Trib.Genova sent. 1392 del 18/3/2015
Est. Merlo Imp. CM
Rifiuti. Rifiuti da cava di ardesia
In tema di sversamento incontrollato di rifiuti da cava di ardesia, ex art. 256, D.Lgs. 152-2006 (segnalazione di F.RATTO TRABUCCO)

 

REPUBBLICA ITALIANA    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO     IL TRIBUNALE DI GENOVA    IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Il Giudice dr. Sergio MERLO,  

letti gli atti del procedimento, a seguito dell'udienza dibattimentale del 06/03/2015 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO                

IMPUTATO                         

A) Del reato p. e p. dall'art. 256 c. 2 in relazione al c. 1 lett. A del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 perchè, quale titolare della ditta Cava di Ardesia C. F. e L. E. s.r.l., consentendo sversamento di acqua e  fango mista ad ardesia da tale cava sui terreni di R. L. in Loc. (omissis...) (GE), abbandonava detti rifiuti in modo incontrollato sulla proprietà del R. L. In O. (GE) Loc. (omissis...), sino all'aprile 2011. Capo imputazione modificato dal PM all'udienza del 13/05/2014 con la   contestazione del seguente capo b)                                  

B) del reato di cui all'art. 635 co. 2 n. 5 c.p., poichè quale  titolare della ditta Cava di Ardesia C. F. e L. E. Srl, consentendo  sversamento di acqua e fango mista ad ardesia, da tale cava sui terreni di proprietà di R. L. mappale (omissis...) in località (omissis...) di Orero (GE), abbandonava detti rifiuti in modo incontrollato e con ciò deteriorava o rendeva, in tutto o in parte, inservibile detto terreno e comunque gli alberi e la vegetazione ivi presenti, fatto aggravato perchè commesso su boschi o arbusti fruttiferi. Fatto commesso  in Orero dal marzo 2010 all'aprile 2011.                                                              

Motivi della decisione

Il procedimento. In seguito ad accertamenti effettuati da personale della Guardia Forestale, che segnalò con rapporto i fatti di cui al capo di imputazione, dopo aver ricevuto a sua volta richiesta di intervento da parte della persona offesa, che aveva constatato l'accaduto, il Pubblico Ministero emise decreto di citazione diretta a giudizio, contestando la fattispecie di contravvenzione di cui al capo di imputazione sub A). Instauratosi il dibattimento nella precedente sede chiavarese, il procedimento è proseguito, dopo l'accorpamento di quel Tribunale, in questa sede, dapprima davanti al medesimo giudice, poi davanti al sottoscritto; vi è stata costituzione di parte civile di R. L.. Al procedimento ha partecipato l'imputato, che ha reso esame; il PM, all'udienza del 13/5/14, ha contestato il reato di cui al capo B) (si ritiene in via alternativa, stante la letterale identica dizione della parte narrativa). In istruttoria sono stati sentiti i testi indicati dalle parti, e vi è stata la produzione dei verbali di accertamenti irripetibili svolti dalla PG anche con il corredo di numerose fotografie; è stata prodotta la querela del R.; è stato svolto un accertamento, delegato alla Guardia Forestale, sull'attuale stato del luogo, anch'esso corredato di fotografie; successivamente, le parti hanno concluso come riportato in epigrafe.

L'istruttoria dibattimentale. La situazione è stata descritta con precisione dal teste V. G., già in servizio presso Corpo Forestale dello Stato di Cicagna in qualità di Ispettore Capo e attualmente in quiescenza, il quale ha dichiarato di aver fatto un sopralluogo nel comune di Orerò a seguito di una segnalazione da parte di persone che abitavano nella località, che avevano notato delle colate di materiale su un terreno coltivato a castagno adiacente ad una ditta che lavorava l'ardesia; in realtà, vi era solo un imbrattamento, dovuto alle piogge, e non colate di pietre; il materiale proveniva dalla ditta di scavo che gestiva l'adiacente, e soprastante, cava di ardesia e consisteva in liquami, vale a dire materiale liquido che era scivolato dal pendio dell'asse di discarica; la segnalazione dell'accaduto era scritta, da parte di R. L., in qualità di proprietario del terreno di cui al foglio (omissis...) mappale (omissis...) del Catasto, descritto come bosco di castagno, confinante con il terreno in uso a C. M.; quest'ultimo operava sul terreno la cui proprietà era della società o di altri (sul punto il teste non ricordava); in sostanza, il teste ha spiegato di aver constatato che il materiale di scarto veniva accumulato sull'area di scarto della cava, per cui in caso di pioggia abbondante può succedere che il materiale possa scivolare nei terreni sottostanti, in mancanza di opere di contenimento; anche le manovre degli automezzi pesanti -usati per movimentare l'ardesia- possono aver causato lo scivolamento del materiale, che egli ha constatato e documentato. Ha aggiunto, su richiesta della difesa di parte civile, che la Forestale ebbe una segnalazione scritta, che sul posto c'era una colata normale, non un dilavamento enorme, perchè la fanghiglia dal piazzale, a causa dell'acqua, era scesa sul terreno boschivo; non era un'enormità di materiale. Il teste ha riconosciuto dalle fotografie prodotte lo stato dei luoghi, ribadendo che erano presenti grumoli di ardesia consolidati, che il masso ivi visibile era già esistente, in quanto pulito dalle intemperie, che il materiale grossolano non poteva essere rotolato con l'acqua. Ha aggiunto che non ci sono altre cave nell'area, sul mappale (omissis...) non c'è attività estrattiva, che le piante non hanno subito danni perchè comunque il materiale colato era materiale naturale, che può aver limitato l'accrescimento dell'erba.

