Ancora sul Sistri: dualità, l’apparente potenza del produttore, disposizioni rilevanti, il sistema informatico e le sanzioni (parte prima)

di Alberto Pierobon

Dualità della tracciabilità e la signoria (teorica) del produttore rispetto ai soggetti gestori


La fondamentale disposizione del comma 4, dell’art. 177, del codice ambientale viene richiamata, tra altre norme (1), dall’art. 188-bis del medesimo codice riguardante il “controllo della tracciabilità dei rifiuti”, il cui comma 1 così esordisce “In attuazione di quanto stabilito all’art. 177, comma 4, la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale”. La ratio della tracciabilità si sposta quindi dall’originaria finalità di ordine pubblico o della lotta alla eco criminalità, alla verifica della gestione ambientale, ovvero sotto il profilo della pericolosità per la salute e pregiudizio per l’ambiente (vedasi: rischi, inconvenienti, danneggiamenti).


Il comma successivo dell’art. 188-bis, richiama un sistema duale di gestione:

  1. il Sistri;
  2. il sistema cosiddetto “cartaceo”: registri, formulario (artt. 190 e 193).

Il comma terzo conferma (vista la suddetta dualità) che chi aderisce al Sistri non è tenuto agli obblighi cartacei di cui sopra. Correlativamente il comma quarto afferma che chi non aderisce al Sistri  adempie agli obblighi dei registri e dei formulari come disciplinati (artt. 190 e 193). Insomma si “cementificano” questi due alternativi sistemi di tracciabilità, anche se il Sistri fa diventare il sistema cartaceo piuttosto che alternativo, “residuale” rispetto a quello informatico.


Più che frutto di una evoluzione degli strumenti “cartacei” (2), il Sistri è piuttosto una specie di  loro“calco” (3), anche se in una forma più elaborata dei dati che viaggiano nell’ambito della gestione dei rifiuti, si tratta però di una gestione “normativa” più ampia rispetto al sistema cartaceo, ma ancora di una gestione che non rispecchia la realtà fattuale.


Però un forte elemento positivo, a nostro avviso, è costituito dalla consacrazione della “signoria” del produttore dei rifiuti. Gli altri soggetti della gestione (raccoglitore-trasportatore; commerciante/intermediario; impianto intermedio e/o finale, eccetera) vengono visti come dei “passaggi” di un percorso pianificato dal produttore, non più dagli altri soggetti (4). Come sappiamo, i produttori di rifiuti (salvo rare eccezioni, a seconda delle dimensioni aziendali e delle professionalità ivi presenti) per la soluzione al problema dei propri rifiuti seguivano (e seguono) le indicazioni di consulenti, di fornitori, degli uffici appalti ed acquisti. Insomma, quel che i produttori “deliberavano” era frutto di altrui scelte altrui (persino, talvolta, per il codi ce CER da attribuire ai rifiuti, per i contenitori da collocare, per le modalità del servizio, per lo avvio allo smaltimento o al recupero,eccetera).
Ora questo cambiamento come potenziamento del ruolo del produttore (nella conoscenza e nella gestione del rifiuto) sembra riequilibrare la situazione prassificata dianzi cennata. Continuiamo però a pensare come questo potenziamento rimarrà solo di forma, il ruolo di regista sarà condotto dai (o continuerà con i fili  dei) gestori.


Prova ne sia che le modifiche del sistema Sistri  tendono a recuperare il ruolo dei gestori rispetto al produttore.


Insomma, i gestori continueranno a condizionare (anche nella qualificazione, qualità/quantità, passaggi dei rifiuti) il produttore (anche collusivamente con la dirigenza o con altri).


Le lamentazioni grandemente echeggiate dai media dei produttori circa l’avvento del Sistri (5) sono sacrosante ove riferite allo indubbio, forte, condizionamento organizzativo, ai costi indotti per la riorganizzazione e la formazione del personale, ai tempi impiegati per adempiere esattamente le prestazioni richieste, eccetera.
Però l’idea del Sistri di riportare la pianificazione della gestione rifiuti al produttore, comporta il ripristino di un circuito informativo e della tracciabilità che illumina (più intensamente, coinvolgendo meglio questo soggetto nella gestione) tutto il percorso del rifiuto sin dal suo originarsi (cioè in sede pianificatoria/decisionale risalente addirittura alla produzione dell’attività complessiva (6)). Tutto rientrerebbe, teoricamente, in mano al solo soggetto che veramente dovrebbe decidere (nel rispetto della norma) dove avviare per il trattamento i propri rifiuti, mentre gli altri soggetti dovrebbero, come dire…. limitarsi “fare il loro lavoro” di gestori, non  quello (oggigiorno confuso) di “commercianti” di servizi e di rifiuti ( 7).


Inoltre, sempre per il comma terzo (secondo periodo e successivi) dell’art. 188-bis durante il trasporto effettuato da enti o imprese, i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda di movimentazione Sistri. Ancora, il registro cronologico e le Schede movimentazione Sistri “sono rese disponibili all’autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti” salvo che per le discariche (dove vanno conservate a tempo indeterminato e consegnate all’autorità autorizzante al termine dell’attività) (8).


