Consiglio di Stato Sez. IV n. 3779 del 13 maggio 2026
Rifiuti. Responsabilità solidale e accertamento del nesso causale nella bonifica dei siti contaminati
In tema di bonifica di siti inquinati, l’accertamento della responsabilità del soggetto contaminatore ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006 deve avvenire nel rispetto del principio “chi inquina paga” e si fonda sul criterio eziologico del “più probabile che non”, ovvero sulla valutazione che il nesso tra condotta ed evento sia più probabile della sua negazione. L'Amministrazione può legittimamente ricorrere a presunzioni semplici e indizi gravi, precisi e concordanti, quali la vicinanza dell'impianto al sito inquinato e la corrispondenza tra le sostanze rinvenute e quelle impiegate nei processi produttivi. Qualora non sia possibile distinguere i contributi causali di più operatori avvicendatisi nel tempo, l’attività di bonifica può gravare in modo solidale su tutti i responsabili, poiché l'esigenza di tutela ambientale e della salute umana impone la sollecita esecuzione degli interventi, salvo il diritto di rivalsa nei rapporti interni tra corresponsabili. Grava sul privato l'onere di fornire prove analitiche e documentate per superare tali presunzioni, non essendo sufficiente ventilare genericamente la possibile responsabilità di terzi.
Pubblicato il 13/05/2026
N. 03779/2026REG.PROV.COLL.
N. 05805/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5805 del 2024, proposto dalla società Marbo Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Wladimiro Troise Mangoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Città Metropolitana di Torino, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Massacesi, Nicoletta Bugalla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Houghton Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police, Maurizio Rossi, con domicilio eletto presso lo studio Maurizio Rossi in Roma, via Giulia 66;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 4 del 3 gennaio 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’appello incidentale proposto dalla società Houghton Italia s.p.a.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Torino;
Viste le memorie della Città Metropolitana di Torino del 24 dicembre 2025 e del 17 febbraio 2026;
Viste le memorie della società Marbo Italia s.r.l. del 29 dicembre 2025 e del 19 febbraio 2026;
Viste le memorie della Houghton Italia s.p.a. del 29 dicembre 2025 e del 9 febbraio 2026;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Giungono alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dalla società Marbo Italia s.r.l. e l’appello incidentale proposto dalla società Houghton Italia s.p.a. avverso la sentenza del T.a.r. per il Piemonte, 3 gennaio 2024, n. 4, che ha respinto i ricorsi proposti dalle medesime società avverso la determinazione dirigenziale del dipartimento ambiente e vigilanza ambientale - direzione rifiuti, bonifiche e sicurezza siti produttivi della Città Metropolitana di Torino n. 1328 del 30 marzo 2022, notificata in data 12 aprile 2022.
2. La presente controversia ha ad oggetto l’accertamento delle responsabilità nella causazione dell’inquinamento del sito industriale ubicato nel territorio del Comune di Leinì nell’area individuata catastalmente al foglio 41 particelle 208 e 262.
2.1. L’impianto industriale è stato utilizzato da due diverse società, la Levenit Chemical s.r.l. (poi divenuta a partire dal 26 luglio 2000, Houghton Levenit s.r.l.), che lo ha posseduto dall’anno 1985 all’anno 2007, e la Marbo Italia s.p.a., che lo ha acquistato in data 1° giugno 2007.
Tale impianto industriale è stato adoperato per la produzione di prodotti chimici e petrol-chimici per l’industria, in particolare lubrificanti, distaccanti, fluidi idraulici.
L’area industriale in questione si compone di due distinti opifici.
Il primo, collocato nella parte nord del sito, ha operato sino alla costruzione di un nuovo opificio, collocato nella parte centrale del medesimo sito, la cui realizzazione è terminata in data 27 dicembre 1996. Segnatamente, secondo quanto dichiarato da Marbo, nell’anno 1997, il vecchio parco serbatoi interrati e la vecchia pipeline venivano dismessi.
Al servizio del primo opificio era collegato il parco serbatoi interrato (in realtà, costituito da n. 11 serbatoi interrati e n. 6 serbatoi fuori terra) ubicato anch’esso nell’area nord, a sud rispetto al capannone industriale e collegato a quest’ultimo con una conduttura (c.d. pipeline).
Al servizio del secondo e più recente opificio era strumentale un parco serbatoi composto da alcuni serbatoi fuori terra posti alle sue spalle, nella parte sud-est dell’area, e collegato da due condutture interrate (c.d. pipeline).
2.2. Quanto ai fatti che hanno dato avvio alla sequenza procedimentale rilevante nel presente giudizio, si evidenzia che, in data 2 luglio 2009, Marbo Italia ha comunicato alle amministrazioni competenti di aver accertato, durante le operazioni di smantellamento delle due condutture interrate, ultimate nell’anno 2006, la presenza di terreno scuro nel fondo scavo di una delle due pipeline (quella posta a est) e il superamento dei valori della “concentrazione soglia di contaminazione” (CSC) del suolo per il parametro idrocarburi leggeri (accertamento riguarda l’area denominata sorgente 1 o “S1”, mentre il pennacchio di contaminazione da idrocarburi rilevato nelle sottostanti acque di falda veniva identificato come “Pennacchio 3”).
