ú stata offerta del pregiudizio in tesi sofferto.
12. La sostanziale novità delle questioni giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti per le quali, con la presente sentenza, viene definito il giudizio, restando, per il resto, riservata alla decisione sulla impugnazione della nomina del dott. Marino.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione I, riuniti i ricorsi RG 3668/05 e RG 3824/05, riservata ogni decisione in merito all'impugnazione del provvedimento di nomina del dott. Marino Domenico all�esito della istruttoria di cui in motivazione, disposta con separata ordinanza, così provvede:
- accoglie i ricorsi limitatamente all'impugnazione dei provvedimenti di nomina a presidente degli Enti parco del sig. Colucci Raffaele e del dott. Scognamiglio Vincenzo e, per l'effetto, annulla i relativi provvedimenti;
- respinge i ricorsi relativamente all'impugnazione del provvedimento di nomina a presidente di Ente parco del dott. Di Cerbo Clemente;
- respinge la domanda di risarcimento del danno.
Compensa le spese di giudizio limitatamente alle domande definite con la presente sentenza parziale.-----------------------------------------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di
consiglio del 18 gennaio 2006.
Presidente__________________
Estensore___________________