TAR Sardegna, Sez. II n. 551 del 31 maggio 2012.
Rifiuti. Calcolo tariffa rifiuti per utenze non stabilmente attive.

Il meccanismo di determinazione della tariffa per le cd. “utenze non stabilmente attive” (cioè occupate per un periodo di tempo inferiore a 183 giorni all’anno) contrasta con le previsioni di cui agli artt. 49 del d.lgs. n. 22/1997, 4 e 7 del d.p.r. n. 158/1999 e con i principi di uguaglianza e capacità contributiva. In particolare risulta violato il canone di necessaria proporzionalità fra la tariffa richiesta e la quantità di rifiuti prodotti, posto che la predetta disposizione regolamentare commisura l’entità della tariffa applicabile al numero dei componenti il nucleo familiare, che ricollega in via ulteriormente presuntiva alla superficie dell’immobile. Con tale meccanismo l’entità della tariffa risulterebbe illegittimamente sganciata dall’unico dato oggettivo previsto dalla legge, quello cioè della quantità di rifiuti prodotti. Risulta, dunque, il meccanismo presuntivo del tutto inattendibile, ben potendo accadere che un immobile di notevole ampiezza sia utilizzato da un numero ristretto di occupanti. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00551/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00957/2007 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 957 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Lilliu Enrico, Lilliu Egidio e Lilliu Isabella, rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Martelli e Marco Tuveri, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Cagliari, via Ancona, n. 3;

contro

- Comune di Maracalagonis, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Podda, con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari, via Tigellio n. 20/B; 
- Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi del Comune di Maracalagonis, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

con il ricorso principale e con i motivi aggiunti depositati in data 4.2.2008:

- del Regolamento del Comune di Maracalagonis istitutivo della tariffa di igiene ambientale;

- della deliberazione n. 17 del 12.2.2003 del Commissario Straordinario del Comune di Maracalagonis, con la quale si approvava il suddetto regolamento comunale;

- della deliberazione della Giunta del Comune di Maracalagonis n. 26 dell'8.3.2005;

- di tutti i provvedimenti non conosciuti, e ove occorresse, delle fatture trasmesse ai ricorrenti dal Comune resistente datate 31.7.2007, n. 1517, n. 1525 e n. 1523, relative alla tariffa rifiuti per l'anno 2005, dei relativi bollettini di pagamento allegati alle fatture medesime e della nota esplicativa del funzionario responsabile del Comune di Maracalagonis;

con i motivi aggiunti depositati in data 18.11.2008:

- della deliberazione della Giunta Comunale di Maracalagonis n. 17 del 29.5.2006;

- delle fatture trasmesse ai ricorrenti dal Comune resistente datate 22.7.2008, n. 5523, n. 5532 e n. 5529, relative alla tariffa rifiuti per l'anno 2006, dei relativi bollettini di pagamento allegati alle fatture medesime e della nota esplicativa del funzionario responsabile del Comune di Maracalagonis;

con i motivi aggiunti depositati in data 17.4.2009:

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 31.5.2007;

- delle fatture trasmesse ai ricorrenti dal Comune resistente datate 29.12.2008, n. 1544, n. 1552 e n. 1150, relative alla tariffa rifiuti per l'anno 2007, dei relativi bollettini di pagamento allegati alle fatture medesime e della nota esplicativa del funzionario respondabile del Comune di Maracalagonis, trasmessi in data 13.2.2009;

con i motivi aggiunti depositati in data 13.12.2010:

- della deliberazione del Commissario Straordinario Straordinario del Comune di Maracalagonis n. 34 del 11.4.2008;

- delle predette note e delle relative fatture allegate trasmesse ai ricorrenti;

con i motivi aggiunti depositati in data 7.11.2011:

- della deliberazione del Comune di Maracalagonis n. 45 del 30.04.2007;

- della deliberazione del Commissario Straordinario del medesimo Comune n. 15 del 21.2.2008.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Maracalagonis;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 febbraio 2012 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

