TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 348 del 2 aprile 2008
Rumore. Pianificazione acustica
La pianificazione acustica non si esaurisce in un’attività di programmazione dell’assetto territoriale in senso stretto, essendo diretta ad orientare lo sviluppo non dal punto di vista urbanistico-edilizio – che pure costituisce un aspetto connesso e correlato – ma sotto il particolare profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la localizzazione delle attività antropiche in relazione alla loro rumorosità
Rumore. Pianificazione acustica
La pianificazione acustica non si esaurisce in un’attività di programmazione dell’assetto territoriale in senso stretto, essendo diretta ad orientare lo sviluppo non dal punto di vista urbanistico-edilizio – che pure costituisce un aspetto connesso e correlato – ma sotto il particolare profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la localizzazione delle attività antropiche in relazione alla loro rumorosità
N. 00348/2008 REG.SEN.
N. 00648/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 648 del 2006, proposto da:
Acciaieria Arvedi Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Guareschi, Giorgio Cugurra e Stefania Vasta, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Brescia, Via Vittorio Emanuele II n. 60 (Fax=030/2400702);
contro
Comune di Spinadesco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Romolotti, Natalia Maramotti e Giovanni Onofri, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Brescia, Via Ferramola n. 14 (fax 030/3755220);
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 25/1/2006 N. 3, RECANTE LE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E L’APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI SPINADESCO.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Spinadesco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 06/03/2008 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La Società ricorrente è proprietaria di una vasta area – situata in parte nel Comune di Spinadesco e in parte nel territorio del Comune di Cremona – classificata come industriale dagli strumenti urbanistici e sulla quale insiste il suo insediamento produttivo. In particolare il P.R.G. del resistente Comune la inserisce in zona D4 “complessi industriali di interesse sovracomunale”.
Illustra la ricorrente la propria intenzione di ampliare nel prossimo futuro lo stabilimento utilizzando la fascia di terreno limitrofa agli impianti attualmente inedificata. Il proposito è stato tuttavia ostacolato dall’amministrazione comunale di Spinadesco la quale – in sede di adozione del Piano di zonizzazione acustica (deliberazione consiliare 30/11/2004 n. 26) – ha incluso solo una parte dell’area di proprietà in classe VI “aree esclusivamente industriali”, mentre ha inserito la porzione residua (destinata all’ampliamento) in classe V “aree prevalentemente industriali”.
Nel corso dell’iter di approvazione del Piano la Società presentava le proprie osservazioni, sottolineando tra l’altro che la fascia di terreno inclusa in classe V è classificata come “industriale” dal P.R.G. e risulta completamente priva di abitazioni al pari di quella limitrofa ove insistono gli impianti, con conseguente obbligo di attribuire ad entrambe la classe VI: l’istanza di modifica della classificazione acustica veniva però respinta dall’amministrazione, la quale evidenziava l’ampia discrezionalità ad essa spettante in materia, la necessità di assicurare il necessario decadimento acustico dell’impianto siderurgico esistente e la circostanza che la porzione collocata in classe V è totalmente priva di urbanizzazione.
Con l’introdotto gravame – ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione – la Società ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:
a) Violazione della L. 447/95, della L.r. 13/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 7/9776 del 12/7/2002, la quale ultima esige la perfetta corrispondenza fra destinazione d’uso effettiva e classe acustica assegnata, tenuto conto che la classe VI comprende le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi, come quella di cui si controverte;
b) Eccesso di potere per sviamento, in quanto l’inclusione in classe V – in assenza di motivazioni tecniche – comporta un surrettizio mutamento della destinazione d’uso dell’immobile, da terreno esclusivamente industriale ad area mista industriale/residenziale;
c) Eccesso di potere per sviamento, in quanto il Comune si è avvalso della potestà di introdurre le classi acustiche per conseguire la differente finalità di diminuzione dei livelli di rumore;
d) Eccesso di potere per carenza di istruttoria in quanto l’amministrazione, per realizzare l’obiettivo di assicurare il decadimento acustico, ha omesso di compiere un’accurata indagine tecnica sui valori limite da rispettare, sulle misure da adottare e sull’ampiezza dello spazio necessario per diminuire i livelli di rumore;
e) Violazione del principio di proporzionalità, in quanto il Comune doveva individuare un’area intermedia di dimensioni tali da limitare al minimo il sacrificio da imporre all’impresa;
f) Violazione di legge e dei criteri generali, in quanto l’amministrazione non ha tenuto conto delle esigenze di congruenza ed uniformità con la classificazione effettuata dai Comuni limitrofi.
Il Comune di Spinadesco si è costituito in giudizio, eccependo in rito l’inammissibilità del gravame per avere la ricorrente qualificato l’attività di pianificazione come assolutamente vincolata e chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato. Nella memoria finale il Comune ha chiesto al Tribunale di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, invocando all’uopo la convenzione urbanistica sottoscritta dalle parti in causa in data 5/6/2007: con essa la Società si impegna a rispettare i limiti acustici previsti dalla normativa vigente e a provvedere alla realizzazione di adeguate opere di mitigazione e di compensazione ambientale.
Alla pubblica udienza del 6/3/2008 il ricorso veniva chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.
DIRITTO
La Società ricorrente censura la classificazione acustica introdotta dal nuovo strumento pianificatorio del Comune di Spinadesco, per effetto della quale una porzione dell’area di proprietà – destinata all’ampliamento dello stabilimento produttivo – è stata inclusa in classe V “aree prevalentemente industriali”.
Osserva preliminarmente il Collegio che non sussistono dubbi circa la permanenza dell’interesse ad agire in capo alla ricorrente, malgrado la stipula della convenzione urbanistica del 5/6/2007.
