La Tariffa per la gestione (pubblica) dei rifiuti (da ultimo nella circolare del Mef 11.11.2010, n. 3/DF): tra l’incubo e il sogno (prima parte)
di Alberto Pierobon
Richiamiamo i numerosi interventi sulla tariffa rifiuti (e, in generale, sui proventi per la gestione dei rifiuti) che abbiamo avuto modo di scrivere (1), anche per questa Rubrica, prendendo atto della (ennesima) situazione di incertezza normativa (generante una diffusa paralisi operativa).
In termini più “crudi” e diretti, gli enti locali non sanno più “che pesci pigliare” in una situazione dove:
I. è scaduto (nel tempo) il termine del 30 giugno 2010 (2) fissato per l’emanazione del Regolamento di cui all’art. 238, comma 6, del d.lgs. 3.4.2006, n. 152 (cosiddetto “codice ambientale”) sulla “nuova” tariffa per la gestione dei rifiuti;
II. alcuni comuni vorrebbero passare da un sistema Tarsu ad un sistema Tariffa (secondo una “spicciola” idea per la quale verrebbe così a realizzarsi una migliore e più equa redistribuzione dei costi connessi alla effettiva produzione dei rifiuti, quantomeno rispetto alla loro presuntività produttiva desunta dalla superficie), se del caso in una forma “intermedia”della Tarsu integrata con il metodo normalizzato (scelta per noi sostanzialmente opinabile nonostante i “rassicurativi” orientamenti giurisprudenziali e normativi sbandierati al riguardo);
III. l’italico mosaico vede qui compresenti: la Tarsu; la Tarsu “normalizzata” (adottante quel metodo riferito alla tariffa); la Tariffa ortodossa (ex d.lgs. 22/1997 ss.mm.ii.); la Tariffa sperimentale (sempre ex cit. d.lgs. 22/1997 con certune scelte discrezionali connesse al concreto servizio erogato),e, (in potenza: in quanto ancora non applicabile sotto il profilo giuridico e operativo) la nuova Tariffa (di cui all’art. 238 cit. d.lgs. 152/2006), in un quadro confuso e, assai, confondente;
IV. la soppressione, le abrogazioni e i periodi transitori dei suddetti, vari, proventi sono obiettivamente mal coordinati tra loro, se non “pasticciati”;
V. è controversa (quantomeno per la dottrina e la giurisprudenza) la natura giuridica (tributo o non tributo: vedasi, sintomaticamente, quanto emerge dalla sentenza della Corte costituzionale 24.7.2009, n. 238 (3) e dalla Corte di Cassazione (4)) della tariffa per la gestione dei rifiuti ex art. 49 del d.lgs. 22/1997 (c.d. “Ronchi”) e quindi anche della “nuova” tariffa ex art. 238 cit. d.lgs. 152/2006, teoricamente (sbrigativamente (5)) risolta con l’art. 14, comma 33, del decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122 (6);
VI. dalla natura (tributaria o non) della tariffa emerge la questione (anche per l’enfasi mediatica datane) dell’applicazione dell’Iva, ma non solo;
VII. poiché si staglia (o meno) la “funzione” (la titolarità) tributaria, si pongono altre questioni inerenti la previsione nel bilancio comunale dell’entrata de qua e la sua “gestione” (si veda quanto da noi commentato, sempre in questa rubrica, in occasione della circolare Ifel-Anci del 2.3.2010 (7));
VIII. parimenti, la gestione del provento, a seconda della natura, condiziona altri “classici” istituti, quali: l’accertamento, la liquidazione, la riscossione, il rapporto di servizio posto in essere, la sua disciplina regolamentare, i controlli, le sanzioni, la impugnabilità, ecc. (8);
IX. la tariffa vigente ex art. 49 del d.lgs. 22/1997 (cosiddetto “decreto Ronchi”) a nostro avviso è ben diversa da quella delineata per la tariffa di cui all’art. 238, ciò sotto vari profili (9), ma soprattutto (come vedremo) per il diverso sistema, come congeniato e ivi sotteso (da un lato “metodo normalizzato”, dall’altro un Regolamento che dovrebbe “pindaricamente” coprire vari “buchi” e financo carenze concettuali);
X. i riflessi operativi delle suddette (diverse) “concezioni” sono intuibilmente rilevanti e forieri di responsabilità per scelte (per esempio sui rimborsi Iva alle utenze domestiche) che potrebbero essere opinate anche dagli organi preposti alle entrate (e al controllo) erariali.
