Tar Campania, Napoli Sez. V, sentenza n. 4521 del 17 maggio 2006
Gli oneri di rimozione e smaltimento rifiuti non può essere addebitato 
dall'amministrazione comunale al  proprietario di un'area non recintata se 
on è non dimostra la sussistenza del dolo o della colpa in quanto non sussiste 
alcun obbligo di vigilanza attiva. 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
PER LA CAMPANIA 
NAPOLI 
QUINTA SEZIONE 
Registro Sentenze: 4521/06 
Registro Generale: 2351/2006 
nelle persone dei Signori:
CARLO d’ALESSANDRO Presidente 
PAOLO CARPENTIERI Cons. 
GIOVANNI PALATIELLO Ref., relatore 
ha pronunciato la seguente 
SENTENZA
ex artt. 21, comma 10, e 26, commi 4 e 5, l. 1034/1971
nella Camera di Consiglio del 27 aprile 2006
Sul ricorso 2351/2006 proposto da:
OMBRES ROSSANA
rappresentata e difesa dagli avv.ti:
GIANLUCA SANTELLI e LEONARDO COCCO
con domicilio eletto in NAPOLI 
VIA GIACINTO GIGANTE N. 34
presso lo studio dell’avv. 
VENERA TRIMARCHI
contro
COMUNE DI CASERTA, in persona del Commissario Prefettizio p.t., n.c.;
COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI CASERTA, n.c.;.
NUCLEO DI POLIZIA AMBIENTALE del Comune di Caserta, in persona del legale 
rappresentante p.t., n.c.;
A.R.P.A.C. – Dipartimento Provinciale di Caserta, in persona del legale 
rappresentante p.t., n.c.
A.S.L. CE 1, in persona del Direttore Generale p.t.,
rappresentata e difesa dall’avv.:
DOMENICO SANTONASTASO
con domicilio eletto in NAPOLI
VIA SALVATOR ROSA N. 299
presso lo studio dell’avv.
M.L. FRANZINO
per l’annullamento, previa sospensione,
<< del provvedimento del Commissario Prefettizio del Comune di Caserta del 
3.1.2006 (prot. n° 1729), notificato in data 20.1.2006, con il quale detto 
Commissario Prefettizio ha ordinato alla dott.ssa Rossana Ombres, in quanto 
“proprietaria del fondo sito in Viale Carlo III – Caserta, in catasto alla 
particella n° 74, foglio 50, di provvedere entro 30 giorni dalla notifica” di 
detto provvedimento ad eseguire tutti “gli adempimenti obbligatori” di cui 
“all’art. 14 del D.Lgs 22/1997” essendo stato rinvenuto, sui suoli di sua 
proprietà, materiale di varia natura (…); nonché della medesima ordinanza 
Commissariale n. 1729 del 3.1.2006 (di identico contenuto e tenore) notificata 
all’odierna ricorrente nella successiva data del 22.2.2006 e di tutti gli atti 
ed accertamenti eseguiti dal Nucleo Polizia Ambientale sui suoli per cui è causa 
(…)>>; 
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; 
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della A.S.L. CE 1, con i relativi 
allegati;
Udito il relatore Ref.. GIOVANNI PALATIELLO; 
Uditi, altresì, per le parti gli avvocati come da verbale;
PREMESSO che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti per la decisione in 
forma semplificata ai sensi degli articoli 21, comma 10 e 26, commi 4 e 5, della 
legge 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni, poiché il contraddittorio 
risulta ritualmente costituito, la causa appare matura per la decisione e le 
parti, sentite sul punto, nulla hanno obiettato;
CONSIDERATO che con il ricorso in trattazione, notificato il 21.3.2006 e 
depositato il 6.4.2006, la dott.ssa Rossana Ombres ha impugnato l’ordinanza n. 