Nella comunicazione Marbo ha dichiarato che i superamenti risultavano “potenzialmente correlabili alle attività esercitate nel sito dalla nostra società e dalle società precedentemente attive sul sito stesso (esercenti analoga attività)”.
In data 23 settembre 2009, Marbo ha trasmesso il Piano della caratterizzazione.
Con la determina dirigenziale n. 342 del 3 giugno 2010, il Comune di Leinì ha approvato il piano, ma ne ha altresì prescritto l’estensione all’intera area.
2.3. Nel corso degli anni, il suddetto piano ha subito più volte richieste di integrazione, a causa del continuo riscontro di ulteriori contaminazioni.
All’esito dello svolgimento della caratterizzazione dell’area, è stato accertato dall’amministrazione che i superamenti delle CSC hanno riguardato diversi elementi chimici che non è rilevante indicare puntualmente.
Inoltre, sono state individuate tre fonti di contaminazione (S1, S2 e S3) e tre aree contaminazione in falda denominate Pennacchi “1”, “2” e “3”.
2.4. Con la nota prot. n. 92825 del 6 settembre 2021, la Città metropolitana ha comunicato l’avvio del procedimento per l’emanazione dell’ordinanza di cui all’art. 244 d.lgs. n. 152/2006 alle due società parti del presente giudizio.
Con la nota del 14 settembre 2021, la società Houghton Italia, attraverso i suoi legali, ha riscontrato la nota della Città metropolitana negando ogni addebito.
Con la nota del 7 dicembre 2021, la società Marbo, per il tramite dei suoi legali, ha illustrato le sue difese.
A questa nota ha fatto seguito un’altra nota del 10 dicembre 2021 dei legali dell’altra società.
Le amministrazioni coinvolte hanno dato corso al procedimento di individuazione dei responsabili delle contaminazioni riscontrate nell’area.
2.5. All’esito del procedimento, con la determinazione dirigenziale n. 1328 del 30 marzo 2022, la Città metropolitana di Torino ha individuato quali responsabili della contaminazione Marbo Italia s.p.a. e Houghton Italia s.p.a. e li ha diffidati, ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. n. 152/2006, a dare avvio alle procedure di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
3. Marbo Italia s.p.a. e Houghton Italia s.p.a. hanno impugnato il provvedimento innanzi al T.a.r. per il Piemonte, nell’ambito del giudizio n.r.g. 751/2022 e del giudizio n.r.g. 960/2022.
3.1. In ambedue i giudizi si è costituita la Città Metropolitana di Torino, resistendo ai ricorsi.
3.2. Con la sentenza n. 4/2024, il T.a.r. ha riunito i giudizi, ha respinto i ricorsi e ha compensato le spese di lite.
4. La sentenza è stata impugnata sia da Marbo che da Houghton Italia, quest’ultima mediante la proposizione di appello incidentale.
4.1. Si è costituita la Città metropolitana, resistendo all’appello.
4.2. Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi.
5. All’udienza del 12 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Può procedersi all’esame dell’appello principale proposto dalla società Marbo, iniziando dalla prima censura del primo motivo di appello, per poi esaminare le rimanenti due censure del primo motivo congiuntamente agli altri motivi di appello, trattandosi di doglianze che richiedono una trattazione contestuale essendo comuni le motivazioni che depongono per la loro reiezione.
7. Con il primo motivo di appello, la società Marbo deduce: “A. Motivo comune a tutte le Sorgenti e a tutti i Pennacchi di contaminazione Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 244, d.lgs. n. 152/2006 e per eccesso di potere per travisamento dei fatti”, articolando, dunque, un motivo di appello finalizzato ad enucleare taluni vizi di illegittimità che, in tesi, si riferirebbero agli accertamenti compiuti relativamente a tutte le sorgenti di contaminazioni individuate nella presente vicenda.
7.1. Con la prima censura (da pag. 17 a pag. 19), l’appellante stigmatizza una serie di errori nella ricostruzione fattuale compiuti dal T.a.r. per poi concludere “Fondandosi su dati errati, la sentenza è irrimediabilmente viziata da un’errata ricostruzione”.
7.1.1. La prima censura è inammissibile per difetto di specificità.
7.1.2. Rileva il Collegio che a fronte di una minuziosa elencazione degli errori che il T.a.r. avrebbe compiuto nell’ambito della ricostruzione fattuale della vicenda, l’appellante conclude affermando che “Fondandosi su dati errati, la sentenza è irrimediabilmente viziata da un’errata ricostruzione”.
7.1.3. Tale generica affermazione non consente al Collegio di apprezzare l’effettiva sussistenza della causalità postulata dall’appellante ai fini della decisione, non permette cioè di accertare in che modo le inesattezze elencate avrebbero portato un’erronea decisione della vicenda in quanto tale parte argomentativa del motivo di appello manca.