In questo fracasso, interviene, ora, la circolare n. 3/DF in data 11.11.2010, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Finanze – Direttore Generale Finanze - avente per oggetto “Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) – Tariffa di Igiene Ambientale ex art. 49 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e Tariffa Integrata Ambientale ex art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 – Chiarimenti in merito alle problematiche sulla vigenza delle normative relative alle diverse tipologie di prelievo”.
La nomenclatura ministeriale (ma non solo) è sintomatica di una infelice concettualistica (e fors’anche, ci si consenta, di un po’ di confusione) basti qui limitarsi ad osservare come:
a. sulla Tarsu (in questo contesto) c’è poco da dire;
b. sulla Tariffa (Tia1) del primo d.lgs. “ambientale” 22/1997 (c.d. decreto Ronchi), rimane l’ancoraggio terminologico ricondotto all’elemento dell’igiene ( elemento peraltro sconfessato dall’estensione del servizio pubblico locale, quantomeno “in potenza”), mentre;
c. nella Tariffa (Tia2), ancora inattuata, dell’art. 238 del d.lgs. 152/2006 (decreto nato col Ministro Matteoli, oggetto di successi micro-interventi, rilevantemente modificato nei primi mesi del 2008 nell’epoca dell’allora Ministro Pecoraro Scanio e poi oggetto di ulteriori, numerose, stillicidiche modifiche) viene a sostituirsi la gestione funzionalizzata alla “igiene” con quella (qualificatoria) di “integrata”: formulazione che vorrebbe essere (ma che certo non è) innovativa rispetto al d.lgs. precedente (il ridetto 22/97), ma che invece è sintomatica, di un approcciarsi (almeno nelle intenzioni) diverso.
La circolare sostanzialmente afferma (nelle “conclusioni” di una ricostruzione che a noi pare essere – con tutto il rispetto per i redigenti - quasi una comoda “scorciatoia” ) che:
- i comuni che avevano deliberato e avviato, in via sperimentale (ma perché solo in via sperimentale, posto che la Tia1 col metodo normalizzato è disciplina compiuta e applicabile, oltre che avviata in molte realtà, ovvero in modo cosidetto “ortodosso”?!), la Tia1, possono proseguire nella loro strada…
- i comuni possono introdurre la Tia2, considerato che è scaduto il termine previsto per l’emanazione del Regolamento di cui all’art. 238, comma 6, del cit. d.lgs. 152/2006;
- Alla Tia1 si applicano le disposizioni della famosa “interpretazione autentica” (art. 14, comma 33, d.l. 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122) dove, a fronte delle richieste di rimborsi Iva e della “controversie” insorte sulla natura tariffaria, qui si afferma che essa tariffa non ha natura tributaria, e che la giurisdizione è quella dell’A.G.O.
Inoltre, la circolare di cui trattasi altresì afferma che i Comuni avrebbero dovuto, per la soppressione della Tarsu (vedasi l’art. 11 del d.P.R. 27.4.1999, n. 158 e successive proroghe legislative, da ultimo con la Legge finanziaria del 2006), istituire la Tia1, ammettendosi (anche con la c.d. “sperimentalità”) “la contemporanea applicazione delle forme di prelievo” (ovviamente non entro lo stesso comune).
