TAR Lombardia (MI), Sez. IV, n. 243, del 23 gennaio 2014
Rumore.Illegittimità rilievi ARPA in giorni diversi del rumore ambientale provocato dalla discoteca e del rumore residuo
E’ illegittimo il provvedimento dell’amministrazione comunale che ha inibito l'esercizio dell’attività di discoteca ed ha imposto interventi di bonifica entro un termine perentorio, sulla base del superamento dei limiti differenziali d’inquinamento acustico accertato dall’ARPA, che non avrebbe rilevato contemporaneamente e contestualmente il rumore ambientale provocato dalla discoteca e il rumore residuo dell’ambiente circostante, ma avrebbe effettuato i rilievi relativi ai due valori in giorni ed in orari diversi, rendendo, quindi, impossibile conoscere il reale livello differenziale e, di conseguenza, il superamento o meno dei limiti imposti dalla legge. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00243/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01460/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1460 del 2012, proposto da:
Roboris S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Chiara Eleonora Magnani e Giovanni Tranchida, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, via Durini, 4;
contro
Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Salvatore Ammendola, Marco Dal Toso, Salvatore Pezzulo e Anna Maria Moramarco, domiciliato in Milano, via Andreani n. 10;
A.R.P.A. - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente per la Lombardia - dipartimento di Milano;
nei confronti di
Angela Maria Gentile;
per l'annullamento
della comunicazione di avvio del procedimento e contestazione ex art.14 Legge 689/81, Verbale 15/12-PG 215192/12, emessa dal Comune di Milano, Settore Politiche Ambientali, Servizio Pubblica Utilità e Qualità Ambientale, Ufficio Agenti Fisici, in data 26.3.2012 e notificata in data 6.4.2012 (doc.2);
del rapporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.PA) della Lombardia, Dipartimento di Milano, del 21.3.2012 -P.G. 206.345/2012 del 22.3.2012 notificato unitamente alla predetta comunicazione di avvio di procedimento amministrativo in data 6.4.2012 (doc.3);
del provvedimento PG 287859/2012 emesso dal Comune di Milano, Settore Politiche Ambientali, Servizio Pubblica Utilità e Qualità Ambientale, Ufficio Agenti Fisici, del 27.04.2012, nella parte in cui impone alla ricorrente entro il termine perentorio del 31.08.2012 di ultimare gli interventi di bonifica, nonché nella parte in cui inibisce l'attività della ricorrente a far data dal 12.6.2012 (doc.4);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2014 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso la società istante, che gestisce la discoteca “Lime Light” ubicata nel comune di Milano alla via Castelbarco 11/13, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale l’amministrazione comunale, su segnalazione di una cittadina residente al civico n. 17 della medesima via e sulla base del superamento dei limiti differenziali di inquinamento acustico accertato dall’ARPA, ha inibito l'esercizio dell’attività a far data dal 12.6.2012 ed ha imposto alla ricorrente di ultimare gli interventi di bonifica entro il termine perentorio del 31.08.2012.
A sostegno del proprio gravame l’istante ha dedotto i seguenti motivi di diritto:
1) violazione dell’art. 8 del d.P.C.M. del 14 novembre 1997 ed eccesso di potere per inapplicabilità nel caso di specie del limite differenziale in assenza del piano di zonizzazione acustica nel Comune di Milano;
2) eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto, manifesta irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa, carenza di istruttoria e motivazione insufficiente, in relazione all’erroneità delle modalità di effettuazione dell’accertamento da parte dell’ARPA;
3) violazione di legge, eccesso di potere ed incompetenza per diversi altri profili.
La ricorrente ha, altresì, formulato istanza di risarcimento del danno nei confronti dell’amministrazione comunale.
Si è costituito il Comune intimato, che ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Con ordinanza n. 952/2012 del 3 luglio 2012 la sezione ha accolto l’istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati.
Il Comune ha, dunque, rilasciato in data 6 agosto 2012 alla ricorrente l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività, anche se con efficacia subordinata all’esito del presente giudizio, ed in seguito ha adottato il piano di zonizzazione acustica con deliberazione del C.C. n. 32 del 9 settembre 2013.
Successivamente le parti costituite hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 10 gennaio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato per il secondo motivo dedotto, con il quale la società ricorrente ha censurato, essenzialmente, la carenza di istruttoria e l’erronea presupposizione in fatto.
Secondo l’assunto della ricorrente, infatti, le specifiche modalità con cui sono stati effettuati i rilievi dell’ARPA sarebbero idonee ad inficiarne l’attendibilità tecnica, non consentendo, quindi, di ritenere superati i limiti differenziali.
In particolare, l’organo tecnico, nella fattispecie in questione, non avrebbe rilevato contemporaneamente e contestualmente il rumore ambientale provocato dalla discoteca e il rumore residuo dell’ambiente circostante, ma avrebbe effettuato i rilievi relativi ai due valori in giorni ed in orari diversi, rendendo, quindi, impossibile conoscere il reale livello differenziale e, di conseguenza, il superamento o meno dei limiti imposti dalla legge.
Più specificamente, dalla documentazione versata in atti risulta che l’ARPA abbia effettuato le misurazioni del rumore ambientale nella notte tra sabato 3 e domenica 4 marzo 2012, dalle ore 00.30 alle ore 2.00, mentre quelle del rumore residuo nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 aprile 2012, dalle ore 23.00 alle ore 1.30.
Le due misurazioni avrebbero dovuto, invece, essere effettuate nello stesso momento, o, almeno nelle stesse condizioni di rumorosità dell’ambiente circostante, tenendo presente che il valore differenziale da misurare, che esprime lo specifico grado di inquinamento acustico della particolare fonte disturbante, corrisponde alla differenza fra valore ambientale rilevato in assoluto e valore del rumore residuo dell’ambiente circostante, calcolato eliminando la fonte disturbante.
Il collegio ritiene che le doglianze della ricorrente colgano nel segno.
E’ evidente, invero, che la rilevazione del rumore residuo avvenuta in un mercoledì notte, come nel caso di specie, non sia in alcun modo paragonabile con quella della notte tra sabato e domenica, quando, invece, è stato misurato il livello del rumore ambientale complessivo, sia a livello di traffico che di antropizzazione, essendone, dunque, derivata una rilevazione del limite differenziale viziata in radice, per l’erroneità delle modalità di misurazione.
Le due misurazioni e, dunque, la rilevazione del limite differenziale, sarebbero dovute, infatti, avvenire nello stesso momento o, quantomeno, alle stesse condizioni di rumorosità dell’ambiente circostante residuo, come efficacemente rilevato dall’istante. Sarebbe bastato, allo scopo, misurare il rumore ambientale immediatamente prima dell’apertura della discoteca, oppure attendere la chiusura del locale della ricorrente, ma nello stesso sabato notte, ed effettuare in quel momento la misurazione del rumore ambientale residuo.
L’avere, invece, effettuato le misurazioni in tempi diversi, in cui non è in alcun modo possibile che il rumore ambientale residuo fosse della stessa intensità, compromette irrimediabilmente le risultanze degli accertamenti effettuati dall’ARPA, e a valle le determinazioni provvedimentali che ne sono scaturite.
Deve, sul punto, richiamarsi una pronuncia della giurisprudenza amministrativa che ha affermato, in una fattispecie del tutto simile a quella oggetto della presente controversia, che “si rileva in ogni caso come le suddette rilevazioni siano avvenute mediante modalità non rispondenti a canoni di logica e coerenza dell’azione amministrativa, nonché in assenza di adeguata istruttoria.
Ed infatti, al fine di garantire un confronto effettivo tra rumore ambientale (ossia in presenza dell’attività rumorosa) e rumore residuo (in assenza della stessa), e dunque allo scopo di stabilire la reale differenza tra i due parametri suddetti, sarebbe stato vieppiù necessario effettuare i dovuti accertamenti nello stesso periodo di tempo.
Nel caso di specie, al contrario, siffatti accertamenti sono stati rispettivamente compiuti in due orari differenti (ore 22 circa per la rilevazione del rumore ambientale e ore 01 del mattino circa per la rilevazione del rumore residuo) che, pur appartenendo alla medesima fascia oraria (22 – 06 periodo notturno), divergono tra loro in termini concreti atteso che alle ore 22 della sera, rispetto all’una del mattino, alcune attività antropiche (es. passeggio serale, traffico pedonale, movimentazione condominiale) per quanto in fase di attenuazione sono comunque ancora in essere, mentre sono assenti alle ore 01 del mattino; il confronto fra le due rilevazioni porta a determinare il valore differenziale anche in relazione all’assenza di attività rumorose svolte all’atto della rilevazione del rumore ambientale ed invece assenti all’atto della rilevazione del rumore residuo, sicchè il valore differenziale si è innalzato, venendo ad essere determinato in funzione sia della specifica attività rumorosa sia dell’assenza di componenti del rumore ambientale (TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 1663/2011).
Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbendosi gli ulteriori motivi dedotti, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, mentre non può essere accolta l’istanza di risarcimento del danno, non essendosi verificata alcuna lesione in capo alla posizione della ricorrente in considerazione dell’accoglimento dell’istanza cautelare dalla stessa formulata e della conseguente emanazione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte del Comune intimato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, oltre al rimborso del contributo unificato versato dalla società ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Respinge l’istanza risarcitoria.
Condanna il Comune intimato e l’ARPA, in via solidale, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti di parte ricorrente, che si liquidano in euro 2000, oltre ad oneri di legge e al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Primo Referendario
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)