TAR Umbria Sez. I n. 327 del 10 maggio 2021
Rifiuti.Variante automatica al PRG di cui all'art.208 dlv152\06

L’art. 208 d.lgs. 52/2006 sulla variante automatica di PRG è norma riferita e riferibile alla sola autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento, non anche per la modifica di quelli già esistenti


N. 00327/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00381/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 381 del 2017, proposto da Agri Flor s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bromuri, Francesco Falcinelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Michele Bromuri in Perugia, via del Sole n. 8;

contro

Comune di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Zetti, Rossana Martinelli e Sara Mosconi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Rossana Martinelli in Perugia, via Oberdan 50;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

della nota prot. n. 165150 del 31.08.2017, notificata in pari data, del Dirigente dell’Area Governo e Sviluppo del Territorio, U.O. Edilizia Privata - SUAPE del Comune di Perugia, avente ad oggetto “istanza di sanatoria prot. n. 241870 del 19.12.2016 (pratica n. 3596/16). Diniego e rinnovo ordine di demolizione n. 34 del 28.10.2016”, con la quale “con provvedimento n. 34 del 18.10.2016 è stata ordinata, ai sensi dell’art. 143 della l.r. 1/2015, la rimozione delle opere realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio facenti parte di un impianto di compostaggio in loc. Villa Pitignano, meglio descritte nel provvedimento stesso. Con l’istanza indicata in oggetto è stato richiesto permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 154 della l.r. 1/2015 per alcune delle opere oggetto del citato ordine di rimozione e, in particolare, per quelle indicate con la lettera “S” nella relazione tecnico-descrittiva e negli elaborati progettuali allegati nella stessa istanza:

- “S1” macchinari a servizio del biofiltro con connessa modifica di alcune apertura dell’edificio A1;

- “S2” mura in c.a. lungo parte del perimetro del piazzale in cls esistente;

- “S3” recinzione in rete metallica con e senza muretto basamentale in cls;

- “S4” macchinari per la raccolta, l’accumulo ed il sollevamento dei reflui di percolazione;

- “S5” modifica di alcune aperture dell’edificio A2.

Essendo emerso dall’istruttoria compiuta dall’ufficio scrivente che le opere oggetto dell’istanza – con esclusione di quella contrassegnata con la lettera “S5” – non sono ricomprese fra quelle consentite, ai sensi degli articoli 89 e seguenti della l.r. 1/2015, 21, comma 4 lett. g del r.r. 2/2015 e 31 e 33 delle norme del PRG vigente, nelle aree destinate ad attività agricola, quale è quella interessata dall’istanza, con atto prot. 53433 del 16.03.2017 è stato partecipato agli istanti ciò in quanto motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza di sanatoria prot. n. 241870 del 29.12.2016.

Con nota prot. 60237 del 27.03.2017 l’Arch. Lanfranco Rossi, in qualità di tecnico incaricato dalle società in indirizzo, ha fatto pervenire osservazioni avverso il preavviso di diniego in parola ribadendo che la conformità delle opere è data dalla circostanza che le stesse sarebbero riconducibili ad interventi di restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell’impianto produttivo esistente e come tali ammessi ai sensi dell’art. 91 della l.r. 1/2015 inerente agli interventi edilizi consentiti sugli edifici esistenti in zona agricola. Tale assunto non può essere condiviso trattandosi invece di opere costituenti trasformazione in via permanente del suolo (come del resto si evince dalla sentenza del T.A.R. Umbria n. 552/2017) non consentite dalle richiamate norme urbanistiche. Né è condivisibile l’assunto circa l’ammissibilità dell’opera “S2” ai sensi dell’art. 89, comma 1 della l.r. 1/2015, non essendo essa riconducibile a detta fattispecie normativa. Le osservazioni prodotte non valgono pertanto a superare i motivi ostativi alla sanatoria già preannunciati ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990 e, conseguentemente, si esprime relativamente alla ricordata istanza prot. n. 241870 del 29.12.2016 diniego di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 154 della l.r. 1/2015. Con la presente, in relazione alle opere già contestate con ordinanza n. 34 del 28.10.2016, la legittimità della quale è stata confermata dal T.A.R. dell’Umbria con la sentenza n. 552/2017, si ordina la demolizione ed il ripristino dello stato originario dei luoghi da effettuarsi nel termine di 90 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, ai sensi dell’art. 143 l.r. n. 1/2015. Si avverte inoltre che, ai sensi dello stesso articolo 143, in caso di mancata ottemperanza all’ordine nel termine prefissato, sarà immediatamente irrogata agli stessi destinatari dell’ordine una sanzione pecuniaria di importo compreso tra 2.000 e 20.000 euro e i lavori di demolizione e ripristino verranno eseguiti d’ufficio con rivalsa delle spese”;