7.2. Con la seconda censura (da pag. 20 a pag. 21), l’appellante passa ad “affrontare il principale errore di metodo, che emerge nella pronuncia gravata, riferibile all’esercizio del potere da parte dell’Amministrazione”.
Secondo l’appellante, avuto riguardo a quanto erroneamente statuito dal T.a.r., l’amministrazione potrebbe limitarsi a ritenere sufficiente un’istruttoria lacunosa dalla quale emergano alcuni indizi per inferirne la responsabilità di un determinato soggetto e gravarlo da ingenti oneri economici volti al risanamento ambientale, mentre, secondo i principi più volte affermati da questo Consiglio, per imputare la responsabilità di un potenziale inquinamento sarebbe invece necessario un rigoroso accertamento finalizzato ad individuare un nesso eziologico fra la condotta del possibile responsabile e la potenziale contaminazione riscontrata. Secondo l’appellante, nella vicenda amministrativa sub iudice, l’iter istruttorio sarebbe stato caratterizzato da numerose lacune, progressivamente colmate dalle indagini condotte, con spirito collaborativo, da Marbo, i cui esiti sono stati del tutto trascurati, tanto dall’amministrazione, quanto dal giudice di prime cure.
7.2.1. Con la terza censura (da pag. 21 a pag. 25), strettamente collegata a quella precedente, l’appellante passa a censurare gli elementi che, secondo l’amministrazione, fonderebbero la responsabilità della Marbo nell’inquinamento.
Si censura, innanzi tutto, l’affermazione circa la “circolazione dei contaminanti rilevati sul sito in esame”, che costituirebbe una “mera ipotesi astratta”, che non sarebbe stata confrontata con i “molteplici dati emersi dalle indagini avvenute sul sito” e che vengono invece esposti dall’appellante, per escludere che “le sostanze rilevate sul sito possono essere migrate anche in zone distanti rispetto al punto originario di immissione nel sottosuolo”.
7.2.2. Con il secondo motivo di appello, l’appellante lamenta: “1. In relazione alla Sorgente ‘S1’ e al Pennacchio 3: erroneità della sentenza per non aver rilevato i vizi di violazione del principio di legalità; violazione dell’art. 23, Cost.; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 239 ss. e, in particolare, dell’art. 239, c. 3 e 240, c. 1, lett. r), 242 e 244, d.lgs. n. 152/2006; violazione del principio “chi inquina paga” sancito dall’art. 191 del TFUE e dall’art. 3-ter, d.lgs. n. 152/2006; eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza; eccesso di potere per difetto d’istruttoria; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità”.
L’appellante allega che la sentenza gravata non avrebbe rilevato che l’amministrazione appellata ha illegittimamente omesso di individuare lo specifico ed esiguo contributo causale della Marbo con riferimento alla Sorgente “S1” e al Pennacchio “3”.
Si deduce che, di regola, l’amministrazione sarebbe tenuta ad attribuire la responsabilità pro quota e che nella fattispecie sussisterebbero i presupposti per procedere, all’esito dell’istruttoria, a una suddivisione pro-quota della contaminazione da idrocarburi leggeri rilevata nei suoli in relazione alla sorgente S1.
Per corroborare l’assenza di responsabilità o la propria ridotta responsabilità, si evidenzia, in concreto, che Marbo avrebbe utilizzato la pipeline est solo per un limitatissimo e ben determinabile lasso temporale (dal 31 maggio 2007 all’agosto 2008), a fronte dell’utilizzo da parte di Houghton per ben 11 anni, dal 1996 al 2007, sicché “il contributo causale di Marbo appare senza dubbio temporalmente limitato”.
Si deduce, in proposito, la violazione del principio di proporzionalità, il principio di legalità e l’art. 23 della Costituzione, nonché per eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, per difetto d’istruttoria.
7.2.3. Con il terzo motivo di appello, l’appellante lamenta: “2. In relazione alla Sorgente ‘S2’ e al Pennacchio 1: erroneità della sentenza per non aver rilevato i vizi di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 239 ss., d.lgs. n. 152/2006 sotto altri profili; violazione del principio “chi inquina paga” sancito all’art. 191 del TFUE e dall’art. 3-ter, d.lgs. n. 152/2006 sotto altri profili; eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e irragionevolezza sotto altri profili; eccesso di potere per difetto di motivazione”.
L’appellante allega che la sentenza gravata avrebbe errato nel non accertare che “le contaminazioni rilevate nelle acque e nel suolo riconducibili alla sorgente di contaminazione S2 e al Pennacchio 1, collocata in un’area a nord-est del sito, non siano in alcun modo attribuibili a Marbo”.
Rispetto a questo inquinamento, l’appellante si dichiara mero proprietario incolpevole.
