Consiglio di Stato Sez. IV n. 2645 del 19 marzo 2024
Rifiuti.Impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili che utilizza la frazione organica dei rifiuti solidi urbani 

L'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili che utilizza la frazione organica dei rifiuti solidi urbani non ha natura di impianto di trattamento di rifiuti, in quanto è funzionale alla produzione di energia rinnovabile sotto forma di biocarburante, utilizzando una biomassa, dunque una fonte rinnovabile, quale la frazione organica dei rifiuti solidi urbani. Ne consegue che, ai fini dell'autorizzazione alla relativa realizzazione ed esercizio, risulta applicabile il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003

Pubblicato il 19/03/2024

N. 02645/2024REG.PROV.COLL.

N. 04551/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4551 del 2017, proposto dall’Azienda agricola “Maggiolo Roberto”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierfrancesco Zen, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Daniele Vagnozzi in Roma, via Giunio Bazzoni n. 3;

contro

la Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Ezio Zanon e Giovanni Corbyons, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone n. 44;
il Comune di Loria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Gattamelata e Enrico Gaz, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore, n. 22;
il Comune di Casalnuovo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Perpetua, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Mangazzo in Roma, via G. G. Belli, n. 39;
la Provincia di Treviso, non costituita in giudizio;

nei confronti

dell’Azienda Ulss n. 8 - Asolo, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 1295 del 24 novembre 2016, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione del Veneto, del Comune di Loria e del Comune di Casalnuovo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2024 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.


FATTO e DIRITTO

1. Giungono alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dall’Azienda Agricola Maggiolo Roberto ed altri (nel prosieguo, l’Azienda Agricola) e l’appello incidentale proposto dal Comune di Loria avverso la sentenza del T.a.r. per il Veneto n. 1295 del 24 novembre 2016.

2. L’oggetto del processo è costituito dal diniego al rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia da biomassa e biogas alimentato con produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del d. lgs n. 152/2006 e s.m.i., comprensivo di opere ed infrastrutture connesse al medesimo, emanato dalla Regione Veneto.

3. Si espongono i fatti rilevanti per la decisione del presente giudizio.

3.1. In data 20 marzo 2013, l’Azienda Agricola Maggiolo Roberto, operante nel settore dell’allevamento di galline ovaiole nel Comune di Loria, ha presentato alla Regione Veneto ai sensi dell’art. 12 d. lgs n. 387/2003, la domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica (pollina) e di origine aziendale.

3.2. La Regione Veneto, in qualità di amministrazione procedente, ha indetto, ai sensi dell’art. 14-ter legge n. 241/1990, la relativa conferenza di servizi nella quale venivano invitati a partecipare, tra gli altri, il Comune di Loria, la Azienda Ulss n.8 Asolo, l’Arpa Veneto, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, la Provincia di Treviso e la stessa Azienda Agricola Maggiolo (senza diritto di voto).

3.3. All’esito dello svolgimento della Conferenza di Servizi, articolatasi in quattro riunioni (tenutesi il 3 giugno 2013, il 18 settembre 2013, il 5 dicembre 2013 ed il 7 gennaio 2014), l’autorizzazione unica veniva negata sulla base delle seguenti motivazioni: “1) contrasto degli interventi di progetto con quanto disposto dalla D.G.R. n.856/2012, relativamente al mancato rispetto della distanza prevista dal paragrafo 10, allegato A della citata deliberazione degli impianti di classe dimensionale 2 […] dalle “residenze civili concentrate” (centri abitati) e non dalle “residenze civili sparse”, in considerazione che nelle definizioni fornite nelle premesse all’allegato A della medesima deliberazione per “residenze civile sparse” s’intendono gli edifici destinati a residenza ricadenti in zone urbanisticamente agricole. Infatti, l’area posta a sud dell’impianto in argomento, nella quale sono presenti “residenze civili concentrate” è classificata, sotto il profilo urbanistico dal P.R.G. vigente e dal P.A.T. adottato in data 12/12/2012 ed approvato in data 21/12/2013, rispettivamente come “zona residenziale di tipo C1” e ambito di “edificazione diffusa”;

