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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 agosto 2004
Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. (Ordinanza n. 3370).

Gazzetta Ufficiale N. 207 del 3 Settembre 2004


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IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 23 dicembre 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al
31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti della
regione Campania;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo
1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714
del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25
febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre
1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n.
3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del
12 marzo 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003,
n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004 e n. 3345 del
30 marzo 2004;
Vista specificamente l'ordinanza di protezione civile n. 3369 del
13 agosto 2004;
Ritenuta la necessita' di assicurare al comune di Acerra, secondo
le istanze formulate dalla stessa amministrazione, la partecipazione
al procedimento di valutazione di impatto ambientale dell'impianto di
termovalorizzazione del combustibile da rifiuti, coerentemente con i
tempi disposti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3369/2004;
Ritenuta, altresi', l'ulteriore necessita' che il sindaco di
Acerra disponga sollecitamente delle risorse finanziarie necessarie
per la redazione dei progetti per la bonifica dell'area di Acerra;
Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio;
Acquisita l'intesa della regione Campania;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Il sindaco di Acerra e' autorizzato a disporre per la
partecipazione alle fasi istruttorie della procedura amministrativa
di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n.
3369/2004, di propri tecnici nominati in numero non superiore a due
unita'. In particolare i predetti tecnici hanno facolta' di prendere
visione integrale degli atti del procedimento, presentando memorie
scritte e documenti, per la conseguente valutazione da parte del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, proponendo,
ove ritenuto necessario, audizioni volte ad assicurare la piu'
compiuta conoscenza delle specifiche problematiche attinenti al
contesto territoriale di interesse.

Art. 2.
1. Relativamente all'importo di euro 5.000.000,00 assegnato al
comune di Acerra, con deliberazione della giunta regionale n. 1595
del 20 agosto 2004, a valere sullo stanziamento della misura 1.8 POR
Campania - CAP. 2185 dell'unita' previsionale di base 22.79.214 del
bilancio regionale, la regione Campania anticipa le somme occorrenti
per la progettazione in termini di somma urgenza degli interventi per
la bonifica dell'area di Acerra.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2004
Il Presidente: Berlusconi