Si evidenzia che la fonte della contaminazione rilevata in “S2” e nel Pennacchio “1” andrebbe rinvenuta nei serbatoi interrati, ubicati nell’area nord dell’impianto e realizzati nei primi anni di attività presso il sito di Leinì, sin dal 1983 e fino al 1997, quando tale parco serbatoi è stato interamente dismesso essendone stato realizzato nell’anno 1996 uno nuovo e fuori terra ubicato in altra area dell’opificio industriale. In seguito, Houghton ha proceduto a pavimentare l’area in cui era collocato il predetto parco serbatoi e la citata pavimentazione è rimasta intatta sino al momento in cui Marbo ha intrapreso le indagini per individuare la fonte della contaminazione.
Viene evidenziato che tali serbatoi sono stati oggetto di un “atto doloso”, consistente nello sversamento nel suolo di quanto in essi contenuto, avvenuto nel 1988, quando la Marbo non aveva alcun legame con l’opificio industriale, acquisito il 31 maggio 2007, e da tale data sino al 2010, data in cui il sito industriale non è stato più operativo, Marbo non ha mai utilizzato questi serbatoi.
Inoltre, il rapporto di causalità fra la contaminazione del suolo e delle acque in “S2” e nel Pennacchio “2” sarebbe confermato anche dalla relazione della consulenza tecnica del 28 febbraio 2018, depositata nell’ambito dell’accertamento tecnico preventivo, dove è scritto che: “[l]a natura della contaminazione ambientale nella sorgente S2 è da attribuire allo stoccaggio di solventi clorurati all’interno dei serbatoi interrati. Sul sito, infatti, è stata svolta un’attività di fabbricazione prodotti chimici per l’industria con l’utilizzo dei solventi nei processi produttivi” (doc. 4.1, pagg. 35-36).
Rispetto a tutte queste circostanze l’amministrazione appellata avrebbe emanato un provvedimento che contrasta con le risultanze dell’istruttoria, senza fornire alcuna motivazione sul punto.
7.2.4. Con il quarto motivo di appello, l’appellante lamenta: “3. In relazione alla Sorgente ‘S3’ e al Pennacchio 2: erroneità della sentenza per non aver rilevato i vizi di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 239 ss., tra cui gli artt. 242, 244 e 245, d.lgs. n. 152/2006, sotto altri profili; violazione del principio “chi inquina paga” sancito all’art. 191 del TFUE e dall’art. 3-ter, d.lgs. n. 152/2006 sotto altri profili; violazione dell’art. 1, Prot. 1, CEDU sotto altri profili; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e per difetto di motivazione sotto altri profili”.
Con riferimento alla sorgente “S3” e alla contaminazione riscontrata nel Pennacchio “2”, Marbo osserva che:
i. in relazione a taluni elementi chimici quali: gli “analiti ferro, nichel, manganese, cloruro di vinile, 1,1-dicloroetilene, tricloroetilene, 1,2-dicloroetilene e 1,2 dicloropropano”, essi non sono stati utilizzati nei processi produttivi da Marbo;
ii. per quanto riguarda il “PCE”, le concentrazioni più elevate si trovano in corrispondenza della sorgente “S3”, sottostante al ‘blocco uffici e laboratori’ realizzato nel 1996, ben 11 anni prima che Marbo subentrasse nella gestione del sito.
Si evidenzia, in proposito, che “la porzione del sito – libera da costruzioni – dove è collocata la sorgente S3 è stata accessibile a Houghton dal 1983 fino al 1996. La medesima società ha stoccato e utilizzato nei propri processi produttivi proprio le sostanze rilevate in falda con concentrazioni superiori alle CSC (doc. 3, pag. 3 [pag. 7 del file], Alleg. 4 in doc. 4.1 [pagg. 81-83 del file] e come evidenziato dalle foto aeree riportate in Alleg. 12 in doc. 4.2 [pag. 33 del file])”.
Secondo l’appellante, dunque, il criterio della preponderanza dell’evidenza sarebbe stato applicato in modo errato dal T.a.r., perché, in base alle circostanze evidenziate, si sarebbe dovuto accertare che l’eziologia dell’inquinamento sarebbe dipesa dalla attività svolta da Houghton.
L’Amministrazione resistente, invece, avrebbe emanato un provvedimento che contrasta con le risultanze dell’istruttoria, senza fornire alcuna motivazione sul punto.
7.2.5. Con il quinto motivo di appello, formulato in subordine, l’appellante lamenta: “4. In relazione alla Sorgente ‘S2’ e al Pennacchio 1, nonché alla Sorgente ‘S3’ e al Pennacchio 2, in subordine: sotto altro profilo, erroneità della sentenza per non aver rilevato i vizi di violazione del principio di legalità; violazione dell’art. 23 della Cost.; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 239 ss. e, in particolare, degli artt. 239, c. 3 e 240, c. 1, lett. r), 242 e 244, d.lgs. n. 152/2006; violazione del principio “chi inquina paga” sancito all’art. 191 del TFUE e dall’art. 3-ter, d.lgs. n. 152/2006; violazione dell’art. 1, Prot. 1, CEDU; eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza; eccesso di potere per difetto d’istruttoria; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità”.
