DELIBERAZIONE 10 luglio 2006
Disponibilita' attrezzature minime per l'iscrizione nella categoria 9 - bonifica dei siti, e nella categoria 10 - bonifica dei beni contenenti amianto.
Gazzetta Ufficiale N. 211 del 11 Settembre 2006
IL COMITATO NAZIONALE
dell'albo nazionale gestori ambientali
Visto l'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante
norme in materia ambientale, che ha istituito l'Albo
nazionale gestori
ambientali, in prosieguo denominato Albo;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n.
406, del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del
commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e
del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la
disciplina
dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei
rifiuti;
Viste le proprie deliberazioni 12 dicembre 2001, prot.
n.
005/CN/ALBO, integrata con deliberazione 11 maggio 2005, prot.
n.
01/CN/ALBO, e 30 marzo 2004, prot. n. 01/CN/ALBO,
recanti,
rispettivamente, criteri e requisiti per l'iscrizione nelle
categoria
9 e nella categoria 10;
Visto che, ai sensi delle predette
deliberazioni, le attrezzature
minime richieste ai fini della dimostrazione
dei requisiti tecnici
debbono risultare di proprieta' dell'impresa o dalla
stessa tenute in
usufrutto o acquistate con patto di riservato dominio o
prese in
leasing;
Ritenuto, anche al fine di coordinare la normativa per
l'iscrizione
all'Albo con quella relativa alla qualificazione dei
soggetti
esecutori di lavori pubblici, di prevedere anche la locazione tra
i
titoli da ritenersi idonei per dimostrare la piena ed
esclusiva
disponibilita' delle attrezzature minime;
Ritenuto, altresi', di
stabilire le condizioni volte a garantire
nell'arco temporale dell'iscrizione
la permanenza della esclusiva e
piena disponibilita' delle attrezzature
minime mediante locazione;
Delibera:
Art. 1.
1. La piena ed esclusiva disponibilita' delle attrezzature
minime
per l'iscrizione nella categoria 9 e nella categoria 10 di cui
alla
deliberazione 12 dicembre 2001, prot. n. 005/CN/ALBO, integrata
con
deliberazione 11 maggio 2005, prot. n. 01/CN/ALBO, e
alla
deliberazione 30 marzo 2004, prot. n. 01/CN/ALBO, puo'
essere
dimostrata anche mediante contratto di locazione.
2. Ai fini del
comma 1, il contratto di locazione deve:
a) essere stipulato in forma scritta
con firme autenticate da
pubblico ufficiale;
b) avere durata non inferiore
ad anni cinque a decorrere dalla
data di efficacia dell'iscrizione all'Albo
dell'impresa locataria,
oppure, in caso di impresa gia' iscritta, avere
durata almeno pari al
residuo periodo di validita' dell'iscrizione;
c)
avere ad oggetto la messa in disponibilita' piena ed esclusiva
delle
attrezzature, che dovranno essere identificate in modo chiaro
ed univoco, a
favore dell'impresa locataria;
d) contenere la formale dichiarazione delle
parti che le
attrezzature oggetto dello stesso non sono e non saranno
utilizzate,
per tutta la durata contrattuale, per iscrizioni all'Albo diverse
da
quella del locatario.
Roma, 10 luglio 2006
Il presidente: Laraia