La disciplina della Tia2, com’è noto, prevede la soppressione della Tia1, è per noi ovvio che ciò possa avvenire solamente con l’emanazione dei previsti provvedimenti attuativi, in primis il Regolamento dianzi indicato.
Le disposizioni di legge che stabiliscono la cosiddetta “invarianza” del regime di prelievo del servizio di raccolta e di smaltimento non sfuggono ad un errore di trascinamento, concettuale e giuridico, dove manca la “integralità” del servizio, essendosi lì nominati soli i servizi “essenziali” (raccolta e smaltimento) della cosiddetta “privativa” municipale (che “apre” ad altri servizi).
Però il comma 2-quater dell’art. 5 del d.l. 30.12.2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.2.2009, n. 13 ha previsto che ove il Regolamento attuativo del più volte citato art. 238 del d.lgs. 152/2006 (Tia2) non venga adottato, “i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (Tia) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti”.
Gli scenari (confrontasi il par.2 della circolare) in materia di prelievo sui rifiuti (anche qui la terminologia sembra essere poco…. perspicua) sarebbero, per la prefata circolare, i seguenti:
- mantenere il regime Tarsu e Tia1: e fin qui non sembrano esserci novità di rilievo per gli enti locali, salvo la questione dell’Iva che richiama quella della natura del provento TIA1 avente (o meno) natura tributaria;
- mantenere la Tarsu, volendo con i criteri del “metodo normalizzato” della Tia1: il che implicitamente sembra affermare un sistema non dissimile tra Tarsu e Tia1, però va detto che (per chi abbia una minima conoscenza sincretica e non solo parcellizzata della tariffa) il metodo normalizzato è difficilmente “ibridabile” nella Tarsu, al più può diventare (con “torsioni” di disciplina e concettuali che per noi non sembrano essere giustificate e che anzi, aprono delle “crepe” di coerenza nel sistema tributario – questo ultimo pacifico per la – Tarsu) un sottosistema di riferimento ex art.65 (commisurazione e tariffe) del d.lgs. 15.11.1993, n. 507 sulla Tarsu. Non pare quindi essere ammissibile una sorta di meticciamento tra il tributo (Tarsu) con il (l’asserito) non tr ibuto (Tia1), persino anche ove si assuma che la tariffa sia (per come attualmente strutturata) un tributo; perché anche in questo caso non sarebbe possibile, dal punto di vista di stretto diritto, ammettere l’esistenza (per coesistenza di entità diverse) di questo monstrum giuridico;
- com’è poi possibile istituire (facoltativamente) la Tia2? Posto che la logica di questa ultima tariffa è diversa rispetto alla Tia1 e necessita di previe “scelte” strutturali e regolamentari (oltre che di servizio: vedasi sintomaticamente la tariffa per i rifiuti assimilati di cui all’art.195, comma 2, lett. e), del medesimo d.lgs. 152/2006);
- stabilire con legge che la Tia1 non ha natura tributaria (e quindi rimane soggetta ad Iva) senza modificare il sistema diventa una sorta di “frode delle etichette”, in spregio alla sostanza (e realtà) di quanto è stata congeniato nella Tia (per esempio col metodo normalizzato e con l’ancoraggio della Tia1 a gran parte degli istituti Tarsu): possiamo comprendere una sorta di adesività ministeriale e del “corpo burocratico” al…. “voluto” della legge, ma non possiamo condividerne la ricostruzione (a mosaico, peraltro con criteri di mera forma che paiono diventare delle “camicie di forza” (10), limitate allo aspetto di superficie, non “coerentizzata” con gli aspetti – più pregni - non legislativi). Infatti, af fermare, come fa la circolare, che la Tia1 ha avuto “una nuova veste” con