La giurisprudenza ha chiarito che l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse – al fine di evitare una sostanziale elusione del dovere del giudice di pronunciarsi sul merito della domanda – può essere dichiarata solo allorchè sussista una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione del gravame e tale da escludere con assoluta sicurezza che la sentenza di merito possa conservare una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale, per il ricorrente (Consiglio di Stato, sez. IV – 2/11/2004 n. 7104; T.A.R. Lazio, sez. I – 4/11/2004 n. 12370; sentenza Sezione 23/4/2004 n. 461): la pronuncia di improcedibilità, per non risolversi in un sostanziale diniego di giustizia, può dunque aver luogo soltanto quando – in esito ad un rigoroso esame – non residui in capo al ricorrente alcun vantaggio conseguibile dalla pronuncia sul merito del ricorso, anche in relazione alle eventuali conseguenze risarcitorie connesse ad un possibile accoglimento (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II – 23/6/2004 n. 2656; sentenze Sezione 20/12/2007 n. 1364; 18/2/2008 n. 97).
Nella specie è evidente che il raggiungimento di un accordo sui contenuti di un Piano urbanistico attuativo non esclude l’interesse della ricorrente alla prosecuzione e alla decisione della causa: l’obbligo previsto dall’art. 13 della convenzione, che impone di rispettare i limiti acustici vigenti, fa evidentemente riferimento alle disposizioni pianificatorie in essere, le quali potrebbero tuttavia essere annullate in caso di accoglimento del gravame con conseguente dovere – per l’amministrazione – di esercitare nuovamente il potere di programmazione acustica.
Il Collegio ritiene superfluo l’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune resistente, in quanto il gravame è infondato nel merito.
1. Con il primo articolato censura la ricorrente deduce la violazione della L. 447/95, della L.r. 13/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 7/9776 del 12/7/2002, la quale ultima esige la perfetta corrispondenza fra destinazione d’uso effettiva e classe acustica assegnata, tenuto conto che la classe VI comprende le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi, come quella di cui si controverte; lamenta altresì l’eccesso di potere per sviamento, in quanto l’inclusione in classe V – in assenza di motivazioni tecniche – comporta un surrettizio mutamento della destinazione d’uso dell’immobile, da terreno esclusivamente industriale ad area mista industriale/residenziale.
L’articolata doglianza è priva di giuridico pregio.
2. La L.r. 13/2001 – in attuazione del disposto di cui all’art. 4 comma 1 lett. a) della L. 447/95 – detta norme per la tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico (art. 1 significativamente rubricato “prevenzione”) e demanda testualmente alla Giunta regionale la definizione dei criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale, nel rispetto di alcune linee guida (art. 2 comma 3). Tra queste ultime la lett. a) puntualizza che la classificazione “deve essere predisposta sulla base delle destinazioni d'uso del territorio, sia quelle esistenti che quelle previste negli strumenti di pianificazione urbanistica”.
La deliberazione della Giunta regionale 12/7/2002 n. 7/9776, recante l’approvazione dei menzionati criteri tecnici, afferma, in coerenza con la normativa di rango superiore, che gli obiettivi fondamentali della zonizzazione acustica “sono quelli di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite”. Precisa altresì che “la zonizzazione è inoltre un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate”.
Proseguendo nelle indicazioni utili per un corretto approccio alla classificazione, la deliberazione avverte che “Per l'avvio del lavoro che deve portare alla zonizzazione devono essere analizzati in dettaglio le caratteristiche della realtà insediativa così come individuata negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti e le destinazioni d'uso previste”. Al punto 4 “Criteri di zonizzazione a carattere generale” aggiunge che “Lo scopo fondamentale della classificazione deve essere quello di rendere coerenti la destinazione urbanistica e la qualità acustica dell'ambiente. Per definire la classe acustica di una determinata area e quindi i livelli del rumore presenti o previsti per quell’area ci si deve in primo luogo basare sulla destinazione urbanistica”, mentre al contempo “la classificazione viene attuata avendo come riferimento la prevalenza delle attività insediate”.
D’altro canto, tuttavia, il provvedimento puntualizza che “Il processo di zonizzazione non si deve limitare a «fotografare l'esistente» ma, tenendo conto della pianificazione urbanistica e degli obiettivi di risanamento ambientale, deve prevedere una classificazione in base alla quale vengano attuati tutti gli accorgimenti volti alla migliore protezione dell'ambiente abitativo dal rumore”. Inoltre “Va perseguita la compatibilità acustica tra i diversi tipi di insediamento tenendo conto di considerazioni economiche della complessità tecnologica, dell’estensione dell'insediamento o infrastruttura rumorosa, delle necessità di interventi di risanamento, dei programmi di bonifica o di trasferimento”.
3. Il quadro normativo delineato, nel rispetto degli obiettivi fondamentali fissati dalla Legge quadro nazionale e precisati dal legislatore regionale, offre ai Comuni gli strumenti utili per intraprendere una corretta pianificazione, individuando le fasi essenziali dell’attività da espletare ed evidenziando una serie di elementi fondamentali da assumere a parametri di riferimento. Nel compiere la complessa ed articolata valutazione tecnica il Comune deve prendere in considerazione non soltanto la zonizzazione urbanistica, ma anche il rilievo delle attività effettivamente esercitate e l’assetto della viabilità, focalizzando l’analisi sulla situazione attuale e sulle prospettive future di medio periodo, allo scopo di assicurare le condizioni di migliore vivibilità dei luoghi e di salvaguardare la salute dei cittadini.
Appare in questo contesto fuorviante l’enfatizzazione – all’interno dell’articolato panorama normativo – di una pur significativa indicazione, che viene assunta dalla ricorrente a canone rigido ed inderogabile della programmazione. In altri termini, il fatto che la classe VI comprenda in linea di massima aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi non preclude in assoluto al Comune – dopo l’analisi delle caratteristiche del territorio e la determinazione degli obiettivi di contenimento dell’impatto acustico – di inserire tali zone in classe V, tenuto peraltro conto dell’ordinaria corrispondenza della stessa classe V alle zone urbanistiche di tipo D (cfr. par. 6 della deliberazione regionale), tra le quali rientra proprio la porzione di terreno di cui è causa.
