TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 715 del 2 aprile 2008
Rumore. Ordinanza sindacale ex art. 9 L. 447-95

Appare sufficiente anche la segnalazione di un solo cittadino per consentire al Comune di intervenire per reprimere le violazioni alla disciplina sull’inquinamento acustico, utilizzando a tal scopo lo specifico – ed unico peraltro – strumento messo a disposizione dalla legislazione speciale in materia (legge 447/1995), vale a dire l’ordinanza di cui all’art. 9 della medesima legge 447/1995.
T.A.R. LOMBARDIA – SENT. N. 715/2008 DEL 02/04/2008

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - 4^ sezione - ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso R.G. 634/2007 proposto da CIRCOLO ARCI RADIO AUT, in persona del legale rappresentante pro-tempore e ASSOCIAZIONE IDEE IN CANTIERE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Galli e Gloria Agostini ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria del TAR Lombardia in Milano, Via Conservatorio n. 13;
c o n t r o
COMUNE DI PAVIA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Bobbio Pallavicini ed elettivamente domiciliato ex lege (art. 35 RD 1054/1924 e art. 19 L. 1034/1971), presso la Segreteria del TAR Lombardia in Milano, Via Conservatorio n. 13;
SINDACO DEL COMUNE DI PAVIA-UFFICIALE DI GOVERNO, non costituito in giudizio;
e nei confronti di
GIROLAMO DE RADA, non costituito in giudizio;
e con l’intervento ad opponendum di
MARTINELLI RAFFAELLA, TAVAZZANI GIOVANNI, CIMENTI PAOLA, CORSICO ANGELO, VOLODINA EKATERINA, VIGORELLI ARISTIDE, CATENACCI EUGENIO, BAGGI DANIELA, VENDER SIMONE, ZAMPIERI LUISANNA, MAFFI GUIDO, LUCCHESE ALESSANDRA, PIACENTINI MASSIMILIANO, ZANOLI CLAUDIO, TORCHIO PINUCCIA, SPIAGGI MARIA, ALDANI ELETTRA e BARCELLI PIERA MARIA, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Loriana Zanuttigh e Cristiano Romano, nel cui studio in Milano, Via Fontana n 25, sono elettivamente domiciliati.
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Pavia del 16.1.2007 e di ogni altro atto preordinato e/o connesso, nonché per il risarcimento dei danni.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pavia;
Visto l’atto di costituzione degli intervenienti ad opponendum;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, all'udienza dell’11 marzo 2008 (relatore Dott. Giovanni Zucchini) i procuratori della parte ricorrente, dell'Amministrazione comunale e degli intervenienti;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
F A T T O
L’Associazione “Idee in cantiere” conduce in locazione un immobile sito in Pavia, Via Siro Comi n. 11, all’interno del quale ha sede anche il Circolo Arci “Radio Out”. Nel locale è svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Con ordinanza del 16.1.2007, il Sindaco di Pavia, vista la relazione dell’ARPA redatta a seguito di sopralluogo in data 12-13 ottobre 2006 ed accertata una situazione di inquinamento acustico, limitava lo svolgimento dell’attività di somministrazione, sino ad allora effettuata fino alle ore 2.00, al solo periodo diurno (ore 6.00-22.00), subordinando la prosecuzione oltre le 22.00 all’esecuzione di idonee opere di insonorizzazione acustica.
Contro la citata ordinanza sindacale era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva e di danni, per i motivi che possono così sintetizzarsi:
1) violazione dell’art. 9 della legge 447/1995, dell’art. 4 del DPCM 14.11.1997 e carenza di potere; ove si contesta la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’adozione dell’ordinanza ex art. 9 legge 447/1995;
2) eccesso di potere per travisamento dei fatti, nel quale si evidenzia il difetto di istruttoria in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione comunale.
Il Comune di Pavia si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza cautelare del 3.4.2007, gli esponenti rinunciavano alla domanda di sospensiva.
Successivamente, in data 12.4.2007, era depositato in giudizio un atto di intervento ad opponendum da parte di un gruppo di residenti nelle immeditate vicinanze del locale in questione, i quali, lamentando le eccessive immissioni rumorose a loro danno, si associavano alle conclusioni difensive del patrono del Comune.
All’udienza pubblica dell’11.3.2008, la causa era trattenuta in decisione.
D I R I T T O
1. In via preliminare, deve essere affrontata la questione, rilevabile d’ufficio al pari di tutte le questioni pregiudiziali nel processo amministrativo, dell’inammissibilità dell’atto di intervento, per omessa notificazione del medesimo alle altre parti in causa.