Parte appellante deduce che, quand’anche si dovesse ritenere accertata la responsabilità di Marbo, la sentenza sarebbe errata per non aver accertato l’illegittimità del provvedimento che, erroneamente, non ha riconosciuto in capo a Marbo un contributo causale minimo.
Per corroborare tale assunto, Marbo rinvia alle deduzioni svolte nel secondo, nel terzo e nel quarto motivo di appello.
7.3. L’appello di Marbo è infondato.
7.4. Ai sensi dell’art. 244, comma 2, d.lgs. n. 152/2006: “La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento, con oneri a carico del medesimo, e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo”.
7.5. Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, il procedimento di identificazione del responsabile della potenziale contaminazione deve avvenire nel rispetto del principio “chi inquina paga” e deve tendere all’accertamento del nesso di causalità fra la condotta attiva (Cons. Stato, Sez. VI, 04 luglio 2025, n. 5765) o omissiva (Cons. Stato, Sez. III, 24 marzo 2025, n. 2377) che si assume come causa del potenziale inquinamento e l’“evento di superamento” riscontrato.
Tale accertamento deve essere condotto in maniera rigorosa (Cons. Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2021, n. 172), così come evidenziato dall’appellante, il che però non si traduce nella necessità di individuare la prova diretta del nesso eziologico fra condotta ed evento, ben potendosi adoperare anche presunzioni semplici o elementi indiziari, purché si tratti di elementi gravi, precisi e concordanti (Cons. Stato, Sez. IV, 10.03.2025, n. 1939; Sez. IV, 12 gennaio 2022 n. 217; Sez. IV, 2 dicembre 2021, n. 8033).
La giurisprudenza della Sezione è infatti costante nell’affermare che, “in materia ambientale, l'accertamento del nesso fra una determinata presunta causa di inquinamento ed i relativi effetti - accertamento che evidentemente rileva per decidere se determinati interventi per eliminarlo siano giustificati - si basa sul criterio del <<più probabile che non>>, ovvero richiede che il nesso eziologico ipotizzato dall'autorità competente sia più probabile della sua negazione (in questo senso la costante giurisprudenza, per tutte Cons. Stato, Ad. plen. n. 10 del 2019; successivamente, sez. IV, 7 gennaio 2021 n. 172). La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'interpretare il principio <<chi inquina paga>> (che consiste nell'addossare ai soggetti responsabili i costi cui occorre far fronte per prevenire, ridurre o eliminare l'inquinamento prodotto), ha fornito una nozione di causa in termini di aumento del rischio, ovvero come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell'inquinamento” (cfr., Cons. Stato, Sez. IV, 10 marzo 2025, n. 1969 e 21 febbraio 2023 n. 1776).
Per poter presumere l’esistenza di un siffatto nesso di causalità, dunque, “l'autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività. Quando disponga di indizi di tal genere, l'autorità competente è allora in condizione di dimostrare un nesso di causalità tra le attività degli operatori e l'inquinamento diffuso rilevato. Conformemente all'art. 4, n. 5, della direttiva 2004/35, un'ipotesi del genere può rientrare pertanto nella sfera d'applicazione di questa direttiva, a meno che detti operatori non siano in condizione di confutare tale presunzione” (Corte giust. UE, n. 534 del 2015; cfr. anche, in precedenza, la decisione del 9 marzo 2010, in causa C - 378/08).
La prova può, quindi, essere data “in via diretta o indiretta, ossia, in quest'ultimo caso, l'amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale può avvalersi anche di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 c.c.” (Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885) e il soggetto individuato come responsabile, inoltre, “non può limitarsi a ventilare genericamente il dubbio circa una possibile responsabilità di terzi”, ma deve “provare e documentare con pari analiticità la reale dinamica degli avvenimenti e indicare a quale altra impresa, in virtù di una specifica e determinata causalità, debba addebitarsi la condotta causativa dell'inquinamento” (Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2017 n. 5668).
Qualora l’evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, il nesso di causalità risulta provato quando la tesi a favore del fatto che un evento sia causa di un altro è più probabile di quella contraria che quell’evento non sia causa dell’altro (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2025 n. 5765. Sull’applicazione del criterio del “più probabile che non” in materia di danno ambientale, cfr. la recente sentenza Cons. Stato, sez. IV, 10 marzo 2025, n. 1969; v. anche Cons. Stato, sez. IV 12 gennaio 2022, n. 217. Per tutte, Cons. Stato, Ad. plen. n. 10 del 2019).