4. La giurisprudenza ha del resto precisato che la pianificazione acustica non si esaurisce in un’attività di programmazione dell’assetto territoriale in senso stretto, essendo diretta ad orientare lo sviluppo non dal punto di vista urbanistico-edilizio – che pure costituisce un aspetto connesso e correlato – ma sotto il particolare profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la localizzazione delle attività antropiche in relazione alla loro rumorosità (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II – 13/13/2005 n. 3969). E’ pur vero che la zonizzazione acustica, con la sua articolazione in sei classi, si caratterizza per la sostanziale omogeneità con la zonizzazione racchiusa negli strumenti urbanistici, e che dunque il piano regolatore – con le destinazioni d’uso esistenti e previste – costituisce ai sensi della L. 447/95 il termine di riferimento della classificazione del territorio: è stato tuttavia messo in luce che tale corrispondenza non è perfettamente biunivoca e che anzi esiste un naturale scollamento fra le due tipologie di pianificazione, poiché lo strumento urbanistico disciplina l’assetto del territorio ai fini prettamente urbanistici ed edilizi, individuando le zone omogenee con criteri quantitativi, mentre la classificazione acustica ha riguardo all’effettiva fruibilità dei luoghi, valendosi di indici qualitativi (T.A.R. Liguria, sez. I – 28/6/2005 n. 985).
E’ doveroso rammentare che la normativa di riferimento valorizza il profilo funzionale, inteso ad assicurare la vivibilità dei luoghi preservandoli da fonti di inquinamento acustico: l’impianto normativo dunque assume ad indice quantitativo l’assetto urbanistico attuale, e lo integra con quello qualitativo della fruizione collettiva dei luoghi per il miglioramento delle condizioni di vita. La stessa L.r. 13/2001, all’art. 4, stabilisce che ogni Comune assicura il “coordinamento” tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici, esigendo pertanto l’integrazione tra i due strumenti senza prescrivere una perfetta sovrapposizione.
Rileva infine il Collegio che la classificazione costituisce l’esercizio di un potere amministrativo ampiamente discrezionale (cfr. T.A.R Piemonte, sez. II – 13/13/2005 n. 3969), nell’esplicazione del quale il pianificatore tiene conto degli obiettivi fissati dal legislatore e delle direttive regionali, e procede ad attuare in concreto i principi coinvolti attraverso la ponderazione comparativa degli interessi antagonisti, ossia la tutela della salute e la salvaguardia della libertà di iniziativa economica. Si tratta cioè di compiere un’operazione programmatoria di fondamentale rilevanza, da intraprendere senza concentrarsi unicamente su singole proposizioni normative ovvero estrapolando talune esemplificazioni.
5. Sotto altro punto di vista, la ricorrente lamenta la carenza di motivazioni tecniche a supporto del surrettizio mutamento di destinazione d’uso del terreno, da esclusivamente industriale ad area mista industriale/residenziale.
Va preliminarmente evidenziato che la giurisprudenza inquadra il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale tra i regolamenti, configurando un atto di natura generale a contenuto normativo che disciplina i diversi indici di tollerabilità dei rumori per ciascuna zona. Al suddetto strumento di pianificazione viene pertanto associato l’indirizzo elaborato con riguardo alla motivazione del P.R.G., e si ritiene che l’amministrazione abbia un’ampia potestà discrezionale nella programmazione acustica del territorio, senza necessità di dare conto in modo specifico delle scelte adottate in ordine alla classificazione delle singole aree, salva la coerenza con i principi legislativi e con le linee generali poste a base della formazione del Piano stesso (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II – 7/4/2005 n. 751).
Ciò premesso, il Collegio ritiene che l’impostazione seguita dall’amministrazione comunale sia corretta ed immune da vizi di illogicità o irragionevolezza nella scelta finale.
Nella relazione tecnica che accompagna il Piano la zona produttiva interessata dalla presenza dell’acciaieria è stata ricondotta tra le fasce territoriali maggiormente disturbate “in quanto fonte di significativi disagi anche acustici nei confronti delle prime case di Spinadesco”, così come confermato dal parere tecnico dell’ARPA che la descrive come nota situazione a rischio (cfr. doc. 15). Al fine di rendere compatibili gli obiettivi di tutela acustica con gli usi attuali del territorio e con le previsioni di sviluppo, il Comune ha deciso di optare per la classe VI per la porzione di area che ospita impianti accessori dello stabilimento ubicato nel limitrofo Comune di Cremona, mentre nella fascia più prossima all’abitato è stata inserita la classe V, tenuto conto del divieto di contatto diretto di aree quando i valori di qualità si discostano tra loro in misura superiore a 5 dB di livello sonoro equivalente (art. 4 comma 1 lett. a) L. 447/95) e della necessità di assicurare il necessario decadimento acustico.
6. L’amministrazione ha altresì dato conto di alcuni dati non controversi, quali appunto l’esigenza di evitare il contatto diretto tra zone con “salto” di 2 categorie acustiche (dalla VI alla IV), la circostanza che gli impianti ubicati nel Comune di Spinadesco sono accessori in quanto l’attività a ciclo continuo si svolge nel contiguo Comune di Cremona, e il fatto che la zona interessata da futuri ampliamenti non è urbanizzata nè edificata, mentre l’inserimento in classe V consente l’abbattimento del rumore sulla scorta dei rilievi fonometrici nei punti critici del territorio (cfr. elaborato 1 relazione tecnica).
Va detto in proposito che il Comune non può effettuare una classificazione acustica secondo meri parametri potenziali, non esistenti allo stato – dato che le nuove attività non sono ancora attive e/o stabilmente insediate – in quanto la zonizzazione non è legata alla mera programmazione futura, eventuale e potenziale, ma impone l’esame approfondito delle caratteristiche morfologiche delle singole aree interessate, in modo che la scelta di pianificazione valorizzi anche lo stato attuale del territorio (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II – 4/6/2007 n. 2538).