l’art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010 e che “alla luce delle nuove disposizioni i due prelievi sono regolati ormai dalle stesse fonti normative” per cui “non appare razionale attribuire alla Tia1 una natura giuridica diversa da quella della Tia2, di conseguenza, se la Tia2 ha natura di corrispettivo, ed in quanto tale è assoggettabile all’Iva, non può affermarsi diversamente per la Tia1” pare essere solamente un piatto sillogismo, dove di razionale c’è ben poco, giocandosi sull’apparente logicità della medesima ricostruzione. Parimenti, l’asserita identità sostanziale dei due prelievi sarebbe riconducibile alla determinazione tariffaria da parte dei comuni (non degli Ato) il che è certo una grossolanità, posto che gli Ato per delega di funzione (nello atto costitutivo o nella convenzione) potevano e possono (ove esistano) svolgere questa competenza, fermo restando la titolarità del comune (11). Quanto poi viene affermato circa il soggetto gestore, ciò sembra essere costruito per continuare a legittimare la attività di riscossione di costoro, piuttosto che chiarire il rapporto che intercorre tra il soggetto gestore e il soggetto “concedente” (rapporto, com’è noto, da meglio concretarsi col contratto di servizio);
- per i comuni della Regione Campania si impone la copertura integrale dei costi Tarsu e Tia1 (si parla di “servizio di gestione integrata” dei rifiuti e pure di “trattamento”, “smaltimento ovvero di recupero” dei rifiuti e, infine, di “intero ciclo di gestione dei rifiuti” (12)) con ulteriori disposizioni ove le “nuove” società provinciali succedute ai consorzi (che sono stati ope legis commissariati e avviati in liquidazione) provvedono (come soggetti preposti) in ordine allo accertamento e alla riscossione dei predetti proventi (13). Ma l’eccezionalità si rinviene anche,nell’ulteriore dualità, della quantificazione dei costi Tarsu-Tia elaborata ad opera delle societ&agr ave; provinciali (per il trattamento: smaltimento o recupero) e, integrata poi dai costi per “le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti la raccolta differenziata” (14). In pratica, essi sistemi di contabilizzazione, sono il riflesso di una dualità gestionale, dove la raccolta differenziata e le attività cosiddette “ancillari” pertengono ai comuni (salvo il trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata) e dove gli impianti (sostanzialmente: discariche e impianti di selezione (15) denominati “STIR”, futuri impianti di compostaggio (16), ecc.) gestiti dalle società provinciali trattano i rifiuti non dif ferenziati: anche qui con una discrasia che viene opacizzata e non risolta, laddove la raccolta differenziata viene considerata “a monte” e non anche collocabile (come potrebbe essere) in una fase “intermedia”, individuandosi così il solo rifiuto differenziato in sede di raccolta, non quello che viene “selezionato” presso lo impianto “intermedio”.
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(1) Tra i più interessanti l’attività degli enti locali, ci si permette rinviare ai seguenti (ed alla bibliografia ivi citata): Il servizio di riscossione delle tariffe per i servizi gestiti da parte delle aziende speciali e dei consorzi di comuni, Il diritto della regione, n. 4, 1998, p. 647 ss.; Il nuovo sistema tariffario per la gestione dei rifiuti: la tariffa tassata ovvero la tassa tariffata, Livorno, ottobre 1999; La nuova tariffa sui rifiuti, Bergamo, 1999; Le tariffe per la gestione dei rifiuti (indagine sull’utenza civile di Asolo), Venezia, 1999; La tariffa per la gestione dei rifiuti di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n.158 