I ricorrenti, proprietari non residenti di distinti immobili in loc. Geremeas Country Club (i sig.ri Enrico ed Egidio Lilliu) e Geremeas 2 (la sig.ra Isabella Lilliu), in territorio del Comune di Maracalagonis, espongono di aver ricevuto distinte fatture datate 31 luglio 2007 con le quali il suddetto Comune aveva loro richiesto il pagamento della cd. “tariffa Ronchi” per lo smaltimento rifiuti relativamente all’anno 2005, unitamente ai bollettini di pagamento e ad una nota esplicativa del Responsabile del Settore Tributi ove si specificava che la tariffa era stata calcolata sulla base dei criteri previsti dal relativo regolamento comunale (approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 12 febbraio 2003, n. 17), nonché dei coefficienti stabiliti con deliberazione della Giunta comunale 8 marzo 2005, n. 26; si precisava, altresì, che “per i non residenti il numero degli occupanti è rapportato (ovverossia presunto in base) alla superficie dell’abitazione: fino a 75 mq. n. 4 occupanti, da 76 a 90 mq. n. 5 occupanti, oltre 91 mq. n. 6 occupanti”, per cui in relazione all’immobile di proprietà del sig. Enrico Lilliu (pari a 106 mq.) erano stati presunti n. 6 occupanti (tariffa annuale di euro 463,24), per quello di proprietà del sig. Egidio Lilliu (pari a mq. 65), erano stati presunti n. 4 occupanti (tariffa annuale di euro 324,15) e per quello di proprietà della sig.ra Isabella Lilliu (pari a mq. 85) erano stati presunti n. 5 occupanti (tariffa annuale di euro 400,01).

Espongono, inoltre, i ricorrenti di appartenere ciascuno a nuclei familiari di sole tre persone e di avere successivamente accertato che il Comune di Maracalagonis, utilizzando i criteri di calcolo sopra descritti, di fatto esige dai non residenti una somma quattro volte maggiore di quanto richiesto ai residenti, senza in alcun modo tener conto della inevitabile minore produzione dei rifiuti dei soggetti non residenti rispetto a quelli residenti.

Con il ricorso principale, notificato in data 16 novembre 2007, è stato chiesto l’annullamento della deliberazione del Commissario Straordinario n. 17/2003 (di approvazione del regolamento comunale istitutivo della descritta tariffa di igiene ambientale), nonché della deliberazione della Giunta n. 26/2005 (di approvazione dei coefficienti di calcolo della stessa tariffa), deducendo le seguenti censure:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 49 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e degli artt. 4 e 7 del decreto Presidente della Repubblica 17 aprile 1999, n. 158. Violazione del principio di costituzionale di uguaglianza (art. 3 Costituzione), del principio costituzionale di capacità contributiva (art. 53 Costituzione) e dei criteri di progressività del sistema tributario nazionale.

2. Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e di motivazione.

A seguito di istanza di accesso presentata il 2 ottobre 2007, i ricorrenti hanno acquisito copia integrale degli atti impugnati con il ricorso principale, dalla cui lettura hanno tratto conferma che il regolamento comunale rapportava la medesima tariffa, invece che alla quantità di rifiuti prodotta, al numero dei componenti del nucleo familiare, a sua volta presunta in base alla superficie delle abitazioni.

Pertanto, con atto notificato in data 25 gennaio 2008, hanno proposto i seguenti motivi aggiunti, relativi ai medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 e degli artt. 4 e 7 del d.p.r. n. 158/1999. Violazione del principio di costituzionale di uguaglianza (art. 3 Costituzione).

Successivamente i ricorrenti hanno ricevuto dal Comune di Maracalagonis le fatture n. 5523 (relativa al sig. Egidio Lilliu), n. 5531 (riferita alla sig.ra Isabella Lilliu) e n. 5529 (riferita al sig. Enrico Lilliu), tutte inerenti la tariffa di igiene ambientale per l’anno 2006, accompagnate dai bollettini di pagamento e da una nota esplicativa del Responsabile del Settore Tributi, avente contenuto simile a quello della nota allegata alle fatture relative all’anno 2005, con la precisazione che detta tariffa era stata applicata tenendo conto dei coefficienti approvati con deliberazione della Giunta comunale 29 maggio 2006, n. 17.

Con atto notificato in data 5 novembre 2008 i ricorrenti hanno proposto i seguenti motivi aggiunti, relativi agli stessi atti già impugnati, nonché alle nuove fatture ricevute ed alla deliberazione della Giunta comunale 29 maggio 2006, n. 17 (di determinazione dei nuovi coeficienti):

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 e degli artt. 4 e 7 del d.p.r. n. 158/1999. Violazione del principio di costituzionale di uguaglianza (art. 3 Costituzione). Illegittimità derivata.

