RAEE. La semplificazione degli adempimenti ambientali (DM 65/2010)
Scheda a cura di Rosa BERTUZZI
Il D.M. 8 marzo 2010, n. 65 introduce - a partire dal 18 giugno 2010 - un regime di gestione semplificato per i RAEE ritirati dai distributori, dai centri di assistenza tecnica e dagli installatori, ponendo le basi per il completamento del sistema di raccolta e recupero dei rifiuti tecnologici e per l'incremento delle quantità raccolte, riutilizzate e recuperate.
Il nuovo testo si compone di 11 articoli e 3 allegati.
Modalità semplificate per la gestione dei RAEE domestici
L’art. 1 (“Ritiro dei RAEE da parte dei distributori e loro raggruppamento per il trasporto ai centri di raccolta”), prevede che i distributori iscritti al registro delle imprese, al momento della fornitura di RAEE destinato ad un nucleo domestico, assicurano il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostituita, ed hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.
Si precisa inoltre che rientra nella fase della raccolta il raggruppamento dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 (v. infra), nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;
b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg;
c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi. E' necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
I distributori che effettuano il raggruppamento adempiono all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all'atto del ritiro di cui al comma 1, di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'Allegato I, dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso, e che è conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.
Tali disposizioni si applicano anche, ai sensi dell’art. 4 D.M. n. 65/2010, all’ipotesi del ritiro dei RAEE domestici da parte degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica RAEE, qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
a) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio;
b) trasporto dei RAEE con mezzi propri presso i centri di raccolta dal domicilio del cliente o dalla sede del proprio esercizio.
La provenienza domestica dei RAEE conferiti dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta è comunque attestata da un documento di sottoscritto dall'installatore o dal gestore del centro di assistenza, redatto in conformità al modello di cui all'Allegato III e consegnato all'addetto del centro di raccolta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
L’articolo 2 (“Trasporto dei RAEE presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005”) prevede che il trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e' effettuato dai distributori o dai terzi solo se riguarda:
a) il tragitto dal domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro al centro di raccolta o al luogo ove è effettuato il raggruppamento;
b) nei casi in cui il raggruppamento di cui all'articolo 1 sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, il tragitto dal punto di vendita al luogo ove e' effettuato il raggruppamento medesimo;
c) il tragitto dal luogo ove è effettuato il raggruppamento di cui all'articolo 1 del presente decreto al centro di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005;
d) un quantitativo complessivo di RAEE non superiore a 3500 kg, effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg.
Il trasporto deve essere accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato II, numerato e redatto in tre esemplari e compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome. Il trasportatore, se diverso dal distributore, provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall'addetto del centro di raccolta destinatario dei RAEE, trattenendo per sè un'altra copia, anch'essa sottoscritta dal medesimo addetto del centro di raccolta e adempie all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relativi ai trasporti effettuati. Il distributore conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario di cui all'articolo 1, comma 3.
La terza copia del documento di trasporto rimane al centro di raccolta destinatario dei RAEE.
Il trasporto di cui al comma 1, lettera b), e' accompagnato da copia fotostatica, firmata dal distributore, delle pagine dello schedario di cui all'articolo 1, comma 3, relative ai rifiuti trasportati, compilate con la data e l'ora di inizio del trasporto dal punto di vendita al luogo di raggruppamento. Dette copie fotostatiche sono conservate a cura del distributore presso il luogo di raggruppamento sino al trasporto dei rifiuti cui si riferiscono presso il centro di raccolta.
I distributori adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che i RAEE giungano al centro di raccolta nello stato in cui erano stati conferiti, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che si configurerebbero comunque come attività di gestione dei rifiuti non autorizzate.
I soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto di RAEE domestici devono essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 3 D.M. n. 65/2010): l'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed e' subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro.
Modalità semplificate per la gestione dei RAEE professionali
Le disposizioni appena analizzate sul ritiro, il trasporto e l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali si applicano, ai sensi dell’art. 5 del D.M. in esame, anche nel caso di distributori di RAEE professionali formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE definiti come professionali dal decreto legislativo n. 151 del 2005, nell'ambito dell'organizzazione di un sistema di raccolta.
La realizzazione e la gestione di centri di raccolta si svolge con le modalità previste dal D.M. 28 aprile 2008, n. 99 (art. 8 D.M. n. 65/2010)..
Particolarmente importante è l’art. 9 del D.M. in esame, poiché stabilisce che i soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE ai sensi del presente decreto sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di tenuta del MUD.
Sanzioni
I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE sono assoggettati alle sanzioni relative alle attività di raccolta e trasporto di cui all'articolo 256 (“Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”) del d. lgs. n. 152/2006, e alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari di cui all'articolo 258 (“Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”) del medesimo decreto.