7.6. Richiamati i principi più volte espressi dalla Sezione sull’accertamento della responsabilità per la contaminazione di un sito, si osserva, relativamente alle censure relative all’errata applicazione della preponderanza dell’evidenza (o “probabilità prevalente” o “più probabile che non”), che “i fatti noti” da cui l’amministrazione si è mossa per l’individuazione di Marbo, quale soggetto che ha concorso a causare l’evento potenzialmente in grado di contaminare il sito sono le seguenti circostanze, fondatamente riassunte dalla Città metropolitana nella sua memoria difensiva:
- sull’area in questione si sono avvicendate le attività produttive delle due società consistenti nella produzione di prodotti chimici per l’industria (lubrificanti, distaccanti, fluidi idraulici);
- sia il terreno che le acque sotterranee sono risultate contaminate da diverse sostanze clorurate (tetracloroetilene, tricloroetilene, 1,1-dicloroetilene, cloruro di vinile, triclorometano) compatibili con le materie prime utilizzate da entrambe le società nel loro processo produttivo: nel corso dell’istruttoria è stato infatti accertato che Marbo Italia ha fatto uso di “PCE percloroetilene (tetracloroetilene)”;
- a livello scientifico, queste sostanze presentano un peculiare comportamento, una volta venute a contatto con il suolo e con le acque, ossia la loro attitudine a provocare un decentramento delle matrici ambientali inquinate rispetto all’ubicazione della sorgente primaria;
- le campagne di monitoraggio delle acque sotterranee hanno evidenziato superamenti sull’intera area e nelle aree esterne al sito, poste a valle idrogeologica dello stesso anche per i metalli ferro, manganese e nichel, questi ultimi attribuibili a fenomeni di contaminazione di tipo secondario.
7.7. Quanto alle censure rivolte all’accertamento della responsabilità rispetto alle sorgenti “S2” e “S3” (e relativi Pennacchi “1” e “2”), sviluppate oltre che nelle censure in esame del primo motivo di appello, anche nei successivi motivi terzo e quarto, la deduzione secondo cui l’addebito di responsabilità si sarebbe basato su “mere ipotesi astratte circa la circolazione dei contaminanti rilevati sul sito in esame” sicché “l’Amministrazione e il giudice di prime cure si limitano a richiamare tesi derivanti dalla letteratura scientifica, ma viene del tutto omesso l’esame di molteplici dati emersi dalle indagini avvenute sul sito” risulta infondata.
Dando rilievo alla relazione di parte della Città Metropolitana del 22 giugno 2022, il T.a.r. ha infatti ritenuto che la ricostruzione eziologica dell’amministrazione avesse maggiore credibilità rispetto a quella prospettata dall’appellante, in ragione della peculiarità delle sostanze inquinanti rinvenute nel fondo. Tali sostanze presentono, nella ricostruzione accolta dal T.a.r., la capacità di propagarsi in tutte le direzioni (verticale ed orizzontale) rispetto alla sorgente primaria e di migrare anche in zone distanti rispetto al punto originario di immissione nel sottosuolo.
Coglie nel segno pertanto la difesa dell’amministrazione, quando afferma che “Marbo si è limitata a isolare tre sorgenti di inquinamento senza considerare la capacità degli inquinanti di migrare anche in zone distanti rispetto al punto originario di immissione nel sottosuolo, pure per la presenza sul sito di svariate strutture” e rincara evidenziando, in maniera consequenziale, che il mancato uso da parte di Marbo Italia “del parco serbatoi posto nell’area S2” non risulta determinante per escludere la riconducibilità a sé nella contaminazione riscontrata in corrispondenza di tale punto, “potendo comunque la medesima avere contributo nell’inquinamento per mezzo delle altre sorgenti”.
7.8. Non risulta dirimente, inoltre, contrariamente a quanto deduce parte appellante, la conclusione cui è giunto il consulente tecnico nominato nell’ambito dell’accertamento tecnico preventivo svoltosi innanzi al Tribunale civile di Milano, in quanto tale procedimento non era finalizzato all’accertamento dell’eziologia delle potenziali contaminazioni riscontrate nel sito, ma era resa con un altro obiettivo. La perizia infatti è stata resa per rispondere al seguente quesito: “Accerti il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, visionati e descritti i luoghi di cui al ricorso, sentite le parti ed i rispettivi consulenti e compiuto ogni necessario accertamento utile ai fini dell’espletamento dell’incarico anche attraverso l’acquisizione di documentazione presso le autorità pubbliche, tenuto conto dell’attività esercitata dalla resistente, se sussistano le lamentate infiltrazioni inquinanti relative alla cd. Sorgente “2” indicandone le cause ed esprimendosi sulle opere di bonifica necessarie e sui costi relativi delle stesse: accerti altresì le opere di messa in sicurezza già eseguite valutandone la congruità dei costi sostenuti”.
Risulta fondata, inoltre, la difesa dell’amministrazione quando osserva che la consulenza ha avuto ad oggetto “il solo inquinamento riscontrato nel settore S2”.
