TAR Campania (NA) Sez. VII n. 25869 del 26 novembre 2010
Ambiente in genere. VIA ed impianti eolici

Non può negarsi all’amministrazione regionale e, in particolare, alla Commissione Regione per la Valutazione di Impatto Ambientale di effettuare valutazioni in ordine all’eccessivo congestionamento del territorio comunale per effetto della precedente caotica installazione di impianti eolici e, in conseguenza, in ordine alla incompatibilità ambientale di nuove installazioni per sostanziale esaurimento del bene territoriale disponibile in una determinata zona.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 25869/2010 REG.SEN.

N. 07239/2009 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 7239 del 2009, proposto da:
AEOLIC ENERGY SYSTEM S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ermanno Bocchini e Francesco Bocchini, con domicilio eletto in Napoli, alla via Filangieri, n. 21
contro
- REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv.to Tiziana Taglialatela, col quale ha eletto domicilio in Napoli, alla via S. Lucia, n. 81, presso l’Avvocatura regionale;
- Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, in persona del legale rapp.te p.t., n.c.;
nei confronti di
- EDISON ENERGIE SPECIALI S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lucio Iannotta e Aldo Travi, con domicilio eletto presso l’Avv.to Lucio Iannotta in Napoli, alla via Fedro n. 7;
- Comune di Foiano di Val Fortore, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to Diego Perifano, con domicilio eletto in Napoli, alla via Toledo, n. 156, presso l’Avv.to Soprano.
per l'annullamento
1) della nota regionale, Area Generale di Coordinamento, Ecologia, Tutela dell’Ambiente prot. 2009.0913418 del 23.10.2009 recante la conferma, avvenuta nella seduta del 7.10.2009, del parere negativo di compatibilità ambientale espresso nella nota di cui al n. 2) sulla domanda tesa ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di impianto di microgenerazione da fonte rinnovabile eolica della potenza di 900 kw in loc. in Contrada Fontana Tozzi del Comune di Foiano di Val Fortore;
2) della nota della Giunta Regionale della Campania, Area Generale di Coordinamento, Ecologia, Tutela dell’Ambiente prot. 2009.0507567 del 10.6.2009 con la quale si informa che la Commissione Regionale per la V.I.A., nella seduta del 27.5.2009 ha espresso parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale relativamente all’impianto di cui al n. 1);
3) delle note prot. 348/SS/-MI-2008 del 21.4.2008 e prot. 1101/SST-MI/2008 del 9.12.2008 dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore;
4) del decreto dirigenziale regionale n. 116 del 6.4.2009, pubblicato nel B.U.R.C. n. 26 del 4.5.2009 e del decreto dirigenziale n. 376 del 20.7.2009 pubblicato nel B.U.R.C. n. 67 del 2.11.2009.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Comune di Foiano di Val Fortore e della Edison Energie Speciali S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2010 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Col ricorso in esame la Aeolic Energy System S.r.l., premesso:
- di aver presentato il 12.10.2007 al servizio VIA - Settore Tutela Ambientale AGC Ecologia della Regione Campania domanda di avvio della fase di screening, ex art. 1 del d.P.R. 12.4.1996, relativamente ad un progetto di impianto di microgenerazione da fonte rinnovabile eolica della potenza di 900 Kw, in Contrada Fontana Tozzi di Foiano di Val Fortore (f. 16, p. 75);
- che l’Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore: a) con nota del 21.4.2008, aveva espresso un parere - dalla stessa definito di tipo consultivo non vincolante in merito all’attuazione degli interventi in questione, tenuto conto dell’assenza in quel momento di norme di salvaguardia - a contenuto negativo a causa «di interferenze negative tra l’opera di progetto e gli areali perimetrati a pericolosità da frana»; b) con nota del 9.12.2008, sulla documentazione integrativa di progetto frattanto trasmessa dal Comune, aveva ribadito il proprio precedente avviso, indicando, per il caso si intendesse comunque procedere, accorgimenti tecnici e verifiche;
- che la Giunta Regionale Campana, con nota del 10.6.2009, aveva comunicato ex art. 10-bis l. n. 241 del 1990, che la Commissione Regionale per la VIA, nella seduta del 27.5.2009, a seguito di proposta del Tavolo Tecnico 3, aveva espresso parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale in quanto: a) gli interventi si inserirebbero in un contesto paesaggistico già fortemente connotato da aerogeneratori eolici, impegnando un’aera più prossima al centro del comune; b) non risulterebbero rispettate le Linee Guida 1955/06 e, in particolare quelle di cui alle lettere h) e i) del paragrafo “Siti non idonei alla installazione di impianti”; c) trattandosi di zona a pericolosità di frana, non sarebbe stata acquisita l’autorizzazione esplicita dell’Autorità di bacino che aveva invece chiesto soluzioni alternative; d) nello studio di V.I.A. «non sono stati esaustivamente valutati i possibili impatti sull’aera, ove diffusamente si riscontra la presenza di case sparse, né tantomeno sono stati portati in conto gli effetti sinergici con gli impianti eolici già esistenti»;
- che, nonostante l’invio di controdeduzioni ad opera dell’odierna ricorrente, la G.R.C., con nota del 23.10.2009, aveva informato che la Commissione Regionale per la V.I.A., nella seduta del 7.10.2009, aveva confermato il proprio precedente parere negativo, specificando che «le motivazioni del parere negativo scaturiscono solo parzialmente dall’iniziativa specifica, riguardando piuttosto il riassetto ambientale di un territorio che necessita di un’accurata programmazione, capace di soddisfare esigenze più ampie di quelle avanzate dai singoli proponenti»;
- che, invece, con decreti dirigenziali regionali n. 116 del 6.4.2009 e n. 376 del 20.7.2009 (il secondo di integrazione del primo), era stata rilasciata l’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003, in favore della Edison Energie Speciali S.p.a., per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico di potenza 18,00 MW, mediante l’installazione di 20 autogeneratori da 900 Kw cadauno, da realizzarsi nel Comune di Foiano di Val Fortore, in località Breccia, Barbetta, Piano del Casino e Morgia Marina, ha impugnato quest’ultima, in uno al parere negativo di V.I.A. espresso dalla G.R.C. e ai pareri dell’Autorità di Bacino, per i seguenti motivi:
1) carenza dei presupposti e di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost., dell’art. 3 l. 9.1.1991, n. 40, della Direttiva 27.9.2001, n. 2001/77/CE e dell’art. 12 del d.lgs. 29.12.2003, n. 387, in quanto il parere V.I.A. negativo avrebbe omesso completamente l’esame delle norme evocate in rubrica, violando in particolare quelle che rimettono alla legge la funzione di determinare i programmi e i controlli opportuni con cui l’attività economica possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali; inoltre, il detto parere, che ha determinato un arresto procedimentale definitivo, sarebbe stato reso con motivazione generica e apodittica e senza effettuare alcun «bilanciamento tra l’incidenza dell’impianto eolico sul paesaggio e la maggiore produzione di esternalità ambientale e sanitaria»; ancora, esso non avrebbe tenuto conto del fatto che l’Autorità di Bacino, nel parere del 9.12.2008, aveva precisato che era possibile realizzare nel sito in questione delle opere, ancorché attraverso l’adozione di determinati accorgimenti tecnici in fase di progettazione esecutiva; infine, in quanto la p.a. avrebbe illegittimamente compresso l’iniziativa economica della ricorrente in un settore nel quale l’Italia ha assunto addirittura impegni internazionali per incentivare la produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili;
2) carenza dei presupposti e di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. 29.12.2003, n. 387, in quanto la motivazione adottata nel provvedimento regionale del 23.10.2009 non avrebbe valutato la domanda della ricorrente secondo il criterio, ricavabile della norma sopra evocata, per cui le opere in materia di energia eolica si inseriscono in una sorta di automatismo tra la finalizzazione dell’impianto e il perseguimento del fine ambientale e, inoltre, avrebbe valutato genericamente e apoditticamente gli interessi antagonisti, alla tutela dei valori ambientali e all’esercizio dell’attività imprenditoriale, in una logica meramente inibitoria e non anche dialettica; inoltre la p.a. avrebbe completamente omesso l’instaurazione della fase istruttoria del procedimento di autorizzazione unica;
3) carenza dei presupposti e di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, difetto di motivazione, illogicità della motivazione, in quanto nella nota del 23.10.2009 l’amministrazione non avrebbe fatto in alcun modo riferimento alla motivazione e all’istruttoria finalizzata alla verifica della compatibilità, congruità e coerenza dell’intervento;
4) carenza dei presupposti e di istruttoria, contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione, disparità di trattamento, laddove la p.a. avrebbe ritenuto lesivo dei valori paesaggistici il progetto della ricorrente per n. 1 autogeneratore e non quello della concorrente Edison Energie Speciali S.p.a., autorizzata invece all’installazione di n. 20 autogeneratori; inoltre, in quanto il progetto della ricorrente non violerebbe sotto alcuno degli aspetti indicati dall’amministrazione le Linee Guida Regionali 1955/2006.
Hanno resistito, con propri atti, la Edison Energie Speciali S.p.a., il Comune di Foiano di Val Fortore e la Regione Campania, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione delle autorizzazioni rilasciate alla Edison, per il carattere endoprocedimentale delle note giuntali censurate e, in ogni caso, per la loro natura non provvedimentale, comunque salvo il carattere non definitivo dei pareri negativi di V.I.A., deducendo altresì nel merito l’infondatezza delle censure articolate col ricorso.


Tutte le parti hanno interloquito con successive memorie e, all’esito dell’odierna udienza, la causa è stata posta in decisione.


DIRITTO


1. Va in primo luogo dichiarata l’inammissibilità dell’impugnativa nella parte in cui si chiede l’annullamento delle note dell’Autorità di Bacino del 21.4.2008 e del 9.12.2008, nonché dei decreti dirigenziali n. 116 del 6.4.2009 e n. 376 del 20.7.2009, tutti atti avverso i quali non sono stati articolati specifici motivi di censura.


1.1. In particolare, con riguardo ai decreti dirigenziali appena menzionati - coi quali è stata concessa alla Edison Energie Speciali S.p.a. l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico di potenza 18,00 MW, mediante l’installazione di 20 autogeneratori da 900 Kw cadauno, da realizzarsi nel Comune di Foiano di Val Fortore, in località Breccia, Barbetta, Piano del Casino e Morgia Marina - ancorché il ricorrente abbia dedotto nel corpo del ricorso che essi determinano un pregiudizio per la Aeolic Energy System S.r.l., li ha poi tuttavia specificamente evocati al solo scopo di articolare una censura di disparità di trattamento da cui sarebbe risultata affetta l’azione amministrativa laddove è stato ritenuto lesivo dei valori paesaggistici il progetto della ricorrente per n. 1 autogeneratore e non quello ben più cospicuo della concorrente Edison.


2. Quanto poi all’impugnativa degli atti del Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento, Ecologia, Tutela dell’Ambiente prot. 2009.0913418 del 23.10.2009 e prot. 2009.0507567 del 10.6.2009 - con cui è stato comunicato il parere negativo di compatibilità ambientale espresso dalla Commissione Regionale per la V.I.A. - essa va ritenuta senz’altro ammissibile giacché risulta chiaro, dal complessivo tenore del ricorso, che la Aeolic Energy System S.r.l. ha inteso gravare, con l’odierno ricorso, le determinazioni sfavorevoli della Commissione Regionale per la V.I.A. e non anche la mera nota amministrativa di comunicazione.


2.1. Né sotto altro profilo può essere ritenuta l’inammissibilità di tale impugnativa in ragione della dedotta natura endoprocedimentale del parere V.I.A. che, in particolare ad avviso del Comune di Foiano di Val Fortore, emergerebbe dalla previsione delle Linee Guida approvate dalla G.R.C. per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 3, dell’art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003 (in B.U.R.C. n. 60 del 27.12.2006), le quali al n. 11, punto 3, prevedono che la procedura di valutazione di impatto ambientale «si svolge come endoprocedimento della Conferenza dei Servizi, in tempi e con modalità compatibili con l’esigenza di concludere il procedimento unico entro centottanta giorni dalla data di ricezione (…) della richiesta di autorizzazione».


Ed infatti, come correttamente dedotto dal ricorrente, l’emissione del parere negativo di compatibilità ambientale espresso dalla Commissione Regionale per la V.I.A. ha determinato un arresto procedimentale, in sé immediatamente lesivo per l’interesse della Aeolic Energy System S.r.l., a conseguire l’autorizzazione unica per realizzare un progetto di impianto di microgenerazione da fonte rinnovabile eolica.


Ne discende che solo attraverso la rimozione del suddetto parere negativo la ricorrente può aspirare a conseguire il bene della vita sotteso alla propria istanza, per cui essa vanta senz’altro un interesse qualificato a proporre l’impugnazione in esame.


3. Tale impugnativa è tuttavia infondata, per l’assorbente ragione che il parere negativo reso dalla Commissione Regionale per la V.I.A. è sostenuto da almeno due ordini di motivi che resistono alle odierne censure.


3.1. In primo luogo, come già esposto nella parte in fatto, il parere negativo espresso il 27.5.2009 (richiamato in tutti i suoi aspetti da quello di conferma reso nella seduta del 7.10.2009) è stato fondato anche sul fatto che «nello studio di impatto ambientale non sono stati esaustivamente valutati i possibili impatti sull’area, ove diffusamente si riscontra la presenza di case sparse (…)».


Sul punto, ha osservato nei propri atti difensivi il ricorrente di avere effettuato in proposito una valutazione per un raggio di 250 ml., peraltro non riscontrando la presenza di case sparse.


Ora, dispone in proposito la lettera f. delle Linee Guida sopra evocate (nel paragrafo che individua i “Siti non idonei alla installazione di impianti”) che, tra gli altri, non è idonea «fatti salvi accordi diversi e sottoscritti col proprietario dell’immobile (…)» la «fascia di rispetto pari a cinque volte l’altezza complessiva di un aerogeneratore misurata da abitazioni residenziali e rurali sparse regolarmente censite».


Come dedotto anche dalla Regione resistente, posto tale richiamo e incontroverso il fatto che l’aerogeneratore nella specie è alto complessivamente 77 metri, l’area da valutare per la verifica dell’impatto dell’installazione sulla parte di essa ove diffusamente si riscontra la presenza di case sparse, avrebbe dovuto avere un raggio di 385 metri (77 x 5 = 385), per cui quella considerata nel proprio studio dalla Aeolic Energy System S.r.l., per un raggio di soli 250 metri, risulta effettivamente insufficiente ai fini in questione.


3.2. Ancora, la Commissione Regionale per la V.I.A. ha rilevato come «l’intervento, pur ricadendo in un’area a pericolosità di frana elevata, non ha acquisito l’autorizzazione esplicita da parte dell’Autorità di Bacino Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, che, di contro, aveva richiesto la presentazione di una soluzione alternativa per ciascuno dei tre aerogeneratori» (e ciò in quanto la Aeolic aveva presentato un unico progetto insieme ad altre due ditte, per l’installazione di tre aerogeneratori di eguale potenza).


Ha osservato in proposito la ricorrente che, in realtà, l’Autorità di Bacino avrebbe comunicato il proprio parere favorevole, ancorché avesse imposto prescrizioni, con nota del 9.12.2009, poi confermata con successiva nota del 13.7.2010 versata in atti il 13.10.2010.


A ben guardare, l’Autorità di Bacino - che con una prima nota del 21.4.2008 ed esprimendo un parere non vincolante non essendo vigenti le norme di salvaguardia, aveva rilevato «interferenze negative tra l’opera di progetto e gli areali perimetrati a pericolosità da frana», anche elevata, sollecitando eventuali localizzazioni alternative - con la menzionata nota del 9.12.2008, lungi dal rilasciare «un’autorizzazione esplicita», sulla trasmissione ad opera del Comune di documentazione integrativa si era limitato a ribadire «quanto comunicato con la precedente nota circa la classificazione del progetto di PAI dell’area di localizzazione degli interventi» e aveva preso atto delle integrazioni e delle conclusioni cui si era giunti, prevedendo accorgimenti tecnici in fase di progettazione esecutiva e realizzazione delle opere solo «atteso che si intende conservare la localizzazione nell’aera avente le caratteristiche di cui allo studio inviato».


Ciò posto, resiste all’impugnativa la statuizione sul punto dell’amministrazione anche tenuto conto del fatto che il ricorrente non ha articolato specifici motivi di censura proprio con riguardo alla richiesta della Commissione Regionale di una «esplicita autorizzazione» ad opera dell’Autorità di Bacino.


Tali ragioni come detto, sono da sole idonee a sostenere il parere negativo della Commissione Regionale per cui l’odierna impugnativa dello stesso va respinta.


4. Ciò nondimeno non è inutile osservare ulteriormente come i pareri di V.I.A. risultano altresì fondati sulle seguenti considerazioni: «l’intervento proposto (…) si inserisce in un ambito territoriale (quello dell’Alto Fortore) caratterizzato dalla presenza di molti impianti eolici, spesso realizzati senza avviare o espletare una procedura di compatibilità ambientale. Ne è conseguita una situazione di estrema caoticità, che consente l’attuazione di soli interventi di repowering, utili anche al decongestionamento dell’intero ambito. Pertanto le motivazioni del parere negativo scaturiscono solo parzialmente dall’iniziativa specifica, riguardando piuttosto il riassetto ambientale di un territorio che necessità di un’accurata programmazione, capace di soddisfare esigenze più ampie di quelle avanzate dai singoli proponenti».


Ora, è ben vero che tali argomentazioni vanno supportate con una rigorosa istruttoria compiuta sul campo e richiamata o riprodotta nell’atto che determina l’arresto procedimentale e con una altrettanto rigorosa motivazione in ordine alla saturazione dell’intero territorio comunale. Inoltre, pure è necessario che l’amministrazione espressamente ponderi la specifica posizione dei richiedenti in comparazione con quella di precedenti istanti per ben più cospicue installazioni eoliche, facendo emergere le ragioni di interesse generale che determinano la prevalenza dell’una sull’altra.


E, tuttavia, è altrettanto vero che, nel rispetto degli anzidetti principi, non può negarsi all’amministrazione regionale e, in particolare, alla Commissione Regione per la Valutazione di Impatto Ambientale di effettuare valutazioni in ordine all’eccessivo congestionamento del territorio comunale per effetto della precedente caotica installazione di impianti eolici e, in conseguenza, in ordine alla incompatibilità ambientale di nuove installazioni per sostanziale esaurimento del bene territoriale disponibile in una determinata zona.


Tale ragione, infatti, ove prospettata col supporto di circostanziate risultanze di fatto, ben può essere valutata come prevalente sulle ragioni incentivanti sottese all’intera disciplina sulle fonti di energia rinnovabili.


4. La particolare complessità della vicenda esaminata costituisce infine ragione idonea per disporre la compensazione delle spese tra tutte le parti costituite.


P.Q.M.


definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo respinge.


Compensa le spese di lite.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Alfredo Storto, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/11/2010