A norma dell’art. 22, comma 2, della legge 6.12.1971, n. 1034, infatti, la domanda di intervento deve essere dapprima notificata alle parti in giudizio nel rispettivo domicilio di elezione ed all’organo che ha emanato l’atto impugnato e successivamente depositata in segreteria entro venti giorni dalla data della notificazione.
In difetto della suddetta notificazione, l’intervento deve reputarsi inammissibile (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 3675 del 20.9.2005, con la giurisprudenza ivi richiamata).
Nel caso di specie, non vi è alcuna prova dell’intervenuta notificazione dell’atto di intervento, anzi l’originale di quest’ultimo – denominato “Atto di costituzione” - risulta inserito nel fascicolo di causa senza l’indicazione di alcuna notificazione effettuata alle altre parti del giudizio, per cui non può che pronunciarsi l’inammissibilità dell’intervento stesso.
Si badi che tale conclusione non muta per la circostanza che le parti ricorrenti hanno eletto domicilio presso la Segreteria del TAR Lombardia, visto che gli intervenienti avrebbero dovuto in ogni modo ritualmente notificare l’atto presso la citata Segreteria e successivamente inserire nel fascicolo di causa l’originale dell’atto di intervento con la relazione di notificazione, a prova della notifica così effettuata.
Attesa, pertanto, l’inammissibilità dell’atto di intervento, deve essere disposta l’estromissione dal presente giudizio delle parti che hanno svolto l’intervento stesso.
2. Passando alla trattazione del merito del ricorso, si rileva che il primo mezzo di gravame è infondato.
Nel caso di specie, sussistono infatti i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione, da parte del Sindaco, dell’ordinanza di cui all’art. 9 della legge 447/1995.
A tal proposito giova in primo luogo rammentare che l’art. 15 della legge regionale 13/2001, dopo aver attribuito ai comuni e alle province l’attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico (comma 1°), ha cura di precisare che per tale attività le Amministrazioni effettuano precise richieste all’ARPA (il che è avvenuto nel caso di specie), <> (comma 2°).
Ciò premesso, appare sufficiente anche la segnalazione di un solo cittadino, come avvenuto nella presente causa da parte del sig. De Rada, per consentire al Comune di intervenire per reprimere le violazioni alla disciplina sull’inquinamento acustico, utilizzando a tal scopo lo specifico – ed unico peraltro – strumento messo a disposizione dalla legislazione speciale in materia (legge 447/1995), vale a dire l’ordinanza di cui all’art. 9 della medesima legge 447/1995.
Del resto, la più recente giurisprudenza ha ammesso la legittimità di un’ordinanza ex art. 9 citato anche se adottata a seguito di un esposto di una sola famiglia (TAR Puglia, Lecce, sez. I, 8.6.2006, n. 3340 e sez. I, 24.1.2006, n. 488, nelle quali si mette altresì in luce come l’art. 9 della legge 447/1995 rappresenti per così dire l’ordinario rimedio in materia di inquinamento acustico, non prevedendo la citata legge altri strumenti a disposizione delle Amministrazioni comunali e TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 27.12.2007, n. 6819).
Il potere di ordinanza comunale in materia costituisce espressione della potestà regolatoria volta a conformare l’attività privata al rispetto dei limiti di emissione acustica nell’ambito del territorio comunale; tale potere conformativo può manifestarsi, come del resto è avvenuto nella presente fattispecie, anche attraverso l’obbligo per il responsabile delle immissioni rumorose di ridurre o rimodulare l’orario della propria attività fonte delle suddette immissioni.
Neppure potrebbe sostenersi, come vorrebbero le ricorrenti, che il Comune avrebbe dovuto ricorrere a rimedi alternativi rispetto alla riduzione di orario: l’Amministrazione ha infatti imposto l’adozione di adeguata misure di insonorizzazione, fermo restando, nelle more della loro realizzazione, la variazione dell’orario di apertura.
La mancata previsione di un termine certo di durata degli effetti dell’ordinanza impugnata non ne mina la legittimità: trattandosi di ordinanza contingibile ed urgente ex art. 9 legge 447/1995, non appare infatti illegittima la fissazione di un termine di efficacia subordinata alla realizzazione, da parte del responsabile dell’inquinamento, delle opere necessarie per il rispetto dei limiti di emissione sonora.
Non vi è neanche contraddittorietà fra l’ordinanza impugnata ed il provvedimento con cui il Comune ha sospeso l’efficacia della stessa, costituendo quest’ultimo un atto di carattere provvisorio ed interinale, volto a consentire l’esercizio normale dell’attività del circolo e nel contempo a permettere agli organi di controllo l’effettuazione di ulteriori verifiche fonometriche, per l’appunto nelle condizioni di ordinario esercizio dell’attività di somministrazione (cfr. doc. 13 dei ricorrenti).