In data 13 febbraio 2009 si è costituito in giudizio il Comune di Maracalagonis, chiedendo la reiezione del gravame e dei motivi aggiunti.

Con nota del 13 febbraio 2009 il Comune di Maracalagonis ha inviato ai ricorrenti le ulteriori fatture n. 1544 (relativa al sig. Egidio Lilliu), n. 1552 (riferita alla sig.ra Isabella Lilliu) e n. 1150 (riferita al sig. Enrico Lilliu), tutte inerenti la tariffa di igiene ambientale per l’anno 2007, accompagnate dai bollettini di pagamento e da una nota esplicativa del Responsabile del Settore Tributi, avente contenuto simile a quello della nota allegata alle precedenti fatture, con la precisazione che la tariffa era stata applicata tenendo conto dei nuovi coefficienti approvati con deliberazione della Giunta comunale 31 maggio 2007, n. 48.

Con atto notificato in data 4 aprile 2009 i ricorrenti hanno proposto ulteriori motivi aggiunti, relativi agli stessi atti già impugnati, nonché alle nuove fatture ricevute ed alla deliberazione della Giunta comunale 31 maggio 2007, n. 48 (di determinazione dei nuovi coeficienti):

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 e degli artt. 4 e 7 del d.p.r. n. 158/1999. Violazione del principio di costituzionale di uguaglianza (art. 3 Costituzione). Illegittimità derivata.

Con nota del 3 settembre 2010 il Comune di Maracalagonis ha inviato ai ricorrenti le ulteriori fatture n. 1540 (relativa al sig. Egidio Lilliu), n. 1548 (riferita alla sig.ra Isabella Lilliu) e n. 1546 (riferita al sig. Enrico Lilliu), tutte inerenti la tariffa di igiene ambientale per l’anno 2008, accompagnate dai bollettini di pagamento e da una nota esplicativa del Responsabile del Settore Tributi, avente contenuto simile a quello della nota allegata alle precedenti fatture, con la precisazione che la tariffa era stata applicata tenendo conto dei nuovi coefficienti approvati con deliberazione del Commissario Straordinario 11 aprile 2008, n. 34.

Con atto notificato in data 16 novembre 2010 i ricorrenti hanno proposto ulteriori motivi aggiunti, relativi agli stessi atti già impugnati, nonché alle nuove fatture ricevute ed alla deliberazione del Commissario Straordinario 11 aprile 2008, n. 34 (di determinazione dei nuovi coeficienti):

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 e degli artt. 4 e 7 del d.p.r. n. 158/1999. Violazione del principio di costituzionale di uguaglianza (art. 3 Costituzione).

Con memoria difensiva depositata in data 8 ottobre 2011 il Comune di Maracalagonis ha proposto le seguenti eccezioni di rito:

- difetto di giurisdizione di questo Tribunale relativamente all’impugnazione delle fatture e dei bollettini di pagamento;

- tardività dell’impugnazione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 17/2003 (di approvazione del regolamento comunale istitutivo della tariffa di igiene ambientale);

- inammissibilità di tutti gravami per acquiescenza;

- inammissibilità e/o improcedibilità dei quarti motivi aggiunti, per omessa impugnazione dell’atto determinativo della tariffa relativa al 2008.

Con memoria difensiva depositata l’8 ottobre 2011 i ricorrenti hanno più diffusamente argomentato le proprie tesi e con ulteriore memoria depositata il 19 ottobre 2011 hanno controdedotto sulle eccezioni di inammissibilità proposte dalla difesa del Comune.

Con motivi aggiunti notificati in data 3 novembre 2011, i ricorrenti - precisato di aver avuto notizia delle due ulteriori deliberazioni 30 aprile 2007, n. 45, del Consiglio comunale e 21 febbraio 2008, n. 15, del Commissario Straordinario solo in data 29 settembre 2011, allorché la difesa del Comune ha prodotto in giudizio le deliberazioni n. 48/2007 (relativa alla tariffa del 2008 ed impugnata con i terzi motivi aggiunti) e n. 34/2008 (relativa alla tariffa del 2008 ed impugnata con i quarti motivi aggiunti), che alle prime due deliberazioni facevano riferimento - hanno esteso l’impugnativa anche a queste ultime deliberazioni (30 aprile 2007, n. 45 e 21 febbraio 2008, n. 15) sulla base delle stesse censure già dedotte con i precedenti gravami.