Su domande della difesa dell'imputato, ha spiegato che la cava era precedentemente gestita da un'altra ditta e che non era possibile capire se i massi provenissero dalla precedente gestione o dalla gestione C. e che se lo stesso posto non viene ricaricato con altro materiale il sottobosco si rigenera.

Su domanda del giudicante, ha dichiarato che il terreno del R. confina con la cava, che vi erano vari rivoli di colata, non una colata unica, in quanto il materiale segue la morfologia del terreno; l'ampiezza dell'area interessata è stata indicata in circa metà dell'aula di udienza.

Il teste B. S., in servizio presso Corpo Forestale dello Stato di Cicagna, ha dichiarato di aver svolto, su incarico del sottoscritto giudicante, un accesso -in data 25/9/14- per verificare lo stato dei luoghi attuale, per cui, insieme al collega C. e con il perito minerario della Regione, fece il giro del mappale (omissis...) attenendosi alla mappa; è stato visto un nastro rosso, non si sa se posto esattamente sul confine, residui di cava su un sentiero e materiale lapideo sui bordi, al lato nord, che sembrava caduto; ha chiesto ausilio all'ufficio cave della Regione; ora è tutto asciutto e il sottobosco sta crescendo sopra; il materiale di cui alle fotografie realizzate nel corso dell'accesso sembra portato dall'acqua; vi erano circa 15 metri di materiale, il residuo lapideo è lungo circa 2 metri; la cava è sopra, sul lato nord e sud ha due discariche; tale materiale lapideo sembrerebbe rotolato sul terreno; il sopralluogo venne effettuato nel mese di settembre 2014, le foto vennero scattate quel giorno, quando incontrarono anche il R., il quale fece notare un sasso nel terreno colorato di rosso che a suo dire rappresentava il confine, un palo di acciaio e un altro lapideo marcato di rosso nella parte sud; i pietrami stanno sul mappale (omissis...) nella parte nord; quelli molto grossi probabilmente sono rotolati, il pietrisco probabilmente è stato portato dall'acqua; il funzionario della Regione ha definito vecchio il materiale, alcuni massi forse derivanti dalla gestione precedente, a causa del colore molto scuro.

Le fotografie prodotte (relative per una parte -quelle effettuate da Varisco-alla situazione verificata al momento della redazione del rapporto, per una parte alla situazione attuale, cioè quella verificata dal teste B.) dimostrano che quanto dichiarato dai testi di PG riporta esattamente l'accaduto, cioè uno scivolamento di materiale di cava nel fondo sottostante l'area ove i materiali lapidei si trovavano, fondo sottostante di proprietà C.; tale scivolamento è avvenuto certamente nel corso del tempo, fino al momento dell'accertamento del teste Varisco.

L'imputato, nell'esame cui si è sottoposto, ha dichiarato di gestire la cava sita nel comune di Orerò; essa confina c. 1 mappale (omissis...) nella parte bassa verso la strada carrabile che porta alla cava; le acque che escono dalla cava sono raccolte in una vasca all'interno della cava per una prima decantazione, una pompa le porta poi in esterno dalla parte opposta al mapp. (omissis...); successe una volta o due che alcuni massi rotolassero nel terreno (omissis...) ma subito si provvide a ripulire; sono stati posizionati dei picchetti di confine, che è stato sempre rispettato; venne fatta una denuncia per dei picchetti rimossi; le pietre che si trovano nel terreno (omissis...) sono vecchie e non sono state buttate da personale di cava; infatti sono vecchie perchè sono gialle e hanno del muschio sopra; egli presentò una querela al Corpo Forestale per dei picchetti di legno sradicati e il nastro rosso spostato; la Regione impose di realizzare una conduttura per portare i residui verso un altro mappale; il tombino raccoglie le acque dalla montagna, ma quando piove vengono portate anche le pietre; ha visto le fotografie prodotte, i massi sono sul mappale (omissis...); quando vi sono stati rotolamenti di pietre esse vennero sempre rimosse, ha negato di aver ribaltato pietrame sul terreno del R.; ha affermato che le fotografie prodotte dalla parte civile rappresentano il mapp. (omissis...) e non il (omissis...).

Il teste C. F., premesso di non essere parente di C. M., ha dichiarato di essere il possessore del sottosuolo del mappale (omissis...) e di non essersi mai occupato del soprassuolo; la sua discarica -cioè il terreno soprastante quello di proprietà R.- è affittata a C. M. e L. E., scarica nella sua proprietà e non in quelle del R.; quando è stata fatta la strada carrozzabile, circa 30 anni fa, è stato realizzato un tombino che riceve acqua sporca proveniente da altre cave a monte ferme da moltissimi anni; quando piove infatti scende acqua sporca e qualche pietra che può andare sulla proprietà del R., sono pietre bianche non della sua cava; ha aggiunto di aver svolto attività di cava in proprio sino al 1992, di aver affittato quattro o cinque anni fa a C. M..

Valutazione delle prove. Quanto sopra riassunto conferma la fondatezza degli accertamenti svolti dalla PG e rende provata materialmente la contravvenzione contestata.

Infatti, è pacifico che diverso materiale lapideo venne accumulato senza ordine alcuno nell'area di cava, nella quale si trovava in assoluto disordine e senza alcuna messa in sicurezza, nel senso che mancava un sistema di contenimento del materiale stesso (v. testi di PG); il materiale era costituito da materiale di cava; le piogge ne liberarono una parte che tracimò nel fondo sottostante di proprietà C..

Il fatto di aver abbandonato il materiale di cava sul terreno costituisce condotta di raccolta e concreta la materiale sussistenza della contravvenzione, come condotta descritta dal comma 2 dell'art. 256 del D.Lgs. 152/06, anche a titolo colposo, come avvenuto nella specie, in relazione a rifiuti non pericolosi non ordinatamente conservati, ma abbandonati nell'area attigua a quella di produzione.

Ciò, in relazione al capo A), in relazione al quale si ritiene responsabile quindi l'imputato, quale titolare e legale rappresentante della ditta che aveva in gestione la cava il cui materiale di scarto, per una parte, è colato nel fondo R..

Non si ritiene di conferire rilievo all'affermazione difensiva, di essere il materiale stato collocato sul posto dal precedente gestore della cava, perchè l'imputato era nel possesso dell'area da parecchio tempo prima dell'accertamento; tale oggettivo dato dimostra che egli, presa coscienza della situazione, peraltro immediatamente percepibile, non ha ritenuto porre rimedio alla stessa in un tempo ragionevole, per cui si deve ritenere che l'ha accettata e fatta propria.

In relazione invece al reato di cui al capo B) non può che prendersi atto che, come si è detto, il fatto è certamente avvenuto per colpa, il che rende evidente la mancanza di dolo in relazione al delitto di danneggiamento, dal quale perciò C. va assolto.

Sanzioni. La pena va determinata nel seguente modo:

- la pena base va fissata in prossimità del minimo di legge, avuto riguardo al fatto che, nella specie, si ravvisa mera leggerezza, dovuta all'aver confidato nella sicurezza del piano di deposito, e si considera la modestia complessiva dell'episodio;

- vanno concesse all'imputato, in considerazione della sua incensuratezza e della obiettiva non gravità dell'accaduto, le attenuanti generiche;

- nei confronti di C. si applica perciò la sanzione di € 1.800,00 di ammenda (pena base € 2.700,00, ridotta per le generiche), con i doppi benefici, trattandosi di soggetto che può beneficiarne ed in relazione ai cui futuri comportamenti può formularsi prognosi favorevol

- deve essere anche condannato a risarcire il danno alla parte civile costituita R. L..

L'importo del risarcimento va determinato in € 5.000,00 complessivi, in via di equità, tenuto conto sia del danno patrimoniale (che si ravvisa nella necessità di intervenire sull'area in questione con adeguati mezzi per la rimozione del materiale ivi presente), sia del danno morale quale diretta conseguenza del reato commesso.

Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

 

P.Q.M.

Visto l'art. 530 CPP;

assolve C. M. dal delitto di danneggiamento contestato perchè il fatto non costituisce reato.

Visti gli artt. 533 e 535 CPP,

dichiara C. M. responsabile della contravvenzione contestata e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di € 1.800,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. Doppi benefici.

Condanna C. M. al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita R. L., che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla presente sentenza al saldo.

Condanna C. M. al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte civile costituita R. L., che liquida in complessivi € 1.140,00 oltre accessori di legge.

Genova, 6/3/15