2) contrasto con quanto previsto dal comma 4, articolo 104 delle Norme Tecniche del Piano di assetto del territorio del Comune di Loria […] nonché dall’articolo 38 delle Norme Tecniche del P.T.C.P. di Treviso (strumento di pianificazione sovraordinato) che espressamente prevedono, rispettivamente, <In generale sono da limitare le nuove edificazioni ad alto consumo di suolo e fortemente impattanti […]e l’urbanizzazione diffusa> e <Salvo motivata eccezione, non sono ammesse nuove edificazioni ad alto consumo di suolo e/o fortemente impattanti>” (pag.10 del verbale della riunione della conferenza di servizi del 7 gennaio 2014 – All.12 del fascicolo di parte ricorrente), successivamente comunicate alla Azienda agricola con nota prot. n.02002 del 16 gennaio 2014.

4. Con il ricorso introduttivo del giudizio, articolato in undici motivi e contenente altresì la domanda di risarcimento del danno, l’Azienda Agricola ha impugnato la suddetta nota innanzi al T.a.r. per il Veneto.

4.1. Con il successivo ricorso per motivi aggiunti l’Azienda Agricola ha impugnato la delibera n. 367 del 25 marzo 2014, con la quale la Giunta regionale, a seguito della valutazione dell’esito della conferenza di servizi, ha rigettato formalmente la domanda di autorizzazione unica presentata dalla odierna ricorrente per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica e di origine aziendale e per la costruzione di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas.

Con i motivi aggiunti, la ricorrente ha esteso i motivi del ricorso introduttivo del giudizio al provvedimento amministrativo impugnato.

4.2. In data 6 aprile 2016, il Comune di Loria, con la deliberazione del consiglio comunale n. 6/2016, ha approvato la seconda variante tematica al Piano degli interventi per la disciplina delle zone agricole con l’inserimento dell’art. 17/d che, con riguardo alle zone agricole con elevato valore ambientale o paesaggistico (ove ricade l’area di proprietà della odierna ricorrente), ha previsto, tra l’altro, l’impossibilità di costruire impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e per la produzione di biometano (art. 17/d, comma 3,lett. e) del Piano degli interventi).

4.3. L’Azienda Agricola ha impugnato l’atto di approvazione, limitatamente all’art. 17/d, comma 3, lett. e), del Piano degli interventi, proponendo il secondo ricorso per motivi aggiunti.

4.4. Si sono costituiti in giudizio, la Regione Veneto, la Provincia di Treviso e il Comune di Loria, resistendo all’impugnazione.

5. Con la sentenza n. 1295/2016, il T.a.r. ha dichiarato il ricorso introduttivo inammissibile, ha respinto il primo ricorso per motivi aggiunti e ha accolto il secondo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, ravvisando l’incompetenza del Comune di Loria, dichiarando l’annullamento della lettera e) del comma 3 dell’art. 17/d del Piano degli interventi del Comune di Loria, assorbendo gli ulteriori motivi dedotti nel secondo ricorso per motivi aggiunti e compensando le spese del giudizio.

6. Sia l’Azienda agricola che il Comune di Loria hanno impugnato la sentenza di primo grado.

6.1. L’Azienda agricola ha formulato sette motivi di appello.

I primi sei motivi formulano censure avverso i capi della sentenza che hanno respinto alcuni dei motivi del primo dei ricorsi per motivi aggiunti (in particolare, vengono criticamente riproposti il primo, il terzo, il quarto, il sesto, l’ottavo e il decimo motivo), mentre il settimo motivo di appello è finalizzato a riproporre la domanda di risarcimento del danno.

6.2. Con l’appello incidentale, il Comune di Loria ha formulato un unico motivo di appello, con il quale si impugna l’accoglimento del secondo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti.

