TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZ. PENALE COLLEGIO B Ord. 12 gennaio 2007

Azione per il risarcimento del danno ambientale- legittimazione attiva del solo ministero dell'ambiente e tutela del territorio sulla base della vi parte del d. legs: 152/06.



IL TRIBUNALE
Sulla richiesta pregiudiziale circa l’insussistenza di legittimazione attiva alla costituzione di parte civile nel presente procedimento per tutti i soggetti diversi dal Ministero dell’Ambiente con riferimento alla risarcibilità del danno ambientale; sentito il Pubblico Ministero e le altre parti; rilevato che dalla lettura delle norme di cui agli artt. 299 e ss. D. Legs. n. 152/06 si desume una sorta di riserva di legge a favore dello Stato e segnatamente del Ministero dell’ambiente e del territorio circa i poteri di tutela preventiva e riparatoria del danno ambientale, così come espressamente delineato nell’art. 300 della legge citata; che infatti è l’organo dell’amministrazione centrale che, sulla scorta della disciplina indicata, può disporre tutti gli interventi a tutela dell’ambiente al punto che gli enti territoriali possono in primo luogo sollecitare i poteri dell’organo centrale e poi agire in via amministrativa in caso di inerzia ovvero di non condivisione delle decisioni adottate dallo stesso, di tal che deve ritenersi assorbente l’iniziativa, autonoma o sollecitata, dell’organo centrale costituito dal Ministero dell’Ambiente e del territorio; considerato poi che per espressa dizione dell’art. 311 legge citata è il solo Ministero suddetto che può azionare in sede penale il diritto al risarcimento del danno ambientale, ciò in coerenza con il dato secondo cui gli oneri di intervento, riparazione ecc. appaiono sostenuti in ultima istanza dall’organo centrale; rilevato di contro che i molteplici profili di valenza del danno all’ambiente secondo l’art. 300 non escludono in astratto ulteriori connotazioni di danno riconducibili ad altri titolari per i quali, pertanto, non può elidersi in via pregiudiziale la legittimazione attiva degli stessi enti territoriali, di associazioni, singoli o privati; che infine l’art. 318 co.2 lett. A) della legge 152/06 ha espressamente abrogato, ad eccezione del co.5 l’art. 18 della legge n. 349/86 e successive integrazioni, che al comma 3 prevedeva la legittimazione degli enti territoriali in aggiunta allo Stato per l’azione di risarcimento del danno anche in sede penale, per cui allo stato attuale della legislazione è l’organo dell’amministrazione centrale legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale in relazione al danno ambientale.
PQM
accoglie la questione pregiudiziale sollevata dalla difesa nei sensi e nei limiti della parte motiva circa la legittimazione attiva del solo Ministero dell’Ambiente a costituirsi parte civile per il risarcimento del danno ambientale, ferme restando le valutazioni in ordine alla costituzione di parte civile dei Comuni, della Provincia e degli altri soggetti.
Napoli, 12.1.2007. Il Tribunale
f.to
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI SEZIONE PENALE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli lì 12.1.2007.
IL CANCELLIERE B3