Cass. Sez. III n. 24087 del 13 giugno 2008 (Ud. 7 mar. 2008)
Pres. Vitalone Est. Fiale Ric. Caccioppoli
Urbanistica. Patteggiamento e ordine di demolizione

In tema di patteggiamento, pur in difetto d\'accordo tra le parti, il giudice ha l\'obbligo di disporre sia l\'ordine di demolizione delle opere abusive, previsto per il reato edilizio, sia l\'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto per il reato paesaggistico, in quanto si tratta di statuizioni obbligatorie e sottratte alla disponibilità delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 07/03/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 639
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 28926/2007
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CACCIOPPOLI Maria, nata a Vico Equense il 10.7.1962;
avverso la sentenza 30.1.2007 del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione distaccata di Sorrento;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. MELONI Vittorio, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Torre Annunciata - Sezione distaccata di Sorrento, con sentenza del 30.1.2007, ha applicato a Caccioppoli Maria, su concorde richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena complessiva - condizionalmente sospesa - di anni uno, mesi due di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa per i reati di cui:
al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), (realizzazione di un capannone di mt. 15 x 7, con strutture in ferro, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza permesso di costruire e prosecuzione delle opere - acc. in Vico Equense, fino al 19.3.2003);
al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163;
al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65, 71, 72 e 75;
al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95;
all\'art. 734 c.p;
agli artt. 81 cpv. e 349 cpv. c.p.;
ordinando la demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Caccioppoli, la quale lamenta violazione di legge per avere il Tribunale impartito gli ordini di demolizione delle opere abusive e di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi, nonché disposto la subordinazione del concesso beneficio della sospensione condizionale della pena alla effettiva demolizione delle opere abusive, senza che tali statuizioni avessero costituito oggetto dell\'accordo intercorso tra le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
1. L\'ordine di demolizione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 7, u.c., (attualmente previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9), invero (vedi Cass., Sez. Unite, 19.6.1996, P.M. c. Monterisi), è sanzione caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell\'organo istituzionale al quale il relativo esercizio è attribuito, ma sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio, che il giudice deve disporre anche nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti.
A tale sentenza, infatti, sono ricollegabili tutti gli effetti di una sentenza di condanna, ad eccezione di quelli espressamente indicati dall\'art. 445 c.p.p., comma 1, fra i quali non è compresa la sanzione in oggetto (non trattandosi di pena accessoria ne\' di misura di sicurezza).
A nulla rileva che l\'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell\'accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali e sottratto alla disponibilità delle parti stesse, di cui l\'imputato deve tenere comunque conto nell\'operare la scelta del patteggiamento. 2. Le stesse argomentazioni valgono per l\'ordine di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato, già previsto dalla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies, comma 2 poi D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, comma 2 ed attualmente dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 2.
In relazione a tale peculiare sanzione la Corte Costituzionale ha affermato che essa costituisce un obbligo a carico del giudice - imposto per la più incisiva tutela di un interesse primario della collettività per la salvaguardia del valore ambientale presidiato dalla norma che lo prevede - e si colloca su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei poteri della Pubblica Amministrazione e delle valutazioni della stessa, configurandosi quale conseguenza necessaria sia dell\'esigenza di recuperare l\'integrità dell\'interesse tutelato, sia del giudizio di disvalore che il legislatore ha dato all\'attuazione di interventi modificativi del territorio in zone di particolare interesse ambientale (Corte Cost., sent. 20.7.1994, n. 318).
3. Nella specie il concesso beneficio della sospensione condizionale non è stato subordinato alla effettiva demolizione delle opere abusive, poiché tale statuizione non aveva costituito oggetto dell\'accordo intercorso tra le parti.
4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima segue, a norma dell\'art. 616 c.p.p., l\'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.500,00.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2008