Cass.Sez. III n. 29731 del 11 luglio 2013 (Ud. 4 giu 2013)
Pres.Teresi Est.Ramacci Ric. Soldera e altro.
Urbanistica.Attività di campeggio e lottizzazione abusiva

Integra il reato di lottizzazione abusiva la realizzazione di un campeggio, anche se autorizzato, qualora l'area destinata ad esso venga radicalmente mutata per la presenza di opere stabili, strutture abitative e servizi in grado di snaturarne le caratteristiche originarie (nella specie, lavatoi, servizi igienici, piazzole con cucine e verande, uffici e "roulottes" intrasportabili).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 04/06/2013
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 1705
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 48363/2012
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SOLDERA CATERINA N. IL 02/07/1948;
MUNARI MARIO N. IL 21/10/1949;
avverso la sentenza n. 757/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 22/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAMACCI LUCA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. ARALIDIACONO R..
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 22.6.2012, ha confermato la decisione del Tribunale di Latina in data 23.3.2010, appellata da Caterina SOLDERA e Mario MUNARI e con la quale si dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti degli stessi in ordine ai reati loro ascritti, concernenti la violazione degli artt. 81 e 110 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, art. 44, lett. e); artt. 81, 110 e 724 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 146 e 181, concretatisi nella lottizzazione abusiva di un terreno di mq 6470 in zona vincolata mediante la realizzazione, in assenza di titoli abilitativi, di opere quali manufatti, piazzole servite da impianto elettrico, roulotte non trasportabili, finalizzate alla trasformazione dell'area in struttura destinata stabilmente a campeggio. Veniva altresì ordinata la confisca dell'area abusivamente lottizzata.
Avverso tale pronuncia i predetti propongono congiuntamente ricorso per cassazione.
2. Con un primo motivo di ricorso deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che la decisione della Corte territoriale sarebbe frutto di una errata lettura della disciplina regionale in materia di campeggi (Legge Reg. Lazio n. 59 del 1985) e che le opere realizzate altro non sarebbero se non quelle richieste dalla legge regionale quali requisiti minimi per l'attività campeggistica, attività che, nella fattispecie, assumono debitamente autorizzata.
Il rispetto delle disposizioni richiamate, aggiungono, eliminerebbe ogni dubbio in ordine alla insussistenza dell'elemento oggettivo del reato che la Corte del merito avrebbe, invece, illogicamente ritenuto valorizzando circostanze di fatto riguardanti esclusivamente il requisito dell'amovibilità dei manufatti.
3. Con un secondo motivo di ricorso denunciano la violazione di legge in relazione alla disposta confisca, che i giudici dell'appello avrebbero ritenuto legittimamente ordinata sul presupposto che la prescrizione del reato sarebbe maturata dopo l'esercizio dell'azione penale, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, tenendo conto di attività edificatorie non indicative di una progressione dell'attività criminosa ormai cessata con l'ultimazione delle opere comportanti trasformazione urbanistica del territorio ed una nuova definizione dell'assetto preesistente, avvenuta in data antecedente alla data di emissione del decreto di citazione a giudizio. Entrambi insistono, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. In data 17.5.2013 la difesa degli imputati ha depositato una memoria ad ulteriore sostegno dei già illustrati motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
Occorre in primo luogo rilevare che le argomentazioni sviluppate a sostegno del primo motivo di ricorso consistono nella sostanziale ripetizione delle doglianze mosse con l'atto di appello alle quali la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta.
Le stesse doglianze erano state, peraltro, in parte prospettate a sostegno di un precedente ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale che, in sede di riesame, aveva confermato il sequestro dell'area, rigettato da questa Corte con sentenza n. 5310 del 4 febbraio 2008, non massimata.
Date tali premesse, va osservato che la Corte d'Appello ha, con argomentazioni in fatto del tutto coerenti e prive di cedimenti logici e, per tale ragione, incensurabili in questa sede di legittimità, accertato tra l'altro, come del resto il giudice di prime cure, che la struttura destinata a campeggio era stata realizzata, in assenza di titoli, in area avente destinazione a verde pubblico secondo il Piano Particolareggiato della Marina di Latina, approvato con delibera consiliare del 20.5.1983 e ritenuto ancora vigente, nonostante il decorso del termine decennale, in assenza di nuovo piano.
Viene inoltre rilevata dai giudici del gravame l'inapplicabilità, nella fattispecie, della invocata disciplina regionale, la illegittimità delle autorizzazioni rilasciate e la effettiva trasformazione del territorio mediante la realizzazione di opere edilizie ed il posizionamento di roulotte di fatto trasformate in unità abitative dotate di strutture permanenti.