Con successive memorie ciascuna delle parti ha ulteriormente argomentato le proprie tesi.

Alla pubblica udienza del 29 febbraio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione

DIRITTO

I. Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di rito dedotte dalla difesa del Comune di Maracalagonis.

Merita accoglimento l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in relazione alle fatture ed ai bollettini di pagamento, trattandosi di atti concretamente finalizzati all’escussione del tributo, come tali rientranti nella cognizione delle commissioni tributarie ai sensi dell’art. 3, comma 37, della legge n. 1995, n. 549. Sul punto non appare necessario soffermarsi oltre, in ragione dell’assoluta chiarezza del disposto normativo e del fatto che la stessa difesa di parte ricorrente, nella memoria difensiva del 19 ottobre 2011, sostanzialmente riconosce la fondatezza dell’eccezione in esame e fa presente di aver già provveduto ad impugnare le suddette fatture di fronte al giudice tributario, cui compete la cognizione di tale tipologia di atti.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in parte qua, il che non impedisce di esaminare nel merito l’impugnazione degli atti normativi sulla base dei quali la tariffa è stata determinata, trattandosi, in questo caso, di atti rimessi alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. sul punto Cass. SS.UU. 22 marzo 2006, n. 6265).

Vi è poi l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata da parte resistente riguardo all’impugnazione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 17/2003 (approvazione del regolamento comunale istitutivo della tariffa di igiene ambientale), che la difesa del Comune reputa tardiva, ricollegando la conoscenza dell’atto impugnato da parte dei ricorrenti alla data di pubblicazione della suddetta deliberazione all’Albo pretorio del Comune di Maracalagonis (intervenuta il 12 febbraio 2003), nonché alla comunicazione delle fatture per gli anni 2003 e 2004 (avvenuta nel 2006: doc. 8 di parte resistente).

L’eccezione è priva di pregio, non essendo sufficiente, a tal fine, la circostanza che l’impugnato regolamento è stato pubblicato all’Albo pretorio del Comune in data 12 febbraio 2003, come attesta la certificazione del Segretario comunale dell’Ente apposta in calce alla relativa deliberazione (doc. 2 di parte resistente),.

Si osserva, al riguardo, che il regolamento, in quanto atto normativo, non è per regola autonomamente lesivo e va, quindi, impugnato unitamente ai provvedimenti attuativi - in questo caso le richieste di pagamento contenenti l’esatta quantificazione della tariffa - rispetto ai quali, tuttavia, il Comune non ha fornito alcuna prova di una pregressa conoscenza da parte dei ricorrenti. Tale impostazione di carattere generale trova poi concreta conferma in relazione al contenuto specifico delle norme regolamentari ora in esame, le quali hanno trovato applicazione (non già da sole ed in via automatica, bensì) “in combinazione” con appositi coefficienti di calcolo introdotti dal Comune anno per anno - mediante separate deliberazioni - il che conferma la non diretta lesività delle stesse, in uno con l’oggettiva difficoltà per i ricorrenti di apprezzare fin dall’inizio le conseguenze concrete che le predette norme avrebbero prodotto nei loro confronti.

Ugualmente infondata è l’eccezione di inammissibilità per acquiescenza, che secondo la difesa del Comune emergerebbe dal fatto che i ricorrenti hanno regolarmente pagato le fatture relative agli anni 2003 e 2004, aventi ad oggetto una tariffa calcolata in base agli stessi criteri indicati nell’impugnato regolamento ed utilizzati anche per determinare gli importi indicati nelle successive fatture.

È ben noto, infatti, che il pagamento di somme oggetto di una ingiunzione fiscale non comporta acquiescenza, trattandosi di adempimento necessario ad evitare l’applicazione delle sanzioni correlate al ritardo e che, pertanto, non priva il contribuente della possibilità di utilizzare successivamente i normali mezzi processuali di contestazione in ordine all’effettiva esistenza dell’obbligazione.

Infine la difesa del Comune eccepisce l’inammissibilità e/o improcedibilità dei quarti motivi aggiunti, aventi ad oggetto la deliberazione del Commissario Straordinario 11 aprile 2008, n. 34, per avere i ricorrenti omesso di impugnare la presupposta deliberazione del Commissario Straordinario 21 febbraio 2008, n. 15, contenente il nuovo criterio di determinazione della tariffa mediante modifica dell’art. 21 del relativo Regolamento comunale (doc. 7 di parte resistente).

Neppure questa eccezione merita di essere condivisa, in quanto, come esattamente rileva la difesa dei ricorrenti in seno ai quinti motivi aggiunti, l’esistenza della deliberazione n. 15/2008, quale atto incidente sui criteri di determinazione della tariffa, è stata conosciuta da parte ricorrente solo a seguito del deposito in giudizio da parte del Comune, in data 29 settembre 2011, della deliberazione n. 34/2008, ove per l’appunto si indicava la deliberazione n. 15/2008 per la determinazione della tariffa, cosicché quest’ultima deliberazione deve ritenersi tempestivamente impugnata con gli stessi quinti motivi aggiunti, avviati alla notifica il 3 novembre 2011.

II. Passando al merito della controversia, l’analisi deve cominciare dal ricorso principale e dai motivi aggiunti notificati il 25 gennaio 2008, in relazione ai quali sarà esaminata la richiesta di annullamento della deliberazione del Commissario Straordinario n. 17/2003 (approvazione del regolamento comunale istitutivo della tariffa di igiene ambientale) e della deliberazione della Giunta n. 26/2005 (approvazione dei coefficienti di calcolo della stessa tariffa).

Avverso tali deliberazioni i ricorrenti deducono due correlate censure - di violazione di legge e di eccesso di potere per disparità di trattamento - evidenziando come l’art. 21 del regolamento comunale approvato con la deliberazione n. 17/2003, in combinazione con la successiva deliberazione contenente la determinazione dei coefficienti, abbia previsto per le cd. “utenze non stabilmente attive” (cioè occupate per un periodo di tempo inferiore a 183 giorni all’anno, come quelle per cui è causa) un meccanismo di determinazione della tariffa che contrasta con le previsioni di cui agli artt. 49 del d.lgs. n. 22/1997, 4 e 7 del d.p.r. n. 158/1999 e con i principi di uguaglianza e capacità contributiva; in particolare risulterebbe violato il canone di necessaria proporzionalità fra la tariffa richiesta e la quantità di rifiuti prodotti, posto che la predetta disposizione regolamentare commisura l’entità della tariffa applicabile al numero dei componenti il nucleo familiare, che ricollega in via ulteriormente presuntiva alla superficie dell’immobile (in particolare il regolamento presume n. 4 persone per immobili fino ai 75 mq., n. 5 persone per immobili da 76 a 90 mq. e n. 6 persone per immobili superiori ai 91 mq.).

In tal modo, sempre a detta dei ricorrenti, l’entità della tariffa risulterebbe illegittimamente sganciata dall’unico dato oggettivo previsto dalla legge, quello cioè della quantità di rifiuti prodotti, ben potendo accadere - come appunto nel loro caso - che un’abitazione di superficie notevole sia occupata da un numero di abitanti, invece, non elevato.

Infine il predetto sistema di calcolo determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti non residenti (per i quali si applica il regime descritto) e quelli non residenti (per i quali l’art. 8 del regolamento prevede che il numero degli occupanti, utilizzato quale base di calcolo, sia individuato in base alle risultanze anagrafiche), con il risultato ultimo di applicare ai non residenti tariffe mediamente superiori di ben quattro volte rispetto a quella relative ai residenti.

Tali argomentazioni meritano di essere nel complesso condivise.

A giudizio del Collegio il criterio prescelto dal Comune per la determinazione della parte variabile della tariffa (quella di cui ora si discute) porta ad un risultato ultimo in contrasto con il parametro di fondo che ispira tutta la normativa di settore, che è quello di commisurare l’entità della tariffa stessa alla quantità di rifiuti prodotti, in un’ottica di copertura dei costi necessari all’espletamento del servizio.

In tal senso si esprime univocamente l'art. 49, comma 4, del d.lgs. 22/97, in base al quale “4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimenti e di esercizio”, ma anche l’art. 238, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, destinato a sostituire la precedente normativa, in base al quale “4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”.

Tale principio fondamentale, fatto proprio dalla normativa di settore, risulta nel caso di specie violato dal Comune resistente, il quale - avendo ancorato il quantum variabile della tariffa per i non residenti ad un unico dato presuntivo, di natura statica ed aprioristica, come quello dell’ampiezza dell’immobile - ha sostanzialmente trasformato la tariffa in una tassa, in tal modo differenziando ingiustamente, oltre che illegittimamente, la situazione dei non residenti rispetto a quella dei residenti, per i quali, invece, la tariffa è correttamente ancorata ad un dato concreto, quello cioè del numero degli abitanti desunto dalle risultanze anagrafiche.

Né può condividersi il rilievo sollevato dalla difesa di parte resistente, la quale cerca di giustificare detto sistema di calcolo sostenendo che l’assenza, nel caso delle abitazioni non residenziali, di un dato concreto cui fare riferimento (cioè le risultanze anagrafiche), di fatto costringerebbe il Comune ad adottare l’impugnato criterio presuntivo.

Tale argomentazione non convince in quanto - anche volendo riconoscere al Comune la possibilità di utilizzare indici presuntivi per gli immobili non residenziali - resta, comunque l’evidente ed estrinseca illogicità (oltre che illegittimità, per i motivi sopra indicati) di un criterio (quello del numero dei componenti desunto dalla superficie) che rende il meccanismo presuntivo del tutto inattendibile, ben potendo accadere che un immobile di notevole ampiezza ampio sia utilizzato da un numero ristretto di occupanti. In quest’ottica, pertanto, il Comune avrebbe quanto meno dovuto costruire una griglia più ampia di criteri presuntivi, i quali avrebbero reso più attendibile il ragionamento presuntivo, per esempio affiancando al criterio della superficie quello dei dati risultanti dalle bollette per le utenze fondamentali (come acqua, luce e gas), certamente più sintomatico della reale “intensità di utilizzo” dell’immobile.

Quanto sopra esposto trova poi indiretta conferma nel fatto che la tariffa concretamente applicata ai non residenti in Geremeas risulta mediamente superiore di quattro volte rispetto a quella dei residenti (tale affermazione dei ricorrenti non è stata in fatto smentita da controparte), né tale evidente squilibrio, che rende l’illegittimità ed illogicità delle impugnate previsioni regolamentari ancora più evidente, è stato in qualche compensato da agevolazioni tariffarie a beneficio dei non residenti, che pure la normativa vigente espressamente consente.

Per quanto premesso deve disporsi l’annullamento del regolamento comunale approvato con deliberazione n. 17 del 12.2.2003, nonché della deliberazione della Giunta del Comune di Maracalagonis n. 26 dell'8.3.2005, nella parte in cui tali atti prevedono, ai fini di calcolo della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti in relazione agli immobili non residenziali, criteri e coefficienti di calcolo basati sul criterio presuntivo del numero dei componenti desunto dalla superficie dell’immobile interessato.

III. Devono essere poi esaminati i motivi aggiunti notificati in data 5 novembre 2008, con i quali i ricorrenti hanno esteso l’impugnativa alla deliberazione della Giunta comunale 29 maggio 2006, n. 17 (oltre che alle successive fatture e bollettini per il 2006, la cui impugnazione è però inammissibile per difetto di giurisdizione, per le ragioni già evidenziate).

Nei confronti di tale deliberazione, con la quale erano stati approvati nuovi coefficienti per la determinazione della tariffa (peraltro identici ai precedenti, almeno con riferimento agli immobili non residenziali) i ricorrenti ripropongono le stesse censure già dedotte nei precedenti gravami.

Pertanto è sufficiente richiamare le considerazioni già svolte al punto II e, per l’effetto, disporre l’annullamento della deliberazione della Giunta comunale di Maracalagonis 29 maggio 2006, n. 17, nella parte in cui prevede, ai fini di calcolo della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti in relazione agli immobili non residenziali, criteri e coeficienti di calcolo basati sul criterio presuntivo del numero dei componenti desunto dalla superficie dell’immobile interessato.