7.9. Quanto alle censure rivolte all’accertamento della responsabilità rispetto alle sorgenti “S1” (e al relativo Pennacchio “3”), è provato che Marbo ha utilizzato, seppure, come da essa dichiarato, per breve tempo, la conduttura nei pressi della quale si è riscontrata la potenziale contaminazione, ha impiegato nei suoi processi produttivi i materiali inquinanti e ha essa stessa affermato nella comunicazione del 2 luglio 2009 che i superamenti delle soglie CSC “risultavano potenzialmente correlabili alle attività esercitate nel sito dalla nostra società e dalle società precedentemente attive sul sito stesso (esercenti analoga attività)”.
7.10. Tali elementi sono sufficienti ad affermare la responsabilità della società nella causazione del fatto.
8. Respinti i precedenti motivi, può procedersi all’esame del quinto motivo.
8.1. Relativamente al rigetto del motivo di appello, il Collegio richiama anche ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d) c.p.a. e con valore di precedente giurisprudenziale conforme, le precedenti sentenze della Sezione, 7 gennaio 2021 n. 172 e 10 marzo 2025, n. 1969.
In particolare, quest’ultima, richiamando il precedente più risalente nel tempo, ha puntualizzato che: “Come la Sezione ha avuto più volte occasione di ribadire (cfr. ex multis, Cons Stato Sez. IV n. 172 del 7 gennaio 2021) quando non è possibile stabilire o riconoscere gli effetti conseguenti alle singole condotte causative di danno ambientale, allora l’attività di bonifica non può che tradursi in un’unica azione e gravare in modo solidale su tutti i responsabili. Non si tratta, infatti, in questa ipotesi di “aggirare” o voler evitare l’accertamento del nesso di causalità, bensì di valorizzare l’elevata possibilità che, proprio in base a tutti i concreti dati raccolti nel corso dell’istruttoria, entrambe le società abbiano effettivamente concorso a determinare l’inquinamento.
21. La doglianza secondo cui la responsabilità da inquinamento non darebbe luogo ad una obbligazione solidale, ma solo eventualmente parziaria, non appare condivisibile prima di tutto in base al principio "chi inquina paga", valido anche nell’ipotesi in cui non si possa escludere l'apporto causale di ulteriori e differenti fattori, poiché, ai fini dell'applicazione di cui agli articoli 239 e ss., in materia di obblighi di bonifica, è sufficiente che vi sia stata una "contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell'inquinamento"; analogamente, in base a tale regola, il fatto che non si possa escludere la responsabilità anche di altre imprese operanti nella medesima zona non rende illegittimo per ciò solo un ordine di bonifica, in quanto la necessità di tutelare l'ambiente e la salute umana esigono, in applicazione del principio di precauzione, che l'inizio delle operazioni finalizzate alla bonifica di un sito non possano essere bloccate in attesa di individuare tutti i possibili responsabili, le singole responsabilità e le singole azioni di bonifica, ove frazionabili: la bonifica deve, infatti, essere sollecitamente eseguita e, ove siano individuati ulteriori responsabili dell'inquinamento, il soggetto giuridico che ha posto in essere gli interventi di bonifica avrà titolo per agire in rivalsa, ai sensi dell'art. 253, comma 4, seconda parte, del d.lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del corresponsabile o dei corresponsabili nella misura a loro imputabile (Cons. Stato, Sez. IV, n. 172 del 7 gennaio 2021). Dinanzi ad indizi chiari, precisi e concordanti tali da ricollegare all’attività di un’impresa o di più imprese la contaminazione di un sito, come precisato, inoltre, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 4 marzo 2015 in causa C-534/13) "occorre ricordare che, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/35, in combinato disposto con il considerando 20 della stessa, l'operatore non è tenuto a sostenere i costi delle azioni di riparazione adottate in applicazione di tale direttiva quando è in grado di dimostrare che i danni in questione sono opera di un terzo e si sono verificati nonostante l'esistenza di idonee misure di sicurezza, o sono conseguenza di un ordine o di un'istruzione impartiti da un'autorità pubblica (v., in tal senso, sentenza ERG e a., EU:C:2010:126, punto 67 e giurisprudenza ivi citata, e ordinanza Buzzi Unicem e a., EU:C:2010:129, punto 46)".”.
8.2. In base ai principi su enunciati, risulta legittimo pertanto l’ordine di bonifica emesso dall’amministrazione ai sensi dell’art. 244 d.lgs. n. 152/2006, in maniera solidale.
La difesa della Città metropolitana ha peraltro evidenziato che, non potendo nella fase espletata ascriversi a ciascuna società la quota di rispettiva spettanza nella causazione dell’evento di potenziale contaminazione, la specificazione (in quote o in parti), sarà “oggetto di definizione nelle successive fasi e qualora la responsabilità nell’inquinamento non dovesse risultare paritaria”.
9. L’appello di Marbo va pertanto integralmente respinto e può procedersi all’esame dell’appello incidentale proposto dalla società Houghton Italia.
10. Con un unico articolato motivo, l’appellante incidentale deduce: “Error in iudicando per irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui il TAR non ha ravvisato la violazione di legge (art. 239 e segg. ed in particolare artt. 242 e 244 del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152) e l’eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti del provvedimento impugnato denunciati con il ricorso introduttivo del giudizio”.