5. Ribadendo quanto già affermato nella sentenza 5310/2008, deve osservarsi che una siffatta attività risulta idonea a determinare un'alterazione dell'originario assetto territoriale ed una modificazione urbanistica in zona non adeguatamente urbanizzata tale da comportare la violazione delle prescrizioni della strumentazione urbanistica.
Si era affermato, in quell'occasione, che "costituiscono lottizzazione quegli interventi che mutano le caratteristiche dell'insediamento e/o del territorio in misura tale da far sorgere una non prevista esigenza di misure di urbanizzazione oppure da richiedere misure di urbanizzazione di entità maggiore o diversa rispetto a quelle previste. Vengono in rilievo, dunque, le caratteristiche del complesso dell'insediamento realizzato o realizzando e la loro conformità rispetto agli strumenti urbanistici ed alle concrete autorizzazioni" richiamando l'uniforme giurisprudenza sul punto.
Ed infatti si è affermato che il bene giuridico protetto dall'art. 30 del TU è non solo quello dell'ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche (e soprattutto) quello relativo all'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione - cioè dal comune - al quale spetta di vigilare sul rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche, con conseguente legittima repressione di qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio, non previamente assentito (Cons. Stato Sez. 4^ n. 5849, 6 ottobre 2003).
Si è quindi ulteriormente precisato che, in generale, il reato di lottizzazione abusiva si configura attraverso la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in violazione delle prescrizioni espresse dagli strumenti urbanistici e delle leggi anche mediante la esecuzione di opere autorizzate (Sez. 3^ n. 26586, 26 giugno 2009).
Considerate le tre diverse tipologie di lottizzazione che la dottrina e la giurisprudenza hanno ricavato dalla definizione fornita dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, può dirsi che, nella fattispecie, viene a configurarsi un'ipotesi tipica di lottizzazione materiale, in quanto caratterizzata, secondo quanto emerge dal provvedimento impugnato, dall'esecuzione di opere cui genericamente si riferisce l'art. 30 ed individuate dalla giurisprudenza in ogni tipologia di opere edilizie o di urbanizzazione atte a stravolgere l'assetto del territorio rendendone impraticabile la programmazione. Con specifico riferimento ai campeggi, la giurisprudenza di questa Corte ha, con una pronuncia ormai risalente nel tempo e riferita alla normativa previgente (Sez. 3^ n. 8933, 27 ottobre 1983) ha stabilito che costituisce lottizzazione abusiva, la realizzazione di un campeggio in zona agricola non prevista dagli strumenti di attuazione della pianificazione territoriale, anche senza frazionamento del terreno qualora si tratti di insediamento turistico di consistenti dimensioni, che, sia per il numero delle persone chiamate a fruirne sia, soprattutto, per la realizzazione di infrastrutture destinate per loro natura a protrarsi nel tempo (docce, servizi igienici, recinzioni, ecc.) lasci desumere che si sia inteso realizzare un duraturo inserimento di esso nel preesistente assetto territoriale. Sulla base di tale principio, si è affermato successivamente, proprio nella menzionata sentenza 5310/2008, che un insieme di interventi che snaturino le caratteristiche originarie di un campeggio, per quanto esso sia debitamente autorizzato, possano in linea di principio comportare, se complessivamente valutati, la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c). Tale affermazione è stata successivamente ribadita ponendo ancora una volta l'accento sul rilevo assunto dalla radicale trasformazione dell'attività originaria in stabile insediamento abitativo di rilevante impatto negativo sull'assetto territoriale (Sez. 3^ n. 4974, 31 gennaio 2008).
Ancor più recentemente questa Corte è giunta a conclusioni identiche in relazione ad attività di campeggio caratterizzate dalla presenza di piazzole di sosta e strutture abitative in ferro e plastica ancorate stabilmente al terreno e servite da rete idrica (Sez. Fer. n. 31921, 07 agosto 2012) e dalla realizzazione di manufatti attrezzati con servizi igienici, muniti di ruote e di un sistema di aggancio per il traino ma privi di targhe e di luci di posizione che ne impediscono la circolazione su strada ed a tale circolazione non siano omologati e che risultano collegati ai servizi già esistenti nel campeggio (rete idrica, fognaria ed elettrica) attraverso la nuova plurima realizzazione di tubature in PVC e pozzetti interrati, nonché stabilizzati mediante posizionamento su basamenti di cemento, in modo da lasciare sollevate le ruote, con addossate verande di legno oppure pavimentazioni di mattonelle autobloccanti (Sez. 3^ n. 4129, 28 gennaio 2013).
6. Si tratta di situazioni non dissimili da quella presa in considerazione nel provvedimento impugnato, ove viene dato atto della significativa trasformazione dell'area mediante la realizzazione di quanto descritto nell'imputazione e, cioè, di quattro manufatti destinati a lavatoi, servizi igienici, deposito e uffici amministrativi, 61 piazzole servite da impianto elettrico di cui 45 con cucine verande dotate di impianto idrico e scarico delle acque reflue, nonché 56 roulotte quasi tutte non trasportabili, sette delle quali collegate alla rete fognaria.
La stessa descrizione dei luoghi fornita dai giudici del merito evidenzia dunque la impossibilità di collocare la struttura così realizzata, caratterizzata dalla presenza di stabili strutture abitative, nella nozione di campeggio fornita dalla richiamata legislazione regionale e che definisce come tali i "complessi attrezzati per la sosta ed il soggiorno dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento quali tende, caravans, campers e carrelli-tenda, purché trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere al trasporto eccezionale" (art. 2) seppure con previsione di opere strutturali e servizi in misura proporzionale alla capacità ricettiva, senza peraltro considerare che assolutamente determinante, ai fini della sussistenza del reato, risulta la diversa destinazione prevista dallo strumento urbanistico. Parimenti adeguatamente accertata in fatto risulta, infine, l'assenza di validi titoli abilitativi.
La motivazione del provvedimento impugnato risulta pertanto, sul punto, giuridicamente corretta e immune da salti logici o manifeste contraddizioni.
7. A conclusioni analoghe deve pervenirsi per quanto attiene al secondo motivo di ricorso.
In linea generale occorre ricordare che la giurisprudenza di questa Corte, con riferimento al momento consumativo della lottizzazione abusiva ha già avuto modo di precisare che detto reato è permanente e progressivo nell'evento.
Il momento in cui può dirsi cessata la permanenza è stato variamente individuato, ad esempio, con il sequestro o con l'ultimazione dell'operazione lottizzatrice (Sez. 3^ n. 37472, 2 ottobre 2008) con la cessazione della condotta tipica della lottizzazione abusiva e la possibilità degli agenti di farla cessare (Sez. 3^ n. 19732, 22 maggio 2007), con la cessazione dell'attività posta in essere successivamente agli atti di frazionamento e alla esecuzione delle opere, poiché tali attività iniziali, pur integrando la configurazione del reato, non esauriscono il percorso criminoso che si protrae con gli interventi successivi che incidono sull'assetto urbanistico, in quanto l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria compromette ulteriormente le scelte di destinazione e di uso del territorio riservate alla competenza pubblica (Sez. 3^ n. 12772 del 4 aprile 2012; Sez. 3^ n. 36940, 12 ottobre 2005), con l'attuazione dell'intero programma lottizzatorio e, cioè, con l'epoca di realizzazione dell'ultima opera, sia essa una costruzione abusiva oppure un'opera di urbanizzazione primaria o secondaria. (Sez. 3^ n. 392, 5 marzo 1998;
Sez. 3^ n. 12212, 12 dicembre 1995).
8. Nella fattispecie la consumazione del reato risulta indicata nel capo di imputazione con permanenza fino al luglio 2007 e, secondo quanto accertato in fatto dalla Corte territoriale, il 10 luglio 2007 sarebbe intervenuto il sequestro dell'area. Prima di tale data, rilevano i giudici del gravame, risulta accertata un'ulteriore modificazione dello stato dei luoghi tra il 4 giugno ed il 4 luglio 2007, intervallo intercorrente tra due sopralluoghi del consulente tecnico del Pubblico Ministero, consistita nella predisposizione di impianti ed opere prima non esistenti.
Si tratta, dunque, di un accertamento in fatto che i ricorrenti contestano sulla base di una personale lettura degli elementi acquisiti che non può essere oggetto di valutazione in questa sede, non potendo questa Corte ripetere l'esperienza conoscitiva dei giudici del merito valutando la natura e destinazione delle nuove opere realizzate che la Corte territoriale, dissentendo da quanto affermato dal giudice di prime cure, ha motivatamente collocato entro l'ambito della complessiva attività lottizzatoria posta in essere dagli imputati.
Nè vale rilevare, come ha fatto il difensore presente in udienza, che sulla prescrizione, come accertata dal primo giudice, si sarebbe formato il giudicato in assenza di specifica deduzione nell'atto di appello, in quanto proprio con il secondo motivo di impugnazione è stata sottoposta alla Corte territoriale la questione concernente l'individuazione del momento consumativo del reato e la data di maturazione del termine prescrizionale.
9. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2013