MINISTERO DELL\'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 26 maggio 2009, n. 138
Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui piani di emergenza interni, ai sensi dell\'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
GU n. 226 del 29-9-2009
                      IL MINISTRO DELL\'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con il quale
e\' stata recepita la direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre
1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose;
Visto in particolare l\'articolo 11, comma 5, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che prevede che il Ministro
dell\'ambiente, con regolamento da adottarsi ai sensi dell\'articolo
17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le
forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento
relativamente al piano di emergenza interno;
Visto il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, recante
attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva
96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto l\'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell\'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 19 gennaio 2009;
Vista la comunicazione inviata, a norma dell\'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con nota del 15 aprile 2009;
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.


Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento, in attuazione dell\'articolo 11, comma
5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive
modificazioni, disciplina le forme di consultazione del personale che
lavora negli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell\'articolo 8
del medesimo decreto, ivi compreso il personale di imprese
subappaltatrici a lungo termine, relativamente alla predisposizione,
alla revisione e all\'aggiornamento del piano di emergenza interno.
2. Ai fini del presente regolamento, per «personale che lavora
nello stabilimento» si intende:
- il personale dirigente, i quadri e gli impiegati tecnici e
amministrativi e gli operai che prestano servizio nello stabilimento;
- il personale preposto all\'esercizio degli impianti o depositi
e/o agli interventi di emergenza;
- il personale interno, alle dipendenze di terzi o autonomo,
preposto, anche solo periodicamente, alla manutenzione degli impianti
o depositi, ovvero preposto ad operazioni comunque connesse con
l\'esercizio degli impianti o depositi;
- il personale interno, alle dipendenze di terzi o autonomo,
preposto a servizi generali o che accede allo stabilimento per
qualsiasi altro motivo di lavoro.


                               Art. 2.

Forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento

1. Il gestore degli stabilimenti di cui all\'articolo 8 del decreto
legislativo n. 334 del 1999, ai fini di cui all\'articolo 1, comma 1,
consulta il personale che lavora nello stabilimento tramite i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui all\'articolo
47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni.
2. Ai fini della consultazione il gestore mette a disposizione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, almeno quindici
giorni prima dell\'incontro di cui al comma 3, le seguenti
informazioni:
a) gli elementi dell\'analisi dei rischi utilizzati per la
predisposizione del piano di emergenza interno;
b) lo schema di piano di emergenza interno;
c) ogni altro elemento utile alla comprensione del piano di
emergenza interno e comunque ogni documento rilevante.
3. Prima di adottare, rivedere o aggiornare il piano di emergenza
interno il gestore o i suoi rappresentanti incontrano i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Dell\'incontro e\'
redatto apposito verbale, che e\' depositato presso lo stabilimento a
disposizione delle autorita\' competenti di cui agli articoli 21 e 25
del decreto legislativo n. 334 del 1999 ed e\' parte integrante del
piano di emergenza interno.
4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel corso
dell\'incontro di cui al comma 3, possono formulare osservazioni o
proposte sullo schema di piano di emergenza interno, delle quali il
gestore tiene conto nell\'ambito delle attivita\' di cui all\'articolo
1, comma 1.
Il presente regolamento sara\' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte
dei conti.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara\'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E\' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 26 maggio 2009

Il Ministro : Prestigiacomo

Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9, foglio n. 147