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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 2 maggio 2006
Aggiornamento degli studi europei fissati dal Comitato europeo di normazione (CEN), in conformita' ai requisiti essenziali stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.

Gazzetta Ufficiale N. 108 del 11 Maggio 2006

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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la direttiva 94/62/CE come modificata dalla direttiva
2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e
i rifiuti di imballaggio;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2005/C44/13
«Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate»
nell'ambito dell'applicazione della Direttiva 94/62/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
«Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'art. 226, comma 3,
che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive siano aggiornati gli standard europei fissati dal Comitato
europeo di normazione (CEN) in conformita' ai requisiti essenziali
stabiliti all'art. 9 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Sentita la Commissione tecnica costituita presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio per l'applicazione delle
norme tecniche pubblicate dal Comitato europeo di normazione in
conformita' ai requisiti essenziali stabiliti all'art. 9 della
direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Considerato che le predette norme tecniche, pur mantenendo il
carattere di norme volontarie e, pertanto, non costituendo regole
tecniche ai sensi della direttiva 98/34/CE, modificata dalla
direttiva 98/48/CE, che ha abrogato e sostituito la Direttiva
83/189/CEE e successive modifiche, garantiscono la libera
circolazione di imballaggi e materiali per imballaggi all'interno
della Unione europea;
Considerato che l'applicazione delle predette norme tecniche
conferisce ad imballaggi e materiali per imballaggi la presunzione di
conformita' ai requisiti essenziali ai sensi dell'art. 9 della
Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono pubblicati i numeri di riferimento delle norme tecniche
nazionali che recepiscono le norme europee armonizzate concernenti i
requisiti essenziali di cui all'allegato II della Direttiva 94/62/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti
di imballaggio e recepiti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e dal successivo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norme
in materia ambientale, allegato F:
UNI EN 13427:2005 - Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di
norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio;
UNI EN 13428:2005 - Imballaggi - Requisiti specifici per la
fabbricazione e la composizione - Prevenzione per riduzione alla
fonte;
UNI EN 13429:2005 - Imballaggi - Riutilizzo;
UNI EN 13430:2005 - Imballaggi - Requisiti per imballaggi
recuperabili per riciclo di materiali;
UNI EN 13431:2005 - Imballaggi - Requisiti per imballaggi
recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica
del potere calorico inferiore minimo;
UNI EN 13432:2002 - Imballaggi - Requisiti per imballaggi
recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di
prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli
imballaggi.

Art. 2.
1. Si considerano soddisfatti tutti i requisiti essenziali
definiti nell'allegato II della Direttiva 94/62/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio,
qualora gli imballaggi siano conformi alle norme tecniche di cui
all'art. 1 del presente decreto.
2. I requisiti essenziali si considerano altresi' soddisfatti
qualora siano rispettate le indicazioni delle linee guida per la
conformita' ai requisiti essenziali di cui all'allegato II della
Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio, di cui all'art. 4, comma 2,
del presente decreto. Fino alla adozione delle predette linee guida i
requisiti essenziali si considerano altresi' soddisfatti in presenza
della dichiarazione di conformita' degli imballaggi di cui
all'allegato al presente decreto.

Art. 3.
1. La conformita' di cui agli articoli 1 e 2 deve essere
attestata mediante dichiarazione all'Autorita' di cui all'art. 207
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cui e' demandato il
compito di vigilanza e controllo dei predetti requisiti essenziali.
2. A tal fine l'Autorita' puo':
a) verificare la dichiarazione di conformita' ricevuta;
b) richiedere della documentazione tecnica a supporto della
dichiarazione di conformita';
c) rilevare la non conformita' al requisiti essenziali
assegnando al dichiarante un termine entro cui soddisfare gli
elementi integrativi indicati;
d) segnalare ai soggetti competenti, ai sensi dell'art. 262 del
sopraccitato decreto legislativo, eventuali inadempienze ai fini di
cui all'art. 261, comma 4, del medesimo decreto.

Art. 4.
1. Le linee guida per l'applicazione delle norme tecniche di cui
all'art. 1 sono elaborate dall'Ente nazionale italiano di
unificazione (UNI) e approvate dalla Commissione tecnica costituita
presso l'UNI per l'applicazione delle norme tecniche pubblicate dal
Comitato europeo di normazione, e confermate dall'Autorita' di cui
all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Le linee guida per la dimostrazione di conformita' ai
requisiti essenziali di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto
sono elaborate sono elaborate dall'Ente nazionale italiano di
unificazione (UNI) e approvate dalla Commissione tecnica costituita
presso l'UNI per l'applicazione delle norme tecniche pubblicate dal
Comitato europeo di normazione, e confermate dall'Autorita' di cui
all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 5.
1. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale
www.comdel.it
Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro delle attivita' produttive
Scajola

Allegato