Finalmente,
seppure con ritardo rispetto all’entrata in vigore delle norme comunitarie e,
soprattutto, delle aspettative degli operatori, il Governo con Decreto
interministeriale ambiente, salute, attività produttive e politiche
agricole, ha dettato le modalità di entrata in vigore del cosiddetto “Nuovo
Codice Europeo dei Rifiuti – Nuovo CER”. Il decreto firmato è in via di
pubblicazione ma Lexambiente e CEAG lo mettono in anteprima a disposizione degli
interessati.
Anche se
le Decisioni della Commissione sono fonti normative self executing, cioè che
spiegano direttamente la loro efficacia a prescindere da atti di recepimento o
di attuazione degli Stati membri, era subito apparso necessario prevedere una
modalità che consentisse il passaggio dal vecchio al nuovo sistema con valenza
essenzialmente tecnica e ricognitiva; in realtà, poi, visto il ritardo con cui
il Governo ha provveduto si è altresì posto il tema di consentire una breve
fase di passaggio a valere sulle necessarie modifiche da apportare alle
autorizzazioni per i codici CER dei rifiuti gestiti dai titolari di
autorizzazioni e alle documentazioni prescritte, essenzialmente registri di
carico e scarico, formulari di trasporto, MUD; in altre parole, come recita la
premessa al decreto: “Considerata la necessità di disciplinare la fase di
transizione dalla precedente, alla nuova codifica dei rifiuti in modo da
consentire che i termini dell’aggiornamento dei codici inseriti nelle
autorizzazioni o iscrizioni per la gestione dei rifiuti non determinino l’arresto
delle attività in esercizio, con notevoli, gravi conseguenze sul piano
economico e della tutela ambientale”.
Il
decreto, con la parte dispositiva e i suoi allegati, consente di individuare i
nuovi codici partendo dagli esistenti, sostituendo quelli di cui al D.Lgs. 22/97
in particolare gli Allegati A, sezione 2 e D che ora sono del tutto sostituiti
dall’Allegato A del nuovo decreto interministeriale.
Scompare un elenco specifico dei rifiuti pericolosi (ex allegato D dedicato) poiché ora questi si trovano anch’essi in un unico allegato, ma contrassegnati con un asterisco (*)
Da
segnalare un tema delicato: cosa accade per quei rifiuti, e per quei gestori che
li trattano, divenuti pericolosi in forza del nuovo CER dal 1 gennaio di quest’anno
2002; la risposta era già venuta dall’articolo 1 comma 15 della legge 21
dicembre 2001 n. 443 (cd. Legge Lunardi), ora richiamata dall’art. 3 comma 2,
che prevede in sintesi che chi gestiva rifiuti non pericolosi ora divenuti tali
in forza di regolare titolo potrà continuare a farlo presentando una domanda
all’amministrazione competente entro trenta giorni dall’entrata in vigore
della legge citata in attesa di nuovo atto autorizzatorio.
Per la cd. transcodifica dei rifiuti non pericolosi è data facoltà agli operatori, per l’utilizzo
in registri e moduli obbligatori, di completare l’adeguamento utilizzando l’Allegato
B entro il termine massimo di 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento
(notiamo che, con un poco di confusione, il legislatore usa alternativamente il
termine decreto ed il termine regolamento …); al primo rinnovo delle
autorizzazioni – art. 28 D.Lgs. 22/97 - o delle iscrizioni abilitanti – art. 30 D.Lgs. 22/97 -,
anche questi atti formali dovranno essere adeguati d’ufficio alla nuova
codificazione.