6.3. Si sono costituiti in giudizio la Regione Veneto, il Comune di Loria e il Comune di Casalnuovo, resistendo all’appello principale.

6.4. Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi (le memorie difensive del 20 febbraio 2023 da parte del Comune di Loria, della Regione Veneto e dell’Azienda Agricola; l’istanza di rinvio del 28 febbraio 2023 dell’Azienda Agricola, con adesione delle controparti; le memorie di replica del 21 settembre 2023 delle predette parti).

6.5. All’udienza del 12 ottobre 2023, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

6.6. Con l’ordinanza n. 10408 dell’1 dicembre 2023, il Collegio ha evidenziato alle parti una possibile causa di inammissibilità dell’appello proposto dall’Azienda Agricola, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., in quanto non sarebbe stato impugnato il capo della sentenza che, respingendo il quinto motivo del primo ricorso per motivi aggiunti, ha confermato la ragione giustificatrice del provvedimento basata sull’accertato rispetto delle distanze legali fra l’impianto realizzando e il centro abitato.

6.7. Le parti hanno depositato scritti difensivi sulla questione rilevata d’ufficio con l’ordinanza (le memorie del 29 dicembre 2023 della Regione Veneto, del Comune di Loria e dell’Azienda Agricola).

7. All’udienza dell’8 febbraio 2024, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.

8. Va esaminato per primo l’appello proposto dall’Azienda agricola, che deve essere dichiarato inammissibile.

8.1. Vanno qui ribaditi i principi di carattere generale che sono stati già evidenziati dall’ordinanza di questa Sezione n. 10408/2023, che il Collegio ritiene rilevanti per la decisione della controversia.

La giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che in presenza di un provvedimento plurimotivato - ossia «motivato con più ordini di ragioni ciascuna delle quali idoneo a sorreggerlo» - «è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell’intero ricorso, in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte ragioni giustificatrici poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice confermata» (Cons. Stato, sez. IV, 11 settembre 2023, n. 8251; sez. V, 13 giugno 2022, n. 4776; sez. VI, 18 febbraio 2021, n. 1468). Si afferma, in proposito, che la parte non ricaverebbe alcuna utilità dall’eventuale accoglimento degli ulteriori motivi di doglianza, «dato che il provvedimento impugnato già si fonda su altro autonomo motivo, che ha resistito al giudizio di legittimità» (Cons. Stato, sez. IV, 29 maggio 2023, n. 5255; sez. IV, 3 gennaio 2023 n.104).

8.2. Nel caso di specie, come sopra esposto, nella sentenza del T.a.r., sulla questione relativa al rispetto delle distanze - oggetto del quinto motivo del ricorso per motivi aggiunti - si afferma quanto segue: «occorre rilevare che la d.g.r. n.856/2012, non è stata oggetto di impugnazione (né con il ricorso introduttivo né con il ricorso per motivi aggiunti), con la conseguenza che, nel presente giudizio, rimangono ferme le disposizioni ivi previste. In secondo luogo l’Allegato A della suddetta D.G.R. n.856/2012 chiaramente precisa, nelle premesse, che: “per residenze civili sparse non aziendali si intendono gli edifici destinati a residenza ricadenti in zone urbanisticamente agricole, compresi gli edifici interessati da vincolo di tutela; […]”. Dalla piana lettura ditale definizione normativa emerge, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, che ai fini della classificazione delle residenze civili come “residenze civili sparse” o come “residenze civili concentrate” (e con le relative ricadute in punto di distanza minima che gli insediamenti zootecnici debbono rispettare) occorre fare riferimento non alla concreta situazione di fatto o all’effettivo numero di immobili o di residenze costruite ed abitate in un determinato momento storico, ma occorre guardare alla vocazione (agricola o residenziale) del terreno ove ricadono tali abitazioni. Nel presente caso risulta fatto pacifico e non contestato (ammesso dalla stessa ricorrente) che “l’area posta a sud del sito destinato alla collocazione dell’impianto a biogas, non risulta urbanisticamente qualificata come agricola”(pag. 40 del ricorso), con la conseguenza che non è possibile, nel presente caso, applicare le distanze minime previste dalla Tabella 4 dell’Allegato A della d.g.r. n.856/2012 (che fa appunto riferimento alle distanze minime tra gli insediamenti zootecnici e le residenze civili sparse) per la dirimente ragione che, venendo in rilievo un’area con destinazione non agricola, le residenze insistenti su tale area non possono essere qualificate come “residenze civili sparse” ai sensi e per gli effetti della suddetta d.g.r. n.856/2012, ma debbono essere qualificate invece come “residenze civili concentrate”, in quanto appunto ricadenti su area a destinazione residenziale (fatto pacifico e non contestato), con necessaria applicazione delle diverse distanze minime previste dalla Tabella 5 dell’Allegato A della d.g.r. n.856/2012. Né è possibile riferirsi, nel presente giudizio, al concetto di centro abitato contenuto nel Codice della Strada o nelle definizioni Istat, in quanto tale nozione si connota di caratteristiche diverse ed eterogenee in funzione delle specifiche esigenze e finalità tutelate dalle varie normative di settore, non potendo ritenersi che una individuazione di “centro abitato” effettuata al fine di regolamentare la circolazione stradale possa spiegare effetti nel ben diverso campo dell’urbanistica. Da quanto esposto emerge, altresì, l’infondatezza della lamentata disparità di trattamento in quanto, pur a prescindere dalla circostanza che parte ricorrente non ha dimostrato la analogia fattuale e normativa tra il presente caso e quello asseritamente regolato in modo diverso, la Regione Veneto ha correttamente recepito l’interpretazione della d.g.r. n.856/2012 operata dalla conferenza di Servizi, né eventuali(e non dimostrate) difformi decisioni rese in passato su casi simili possono di per sé inficiare la correttezza dell’operato nel caso oggetto del presente giudizio».

8.3. In applicazione dei principi richiamati, il Collegio evidenzia che il capo della sentenza relativo all’accertamento della legittimità della ragione giustificatrice relativa alle distanze non risulta oggetto di specifica impugnazione con il ricorso in appello. Pertanto, essendo passate in giudicato le relative statuizioni e non essendovi altri motivi di censura relativi a tale autonoma ragione giustificatrice del provvedimento impugnato, consegue l’inammissibilità dell’appello principale.

9. La declaratoria di inammissibilità dell’appello principale non determina, tuttavia, l’improcedibilità dell’appello incidentale proposto dal Comune di Loria. Trattandosi di appello incidentale “improprio” sussiste, infatti, un autonomo interesse all’impugnazione del capo della sentenza che, in accoglimento del secondo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, ha pronunciato l’annullamento della lettera e) del comma 3 dell’art. 17/d delle norme tecniche del Piano degli interventi del Comune di Loria (Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 2023, n. 781; Sez. IV, 16 marzo 2022, n. 1852; Sez. V, 14 gennaio 2022, n. 258).

9.1. Con un unico articolato motivo di appello, il Comune deduce che la norma annullata, contrariamente a quanto dichiarato dalla sentenza di primo grado, non poneva un divieto di localizzazione in senso assoluto, ma, costituiva esercizio dei normali poteri di pianificazione, mediante i quali il Comune avrebbe individuato in maniera “selettiva” alcuni ambiti del territorio comunale nei quali sarebbe vietata la localizzazione degli impianti in ragione del pregio naturalistico dell’area.

L’appellante incidentale evidenzia, in proposito, che:

i. «le limitazioni decise non riguardano in termini complessivi le aree rurali del Comune ma solo una limitatissima parte di una zona agricola, vale a dire la zona “con elevato valore ambientale e paesaggistico”»;

ii. «non viene imposta alcuna proibizione generalizzata di intraprese da fonti rinnovabili, bensì introdotta una ammissibilità selettiva. Ne deriva una esclusione limitata ad alcuni tra essi e – precisamente – a tre sole tipologie: gli impianti a biogas e biometano, gli impianti termici di grande potenza e gli impianti fotovoltaici a terra»;

iii. «non in tutte le zone agricole vige un divieto in tal senso, prova ne sia che la stragrande maggioranza delle aree rurali è esclusa da limitazioni di sorta».

9.2. L’appello incidentale è infondato.

9.3. La sentenza di primo grado ha accolto il secondo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti affermando che: “Sussiste, infatti, il lamentato difetto di competenza del Comune di Loria in ordine alla individuazione, in linea generale ed astratta e mediante strumenti di pianificazione urbanistica efficaci erga omnes, delle aree ove non è possibile costruire ed installare impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e per la produzione di biometano, stante il chiaro disposto di cui all’art. 12, comma 10, D. Lgs n.387/2003 ove si prevede che, in attuazione delle Linee Guida (approvate con D.M. 12 settembre 2010 ed aventi efficacia sussidiaria in caso di mancato tempestivo adeguamento della normativa regionale) “le Regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti”.

È quindi demandata alla competenza della Regione non solo l’individuazione delle aree e dei siti non idonei alla installazione degli impianti di produzione di energia alimentati da biogas e per la produzione di biometano, ma è anche demandata alla Regione l’indicazione delle “specifiche tipologie di impianti” oggetto delle limitazioni de quibus”.

9.4. In considerazione di quanto statuito dal T.a.r., si evidenzia che l’art. 17/d, comma 3, delle norme tecniche del Piano degli interventi ha disposto che: “La zona agricola con elevato valore ambientale e paesaggistico costituisce un ambito adiacente alla zona di protezione speciale (Z.P.S.) dei Prai di Castello di Godego, a cavallo del fiume Muson dei Sassi e Musonello, finalizzato alla salvaguardia ecologica e ambientale degli elementi che lo caratterizzano, con particolare riguardo alla funzione di area di connessione ecologica e ambientale degli elementi che lo caratterizzano, con particolare riguardo alla funzione di area di connessione ecologica.

Gli interventi sono diretti al mantenimento ed accrescimento della complessità e diversità degli ecosistemi naturali e rurali, alla promozione della presenza delle aziende agricole multifunzionali orientate ad un uso ambientalmente sostenibile del territorio rurale, favorendo l’agricoltura di prossimità e la fruizione a scopo ricreativo, didattico-culturale e sociale.

In tale zona sona ammessi gli interventi previsti dall’art. 17/a disposizioni generali per il territorio agricolo, con le seguenti esclusioni: a) Nuovi allevamenti zootecnici intensivi; b) Ampliamento di allevamenti zootecnici intensivi esistenti; c) Nuovi allevamenti zootecnici non intensivi; d) Nuove serre fisse o ampliamento oltre il 20% di quelle esistenti; e) Impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e per la produzione di biometano; f) Impianti per la produzione di energia termica alimentati da biomasse con capacità superiore a 249 Kw; g) Impianti fotovoltaici per la produzione di energia termica alimentati da biomasse con capacità superiore a 249 Kw; g) Impianti fotovoltaici a terra per la produzione di energia da fonti rinnovabili (…)”.

9.5. Con riferimento al motivo di appello in esame, risultano pertinenti, quindi, i principi affermati dalla Corte costituzionale nel dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 19, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 5 del 2022 (che prevedeva che “i Comuni…possono individuare le zone del territorio comunale inidonee all'installazione degli impianti da fonti rinnovabili limitatamente alle zone agricole caratterizzate da produzioni agro alimentari di qualità...e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, al fine di non compromettere o interferire negativamente con la valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali”), secondo cui: “Tanto l’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 (secondo cui in "attuazione delle linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti"), quanto il punto 17.1 delle linee guida assegnano alle Regioni (e alle Province autonome) - e non ai Comuni - il compito di individuare le aree non idonee "attraverso un'apposita istruttoria", i cui esiti devono contenere per "ciascuna area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate". In particolare, spetta alle Regioni e alle Province autonome - secondo il punto 17.2 delle linee guida - conciliare "le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing)".”. (Corte Cost., 23 febbraio 2023, n. 27).

9.6. Costituisce un’affermazione dirimente ai fini del rigetto dell’appello incidentale, oltre a quelle precedentemente riportate, anche la seguente, secondo cui “…fermo restando il possibile coinvolgimento dei comuni nella definizione dell'atto di programmazione, la Regione non può per legge demandare a essi un compito che le è stato assegnato dai principi statali al fine di garantire, nell'ambito dei singoli territori regionali, il delicato contemperamento dei vari interessi implicati e il rispetto dei vincoli imposti alle regioni (e analogamente alle province autonome) per il raggiungimento della quota minima di incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili” e quella secondo cui “…l'atto di pianificazione opera una "valutazione di "primo livello", "con finalità acceleratorie" (sentenza n. 77 del 2022; nello stesso senso, sentenze n. 11 del 2022 e n. 177 del 2021), ma non può "creare preclusioni assolute e aprioristiche che inibiscano ogni accertamento in concreto da effettuare in sede autorizzativa (sentenze n. 106 del 2020 e n. 286 del 2019)" (sentenza n. 216 del 2022)” (Corte Cost., 23 febbraio 2023, n. 27).

9.7. Che questi principi possano applicarsi anche all’“impianto di produzione di energia da biomassa e biogas alimentato con produzioni agricole, forestali e zootecniche”, risulta confermato dalla circostanza che: “L'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili che utilizza la frazione organica dei rifiuti solidi urbani non ha natura di impianto di trattamento di rifiuti, in quanto è funzionale alla produzione di energia rinnovabile sotto forma di biocarburante, utilizzando una biomassa, dunque una fonte rinnovabile, quale la frazione organica dei rifiuti solidi urbani. Ne consegue che, ai fini dell'autorizzazione alla relativa realizzazione ed esercizio, risulta applicabile il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003…” (Cons. Stato, Sez. IV, 31 marzo 2022, n. 2368).

La riconduzione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da biomassa nell’alveo applicativo dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 consente, pertanto, di ritenere applicabili i principi affermati dalla Corte costituzionale (sulla competenza delle regioni in materia di indicazione di aree e siti non idonei alla installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili) anche al caso di specie, riguardante un impianto di “produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo di bio-massa di origine agricola” (cfr. pag. 6 dell’appello e, analogamente, pag. 2 dell’appello incidentale, dove si parla di “impianto di produzione di energia alimentato a biogas, comprendente anche la costruzione di un impianto per la produzione del biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica (pollina) e di origine aziendale”).

9.8. In considerazione dei principi richiamati, il Collegio ritiene che sia corretta, pertanto, la declaratoria di illegittimità per difetto di competenza del Comune dell’art. 17/d, comma 3, delle norme tecniche del Piano degli interventi, che prevede che, nell’ambito dell’esercizio della potestà di pianificazione urbanistica, il Comune possa individuare porzioni del territorio comunale nelle quali è fatto divieto di localizzare impianti di produzione di energia rinnovabile (o talune tipologie di impianti di produzione di energia rinnovabile), trattandosi di una competenza pianificatoria spettante alla Regione.

10. In conclusione, in considerazione delle motivazioni sin qui esposte, va dichiarata l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Azienda agricola di Maggiolo Roberto e l’infondatezza dell’appello incidentale proposto dal Comune di Loria.

11. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello proposto dall’Azienda agricola di Maggiolo Roberto, lo dichiara inammissibile, mentre dichiara infondato l’appello incidentale proposto dal Comune di Loria.

Compensa le spese del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Lopilato, Presidente FF

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere, Estensore

Luigi Furno, Consigliere

Paolo Marotta, Consigliere