- nonché per l’annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopraindicato, ivi compresa la nota prot. n. 187017 del 27.9.2017, notificata in pari data, del Dirigente dell’Area Governo e Sviluppo del Territorio, U.O. Edilizia Privata - SUAPE del Comune di Perugia, avente ad oggetto “Accertamento di ottemperanza ordinanza n. 34 del 28.10.2016. Rimozione opere realizzate in assenza di permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica in Loc. Villa Pitignano”, con la quale “con ordinanza n. 34 del 28.10.2016 è stata intimata, ai sensi dell’art. 143 legge regionale Umbria n. 1/2015, la rimozione delle opere meglio descritte nel citato provvedimento ed il ripristino dello stato originario dei luoghi. A seguito della pronuncia della sentenza n. 552 del 23.08.2017, con la quale il T.A.R. dell’Umbria ha respinto il gravame proposto avverso il citato provvedimento, confermandone pertanto la legittimità, con la presente si avverte che in data 2.10.2017 alle ore 15:30 Funzionari del Comune di Perugia accerteranno se la società in indirizzo ha ottemperato al ricordato ordine. Un incaricato della società in indirizzo è invitato a partecipare a tale operazione, fermo restando che l’accertamento verrà eseguito anche in Sua assenza. Si ricorda che, se in tale occasione verrà accertata l’inottemperanza al ricordato ordine, i lavori verranno eseguiti d’ufficio dal Comune ponendo le relative spese a carico della Società intestata, come previsto dalle normative vigenti in materia”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Perugia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 13 aprile 2021 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con atto di ricorso ritualmente notificato e depositato, Agri Flor s.r.l., società operante nel settore dello stoccaggio e compostaggio di rifiuti speciali non pericolosi, ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento prot. 165150 del 31 agosto 2017, con cui il Comune di Perugia ha rigettato l’istanza intesa alla regolarizzazione di alcuni interventi edilizi realizzati dall’odierna ricorrente in difetto di titolo in località Villa Pitignano, intimando altresì la rimessa in pristino dello stato dei luoghi: trattasi in particolare di alcuni macchinari a servizio del biofiltro, di un muro in cemento armato lungo l’intero perimetro del piazzale, di una recinzione metallica, di diversi macchinari per la raccolta, l’accumulo ed il sollevamento dei reflui e della modifica di alcune aperture.

2. L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:

I. Violazione e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 177, comma 2 e 196, commi 1 lett. n) e 3del d.lgs. n. 152/2006, 7, comma 1, 89, comma 1, 91, 158 e 243, comma 1 della legge regionale n. 1/2015, 21, comma 4 lett. g) del regolamento regionale n. 2/2015, par 11 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e artt. 31-33 T.UN.A. del P.R.G. del Comune di Perugia approvato con d.c.c. n. 83 del 24.6.2002 – Eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria – Genericità ed indeterminatezza.

Sostiene in sintesi la società ricorrente la <<assoluta genericità ed indeterminatezza del provvedimento gravato, frutto di un evidente difetto di istruttoria, dal momento che questo si è limitato ad accorpare tutti gli interventi oggetto dell’istanza sotto la indeterminata categoria delle “nuove costruzioni”, senza preoccuparsi di inquadrare singolarmente ogni intervento nelle diverse categorie di legge e verificarne la compatibilità con la destinazione a zona agricola>> (pag 8 del ricorso).

II. Violazione e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 6, comma 14, 29-quater, comma 11 e 208, comma 6 del d.lgs. n. 152/2006 e 154 della legge regionale n. 1/2015 – Violazione e/o falsa e/o errata applicazione della d.d. della Provincia di Perugia n. 2917/2015 – Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa – Violazione del principio di certezza del diritto e legittimo affidamento – Sviamento di potere.

Sostiene la ricorrente che contrariamente a quanto asserito nel diniego impugnato, l’area corrispondente all’intero perimetro dell’impianto autorizzato con la D.D. n. 2917/2015, avrebbe acquisito una vocazione inequivocabilmente produttiva, ivi compresa la parte che il PRG del Comune di Perugia continua a classificare come area EA – area di particolare interesse agricolo, con la conseguenza che non potrebbe più porsi alcun problema di compatibilità urbanistica rispetto alla realizzazione di opere ed impianti che sono strettamente funzionali all’esercizio dell’attività disciplinata con il citato titolo autorizzativo.

III. Violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 143 della legge regionale n. 1/2015 – Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa – Violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione – Ingiustizia manifesta.

Lamenta la società ricorrente che il Comune di Perugia avrebbe illegittimamente abbreviato il termine di ottemperanza all’ordine di demolizione di cui all’art. 143 della legge regionale n. 1/2015.

3. Il Comune di Perugia si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del provvedimento gravato.

4. Con ordinanza cautelare n. 184 del 24 ottobre 2017, il Collegio ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione impugnato, avendo gli abusi edilizi contestati alla ricorrente determinato una illegittima <<…trasformazione in via permanente del suolo>>.

5. All’udienza del giorno 13 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall’art. 25, del decreto legge n. 137/2020, come modificato dall’art. 6 del decreto legge n. 44/2021, la causa è passata in decisione.

6. Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto.

7. Non può infatti condividersi la tesi prospettata da parte ricorrente nel primo mezzo di gravame, secondo cui le opere in questione avrebbero dovuto essere valutate singolarmente al fine di verificarne la compatibilità con la destinazione agricola di zona (cfr. primo motivo di ricorso), trattandosi di interventi facenti parte integrante dell’impianto produttivo e dunque non frazionabili.

8. Né può condividersi l’asserita riconducibilità di detti abusi nel genus delle opere di restauro e risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell’impianto produttivo, trattandosi di manufatti realizzati ex novo, integranti come tali una trasformazione in via permanente del suolo, come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato e nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5841/2018 - avente ad oggetto le medesime opere per cui è causa - secondo cui l’assunto sulla riconducibilità degli abusi in argomento alle tipologie del <<…restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell’impianto produttivo esistente... ammessi ai sensi dell’art. 91 della lr n. 1/2015 inerente gli interventi edilizi consentiti sugli edifici esistenti in zona agricola…non può essere condiviso trattandosi invero di opere costituenti trasformazione in via permanente del suolo come del resto si evince anche dalla sentenza del Tar Umbria n. 552/2017>>.

9. Parimenti infondato, è il secondo motivo a mezzo del quale si sostiene che l’area corrispondente all’intero perimetro dell’impianto autorizzato con d.d. n. 2917/2015, avrebbe acquisito una vocazione inequivocabilmente produttiva, non potendo invero applicarsi al caso di specie l’art. 208 d.lgs. 52/2006 sulla variante automatica di PRG in quanto norma riferita e riferibile <<alla sola autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento, non anche per la modifica di quelli già esistenti>> (cfr., Cons. St., 11/10/2018, n. 5841) e risultando d’altra parte gli abusi in contestazione posti in essere successivamente al 2015.

10. Deve infine essere respinto il terzo ed ultimo motivo con cui si lamenta l’illegittima abbreviazione del termine di ottemperanza all’ordine di demolizione, avendo l’amministrazione preso atto della prematura richiesta di accesso ai fini della verifica dell’ottemperanza all’ordinanza n. 34 del 28/10/2016, con la quale è stata intimata, ai sensi dell’art. 143 della legge regionale n. 1/2015, la rimozione delle opere in argomento (cfr. nota prot. 2017/0193377).

11. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.

12. Tenuto conto dell’andamento processuale della fattispecie controversa e della oggettiva complessità della stessa (idem, Cons. St., 11/10/2018, n. 5841) si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti in causa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021 con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere, Estensore

Daniela Carrarelli, Referendario