Peraltro il Comune ha dato altresì conto del fatto che gli interventi di insonorizzazione e di isolamento acustico non sono mai stati realizzati dalla ricorrente malgrado l’accordo sostitutivo del procedimento stipulato tra acciaieria e amministrazione nel 1990 contestualmente alla realizzazione dello stabilimento (condizioni 6 e 9 – doc. 16).
7. Deve a questo punto ritenersi infondato anche l’ulteriore profilo di eccesso di potere per sviamento di cui si duole la ricorrente, in quanto il Comune si è avvalso del potere di introdurre le classi acustiche fondandosi su elementi oggettivi ed ispirandosi agli obiettivi di contenimento delle fonti rumorose rispetto alle naturali e legittime esigenze di espansione di un’attività economica già insediate.
8. Con altro motivo la ricorrente censura l’eccesso di potere per carenza di istruttoria in quanto l’amministrazione, per realizzare l’obiettivo di assicurare il necessario decadimento acustico, ha omesso di compiere un’accurata indagine tecnica sui valori limite da rispettare, sulle misure da adottare e sull’ampiezza dello spazio necessario per diminuire i livelli di rumore.
La doglianza è infondata.
9. Già si è dato conto della sufficienza e della congruità dell’iter logico intrapreso dall’amministrazione nell’elaborazione del Piano. Va a questo punto ribadito che l’amministrazione ha compiuto una serie di rilevamenti fonometrici nei punti più critici in periodo diurno e notturno (cfr. relazione tecnica e tabella allegato 9), ed in particolare nelle zone di confine tra le classi IV e V prossime allo stabilimento, ove si sono rilevati valori coerenti con la classificazione intrapresa (cfr. punti 1, 2, 3 e 4), con attenuazione della componente rumorosa proveniente dall’acciaieria. Ad avviso del Collegio l’elaborato 7 “Azzonamento acustico del territorio settore nord” evidenzia la linearità e la congruità della classificazione dalla zona dello stabilimento (ubicato in classe VI) fino all’abitato, prevedendosi una prima limitata “cintura” in classe V, la successiva fascia classe IV di media ampiezza che degrada in III e poi in II nella zona ad elevata concentrazione residenziale.
A proposito dell’ampiezza delle zone la Sezione ha in altra circostanza statuito (sentenza 27/5/2003 n. 751) che un corretto procedimento di azzonamento acustico deve necessariamente muovere dalla considerazione che la qualificazione e il dimensionamento delle zone in cui il territorio viene suddiviso sono condizionati in misura determinante dalla tipologia delle sorgenti sonore presenti nelle zone stesse, dai livelli di rumore prodotti da quelle e quindi anche dallo spazio occorrente per garantirne un adeguato abbattimento, in quanto la diminuzione dei livelli di rumore – pur se agevolata ed accentuata dall’eventuale installazione di strumenti idonei a tale scopo – interviene progressivamente in relazione alla distanza dalla fonte delle emissioni: risulta quindi irragionevole un azzonamento che preveda la contiguità di aree aventi classificazioni non progressive, quantomeno nel caso in cui le aree nelle quali sono consentiti più elevati livelli di rumorosità non sono dimensionate in modo da assicurare un effettivo e consistente abbattimento degli stessi al confine.
10. Non sussiste neppure violazione del principio di proporzionalità in quanto ad avviso della ricorrente il Comune doveva individuare un’area intermedia di dimensioni tali da limitare al minimo il sacrificio da imporre all’impresa.
Il Comune ha dato adeguatamente conto delle indagini tecniche compiute per raggiungere la soluzione pianificatoria ritenuta più congrua e congegnale, mentre parte ricorrente ha apoditticamente affermato che l’amministrazione non ha ricercato soluzioni diverse per rispettare il divieto di salto di classe, senza tuttavia fornire concreti suggerimenti alternativi al riguardo.
La Sezione ha peraltro già osservato, in una controversia che riguardava la possibilità di modificare le zonizzazioni precedenti, che in materia la tutela dell’affidamento è necessariamente ridotta, in quanto gli interessi protetti dalla normativa contro l’inquinamento acustico, desumibili dall’art. 2 comma 1 lett. a) della legge 447/1995 – ossia tutela del riposo e della salute, conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno – non sono recessivi rispetto alle attività economiche, ma al contrario il loro contenuto si espande per effetto delle innovazioni tecnico-scientifiche sopravvenute in grado di definire e misurare più esattamente il disturbo provocato dalle fonti di rumore. L’esigenza di salvaguardare le attività economiche già insediate sul territorio non può quindi impedire modifiche più restrittive alla zonizzazione acustica, ma è un elemento da tenere in considerazione (in particolare quando i gestori abbiano eseguito degli interventi di mitigazione) per graduare in concreto le misure di bonifica (cfr. sentenza Sezione 16/10/2007 n. 907).
E’ infine opportuno richiamare gli impegni assunti nella convenzione urbanistica recentemente stipulata, i quali appaiono senz’altro attenuare la lesività delle disposizioni impugnate, dato che la Società deve realizzare una serie di opere di mitigazione dell’impatto acustico ed adottare accorgimenti per limitare i rumori nelle ore notturne, quando la differenza dei livelli acustici tra classe VI e V riguarda proprio, ed unicamente, i decibel ammessi nel periodo notturno dalle 22 alle 6.
11. Infondata è infine l’ultima censura di violazione di legge e dei criteri generali, in quanto l’amministrazione non avrebbe tenuto conto delle esigenze di congruenza ed uniformità con la classificazione effettuata dai Comuni limitrofi. Risulta dagli atti prodotti in giudizio che le esigenze di coordinamento con i Comuni limitrofi sono state esaminate ed attentamente vagliate (cfr. relazione al Piano), in particolar modo con riferimento al Comune di Cremona ed ai parametri di classificazione da esso adottati nei confronti dell’acciaieria.
