TAR Lombardia (BS) Sez. II n.1585  17 novembre 2011
Rumore. Adozione di ordinanza contingibile e urgente

In presenza di un fenomeno d'inquinamento acustico, anche se non coinvolgente l'intera collettività, ma solo alcuni cittadini, e in assenza di una norma di legge che preveda un potere di intervento amministrativo ordinario, che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti, legittimamente il Comune interviene a tutela della salute pubblica mediante l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente, configurandosi la medesima come strumento costituente espressione della potestà regolatoria, spettante ai Comuni, di conformare l'attività privata al rispetto dei limiti di emissione/immissione acustica nell'ambito del territorio comunale

N. 01585/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00760/2003 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 760 del 2003, proposto da:
Luca Marastoni, rappresentato e difeso dagli avv.ti Irene Imperadori e Nicola Buffoli, con domicilio eletto presso Irene Imperadori in Brescia, via Moretto, 42;

contro

Comune di Roverbella, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Arria, con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3;
A.R.P.A. della Regione Lombardia - Dip. di Mantova, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto attiene al ricorso principale:

- dell’ordinanza n. 49/03, prot. n. 7384/2003, notificata il 2 luglio 2003, avente ad oggetto l’ordine di “inibizione parziale dell’attività di deposito, annesso all’attività di autotrasporto per conto terzi e sito presso la sede, nel periodo notturno dalle ore 22.00 alle ore 7.00, consentendo in tali orari solo la sosta e non la movimentazione degli autocarri”;

- di ogni atto antecedente e successivo comunque connesso, noto od ignoto al ricorrente, ed in particolare l’atto dell’ARPA del 26 novembre 2002, prot. n. 6544;

per quanto attiene al ricorso per motivi aggiunti:

- del provvedimento prot. n. 7385/03 del 26 giugno 2003, conosciuto l’8 luglio 2003.

 

Visti il ricorso introduttivo, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roverbella;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2011 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il ricorso introduttivo ha ad oggetto il provvedimento con cui il Comune di Roverbella ha ordinato l’“inibizione parziale dell’attività di deposito, annesso all’attività di autotrasporto per conto terzi e sito presso la sede, nel periodo notturno dalle ore 22.00 alle ore 7.00, consentendo in tali orari solo la sosta e non la movimentazione degli autocarri”. Tale provvedimento sarebbe stato adottato sulla scorta del provvedimento con cui l’ARPA di Mantova ha affermato la persistenza della situazione di incompatibilità ambientale, quantomeno nel periodo notturno, già evidenziata in una precedente indagine.

Ritenendo illegittimi tali atti, il sig. Marastoni li ha impugnati, deducendo:

1. violazione e falsa applicazione del d. lgs. 267/00, a causa della mancanza dei presupposti del provvedimento e/o dello sviamento dalla causa tipica rispetto al provvedimento contingibile ed urgente adottato nel caso di specie, in particolare per quanto attiene al profilo del danno e del pericolo. Ciò, in particolare, tenuto conto che dall’accertamento dell’ARPA sarebbero trascorsi più di due anni, nel corso dei quali il deposito dei mezzi è anche stato trasferito dal civico 3 al civico 5, di via Matteotti: circostanza questa che non risulta essere stata in alcun modo valutata in sede istruttoria;

2. violazione e falsa applicazione della legge 26 ottobre 1997, n. 447, del DPCM 14 novembre 1997 ed eccesso di potere. Nel provvedimento impugnato non si sarebbe tenuto conto del fatto che, rispetto all’accertamento dell’ARPA del 2001, ed a seguito dei conseguenti provvedimenti adottati, il deposito dei mezzi di proprietà del ricorrente è stato trasferito in parte al n. civico 5 della stessa via Matteotti ed in parte in via Capezzagna Sorta, 45, come scritto nella relazione tecnica di valutazione di impatto acustico depositata presso il Comune in data 18 luglio 2001. L’atto sarebbe stato, quindi, adottato in ragione di una situazione di fatto inesistente;

3. carenza di motivazione derivante dal fatto che l’attività del ricorrente è stata considerata inquinante sul piano acustico, facendo riferimento ad un luogo in cui la stessa non svolge la contestata attività di deposito dei mezzi.