1729 in data 3.1.2006, con la quale il Commissario Prefettizio del Comune di 
Caserta -dopo aver rilevato che sul fondo di sua proprietà sito in Viale Carlo 
III – Caserta, in catasto alla particella n° 74, foglio 50 si trovava un 
consistente quantitativo di rifiuti di diversa tipologia e provenienza- le ha 
ordinato di provvedere alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti in 
questione ai sensi del D.Lgs n. 22 del 1997; 
CONSIDERATO che a sostegno del gravame la ricorrente deduce: violazione 
dell’art. 7 L. 241/1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento; 
ingiustizia manifesta consistita nell’averla esclusa dal procedimento che la 
riguardava; incompetenza atteso che l’ordinanza doveva essere emanata dal 
Dirigente e non dal Sindaco (o dal Commissario Prefettizio); eccesso di potere 
sotto il profilo dell’omessa dimostrazione della responsabilità della 
proprietaria nella commissione dell’abuso, e dunque del dolo o della colpa grave 
della medesima; sotto il profilo della mancanza di una concreta situazione di 
pericolo per la salute pubblica , nonché sotto il profilo della carenza della 
motivazione;
RILEVATO che il motivo di ricorso con cui si deduce che il Comune di Caserta 
avrebbe omesso di accertare il dolo o la colpa grave della proprietaria del 
fondo per cui è causa è fondato, atteso che, per giurisprudenza costante, 
l’ordine di smaltimento dei rifiuti abbandonati ex art. 14 del D.Lgs n. 22 del 
1997 non può essere indiscriminatamente rivolto al proprietario, o comunque, al 
soggetto che ha la disponibilità dell’area, ma postula l’imputabilità al 
proprietario stesso “ a titolo di dolo o colpa” dei fatti di abbandono e/o di 
deposito incontrollato di rifiuti (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, 
sez. I, n. 840/2005; n. 3930/2003; n. 11390/2003; n. 116/2005; sez. V, n. 
6348/05; n. 11226/05; n. 3686/2006; C.d.S., sez. V, n. 935/2005; n. 136/2005; n. 
323/2005). Ciò posto, osserva il Collegio che, nei provvedimenti impugnati, il 
Comune di Caserta non ha neppure dedotto in maniera specifica alcun profilo di 
dolo o colpa della ricorrente idoneo a giustificare la diffida alla rimozione 
dei rifiuti, ma si è limitato ad accollare tale onere alla ricorrente predetta 
quale proprietaria del terreno de quo;
OSSERVATO, sotto tale profilo, che il rilievo -peraltro genericamente 
prospettato dall’amministrazione comunale- che l’area de qua si presentava 
“incolta ed accessibile a chiunque perché non recintata” non vale a fondare un 
giudizio di colpa in capo all’odierna ricorrente atteso che la titolarità di un 
diritto di godimento o di quello dominicale non può comportare un generico 
dovere di “vigilanza attiva” in ordine al corretto uso da parte di ignoti di 
fondi aperti, al fine di evitare addebiti per illeciti altrui (cfr. T.A.R. 
Emilia Romagna, Bologna, sez. II, n. 193/2004); né tanto meno, a tali fini, si 
potrebbe surrettiziamente imporre al proprietario di dotare di recinzione i 
fondi situati in luoghi poco frequentati, sia perché la chiusura del fondo 
costituisce, ai sensi dell’art. 841 cod. civ., una facoltà e non uno specifico 
obbligo per il proprietario e sia perché, in ogni caso, l’omessa recinzione non 
può essere considerata alla stregua di una condotta omissiva (con)causa di un 
eventuale danno ambientale commesso da terzi, dal momento che la chiusura del 
fondo mediante recinzione costituisce unicamente un mero deterrente contro 
eventuali scarichi abusivi operati da altri, ma ad essa non può certo 
riconoscersi una assoluta efficacia protettiva del sito, di talché non può 
ritenersi che l’eventuale mancanza di recinzione possa apportare un concreto 
contributo sotto il profilo causale al prodursi del danno da inquinamento (cfr. 
T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 3582/2005);. 
CONSIDERATO, pertanto, che la fondatezza dell’esaminata censura è sufficiente a 
condurre all’annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente 
assorbimento dei restanti motivi per ragioni di economia processuale;
CONSIDERATO che le spese di lite, nei rapporti tra il Comune di Caserta e la 
ricorrente, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre 
possono essere interamente compensate tra le altre parti; 
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^ DI NAPOLI, 
visti ed applicati gli articoli 21, comma 10 e 26, commi 4 e 5, della legge 1034 
del 1971, come integrata e modificata dalla legge 205 del 2000, definitivamente 
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli 
atti ed i provvedimenti impugnati; 
Condanna il Comune di Caserta a rifondere alla ricorrente le spese, gli onorari, 
e le competenze di causa che si liquidano in complessivi € 1.500,00 
(=millecinquecento,00) oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per 
legge.
Compensa integralmente le spese tra la ricorrente e le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa..
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 27 aprile 2006.
Carlo d’ALESSANDRO – Presidente
Giovanni PALATIELLO - Estensore
 
 
                    