IV. Analogo discorso vale per i motivi aggiunti notificati in data 7 aprile 2009, con i quali i ricorrenti hanno esteso l’impugnativa alla deliberazione della Giunta comunale 31 maggio 2007, n. 48 (oltre che alle successive fatture e bollettini per il 2008, la cui impugnazione è però inammissibile per difetto di giurisdizione, per le ragioni già evidenziate).

Tale nuova deliberazione contiene nuovi coefficienti per la determinazione della tariffa (peraltro identici ai precedenti, almeno con riferimento agli immobili non residenziali), per cui i ricorrenti non fanno altro che riproporre le stesse censure già dedotte nei precedenti gravami, che vanno accolte per le ragioni già esposte, con il conseguente annullamento della deliberazione della Giunta comunale di Maracalagonis 29 maggio 2006, n. 17, nella parte in cui prevede, a fini di calcolo della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti in relazione agli immobili non residenziali, criteri e coefficienti basati sul criterio presuntivo della superficie dell’immobile interessato.

V. Devono poi essere esaminati congiuntamente i motivi aggiunti notificati in data 16 novembre 2010 e gli ulteriori motivi aggiunti notificati in data 2 novembre 2011.

Con il primo dei citati gravami i ricorrenti hanno esteso l’impugnativa alla deliberazione del Commissario Straordinario 11 aprile 2008, n. 34, ritenendo che la stessa deliberazione abbia modificato i coefficienti per la determinazione della tariffa in relazione agli immobili non residenziali, introducendo i nuovi criteri presuntivi di n. 2 occupanti per abitazioni inferiori a 50 mq., di n. 3 occupanti per abitazioni inferiori a 100 mq., n. 4 occupanti per abitazioni da 101 a 150 mq., n. 5 occupanti per abitazioni da 151 a 200 mq., n. 6 occupanti per abitazioni superiori ai 200 mq.

Al riguardo già è stata respinta (vedi supra punto I) l’eccezione di inammissibilità proposta dal Comune, il quale aveva rilevato come in realtà il nuovo criterio di determinazione della tariffa non fosse stato introdotto con la deliberazione del Commissario Straordinario 11 aprile 2008, n. 34 (formalmente impugnata con i motivi aggiunti in esame), bensì con la deliberazione del Commissario Straordinario 21 febbraio 2008, n. 15, viceversa non impugnata.

Difatti il Collegio ha ritenuto che tale carenza processuale, dovuta alla mancata conoscenza degli atti procedimentali, sia stato efficacemente sanato dai successivi motivi aggiunti, notificati in data 2 novembre 2011, mediante i quali l’impugnativa è stata estesa, per l’appunto, anche alla determinazione n. 15/2008 indicata dal Comune, riproponendo, anche in questo caso, le stesse censure già in precedenza esaminate.

Non resta, pertanto, al Collegio, che disporre l’annullamento anche degli atti regolamentari impugnati con i quarti ed i quinti motivi aggiunti, per le ragioni già esposte, cui si fa integrale riferimento, sempre nei limiti in cui tali atti prevedono, ai fini di calcolo della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti in relazione agli immobili non residenziali, criteri e coefficienti di calcolo basati sul criterio presuntivo della superficie dell’immobile interessato.

Le spese processuali devono essere interamente compensate, tenuto conto della fondatezza dell’eccezione di difetto giurisdizione sollevata dal Comune in relazione all’impugnazione delle fatture e dei bollettini di pagamento, con la conseguente reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, annulla - nei limiti in cui prevedono, ai fini di calcolo della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti applicabile agli immobili non residenziali, criteri e coefficienti basati sul criterio presuntivo del numero dei componenti desunto dalla superficie dell’immobile interessato - i seguenti atti:

- deliberazione n. 17 del 12.2.2003 del Commissario Straordinario del Comune di Maracalagonis;

- deliberazione della Giunta comunale di Maracalagonis n. 26 dell'8.3.2005;

- deliberazione della Giunta comunale di Maracalagonis n. 17 del 29.5.2006;

- deliberazione della Giunta comunale di Maracalagonis n. 48 del 31.5.2007;

- deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Maracalagonis n. 34 del 11.4.2008;

- deliberazione del Consiglio comunale di Maracalagonis n. 45 del 30.04.2007;

- deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Maracalagonis n. 15 del 21.2.2008.

Dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione l’impugnazione delle fatture e dei bollettini di pagamento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)