In ragione di quanto dedotto le istanze cautelari (prima monocratica e poi collegiale) sono state accolte con decreto presidenziale 531/03 del 9 luglio 2003 e con ordinanza n. 585/03 del 24 luglio 2003.

Successivamente è stato depositato un ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento adottato dal Comune nelle more della notifica del ricorso, con cui è stato concesso il nulla osta all’esercizio dell’attività di deposito e sosta degli autotreni al nr. civico 5 di via Matteotti limitatamente all’orario dalle 7 alle 22, limitando l’attività al di fuori di tale orario alla mera sosta.

Avverso tale provvedimento sono stati dedotti:

1.1. violazione e falsa applicazione della legge 26 ottobre 1997, n. 447, del DPCM 14 novembre 1997 ed eccesso di potere, in quanto la nota dell’ARPA del 30 settembre 2002, n. 4325 – sul cui contenuto si fonda il provvedimento impugnato - ravviserebbe l’inquinamento acustico sulla scorta di dati rilevati prima del trasferimento del deposito in parte presso il nr. civico 5 ed in parte in via Capezzagna Sorta, 45;

1.2. carenza di motivazione, proprio in ragione della mancata considerazione delle mutate condizioni di fatto, così come rappresentate da parte ricorrente.

Ancora una volta l’istanza cautelare di parte ricorrente ha trovato positivo apprezzamento.

Il 5 aprile 2011 il Comune ha depositato due note in cui il sig. Marastoni dà atto di aver trasferito il proprio deposito di automezzi in via Fontane, 13.

Parte ricorrente ha, quindi, depositato una memoria conclusionale nella quale ha trascritto integralmente quanto già dedotto nel ricorso, salvo precisare che, come risultante dai documenti sopra indicati, il deposito dei mezzi è stato, medio tempore, trasferito in un luogo diverso da quello che è la sede legale dell’impresa.

Il Comune, nell’affermare la legittimità del proprio operato, ispirato al rispetto delle indicazioni fornite dall’ARPA e alla tutela dei cittadini che subiscono la presenza dell’impresa ha altresì precisato che, nonostante la comunicazione dell’avvenuto trasferimento del deposito dei mezzi in altro loco, il ricorrente non avrebbe provveduto agli adempimenti necessari per rendere definitivo tale trasferimento e, quindi, disporre la revoca dei provvedimenti impugnati.

In ogni caso non vi sarebbe più interesse alla pronuncia, in quanto, essendo stati trasferiti i mezzi, se tale trasferimento deve ritenersi permanente, i provvedimenti impugnati sarebbero tamquam non esset.

A tali considerazioni ha replicato il ricorrente, evidenziando come permanga il proprio interesse alla pronuncia, atteso che non solo presso la propria sede legale si trova il distributore di carburanti e quindi vi è un interesse al libero accesso a tale area, ma vi è anche un interesse alla libera sosta in tale area, che è chiusa, per una maggiore garanzia di eventuali mezzi già carichi.

Infine, con una propria memoria di replica, il Comune è entrato nel merito della sussistenza dei presupposti legittimanti l’esercizio del potere censurato da parte ricorrente, in un’ottica di tutela della salute dei cittadini.

Alla pubblica udienza del 18 maggio 2011 la spedizione in decisione è stata rinviata in ragione di trattative in corso tra le parti, ma alla successiva udienza pubblica del 3 novembre 2011, preso atto che le stesse non sono andate a buon fine, la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene, in via preliminare, che non possa essere condivisa l’eccezione in rito secondo cui il trasferimento degli automezzi in altro loco, diverso dalla via Matteotti in cui si trova la sede legale, abbia fatto venire meno l’interesse concreto ed attuale del ricorrente alla pronuncia, atteso che la limitazione all’uso riguarda comunque un’area di proprietà del ricorrente, presso la quale si trova la sede dell’impresa, nonché il distributore di carburante a servizio della stessa. Non si può quindi escludere a priori che permanga l’interesse di parte ricorrente a vedere caducato il provvedimento limitativo dell’utilizzazione della stessa in determinate fasce orarie.

Ciò premesso, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile: il provvedimento con esso impugnato , infatti, aveva ad oggetto il sito di via Matteotti n. 3. La sede dell’impresa, però, è stata trasferita al civico n. 5, l’utilizzo degli spazi corrispondenti al quale è stato regolamentato con un nuovo provvedimento, impugnato con ricorso per motivi aggiunti. Allo stato attuale, quindi, il provvedimento lesivo, in quanto contenente limitazioni all’uso degli spazi della sede legale, è rappresentato dal provvedimento prot. n. 7385/03 e non più dall’ordinanza n. 49 del 2003.

Per affrontare correttamente il merito della questione che ha ad oggetto tale provvedimento, peraltro, appare opportuno ricordare l’orientamento della giurisprudenza secondo cui: “In presenza di un fenomeno d'inquinamento acustico, anche se non coinvolgente l'intera collettività, ma solo alcuni cittadini, e in assenza di una norma di legge che preveda un potere di intervento amministrativo ordinario, che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti, legittimamente il Comune interviene a tutela della salute pubblica mediante l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente, configurandosi la medesima come strumento costituente espressione della potestà regolatoria, spettante ai Comuni, di conformare l'attività privata al rispetto dei limiti di emissione/immissione acustica nell'ambito del territorio comunale” (così T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 22 ottobre 2010 , n. 492 e nel medesimo senso anche TAR Toscana, II, 16 giugno 2010, n. 1930; TAR Lombardia, Brescia, 2 novembre 2009, n. 1814; Milano, IV, 2 aprile 2008, n. 715; TAR Piemonte, I, 2 marzo 2009, n. 199; TAR Lazio, II, 26 giugno 2002, n. 5904).

Accertato il superamento dei limiti fissati per le immissioni acustiche, quindi, il Sindaco ben può, in linea di principio, fare ricorso allo strumento straordinario dell’ordinanza contingibile ed urgente, perseguendo l’obiettivo del contemperamento dei contrapposti interessi in gioco.

Nel caso in esame, pero, può, in concreto, trovare positivo apprezzamento il ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto il nulla osta relativo all’esercizio dell’attività di deposito e sosta degli autotreni al nr. civico 5 di via Matteotti con orario dalle 7 alle 22, limitando l’attività al di fuori di tale orario alla mera sosta.

In effetti quest’ultimo provvedimento non appare supportato dal parere dell’ARPA richiamato, che aveva ad oggetto gli effetti inquinanti dell’accensione e movimentazione dei mezzi pesanti rilevati in corrispondenza dell’abitazione del sig. Piacenza e non ha mai analizzato, invece, le immissioni provenienti dalla nuova utilizzazione del sito di cui al numero civico n. 5 di via Matteotti. Se, quindi, risulta accertato che l’accensione e il riscaldamento dei motori in corrispondenza del civico n. 3 causa un inquinamento acustico tale da giustificare la preclusione di tale sede nelle ore comprese tra le 22 e le 7 del mattino successivo, non altrettanto può dirsi con riferimento al diverso sito collocato al nr. civico 5, gli effetti dell’utilizzo del quale non risulta agli atti abbiano mai formato oggetto di specifico accertamento.

Ne discende che il provvedimento impugnato con ricorso per motivi aggiunti non risulta essere supportato da adeguati presupposti di fatto, non essendo a tal fine sufficiente l’affermazione dell’esistenza di aspetti critici di compatibilità dell’attività con la zona di insediamento, né da un’adeguata motivazione che, proprio in ragione di ciò, ma anche delle esigenze connesse all’esistenza e alla necessità di esercitare un’attività economica avrebbe dovuto dare conto di un’ampia istruttoria volta alla comparazione delle contrapposte esigenze, di cui non esiste traccia nel provvedimento impugnato.

Le spese possono trovare parziale compensazione tra le parti in causa, attesa la soccombenza virtuale in relazione al ricorso introduttivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;

- accoglie il ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla il nullaosta con esso impugnato;

- dispone la parziale compensazione delle spese del giudizio e condanna, perciò, il Comune al pagamento, a favore del ricorrente, della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad IVA, C.P.A. e rimborso forfetario delle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Mauro Pedron, Presidente FF

Stefano Tenca, Consigliere

Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/11/2011