Cass. Sez.III n.37184 del 5 settembre 2014 (Ud 3 lug. 2014)
Pres. Squassoni Est. Amoresano Ric. Torricella
Rumore.Rilevanza penale articolo 659 comma 2 cod. pen.
Anche a seguito dell’entrata in vigore della L.447/1995, la fattispecie prevista dal comma 2 dell’art.659 c.p. non è stata depenalizzata. Si è evidenziato, infatti, che l’art.659 co.2 c.p. tutela lo stesso interesse, la tranquillità pubblica ricomprendente la quiete privata, ma fa discendere conseguenze sanzionatorie più lievi dalla sua lesione o messa in pericolo, quando ciò derivi non da comportamenti privi di collegamento con altri interessi ritenuti dall'ordinamento apprezzabili, ma dall’irregolare svolgimento di un’attività lavorativa in sé rumorosa, categoria in cui deve senz'altro rientrare l’esercizio di una discoteca. Se tale è la “ratio” e l'inquadramento sistematico della norma, non è applicabile il principio di specialità di cui all’art.9 della legge 689/1981, poiché la fattispecie di cui all’art.659 comma 2 contiene un elemento, mutuato da quella di cui al comma 1 con cui il comma 2 va posto in relazione, estraneo alla fattispecie prevista dall'art.10 legge 447/1995 che tutela genericamente la salubrità ambientale, limitandosi a stabilire, e a sanzionare in via amministrativa il superamento, i limiti di rumorosità delle sorgenti sonore oltre i quali deve ritenersi sussistente l’inquinamento acustico. Tale elemento è rappresentato proprio da quella concreta idoneità della condotta rumorosa, che determina la messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità tutelato da entrambi i commi dell'art.659 c.p., a recare disturbo al riposo ed alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone
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