Infine, non si ravvisa neppure la lamentata violazione dell’art. 4, comma 3, del DPCM 14.11.1997, in quanto, al di là della circostanza, affermata in ricorso, secondo cui le due associazioni esponenti non hanno fine di lucro, appare evidente che il rispetto dei limiti differenziali di immissione di cui all’art. 4 del DPCM sopra citato riguarda tutte le attività che, per le proprie intrinseche caratteristiche e per la struttura organizzativa necessaria al loro svolgimento, sono idonee alla produzione di immissioni sonore inquinanti.
In tal senso l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se svolta da enti asseritamente senza scopo di lucro, non può sfuggire al necessario rispetto dei limiti di cui all’art. 4 del DPCM 14.11.1997 (cfr. circolare del Ministero dell’Ambiente del 6.9.2004, punto 3 e, in giurisprudenza, TAR Basilicata, 2.1.2008, n. 5).
3. Anche il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.
La relazione ARPA, posta a fondamento dell’ordinanza sindacale, indica il rumore degli avventori all’esterni del locale e l’utilizzo di radio all’esterno come fonte <> ma non esclusiva del rumore (non si dimentichi, a tal proposito, che il superamento dei limiti di emissione risulta molto rilevante e che la porta esterna del locale era risultata aperta fino alle 2.00, per cui sotto tale profilo appare improbabile che le fonti rumorose siano solo quelle esterne), senza contare che tale presenza esterna non può ritenersi – come parrebbe sostenere parte ricorrente – totalmente svincolata dall’attività svolta all’interno del locale stesso.
Infatti, appare chiaro dalla lettura della relazione suddetta (costituente atto pubblico avente efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 del codice civile), che gli avventori rimangono in ogni modo all’esterno del locale, anziché allontanarsi, visto che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anziché cessare entro le ore 2.00, continua in realtà anche successivamente, mediante la distribuzione di prodotti di consumo attraverso apposita grata (anzi, nella relazione si segnala addirittura una riapertura del locale – seppure per breve tempo – intorno alle ore 2.50).
Orbene, se si tiene conto della finalità propria dell’ordinanza ex art. 9 legge 447/1995, come sopra esposto, non appare certo illegittimo un provvedimento di limitazione dell’orario di un’attività di somministrazione che, per le proprie caratteristiche di svolgimento, comporta la produzione di immissioni rumorose anche nello spazio immediatamente prospiciente all’ingresso del locale, vista addirittura la sostanziale prosecuzione dell’attività oltre l’orario massimo di chiusura.
Priva di pregio è poi l’osservazione dei ricorrenti sul presunto errore in cui sarebbe incorsa ARPA nella misurazione del livello differenziale, per avere tenuto conto del rumore residuo già misurato in altra occasione, vale a dire il 18.9.2005, allorché era chiuso un altro vicino locale, denominato “Sottovento”.
Infatti, anche a voler prescindere dalla circostanza che i ricorrenti censurano presunti errori di ARPA senza aver ritualmente evocato la stessa in giudizio, appare corretta la condotta dei tecnici di quest’ultima, visto che, nella notte fra il 12 e il 13 ottobre 2006, allorché furono effettuate le misurazione che hanno portato alla relazione di cui è causa, il “Sottovento” era chiuso (pag. 3 del doc. 9 ricorrenti), per cui è stato logicamente utilizzato un valore di rumore residuo già misurato in un giorno di chiusura del citato locale “Sottovento”.
Il comportamento di ARPA risulta pertanto immune dai vizi prospettati, il che conferma ancora la legittimità dell’ordinanza impugnata.
4. Attesa l’infondatezza del ricorso, anche la domanda di risarcimento danni deve essere respinta, a tacer del fatto sia che dei lamentati danni non è offerta alcuna concreta prova sia della circostanza che l’Amministrazione ha, perlomeno nelle more del presente giudizio, sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dei ricorrenti ed a favore del Comune di Pavia, mentre sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione fra le altre parti, comprese quelle estromesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - 4^ sezione – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara l’inammissibilità dell’atto di intervento e dispone l’estromissione dal giudizio degli intervenienti.
Rigetta il presente ricorso e respinge la domanda di risarcimento dei danni in esso formulata.
Condanna le parti ricorrente al pagamento delle spese a favore del Comune di Pavia, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Compensa le spese per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell’11 marzo 2008, con l'intervento dei signori:
- Maurizio Nicolosi - Presidente
- Giovanni Zucchini - Referendario - Estensore
- Concetta Plantamura - Referendario
Il Presidente L'Estensore