L’art. 188 ter “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri)” indica i soggetti obbligati (comma 1, ma anche comma 4) e quelli che possono volontariamente aderire (comma 2), aprendo ai soggetti che potranno essere obbligati previa decretazione ministeriale (comma 5), oltre alle modalità semplificate per i produttori di rifiuti pericolosi (comma 9), ma pure stabilendo al comma 10 che “Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al Sistri entro tre giorni lavorativi dall’accertamento della pericolosità dei rifiuti”. L’accidentalità diventa quindi un momento di attenzionamento per il controllo pubblicistico, cioè l’evento atipico potrebbe rilevare come una forma di fuga di gestione rifiuti, oppure come un evento dannoso, oltre la produzione di rifiuti fuori dallo schema gestionale “normativizzato” (proprio perché qui siamo in un ambito che fuoriesce dal prevedibile e dal probabilistico, e pertanto, non controllabile) temibile per l’ambiente, oppure per altri fini (vedi danno ambientale, eccetera).

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(1) L’art. 177 viene richiamato da: l’art. 178-bis (responsabilità estesa del produttore, comma 1, lett. d), ove assicura R e S come da artt. 177 e 179; l’art. 179 (criteri e priorità gestione recupero) al comma 2 nel rispetto, tra altro, del cit. art. 177; l’art. 180 (prevenzione produzione rifiuti) comma 1-bis; l’art. 181 (riciclaggio e recupero di rifiuti) comma 3 (MATTM decreti per recupero con modalità 177/4); l’art.187 (divieti di miscelazione di RP) comma 2, lett. a), autorizzazioni possibili in deroga al comma 1 purché 177/4; comma 3: rispetto 177/4; art. 188(raccolta e trasporto) commi 1 e 4 (177/4); art. 188-bis (controllo tracciabilità rifiuti) comma 1 attuazione art.177/4; art. 193(trasporto) comm a 12; art. 199 (piani regionali) comma 1 principi e finalità art. 177; art. 208 (autorizzazione unica per nuovi impianti S e R) comma 4, lett. “b” valutazioni compatibilità progetto da Conferenza Servizi; art. 214 (semplificata….) comma 1 e comma 11 combustibili (entrambi: 177/4); art. 216-bis (oli usati) comma 4; art.228 (pneumatici fuori uso) comma 1 (177/1).
L’art. 177, comma 4, viene spesso tirato in ballo, vedasi: art. 188, comma 4; art. 208, comma 4, lett. b); art. 214, comma 1; art. 214, comma 11. La tracciabilità (art. 188-bis) sarebbe attuativa dell’art. 177, comma 4.
(2) Cfr. S. Pallotta, Manuale delle sanzioni amministrative ambientali, Rimini, 2011, p. 252. Invero l’evoluzione presuppone un dato di partenza (il cartaceo) e il suo cambiamento, la sua trasformazione, la sua complessificazione (il Sistri), su questo siamo tutti d’accordo. Occorre poi sgombrare il campo da giudizi di valore per i quali (secondo il senso comune) l’evoluzione sarebbe, di per sé, un cambiamento in melius; in altre parole occorre piuttosto entrare nel merito di questa complessificazione, rapportandola alla realtà. Occorre una scuola dei fatti. Certo è che il Sistri non sussume il dato di partenza del regime cartaceo, facendolo invece – come accennato - coesistere in certe situazioni, oppure mantenendolo ,però embricandolo col Sistri, eccetera.
(3) Cioè del sistema cartaceo che, peraltro, si embrica con quello Sistri, soprattutto nelle deroghe, semplificazioni, eccetera, ovvero in quelle situazioni di eccezione che “mostrano” meglio la regola Sistri.
(4) Che sono sempre stati i veri “artefici” (creatori) della gestione del rifiuto (se non del rifiuto stesso una volta appropriatesene).
(5) Da ultimo si veda, solo per limitarci al quotidiano Il Sole 24 Ore: in data 11 maggio 2011 A. Galimberti, Primo assalto informatico per il Sistri; in data 12 maggio 2011 A. Galimberti, Un terzo delle imprese fallisce il click day Sistri; in data 13 maggio 2011 A. Galimberti, Le imprese all’attacco sul Sistri; in data 18 maggio 2011 A. Galimberti, Sul Sistri prove di trattativa tra aziende e ministero; in data 19 maggio 2011 A. Galimberti, Il governo non cede sul Sistri; in data 20 maggio 2011 di N. Picchio-A. Galimb erti, Le imprese: sul Sistri serve il rinvio, dove si riporta che “il 90% delle aziende ha denunciato disfunzioni di ogni genere durante la prova programmata di stress del sistema ministeriale: inutilizzabilità dei dispositivi informatici forniti dal ministero […] ore e ore di impossibilità di accedere al sistema , interruzioni nei collegamenti, procedure lunghissime anche per portare in fondo adempimenti che oggi, senza Sistri, vengono svolti in pochissimi minuti”.
(6) Per esempio, nel caso di una impresa di produzione di prodotti dalla quale si originano rifiuti. Cioè la programmazione imprenditoriale delle attività aziendali finalizzate alla produzione incorpora anche quella dei rifiuti, non può essere vista come autonoma.
(7) Questa commercializzazione dei soggetti gestori è segno del drammatico cambiamento economico dei nostri tempi, esulceratosi con la schizofrenia vieppiù verificatasi tra il sistema produttivo e quello commerciale, ovvero con lo spostamento dei tassi di accumulazione o di profitto, dal sistema produttivo alla rendita finanziaria. La recente (perdurante) crisi è confermativa di questa tendenza che tende ad “avvita” l’attuale modello di sviluppo economico, se non a imporgli un altro paradigma di sviluppo, con ripartizione di risorse in senso spaziale e temporale (intergenerazionale), a tacer d’altro.
(8) Sempre per le discariche “fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve essere conservato fino al termine della fase di gestione post operativa della discarica” (ultimo periodo del comma 3 dell’art. 188-bis).

Pubblicato su Gazzetta enti locali on line - Maggioli del 30 maggio 2011