relativo al regolamento per la elaborazione del ‘’metodo normalizzato’’, attuativo dell’art.49 del d.lgs. n.22/1997 e ss.mm., Il diritto della Regione, n.4-5, 1999, pag.577 ss.; La tariffa per la gestione dei rifiuti, Azienditalia. Finanza e tributi, inserto al n.17, 1999; Chiarimenti sull’applicazione del sistema tariffario per la gestione dei rifiuti, Azienditalia,Finanza e tributi, 1999, pag.1319 ss.; L’IVA per la tariffa rifiuti, Azienditalia, Finanza e tributi, 1999, pag.1389; Commento all’art.33 della Legge 23 dicembre 1999, n.488, in Prime Note, n.2, 2000, pag.203 ss.; Diritto ambientale (dei rifiuti) internazionale, comunitario, nazionale e regionale, Livorno, 2004; Forme di cooperazione e autorità d’ambito in materia di rifiuti nella legislazione nazionale e della regione veneto, Il diritto della regione, n.1-2, 2005; La giurisdizione della tariffa per la gestione dei rifiuti è del giudice ordinario? Spunti ricostruttivi sulla natura della tariff a e sulla giurisdizione delle controversie, Finanza e tributi, 2006; La privativa, l’assimilazione dei rifiuti e la sua tariffazione, Azienditalia, n.4/2008; Prolegomeni alla tassazione ambientale, in particolare la tariffa sui rifiuti, Comuni d’Italia, n.5/2008; rifiuti assimilati agli urbani: gestire lo smaltimento nel passaggio TARSU-TIA, Ambiente&Sicurezza, n. 15/2008; Commento all’art. 238 (tariffa per la gestione dei rifiuti), in Commentario del d.lgs. 152/2006 (a cura di Lugaresi N., Bertazzo S.), Maggioli, 2008.
(2) Il termine per l’adozione del Regolamento era stato fissato prima al 30 giugno 2009 dal decreto-legge 30.12.2008, n. 208, convertito in legge 27.2.2009, n. 13, si veda l’art. 5, comma 2-quater: “Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2009, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (Tia) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti”, poi il termine viene spostato al 31 dicembre 2009 dall’art. 23, comma 21, del decreto-legge 1.7.2009, n. 78, convertito dalla legge 3.8.2009, n. 102 il quale così recita: “All'articolo 5, comma 2-quater, del decret o-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «30 giugno 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009»”. Infine, il termine è stato fissato (prorogato tra altri termini in materia ambientale) al 30 giugno 2010 dall’art. 8, comma 3, del decreto-legge 30.12.2009, n. 194, convertito dalla legge 26.2.2010, n.25. la quale disposizione stabilisce: “All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2010»”.
(3) Si vedano anche le ordinanze della Corte costituzionale n. 300 del 20.11.2009 e n.64 del 22.2.2010.
(4) Sulla vicenda di un gestore siciliano e la sovranità determinativa della tariffa in capo al comune in quanto con la tariffa vi è un rapporto impositivo non paritetico tra gli enti locali rispetto agli amministrati si veda la sentenza in data 8 aprile 2010, n. 8813. Altri recenti pronunce della Corte di Cassazione che vengono citate per l’affermazione della natura tributaria della tariffa sono la sentenza della sez. I civile, 5.3.2009, n. 5298 del e l’ordinanza delle ss.uu. 21.6.2010, n. 14903.
(5) Se non si parlasse di una disposizione di legge potremmo dire “apoditticamente”.
(6) La quale disposizione si riferisce però alla sola TIA2 (cioè alla tariffa dell’art.238 D.Lgs. 152/2006), infatti essa così recita: “Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria”.
(7) Nello scritto “La tassa e la tariffa rifiuti alla luce del milleproroghe e della circolare Ifel-Anci del 2 marzo 2010” apparso nel marzo 2010 in Gazzetta enti locali on line.