L’appellante incidentale impugna il capo della sentenza riguardante il rigetto delle sue difese, evidenziando che il T.a.r. avrebbe errato nel non considerare l’accordo tra Houghton Italia e Marbo quale mero fatto rivelatore di una situazione di potenziale inquinamento da ritenersi però circoscritta e nell’averlo considerato, invece, quale contratto che, in quanto tale, non risulta opponibile all’Amministrazione.
Si allega, inoltre, a sostegno dell’esclusiva responsabilità dell’appellante principale:
- la colpevole inerzia di Marbo nella gestione della rinvenuta potenziale contaminazione e la negligente conduzione degli impianti;
- la circostanza che sin dall’anno 2007 la Marbo era a conoscenza dell’inquinamento e soltanto nell’anno 2009 ha ritenuto di dar corso al procedimento di bonifica;
- soltanto alla fine dell’anno 2019 Marbo ha negato la propria responsabilità, dichiarandosi “proprietario non responsabile”;
- la relazione del Dr. Brevi avrebbe confermato i dati scientifici della relazione tecnica prodotta dalla Città metropolitana, sottolineando come “nella fattispecie il grave ritardo (di anni) con cui Marbo ha proceduto alle indagini e alle operazioni propedeutiche agli interventi di bonifica (ancora oggi neppure iniziata) hanno decisamente aggravato la contaminazione del sito di Leinì”;
- che il T.a.r. non avrebbe adeguatamente considerato i principi enunciati dall’orientamento secondo cui il proprietario incolpevole che si è assunto gli oneri della bonifica sarebbe obbligato a portarla a compimento, applicabile a fortiori a Marbo che, oltre ad aver intrapreso le attività propedeutiche alla bonifica, si è anche dichiarata responsabile della potenziale contaminazione;
Si deduce, in proposito, “la superficialità della sentenza che, limitandosi a rilevare la circostanza della sostanziale identità dei processi produttivi presenti nell’impianto, ha omesso di considerare come le parti, già nel 2007, avessero individuato una situazione di embrionale presenza di inquinanti che ben avrebbe potuto essere rimossa se Marbo avesse agito con la dovuta solerzia”.
11. L’appello incidentale deve essere respinto.
11.1. Tutte le circostanze dedotte dall’appellante incidentale per fondare la responsabilità esclusiva di Marbo – specie se confrontate con le circostanze allegate da quest’ultima nell’appello principale – non risultano univoche ai fini dell’esclusiva o preponderante affermazione della responsabilità di quest’ultima.
11.2. Quanto alla colpevole inerzia di Marbo nel compimento della denuncia e delle attività propedeutiche alla bonifica, essa, quand’anche fondata, non eliderebbe la corresponsabilità di Houghton Italia, ma inciderebbe semplicemente sul riparto delle rispettive quote di responsabilità, che peraltro Houghton Italia non indica limitandosi alla generica deduzione sintetizzata nell’esposizione del motivo di appello incidentale.
11.3. Lo stesso è a dirsi del ritardo che sarebbe intercorso, secondo la tesi di parte, fra il rinvenimento della contaminazione nell’anno 2007 e la segnalazione all’amministrazione competente intervenuta due anni dopo.
Anche con riguardo a questa allegazione, il Collegio evidenzia come l’appellante incidentale omette di specificare come questa circostanza avrebbe rilievo escludente delle condotte da essa tenute nel corso dei numerosi anni in cui Houghton Italia ha gestito l’impianto e ritenute dall’amministrazione eziologicamente rilevanti.
11.4. Analoga motivazione sorregge la reiezione della deduzione basata sulla consulenza del dottore Brevi, che, a tutto voler concedere, vale a fondare la responsabilità di Marbo e non ad escludere quella di Houghton Italia.
11.5. Infine, quanto alla circostanza che Marbo si sarebbe dichiarata responsabile, anche in questo caso tale dichiarazione non esclude, di per sé, la concorrente responsabilità di Houghton Italia, rispetto ad un potenziale inquinamento ben più complesso e articolato di quello che era emerso quando tale dichiarazione è stata resa.
Inoltre, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, la circostanza che il proprietario incolpevole assuma spontaneamente su di sé l’obbligo di bonifica non esonera l’amministrazione dalla ricerca degli effettivi responsabili.
11.6. Conseguentemente, l’individuazione delle due società quali concorrenti nella produzione del fenomeno potenzialmente inquinante, senza attribuzione di specifiche quote di responsabilità, non risulta illogica, incongrua o difforme dagli elementi di fatto su cui l’accertamento si è basato.
12. In conclusione, per le motivazioni suesposte, l’appello e l’appello incidentale devono essere respinti.
13. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello e sull’appello incidentale, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la società Marbo Italia s.r.l. e la società Houghton Italia s.p.a., in solido tra loro, alla rifusione, in favore della Città metropolitana di Torino, delle spese del giudizio che liquida in euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere




