MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 18 ottobre 2005
Recepimento della direttiva 2004/96/CE, recante modifica della direttiva 76/769/CEE relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (Nickel).
Gazzetta Ufficiale N. 298 del 23 Dicembre 2005
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 904, concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa
all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati
pericolosi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
215, attuazione delle direttive CEE n. 83/478 e n. 85/610 recanti,
rispettivamente la quinta e la settima modifica (amianto) della
direttiva CEE n. 76/769;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993 -
ed in particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto
presidenziale n. 904 del 1982, l'art. 1-bis;
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 luglio 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente
l'attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e
91/339/CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e
l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 12 agosto 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 14 del 13 gennaio 1999, concernente il
recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE,
97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed
adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della stessa
direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica,
secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica,
quarto adeguamento;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 13 dicembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67
del 21 marzo 2000, concernente il recepimento delle direttive
1999/43/CE e 1999/51/CE recanti rispettivamente la diciassettesima
modifica della direttiva 76/769/CEE e il quinto adeguamento al
progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138
del 15 giugno 2000, concernente il recepimento della direttiva
94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96
del 26 aprile 2003, concernente il recepimento della direttiva
2002/61/CE, recante diciannovesima modifica della direttiva
76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del 15 maggio 2003, concernente il recepimento della direttiva
2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico
dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185
dell'11 agosto 2003, concernente il recepimento delle direttive
2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo,
ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della
direttiva 76/769/CEE e ventiquattresima modifica della direttiva
76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
31 dicembre 2003, n. 302, concernente il recepimento delle direttive
2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima
modifica della direttiva 76/769/CE ed il decimo e dodicesimo
adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della medesima
direttiva;
Visto il decreto del Ministero della salute 10 maggio 2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
24 agosto 2004, n. 198, che recepisce la direttiva comunitaria
2003/53/CE, recante la ventiseiesima modifica della direttiva
76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministero della salute 14 dicembre 2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'8 febbraio 2005, n. 31, che recepisce la direttiva 1999/77/CE
della Commissione, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico
l'allegato I della direttiva 76/769/CEE;
Vista la direttiva 2004/96/CE della Commissione delle Comunita'
europee del 27 settembre 2004, recante modifica della direttiva
76/769/CEE ai fini dell'adeguamento dell'allegato I al progresso
tecnico (nickel in oggetti metallici utilizzati nelle parti
perforate);
Decreta:
Art. 1.
1. Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro
della sanita' del 17 ottobre 2003, alla voce 40 «Nickel», seconda
colonna, il punto 1 e' sostituito dal testo seguente:
«1) in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli
orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno
che il tasso di cessione del nickel di tali oggetti metallici sia
inferiore a 0,2 mug/cm2 per settimana (limite di migrazione);».
Art. 2.
1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 2005
Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 394