(8) Questioni più volte agitate e pacificamente inquadrabili da chi sa di cosa stiamo parlando (gli uffici tributari dei Comuni, gli uffici tariffari dei soggetti gestori o delle ex municipalizzate, gli addetti del settore, i Segretari comunali, eccetera). Va detto come nel parere (richiesto dal Comune di Mondovì nel mese di agosto) della Corte dei Conti, Sezione del Piemonte n. 65/SRCPIE/PAR del 10 novembre 2010 (depositato il giorno dopo) questi aspetti vengano affrontati in modo propositivo, per esempio sulle lacune della normativa primaria talune di esse possono essere colmate col Regolamento comunale delle entrate (ex art. 52, commi 1 e 5, del d.lgs. 15.12.1997, n. 446 ed ex art.7-bis del d.lgs. 267/2000 come introdotto dalla legge 6.1.2003, n. 3); per il contenzioso con l’art. 2, comma 2, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, come modificato dal decreto-legge 30.9.2005, n. 203, convertito in legge 2.12.2005, n. 248; per le sanzioni con il d.lgs. 18.12.1997, n. 472 sulla base del coevo art. 13 d.lgs. 471/1997; eccetera. Il parere si sofferma anche sulla iscrizione nel bilancio comunale dell’entrata tributaria (titolo I) e dell’uscita nella parte corrente delle spese (quale costo da tener presente in sede di deliberazione tariffaria) nonché sull’obbligatoria comunicazione del regolamento al Ministero delle entrate-finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività, con pubblicazione in G.U. ex art. 52, comma 2, del cit. d.lgs. 446/1997.
(9) Si permetta il rinvio ai nostri precedenti scritti, in particolare una ricostruzione sistematica e molto argomentata è contenuta nel commento all’art. 238, nel Nuovo Codice… op.cit. Da ultimo si veda anche Lovecchio L., Gestione dei rifiuti urbani: senza provvedimento attuativo ancora molti dubbi sulla tariffa, Ambiente&Sicurezza, 26 ottobre 2010, n. 20, p. 70, ove ricorda: a) presupposto; b) struttura (indici reddituali, agevolazioni per utenze domestiche, copertura finanziaria delle predette agevolazioni poste a carico della diversa categoria di utenza non domestica, scomparsa della riduzione per raccolta differenziata); c) copertura dei costi (per quelli accessori non obbligatoria, transitorietà, ecc.); d) ripartizione di competenze.
(10) Sia nel senso di costringere le tesi ad essere quelle e non altre, sia nel senso che la forma “ammattisce” la sostanza.
(11) Ancorché in via non generalizzata ed esclusiva. Si rammenta come le Regioni debbano decidere se sopprimere le Ato per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1-quinques, della legge 26.3.2010, n. 42 di conversione al decreto-legge (denominato “enti locali”) 25.1.2010, n. 2, recante “Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni”, la quale disposizione prevede che “All'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186, è inserito il seguente: «186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni at to compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge»”, sul punto si rinvia al nostro intervento, in questa Rubrica, titolato “La soppressione delle Autorità d’ambito territoriale di cui alla Legge 26 marzo 2010, n.42: occorre riflettere entro un quadro di assetti e di valori, piuttosto che invocare criteri efficientismi”.
(12) Vedi il d.l. 30.12.2009, n. 195, come convertito dalla legge 26.2.2010, n. 26, l’art. 11 “Regioni, province, società provinciali e consorzi” dove, al comma 1, ai Presidenti provinciali sono attribuite, in deroga agli artt. 42, 48 e 50 del d.lgs. 267/2000 “le funzioni ed i compiti di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti nelle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti” e al comma 3 “I costi dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali [...] trovano integrale copertura economica nell’imposizione dei relativi oneri a carico dell’utenza”….
(13) Vedi art. 11, comma 3 e comma 5 quater del cit. d.l. n.195/2009, convertito dalla legge 26/2010.
(14) Vedi l’art. 11, comma 2 ter, cit. d.l. n.195/2009, convertito dalla legge 26/2010 riferito ad una fase transitoria e il comma 5 bis.
(15) Vedi l’art. 9 “Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti” del d.l. 30.12. 2009, n.195 convertito dalla legge 26.2.2010, n. 26.
(16) Vedi l’art. 10 “Deposito e stoccaggio temporaneo di rifiuti”, comma 5 cit. del d.l. 195/2009, convertito dalla legge 26/2010.