In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia – definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la Società ricorrente a corrispondere all’amministrazione resistente la somma di € 3.950 a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad oneri di legge.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 06/03/2008 con l'intervento dei signori:
Sergio Conti, Presidente
Mario Mosconi, Consigliere
Stefano Tenca, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
N. 00648/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 648 del 2006, proposto da:
Acciaieria Arvedi Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Guareschi, Giorgio Cugurra e Stefania Vasta, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Brescia, Via Vittorio Emanuele II n. 60 (Fax=030/2400702);
contro
Comune di Spinadesco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Romolotti, Natalia Maramotti e Giovanni Onofri, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Brescia, Via Ferramola n. 14 (fax 030/3755220);
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 25/1/2006 N. 3, RECANTE LE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E L’APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI SPINADESCO.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Spinadesco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 06/03/2008 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La Società ricorrente è proprietaria di una vasta area – situata in parte nel Comune di Spinadesco e in parte nel territorio del Comune di Cremona – classificata come industriale dagli strumenti urbanistici e sulla quale insiste il suo insediamento produttivo. In particolare il P.R.G. del resistente Comune la inserisce in zona D4 “complessi industriali di interesse sovracomunale”.
Illustra la ricorrente la propria intenzione di ampliare nel prossimo futuro lo stabilimento utilizzando la fascia di terreno limitrofa agli impianti attualmente inedificata. Il proposito è stato tuttavia ostacolato dall’amministrazione comunale di Spinadesco la quale – in sede di adozione del Piano di zonizzazione acustica (deliberazione consiliare 30/11/2004 n. 26) – ha incluso solo una parte dell’area di proprietà in classe VI “aree esclusivamente industriali”, mentre ha inserito la porzione residua (destinata all’ampliamento) in classe V “aree prevalentemente industriali”.
Nel corso dell’iter di approvazione del Piano la Società presentava le proprie osservazioni, sottolineando tra l’altro che la fascia di terreno inclusa in classe V è classificata come “industriale” dal P.R.G. e risulta completamente priva di abitazioni al pari di quella limitrofa ove insistono gli impianti, con conseguente obbligo di attribuire ad entrambe la classe VI: l’istanza di modifica della classificazione acustica veniva però respinta dall’amministrazione, la quale evidenziava l’ampia discrezionalità ad essa spettante in materia, la necessità di assicurare il necessario decadimento acustico dell’impianto siderurgico esistente e la circostanza che la porzione collocata in classe V è totalmente priva di urbanizzazione.
Con l’introdotto gravame – ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione – la Società ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:
a) Violazione della L. 447/95, della L.r. 13/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 7/9776 del 12/7/2002, la quale ultima esige la perfetta corrispondenza fra destinazione d’uso effettiva e classe acustica assegnata, tenuto conto che la classe VI comprende le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi, come quella di cui si controverte;
b) Eccesso di potere per sviamento, in quanto l’inclusione in classe V – in assenza di motivazioni tecniche – comporta un surrettizio mutamento della destinazione d’uso dell’immobile, da terreno esclusivamente industriale ad area mista industriale/residenziale;
c) Eccesso di potere per sviamento, in quanto il Comune si è avvalso della potestà di introdurre le classi acustiche per conseguire la differente finalità di diminuzione dei livelli di rumore;
d) Eccesso di potere per carenza di istruttoria in quanto l’amministrazione, per realizzare l’obiettivo di assicurare il decadimento acustico, ha omesso di compiere un’accurata indagine tecnica sui valori limite da rispettare, sulle misure da adottare e sull’ampiezza dello spazio necessario per diminuire i livelli di rumore;
e) Violazione del principio di proporzionalità, in quanto il Comune doveva individuare un’area intermedia di dimensioni tali da limitare al minimo il sacrificio da imporre all’impresa;
f) Violazione di legge e dei criteri generali, in quanto l’amministrazione non ha tenuto conto delle esigenze di congruenza ed uniformità con la classificazione effettuata dai Comuni limitrofi.
Il Comune di Spinadesco si è costituito in giudizio, eccependo in rito l’inammissibilità del gravame per avere la ricorrente qualificato l’attività di pianificazione come assolutamente vincolata e chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato. Nella memoria finale il Comune ha chiesto al Tribunale di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, invocando all’uopo la convenzione urbanistica sottoscritta dalle parti in causa in data 5/6/2007: con essa la Società si impegna a rispettare i limiti acustici previsti dalla normativa vigente e a provvedere alla realizzazione di adeguate opere di mitigazione e di compensazione ambientale.
Alla pubblica udienza del 6/3/2008 il ricorso veniva chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.
DIRITTO
La Società ricorrente censura la classificazione acustica introdotta dal nuovo strumento pianificatorio del Comune di Spinadesco, per effetto della quale una porzione dell’area di proprietà – destinata all’ampliamento dello stabilimento produttivo – è stata inclusa in classe V “aree prevalentemente industriali”.
Osserva preliminarmente il Collegio che non sussistono dubbi circa la permanenza dell’interesse ad agire in capo alla ricorrente, malgrado la stipula della convenzione urbanistica del 5/6/2007.
La giurisprudenza ha chiarito che l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse – al fine di evitare una sostanziale elusione del dovere del giudice di pronunciarsi sul merito della domanda – può essere dichiarata solo allorchè sussista una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione del gravame e tale da escludere con assoluta sicurezza che la sentenza di merito possa conservare una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale, per il ricorrente (Consiglio di Stato, sez. IV – 2/11/2004 n. 7104; T.A.R. Lazio, sez. I – 4/11/2004 n. 12370; sentenza Sezione 23/4/2004 n. 461): la pronuncia di improcedibilità, per non risolversi in un sostanziale diniego di giustizia, può dunque aver luogo soltanto quando – in esito ad un rigoroso esame – non residui in capo al ricorrente alcun vantaggio conseguibile dalla pronuncia sul merito del ricorso, anche in relazione alle eventuali conseguenze risarcitorie connesse ad un possibile accoglimento (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II – 23/6/2004 n. 2656; sentenze Sezione 20/12/2007 n. 1364; 18/2/2008 n. 97).
Nella specie è evidente che il raggiungimento di un accordo sui contenuti di un Piano urbanistico attuativo non esclude l’interesse della ricorrente alla prosecuzione e alla decisione della causa: l’obbligo previsto dall’art. 13 della convenzione, che impone di rispettare i limiti acustici vigenti, fa evidentemente riferimento alle disposizioni pianificatorie in essere, le quali potrebbero tuttavia essere annullate in caso di accoglimento del gravame con conseguente dovere – per l’amministrazione – di esercitare nuovamente il potere di programmazione acustica.
Il Collegio ritiene superfluo l’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune resistente, in quanto il gravame è infondato nel merito.
1. Con il primo articolato censura la ricorrente deduce la violazione della L. 447/95, della L.r. 13/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 7/9776 del 12/7/2002, la quale ultima esige la perfetta corrispondenza fra destinazione d’uso effettiva e classe acustica assegnata, tenuto conto che la classe VI comprende le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi, come quella di cui si controverte; lamenta altresì l’eccesso di potere per sviamento, in quanto l’inclusione in classe V – in assenza di motivazioni tecniche – comporta un surrettizio mutamento della destinazione d’uso dell’immobile, da terreno esclusivamente industriale ad area mista industriale/residenziale.
L’articolata doglianza è priva di giuridico pregio.
2. La L.r. 13/2001 – in attuazione del disposto di cui all’art. 4 comma 1 lett. a) della L. 447/95 – detta norme per la tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico (art. 1 significativamente rubricato “prevenzione”) e demanda testualmente alla Giunta regionale la definizione dei criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale, nel rispetto di alcune linee guida (art. 2 comma 3). Tra queste ultime la lett. a) puntualizza che la classificazione “deve essere predisposta sulla base delle destinazioni d'uso del territorio, sia quelle esistenti che quelle previste negli strumenti di pianificazione urbanistica”.
La deliberazione della Giunta regionale 12/7/2002 n. 7/9776, recante l’approvazione dei menzionati criteri tecnici, afferma, in coerenza con la normativa di rango superiore, che gli obiettivi fondamentali della zonizzazione acustica “sono quelli di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite”. Precisa altresì che “la zonizzazione è inoltre un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate”.
Proseguendo nelle indicazioni utili per un corretto approccio alla classificazione, la deliberazione avverte che “Per l'avvio del lavoro che deve portare alla zonizzazione devono essere analizzati in dettaglio le caratteristiche della realtà insediativa così come individuata negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti e le destinazioni d'uso previste”. Al punto 4 “Criteri di zonizzazione a carattere generale” aggiunge che “Lo scopo fondamentale della classificazione deve essere quello di rendere coerenti la destinazione urbanistica e la qualità acustica dell'ambiente. Per definire la classe acustica di una determinata area e quindi i livelli del rumore presenti o previsti per quell’area ci si deve in primo luogo basare sulla destinazione urbanistica”, mentre al contempo “la classificazione viene attuata avendo come riferimento la prevalenza delle attività insediate”.
D’altro canto, tuttavia, il provvedimento puntualizza che “Il processo di zonizzazione non si deve limitare a «fotografare l'esistente» ma, tenendo conto della pianificazione urbanistica e degli obiettivi di risanamento ambientale, deve prevedere una classificazione in base alla quale vengano attuati tutti gli accorgimenti volti alla migliore protezione dell'ambiente abitativo dal rumore”. Inoltre “Va perseguita la compatibilità acustica tra i diversi tipi di insediamento tenendo conto di considerazioni economiche della complessità tecnologica, dell’estensione dell'insediamento o infrastruttura rumorosa, delle necessità di interventi di risanamento, dei programmi di bonifica o di trasferimento”.
3. Il quadro normativo delineato, nel rispetto degli obiettivi fondamentali fissati dalla Legge quadro nazionale e precisati dal legislatore regionale, offre ai Comuni gli strumenti utili per intraprendere una corretta pianificazione, individuando le fasi essenziali dell’attività da espletare ed evidenziando una serie di elementi fondamentali da assumere a parametri di riferimento. Nel compiere la complessa ed articolata valutazione tecnica il Comune deve prendere in considerazione non soltanto la zonizzazione urbanistica, ma anche il rilievo delle attività effettivamente esercitate e l’assetto della viabilità, focalizzando l’analisi sulla situazione attuale e sulle prospettive future di medio periodo, allo scopo di assicurare le condizioni di migliore vivibilità dei luoghi e di salvaguardare la salute dei cittadini.
Appare in questo contesto fuorviante l’enfatizzazione – all’interno dell’articolato panorama normativo – di una pur significativa indicazione, che viene assunta dalla ricorrente a canone rigido ed inderogabile della programmazione. In altri termini, il fatto che la classe VI comprenda in linea di massima aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi non preclude in assoluto al Comune – dopo l’analisi delle caratteristiche del territorio e la determinazione degli obiettivi di contenimento dell’impatto acustico – di inserire tali zone in classe V, tenuto peraltro conto dell’ordinaria corrispondenza della stessa classe V alle zone urbanistiche di tipo D (cfr. par. 6 della deliberazione regionale), tra le quali rientra proprio la porzione di terreno di cui è causa.
4. La giurisprudenza ha del resto precisato che la pianificazione acustica non si esaurisce in un’attività di programmazione dell’assetto territoriale in senso stretto, essendo diretta ad orientare lo sviluppo non dal punto di vista urbanistico-edilizio – che pure costituisce un aspetto connesso e correlato – ma sotto il particolare profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la localizzazione delle attività antropiche in relazione alla loro rumorosità (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II – 13/13/2005 n. 3969). E’ pur vero che la zonizzazione acustica, con la sua articolazione in sei classi, si caratterizza per la sostanziale omogeneità con la zonizzazione racchiusa negli strumenti urbanistici, e che dunque il piano regolatore – con le destinazioni d’uso esistenti e previste – costituisce ai sensi della L. 447/95 il termine di riferimento della classificazione del territorio: è stato tuttavia messo in luce che tale corrispondenza non è perfettamente biunivoca e che anzi esiste un naturale scollamento fra le due tipologie di pianificazione, poiché lo strumento urbanistico disciplina l’assetto del territorio ai fini prettamente urbanistici ed edilizi, individuando le zone omogenee con criteri quantitativi, mentre la classificazione acustica ha riguardo all’effettiva fruibilità dei luoghi, valendosi di indici qualitativi (T.A.R. Liguria, sez. I – 28/6/2005 n. 985).
E’ doveroso rammentare che la normativa di riferimento valorizza il profilo funzionale, inteso ad assicurare la vivibilità dei luoghi preservandoli da fonti di inquinamento acustico: l’impianto normativo dunque assume ad indice quantitativo l’assetto urbanistico attuale, e lo integra con quello qualitativo della fruizione collettiva dei luoghi per il miglioramento delle condizioni di vita. La stessa L.r. 13/2001, all’art. 4, stabilisce che ogni Comune assicura il “coordinamento” tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici, esigendo pertanto l’integrazione tra i due strumenti senza prescrivere una perfetta sovrapposizione.
Rileva infine il Collegio che la classificazione costituisce l’esercizio di un potere amministrativo ampiamente discrezionale (cfr. T.A.R Piemonte, sez. II – 13/13/2005 n. 3969), nell’esplicazione del quale il pianificatore tiene conto degli obiettivi fissati dal legislatore e delle direttive regionali, e procede ad attuare in concreto i principi coinvolti attraverso la ponderazione comparativa degli interessi antagonisti, ossia la tutela della salute e la salvaguardia della libertà di iniziativa economica. Si tratta cioè di compiere un’operazione programmatoria di fondamentale rilevanza, da intraprendere senza concentrarsi unicamente su singole proposizioni normative ovvero estrapolando talune esemplificazioni.
5. Sotto altro punto di vista, la ricorrente lamenta la carenza di motivazioni tecniche a supporto del surrettizio mutamento di destinazione d’uso del terreno, da esclusivamente industriale ad area mista industriale/residenziale.
Va preliminarmente evidenziato che la giurisprudenza inquadra il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale tra i regolamenti, configurando un atto di natura generale a contenuto normativo che disciplina i diversi indici di tollerabilità dei rumori per ciascuna zona. Al suddetto strumento di pianificazione viene pertanto associato l’indirizzo elaborato con riguardo alla motivazione del P.R.G., e si ritiene che l’amministrazione abbia un’ampia potestà discrezionale nella programmazione acustica del territorio, senza necessità di dare conto in modo specifico delle scelte adottate in ordine alla classificazione delle singole aree, salva la coerenza con i principi legislativi e con le linee generali poste a base della formazione del Piano stesso (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II – 7/4/2005 n. 751).
Ciò premesso, il Collegio ritiene che l’impostazione seguita dall’amministrazione comunale sia corretta ed immune da vizi di illogicità o irragionevolezza nella scelta finale.
Nella relazione tecnica che accompagna il Piano la zona produttiva interessata dalla presenza dell’acciaieria è stata ricondotta tra le fasce territoriali maggiormente disturbate “in quanto fonte di significativi disagi anche acustici nei confronti delle prime case di Spinadesco”, così come confermato dal parere tecnico dell’ARPA che la descrive come nota situazione a rischio (cfr. doc. 15). Al fine di rendere compatibili gli obiettivi di tutela acustica con gli usi attuali del territorio e con le previsioni di sviluppo, il Comune ha deciso di optare per la classe VI per la porzione di area che ospita impianti accessori dello stabilimento ubicato nel limitrofo Comune di Cremona, mentre nella fascia più prossima all’abitato è stata inserita la classe V, tenuto conto del divieto di contatto diretto di aree quando i valori di qualità si discostano tra loro in misura superiore a 5 dB di livello sonoro equivalente (art. 4 comma 1 lett. a) L. 447/95) e della necessità di assicurare il necessario decadimento acustico.
6. L’amministrazione ha altresì dato conto di alcuni dati non controversi, quali appunto l’esigenza di evitare il contatto diretto tra zone con “salto” di 2 categorie acustiche (dalla VI alla IV), la circostanza che gli impianti ubicati nel Comune di Spinadesco sono accessori in quanto l’attività a ciclo continuo si svolge nel contiguo Comune di Cremona, e il fatto che la zona interessata da futuri ampliamenti non è urbanizzata nè edificata, mentre l’inserimento in classe V consente l’abbattimento del rumore sulla scorta dei rilievi fonometrici nei punti critici del territorio (cfr. elaborato 1 relazione tecnica).
Va detto in proposito che il Comune non può effettuare una classificazione acustica secondo meri parametri potenziali, non esistenti allo stato – dato che le nuove attività non sono ancora attive e/o stabilmente insediate – in quanto la zonizzazione non è legata alla mera programmazione futura, eventuale e potenziale, ma impone l’esame approfondito delle caratteristiche morfologiche delle singole aree interessate, in modo che la scelta di pianificazione valorizzi anche lo stato attuale del territorio (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II – 4/6/2007 n. 2538).
Peraltro il Comune ha dato altresì conto del fatto che gli interventi di insonorizzazione e di isolamento acustico non sono mai stati realizzati dalla ricorrente malgrado l’accordo sostitutivo del procedimento stipulato tra acciaieria e amministrazione nel 1990 contestualmente alla realizzazione dello stabilimento (condizioni 6 e 9 – doc. 16).
7. Deve a questo punto ritenersi infondato anche l’ulteriore profilo di eccesso di potere per sviamento di cui si duole la ricorrente, in quanto il Comune si è avvalso del potere di introdurre le classi acustiche fondandosi su elementi oggettivi ed ispirandosi agli obiettivi di contenimento delle fonti rumorose rispetto alle naturali e legittime esigenze di espansione di un’attività economica già insediate.
8. Con altro motivo la ricorrente censura l’eccesso di potere per carenza di istruttoria in quanto l’amministrazione, per realizzare l’obiettivo di assicurare il necessario decadimento acustico, ha omesso di compiere un’accurata indagine tecnica sui valori limite da rispettare, sulle misure da adottare e sull’ampiezza dello spazio necessario per diminuire i livelli di rumore.
La doglianza è infondata.
9. Già si è dato conto della sufficienza e della congruità dell’iter logico intrapreso dall’amministrazione nell’elaborazione del Piano. Va a questo punto ribadito che l’amministrazione ha compiuto una serie di rilevamenti fonometrici nei punti più critici in periodo diurno e notturno (cfr. relazione tecnica e tabella allegato 9), ed in particolare nelle zone di confine tra le classi IV e V prossime allo stabilimento, ove si sono rilevati valori coerenti con la classificazione intrapresa (cfr. punti 1, 2, 3 e 4), con attenuazione della componente rumorosa proveniente dall’acciaieria. Ad avviso del Collegio l’elaborato 7 “Azzonamento acustico del territorio settore nord” evidenzia la linearità e la congruità della classificazione dalla zona dello stabilimento (ubicato in classe VI) fino all’abitato, prevedendosi una prima limitata “cintura” in classe V, la successiva fascia classe IV di media ampiezza che degrada in III e poi in II nella zona ad elevata concentrazione residenziale.
A proposito dell’ampiezza delle zone la Sezione ha in altra circostanza statuito (sentenza 27/5/2003 n. 751) che un corretto procedimento di azzonamento acustico deve necessariamente muovere dalla considerazione che la qualificazione e il dimensionamento delle zone in cui il territorio viene suddiviso sono condizionati in misura determinante dalla tipologia delle sorgenti sonore presenti nelle zone stesse, dai livelli di rumore prodotti da quelle e quindi anche dallo spazio occorrente per garantirne un adeguato abbattimento, in quanto la diminuzione dei livelli di rumore – pur se agevolata ed accentuata dall’eventuale installazione di strumenti idonei a tale scopo – interviene progressivamente in relazione alla distanza dalla fonte delle emissioni: risulta quindi irragionevole un azzonamento che preveda la contiguità di aree aventi classificazioni non progressive, quantomeno nel caso in cui le aree nelle quali sono consentiti più elevati livelli di rumorosità non sono dimensionate in modo da assicurare un effettivo e consistente abbattimento degli stessi al confine.
10. Non sussiste neppure violazione del principio di proporzionalità in quanto ad avviso della ricorrente il Comune doveva individuare un’area intermedia di dimensioni tali da limitare al minimo il sacrificio da imporre all’impresa.
Il Comune ha dato adeguatamente conto delle indagini tecniche compiute per raggiungere la soluzione pianificatoria ritenuta più congrua e congegnale, mentre parte ricorrente ha apoditticamente affermato che l’amministrazione non ha ricercato soluzioni diverse per rispettare il divieto di salto di classe, senza tuttavia fornire concreti suggerimenti alternativi al riguardo.
La Sezione ha peraltro già osservato, in una controversia che riguardava la possibilità di modificare le zonizzazioni precedenti, che in materia la tutela dell’affidamento è necessariamente ridotta, in quanto gli interessi protetti dalla normativa contro l’inquinamento acustico, desumibili dall’art. 2 comma 1 lett. a) della legge 447/1995 – ossia tutela del riposo e della salute, conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno – non sono recessivi rispetto alle attività economiche, ma al contrario il loro contenuto si espande per effetto delle innovazioni tecnico-scientifiche sopravvenute in grado di definire e misurare più esattamente il disturbo provocato dalle fonti di rumore. L’esigenza di salvaguardare le attività economiche già insediate sul territorio non può quindi impedire modifiche più restrittive alla zonizzazione acustica, ma è un elemento da tenere in considerazione (in particolare quando i gestori abbiano eseguito degli interventi di mitigazione) per graduare in concreto le misure di bonifica (cfr. sentenza Sezione 16/10/2007 n. 907).
E’ infine opportuno richiamare gli impegni assunti nella convenzione urbanistica recentemente stipulata, i quali appaiono senz’altro attenuare la lesività delle disposizioni impugnate, dato che la Società deve realizzare una serie di opere di mitigazione dell’impatto acustico ed adottare accorgimenti per limitare i rumori nelle ore notturne, quando la differenza dei livelli acustici tra classe VI e V riguarda proprio, ed unicamente, i decibel ammessi nel periodo notturno dalle 22 alle 6.
11. Infondata è infine l’ultima censura di violazione di legge e dei criteri generali, in quanto l’amministrazione non avrebbe tenuto conto delle esigenze di congruenza ed uniformità con la classificazione effettuata dai Comuni limitrofi. Risulta dagli atti prodotti in giudizio che le esigenze di coordinamento con i Comuni limitrofi sono state esaminate ed attentamente vagliate (cfr. relazione al Piano), in particolar modo con riferimento al Comune di Cremona ed ai parametri di classificazione da esso adottati nei confronti dell’acciaieria.
In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia – definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la Società ricorrente a corrispondere all’amministrazione resistente la somma di € 3.950 a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad oneri di legge.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 06/03/2008 con l'intervento dei signori:
Sergio Conti, Presidente
Mario Mosconi, Consigliere
Stefano Tenca, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO