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T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I, 24 Gennaio 2006, Sentenza n. 488
 Inquinamento acustico - Potere di ordinanza
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 REPUBBLICA ITALIANA
 
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 
 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - SEZIONE DI LECCE
 
 PRIMA SEZIONE
 
 
 
 N. 488/2006 Reg. Dec.
 N. 1587 Reg. Ric.
 
 ANNO 2004
 
 
 Composto dai Signori Magistrati:
 
 
 
 Aldo Ravalli Presidente
 Enrico d’Arpe Componente est.
 Carlo Dibello Componente
 
 ha pronunciato la seguente
 
 
 SENTENZA
 
 
 
 sul ricorso n° 1587/2004 presentato dalla Sig.ra Daniele Vincenza Maria,  rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Serafino, presso il cui Studio in  Lecce, Via Achille De Lucrezi n° 5, è elettivamente domiciliata,
 
 
 contro
 
 
 il Comune di Castrignano del Capo, in persona del Sindaco pro-tempore, non  costituito in giudizio;
 
 
 e nei confronti
 del Sig. Macchiaverna Alfredo, controinteressato, non costituito in giudizio;
 
 
 per l'annullamento
 - dell’ordinanza (“per il superamento dei limiti di rumore”) n° 14 del 23 Luglio  2004 del Sindaco del Comune di Castrignano del Capo, con la quale è stato  ingiunto alla ricorrente, nella qualità di titolare dell’esercizio Disco Bar  “Cayo Loco” nel fondo ubicato in Marina di Leuca sulla litoranea Leuca-Gallipoli,  di adottare con effetto immediato tutti gli accorgimenti necessari a limitare le  emissioni rumorose con particolare riguardo alle aree confinanti con le  abitazioni, di predisporre e trasmettere al Comune ed all’A.R.P.A. entro 10 gg.  un piano di bonifica redatto da un tecnico competente in acustica ambientale e  comunque di eseguire entro 20 gg. tutti gli interventi tecnici necessari a  ricondurre le emissioni acustiche nei limiti di legge, di effettuare medio  tempore la chiusura serale del Disco Bar alle ore 1.00, con decorrenza dalla  data di notifica e fino all’avvenuta realizzazione delle opere necessarie alla  mitigazione acustica;
 - di ogni altro atto presupposto e consequenziale.
 
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
 
 Visti i motivi aggiunti, ex art. 1 Legge n° 205/2000, notificati in data 27  Agosto 2004;
 
 
 Vista la memoria difensiva prodotta dalla parte ricorrente a sostegno delle  proprie difese;
 
 
 Visti gli atti tutti della causa;
 
 
 Designato alla pubblica udienza dell’11 Gennaio 2006 il Relatore Cons. Dr.  Enrico d'Arpe; e udito, altresì, l'Avv. Giorgio Serafino per la ricorrente;
 
 
 Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
 
 FATTO
 
 
 La ricorrente – titolare dell’esercizio (munito di licenza per trattenimenti  danzanti all’aperto, capienza massima 450 persone) Disco Bar “Cayo Loco”,  situato lungo la strada litoranea Leuca-Gallipoli, località “Sarchiello” –  impugna l’ordinanza (“per il superamento dei limiti di rumore”) n° 14 del 23  Luglio 2004 del Sindaco del Comune di Castrignano del Capo (notificata in pari  data), con la quale le è stato ingiunto di adottare con effetto immediato tutti  gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose con particolare  riguardo alle aree confinanti con le abitazioni, di predisporre e trasmettere al  Comune ed all’A.R.P.A. entro 10 gg. un piano di bonifica redatto da un tecnico  competente in acustica ambientale e comunque di eseguire entro 20 gg. tutti gli  interventi tecnici necessari a ricondurre le emissioni acustiche nei limiti di  legge, di effettuare medio tempore la chiusura serale del Disco Bar alle ore  1.00, con decorrenza dalla data di notifica e fino all’avvenuta realizzazione  delle opere necessarie alla mitigazione acustica.
 
 
 A sostegno dell’impugnazione interposta ha formulato i seguenti motivi di  ricorso.
 
 
 1) Violazione di legge per inosservanza degli artt. 7, 8, 9 e 10 della Legge 7  Agosto 1990 n° 241.
 
 
 2) Violazione di legge per inosservanza dell’art. 3 della Legge n° 241/1990.
 
 
 3) Violazione di legge per erronea ed infondata applicazione degli artt. 9 Legge  n° 447/1995 e 50 quinto comma Decreto Legislativo n° 267/2000.
 
 
 4) Violazione di legge per indeterminatezza delle prescrizioni imposte per il  contenimento delle emissioni sonore.
 
 
 5) Eccesso di potere per inesatta rappresentazione della realtà presupposta.
 
 
 6) Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla funzione ordinaria  del tipo di provvedimento.
 
 
 Con atto notificato alle controparti in data 27 Agosto 2004, la ricorrente ha  altresì impugnato, ai sensi dell’art.1 della Legge n° 205/2000, la successiva  ordinanza del Sindaco di Castrignano del Capo (di sospensione dell’attività per  inquinamento acustico) n° 19 del 23 Agosto 2004, con cui è stata disposta la  sospensione dell’attività di “Disco Bar” fino all’avvenuto adeguamento ai limiti  di emissione sonora fissati dalla legge, proponendo i seguenti motivi aggiunti.
 
 
 A) Violazione di legge per inosservanza degli artt. 7, 8, 9 e 10 della Legge 7  Agosto 1990 n° 241.
 
 
 B) Violazione di legge per inosservanza dell’art. 3 della Legge n° 241/1990.
 
 
 C) Violazione di legge per erronea ed infondata applicazione dell’art. 9 della  Legge n° 447/1995.
 
 
 D) Violazione di legge per indeterminatezza delle prescrizioni imposte per il  contenimento delle emissioni sonore.
 
 
 E) Eccesso di potere per inesatta rappresentazione della realtà presupposta.
 
 
 F) Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla funzione ordinaria  del tipo di provvedimento.
 
 
 Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto delle domande  azionate, la ricorrente concludeva chiedendo l’annullamento di tutti i  provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e con i motivi  aggiunti.
 
 
 Non si sono costituiti in giudizio il Comune di Castrignano del Capo ed il  controinteressato intimato.
 
 
 La ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione  dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata abbinata al merito nella  Camera di Consiglio dell’8 Settembre 2004.
 
 
 Alla pubblica udienza dell’11 Gennaio 2006, su richiesta di parte, la causa è  stata posta in decisione.
 
 
 DIRITTO
 
 
 Come illustrato in narrativa, la ricorrente – titolare dell’esercizio munito di  licenza per trattenimenti danzanti all’aperto denominato Disco Bar “Cayo Loco”  nel fondo ubicato in Marina di Leuca (strada litoranea Leuca-Gallipoli) –  impugna l’ordinanza (“per il superamento dei limiti di rumore”) n° 14 del 23  Luglio 2004 emessa ai sensi dell’art. 9 L. n° 447/1995 dal Sindaco del Comune di  Castrignano del Capo, con la quale le è stato ingiunto di adottare con effetto  immediato tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose con  particolare riguardo alle aree confinanti con le abitazioni, di predisporre e  trasmettere al Comune ed all’A.R.P.A. entro 10 gg. un piano di bonifica redatto  da un tecnico competente in acustica ambientale e comunque di eseguire entro 20  gg. tutti gli interventi tecnici necessari a ricondurre le emissioni acustiche  nei limiti di legge, di effettuare medio tempore la chiusura serale alle ore  1.00. Con motivi aggiunti ex art. 1 L. n° 205/2000 notificati in data 27 Agosto  2004 impugna, altresì, la successiva ordinanza sindacale (di sospensione  dell’attività per inquinamento acustico) n° 19 del 23 Agosto 2004, con cui  (essendosi rivelato insufficiente, a seguito di apposito accertamento  dell’A.R.P.A., il piano di risanamento acustico presentato) è stata disposta ex  art. 9 L. n° 447/1995 la sospensione dell’attività di “Disco Bar” fino  all’avvenuto adeguamento ai limiti di emissione sonora fissati dalla legge, da  dimostrare mediante presentazione al Comune ed all’A.R.P.A. di idonea  documentazione sottoscritta da tecnico competente contenente la descrizione  degli interventi posti in essere e la dichiarazione che gli stessi garantiscono  il rispetto dei limiti di legge.
 
 
 In via preliminare, osserva il Collegio che appare irrilevante accertare se la  ricorrente abbia presentato (nelle more del giudizio) al Comune di Castrignano  del Capo ed all’A.R.P.A. un idoneo piano di bonifica acustica attestante  l’avvenuta esecuzione degli interventi tecnici necessari a ricondurre le  emissioni acustiche provenienti dall’esercizio pubblico denominato Disco Bar  “Cayo Loco” nei limiti di legge, posto che l’eventuale realizzazione di tale  piano non sarebbe comunque sufficiente a determinare l’improcedibilità del  gravame per sopravvenuta carenza di interesse, considerate sia le possibili  (eventuali) implicazioni risarcitorie della controversia, sia soprattutto il  dichiarato (nelle reiterate istanze di “prelievo”) interesse della ricorrente  (anche, ma non solo sul piano morale) alla definizione nel merito della causa  (in vista delle prossime stagioni turistiche estive).
 
 
 Nel merito, l’impugnazione proposta con il ricorso e con i motivi aggiunti è  infondata e va respinta.
 
 
 Il Tribunale, premesso che le contestate ordinanze contingibili ed urgenti nn°  14 e 19/2004 del Sindaco di Castrignano del Capo sono state adottate, ai sensi  dell’art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 (“Legge quadro sull’inquinamento  acustico”), sulla base di appositi accertamenti (espressamente richiamati “per  relationem”) compiuti dal Dipartimento Provinciale di Lecce dell’A.R.P.A. Puglia  (in data 9 Luglio e 17 Agosto 2004) che hanno obiettivamente rilevato che le  emissioni sonore prodotte dagli impianti di riproduzione musicale esistenti  sulla pista da ballo dell’esercizio Disco Bar “Cayo Loco” eccedono (di gran  lunga) il valore limite differenziale notturno di immissione di 3.0 dB (A)  nell’ambiente abitativo del controinteressato Sig. Macchiaverna Alfredo  provocando quindi inquinamento acustico, ritiene che tutte le censure formulate  dalla ricorrente siano prive di pregio giuridico.
 
 
 In primo luogo, appare opportuno rammentare che l’art. 9 primo comma della  menzionata legge quadro sull’inquinamento acustico n° 447 del 1995 dispone che  “Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della  salute pubblica o dell’ambiente il Sindaco …. con provvedimento motivato può  ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di  abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di  determinate attività”.
 
 
 Il Collegio è dell’avviso meditato che la soprariportata norma di legge non  possa essere riduttivamente intesa come una mera (e, quindi, pleonastica)  riproduzione, nell’ambito della normativa di settore in tema di tutela  dall’inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed  urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al  Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia di sanità ed igiene pubblica, ma  che invece la stessa debba essere logicamente e sistematicamente interpretata  nel particolare significato che assume all’interno di una normativa dettata – in  attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall’art.  32 della Costituzione – allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto  al fenomeno dell’inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la  Legge n° 447/1995 (nell’art. 2 primo comma lettera “a”) ha ridefinito il  concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come “l’introduzione di rumore  nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o  disturbo al riposo ed alle attività umane”, sancendo espressamente che esso  concreta (in ogni caso) “un pericolo per la salute umana”.
 
 
 Conseguentemente, l’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed  urgente delineato dall’art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 deve ritenersi  (“normalmente”) consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici  effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino  la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che  quest’ultimo – ontologicamente (per esplicita previsione dell’art. 2 della  stessa L. n° 447/1995) – rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia  che la Legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di  intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato  dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti.
 
 
 In siffatto contesto normativo, l’accertata presenza di un fenomeno di  inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l’intera collettività) appare  sufficiente a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a  tutela della salute pubblica con l’efficace strumento previsto (soltanto)  dall’art. 9 primo comma della più volte citata Legge n° 447/1995.
 
 
 Va aggiunto che, da un lato, la tutela della salute pubblica non presuppone  necessariamente che la situazione di pericolo involga l’intera collettività ben  potendo richiedersi tutela alla P.A. anche ove sia in discussione la salute di  una singola famiglia (o anche di una sola persona) e, dall’altro, che non può  essere certamente reputato ordinario strumento di intervento (sul piano  amministrativo) la facoltà riconosciuta dal Codice Civile al privato interessato  di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria per far cessare le immissioni dannose  che eccedano la normale tollerabilità.
 
 
 In ogni caso, nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, risulta  documentato che le immissioni rumorose provenienti dall’esercizio della  ricorrente sono state denunciate per iscritto al Comune di Castrignano del Capo  (oltre che dal controinteressato Macchiaverna Alfredo) anche da ventotto altri  cittadini residenti nelle vicinanze del Disco Bar “Cayo Loco”.
 
 
 Chiarito ciò, si manifestano come infondate anche le rimanenti doglianze  formulate nel ricorso e nei motivi aggiunti.
 
 
 Si osserva sinteticamente in proposito che: gli elementi di particolare urgenza  (unitamente al c.d. “effetto sorpresa” indispensabile per l’efficacia dei  controlli), che caratterizzano immanentemente l’intero procedimento  amministrativo de quo diretto all’abbattimento delle emissioni rumorose  inquinanti, gli conferiscono quella specialità che giustifica la deroga ai  principi generali in tema di partecipazione previsti dagli artt. 7 e seguenti  della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 (e che comunque, sul piano sostanziale ex art.  21 octies secondo comma della stessa legge, l’eventuale partecipazione al  procedimento della odierna ricorrente non avrebbe potuto in alcun modo influire  sugli esiti dello stesso); le ordinanze impugnate sono adeguatamente motivate  “per relationem” con l’espresso richiamo ai due verbali di rilevamento  d’inquinamento acustico redatti dal Dipartimento Provinciale di Lecce  dell’A.R.P.A. Puglia, in quanto notoriamente l’art. 3 terzo comma della Legge n°  241/1990 non impone la materiale messa a disposizione degli atti richiamti nel  provvedimento finale (essendo sufficiente l’indicazione degli estremi  identificativi dei medesimi atti, che consente all’interessato la possibilità di  richiederne l’accesso); l’allegata indeterminatezza e/o ultroneità delle  prescrizioni di bonifica imposte con le contestate ordinanze sindacali al fine  di ricondurre la rumorosità entro i limiti di legge ed eliminare l’inquinamento  acustico appare in realtà rispondente al dettato dell’art. 9 primo comma della  Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, che prevede la possibilità di ordinare l’utilizzo  di qualunque accorgimento tecnicamente idoneo al contenimento o all’abbattimento  delle emissioni sonore concretanti inquinamento acustico.
 
 
 Richiede, poi, un discorso più approfondito la confutazione della censura  sollevata nei motivi aggiunti, incentrata sull’assunto che il legittimo ricorso  al potere sindacale straordinario di cui all’art. 9 della Legge n° 447/1995,  nell’ipotesi di constatata violazione dei valori limite diffenziali di  immissione (determinati con riferimento alla differenza tra il livello di rumore  ambientale ed il rumore residuo), presupporrebbe che il Comune abbia già dato  compiuta esecuzione agli adempimenti posti a suo carico dall’art. 6 della  medesima legge quadro sull’inquinamento acustico e in primo luogo alla prevista  approvazione del c.d. “piano di zonizzazione” (ossia, alla classificazione del  territorio comunale, con la quale fissare i valori da rispettare a seconda delle  caratteristiche delle zone ivi individuate).
 
 
 Sul punto, il Collegio – pur consapevole dell’esistenza di un consistente  contrario orientamento giurisprudenziale – è convinto che la piena operatività  del criterio dei valori limite differenziali di immissione (peraltro, applicato  correntemente nella prassi delle rilevazioni fonometriche effettuate  dall’A.R.P.A. sull’intero territorio nazionale) anche nei Comuni privi della  “zonizzazione acustica” risponda perfettamente allo spirito della vigente  normativa in tema di inquinamento acustico, oltre che ai principi costituzionali  ed alla ragionevolezza.
 
 
 Infatti, considerato che (mentre i limiti assoluti d’immissione hanno la  finalità primaria di tutelare dall’inquinamento acustico l’ambiente inteso in  senso ampio) i valori limite differenziali, facendo specifico riferimento al  rumore percepito dall’essere umano, mirano precipuamente alla salvaguardia della  salute pubblica e che (già prima dell’entrata in vigore della Legge 26 Ottobre  1995 n° 447 e del conseguente D.P.C.M. 14 Novembre 1997) l’art. 6 del D.P.C.M.  1° Marzo 1991 prevedeva l’applicazione sia di limiti massimi in assoluto (primo  comma) sia di valori limite differenziali per le zone non esclusivamente  industriali (secondo comma), si deve necessariamente concludere che la  disposizione transitoria dettata dall’art. 8 del citato D.P.C.M. 14 Novembre  1997 (che testualmente si limita soltanto a prevedere l’applicazione – sino  all’avvenuta zonizzazione di cui all’art. 6 lettera “a” della Legge n° 447/1995  – dei limiti assoluti di accettabilità di immissione sonora previsti dal primo  comma dell’art. 6 del predetto D.P.C.M. 1° Marzo 1991) non può essere  correttamente interpretata (tenuto conto delle finalità di forte tutela del bene  salute complessivamente perseguite dalla Legge quadro sull’inquinamento acustico  e dalla normativa regolamentare di attuazione del 1997) nel significato  (peraltro clamorosamente contrastante con l’art. 32 della Carta Costituzionale)  di escludere del tutto l’operatività del criterio dei valori limite  differenziali d’immissione (contemplato dall’art. 4 del D.P.C.M. 14 Novembre  1997 e, come detto, già fissato dal secondo comma dell’art. 6 del D.P.C.M. 1°  Marzo 1991), nel territorio di quei Comuni che non abbiano ancora provveduto  all’approvazione del c.d. piano di zonizzazione acustica.
 
 
 Per le ragioni sopra illustrate il ricorso (compresi i motivi aggiunti) deve  essere respinto.
 
 
 Nulla sulle spese processuali, poiché le parti intimate non si sono costituite  in giudizio.
 
 
 P.Q.M.
 
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima Sezione di Lecce –  definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge  (compresi i motivi aggiunti).
 
 
 Nulla sulle spese.
 
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
 
 
 Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio dell’11 Gennaio 2006.
                    



