TAR Toscana Sez. II n.1488 del 18 ottobre 2011
Rumore.Piani comunali di classificazione acustica

In materia di impugnazione dei piani comunali di classificazione acustica la delibera assunta sull’osservazioni presentate avverso il piano acustico è qualificato come atto endoprocedimetale privo di autonomi effetti lesivi e quindi non autonomamente impugnabile. Quindi gli unici atti autonomamente impugnabili, in relazione alle diverse fasi procedimentali e alla disciplina pianificatoria riconducibile agli stessi, sono la delibera di adozione del piano di classificazione acustica e quella di approvazione dello stesso.

N. 01488/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00442/2005 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 442 del 2005, proposto da:
Mereu Anna Lucia, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Benussi, con domicilio eletto presso Domenico Benussi in Firenze, piazza dell'Indipendenza 10;

contro

Comune di Campi Bisenzio, rappresentato e difeso dall'avv. Anton Ugo Serra, con domicilio eletto presso Anton Ugo Serra in Firenze, via Maggio N. 30;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio comunale, n. 111 del 22 luglio 2004, recante approvazione del Piano comunale di classificazione acustica, nella parte relativa alle previsioni sulle aree denominate "parco di Villa Montalvo";

di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, tra cui la deliberazione consiliare n. 18 del 26 febbraio 2004, di adozione del medesimo piano;

la relazione dell'ufficio ambiente, in data 7 luglio 2004, contenente l'esame delle osservazioni presentate dalla ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Campi Bisenzio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2011 il dott. Maurizio Nicolosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1) Con atto notificato in data 11 marzo 2005 e depositato in data 21 marzo 2005, la nominata ricorrente ha impugnato le delibere di adozione del piano acustico comunale e di reiezione dell’osservazione dalla stessa proposta avverso la classificazione acustica stabilita per l’area territoriale ove è ubicata la propri casa di residenza.

La ricorrente espone di essere comproprietaria insieme ad altri familiari di un immobile ricadente in una più ampia località denominata “Parco di Villa Montalvo” in comune di Campi Bisenzio che in base al P.R.G. vigente è destinata ad aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e per impianti sportivi all’aperto.

Nell’area del parco si svolgono in periodo estivo diverse manifestazioni all’aperto che procurano, a detta della ricorrente, intollerabili immissioni sonore specie durante lo svolgimento di concerti di musica dal vivo.

In occasione dell’adozione del piano comunale di classificazione acustica, la ricorrente presentava una propria osservazione, affidata a una articolata nota, nella quale contestava la previsione della suddivisione dell’are del parco in due zone IV e III chiedendo l’inserimento della zona in classe I o in ipotesi di una sottozona ulteriore per la casa e il terreno della esponente. Tale osservazione veniva respinta con l’impugnata delibera n. 111 del 2004.

Il ricorso è affidato a due articolati motivi nei quali parte ricorrente contesta, richiamando sostanzialmente il contenuto della propria osservazione presentata avverso la previsione di classificazione acustica per l’area considerata, le argomentazioni poste dal comune a fondamento del respingimento dell’osservazione stessa. Lamenta in particolare l’artificiosa inclusione di due opifici industriali allo scopo di innalzare la classe acustica senza considerare la presenza di aree a vocazione diversa e l’eccessivo scollamento fra il piano di classificazione acustica e le previsioni dello strumento urbanistico allora vigente, ritenendo non valutabili le previsioni del piano strutturale in itinere.

Si è costituito il comune di Campi Bisenzio che ha eccepito l’irricevibilità del ricorso rispetto alla pubblicazione della delibera 111 del 2004 e comunque la sua improcedibilità per la mancata impugnazione della delibera consiliare n. 172 del 29.11.2004 di approvazione definitiva del piano di classificazione acustica.

Nel merito, rilevando l’inammissibilità dei motivi in quanto rinvianti al contenuto degli argomenti dell’osservazione non integralmente riproposti e afferenti a scelte discrezionali dell’Amministrazione, la difesa del comune ha sostenuto l’infondatezza delle censure dedotte.

Con propria memoria la ricorrente ha replicato alle eccezioni di parte resistente.

All’udienza pubblica del 6 ottobre 2011 le parti sono state invitate ai sensi dell’art. 73, 3° comma, c.p.a., dandosene atto nel verbale di udienza, a trattare il profilo di tardività del ricorso con riguardo all’impugnazione della delibera di adozione del piano di classificazione acustica e dopo la discussione il ricorso è passato in decisione.

2) Il Collegio deve esaminare, per la loro priorità, le eccezioni di tardività e improcedibilità (rectius inammissibilità, essendo la delibera 172 del 1994 già esistente alla data di proposizione del ricorso) frapposte dalla difesa dell’Amministrazione resistente alle quali è anche da collegare il diverso profilo di tardività oggetto della discussione sollecitata in udienza in applicazione dell’art. 73, comma 3, del c.p.a..

La ricorrente ha controdedotto alle eccezioni sostenendo che l’impugnazione sarebbe tempestiva rispetto alla pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.T. e che sarebbe irrilevante la mancata impugnazione della delibera di approvazione del piano, in quanto non modificato esso rispetto alla delibera di adozione nella parte oggetto di controversia e soggetto comunque a caducazione per effetto dell’annullamento del medesimo atto di adozione.

Le controdeduzioni della ricorrente non sono, tuttavia, idonee ad avviso del Collegio a superare le sopra evidenziate eccezioni di rito, che sono da ritenere quindi fondate nei sensi qui esposti.

Occorre innanzi tutto ricordare che in materia di impugnazione dei piani comunali di classificazione acustica trovano applicazione i principi affermati in giurisprudenza per l’impugnativa degli atti di pianificazione del territorio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV^, 31.12.2009 n. 9301; T.A.R. Toscana, sez. II^, 4.5.2011 n. 776). In base a tali principi, la delibera assunta sull’osservazioni presentate avverso il piano acustico (nella specie la delibera consiliare n. 111 del 2004) è qualificato come atto endoprocedimetale privo di autonomi effetti lesivi e quindi non autonomamente impugnabile (cfr. T.A.R. Lombardia, sez. II, 15.12.2009 n. 5336; T.A.R. Lazio, Sez. II^, 2.4.2008 n. 2807; Cons. Stato, Sez. IV^, 31.5.2003 n. 3041). Quindi gli unici atti autonomamente impugnabili, in relazione alle diverse fasi procedimentali e alla disciplina pianificatoria riconducibile agli stessi, sono la delibera di adozione del piano di classificazione acustica e quella di approvazione dello stesso.

Ora, quanto alla delibera di adozione del piano, essa è stata impugnata tardivamente rispetto alla piena conoscenza del suo contenuto avutane dalla ricorrente quanto meno alla data di presentazione delle proprie osservazioni (24 maggio 2004), essendo stato invece notificato il ricorso l’11 marzo 2005, non rimettendo nei termini la ricorrente la successiva pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso di approvazione definitiva del piano stesso. Se è vero, infatti, che secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente (formatasi sulla fondamentale decisione n. 1 del 9.3.1983 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato), l’impugnativa di tale atto è facoltativa, tuttavia, ove il privato intenda avvalersi di tale facoltà ha l’onere di esercitarla nei termini perentori previsti dalla legge. Sul principio può richiamarsi la più recente sentenza 13.1.2010 n. 50 della IV^ Sezione del Consiglio di Stato che ha osservato “che dal punto di vista processuale la delibera di adozione del piano regolatore generale può formare oggetto di immediata impugnazione quando ad essa consegua la eliminazione o la limitazione dello jus aedificandi, ovvero delle prescrizioni vincolistiche, ma ciò non costituisce un onere ma una semplice facoltà, con la conseguenza che il suo mancato esercizio non comporta alcuna preclusione circa l'impugnazione della successiva approvazione del piano.

Il piano regolatore è atto complesso, composto da due atti distinti, l'atto di adozione e l'atto di approvazione.

La mancata impugnazione del secondo non comporta necessariamente cessazione di interesse al ricorso presentato contro il primo, a meno che l'approvazione non comporti modifiche delle prescrizioni e previsioni impugnate (così, per esempio, Consiglio di Stato, IV, 6 maggio 2003, n. 2386).”

Relativamente, invece, alla delibera di approvazione del piano di classificazione acustica (n. 172 del 29.11.2004), essa costituisce il provvedimento terminale conclusivo del procedimento di approvazione del piano stesso, acquistando esso la sua efficacia, in base al comma 5 dell’art. 5 della l.r. n. 89 del 1998, dalla data di pubblicazione dell’avviso di approvazione sul B.U.R.T.. Tuttavia la delibera consiliare n. 172 del 2004, pur chiaramente indicata sul B.U.R.T. non è stata impugnata con il ricorso e ciò trova conferma (contrariamente a quanto asserito dalla difesa della ricorrente all’udienza pubblica) nelle stesse controdeduzioni di parte ricorrente nelle quali si annette valenza lesiva esclusiva alla delibera 111 del 2004 e alla presupposta delibera n. 18 del 2004 di adozione del piano, non avendo la delibera di approvazione modificato - in parte qua - la classificazione acustica dell’area della ricorrente rispetto alla delibera di adozione. Della delibera 172 del 2004 non c’è, del resto, alcun accenno - neppure indiretto - nell’atto introduttivo del giudizio e il Collegio non può che limitare la propria pronuncia di annullamento, per non andare “ultra petita”, agli atti espressamente e puntualmente indicati nell’atto di ricorso.

Né vale sostenere, come ha insistito anche in udienza il difensore della ricorrente, che non avendo la delibera di approvazione del piano alcuna lesività autonoma rispetto a quella di adozione, per non avere la prima modificato - in parte qua - la classificazione acustica data dalla delibera di adozione all’area ove è ricompreso il terreno della ricorrente, gli effetti lesivi del piano stesso sarebbero riconducibili esclusivamente a quest’ultima al momento in cui con la pubblicazione sul B.U.R.T. il piano medesimo acquista efficacia, potendo quindi esplicare l’annullamento di questo l’effetto caducatorio indicato dalla giurisprudenza.

E’, infatti, sufficiente replicare che, a parte il disposto del comma 5 dell’art. 5 della l.r. n. 89 del 1998 che annette l’efficacia del piano di classificazione acustica alla pubblicazione dello delibera approvativa sul B.U.R.T., secondo la giurisprudenza sopra richiamata (Ad. Pl. 1/1983 e IV^ Sez. 50/2010) si imponeva comunque, proprio per la tardiva impugnazione della delibera di adozione, l’impugnazione della (sopravvenuta) delibera di approvazione n. 172 del 2004 anche con riferimento al contenuto delle motivazioni della delibera n. 11 del 2004 di rigetto delle osservazioni (le uniche presentate) dalla ricorrente, l’impugnativa della quale solo sull’atto conclusivo del procedimento (e non su quello di adozione non tempestivamente impugnato) avrebbe potuto trovare giuridico supporto anche ai fini del consolidamento degli effetti lesivi lamentati dalla ricorrente medesima. Donde la carenza di interesse alla sua impugnazione non derivando dall’annullamento della stessa alcuna utilità alla parte ricorrente.

Inammissibile, in ultimo, è anche l’impugnazione della relazione dell’Ufficio ambiente del 7.7. 2004 che è un atto interno al procedimento del tutto privo di autonomi effetti giuridici.

In conclusione, il ricorso è irricevibile quanto alla delibera n. 18 del 2004 e inammissibile quanto alla delibera n. 111 del 2004 e alla relazione del 7.7.2004, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e per il resto inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del comune di Campi Bisenzio, delle spese di giudizio che liquida in euro 3000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente, Estensore

Bernardo Massari, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario





IL PRESIDENTE, ESTENSORE











DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/10/2011