DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 35 Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.
GU n. 58 del 11-3-2010
Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/2010

  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di
merci pericolose;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, legge comunitaria 2008, ed, in
particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, l'articolo 2 e l'Allegato B;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante il nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in
data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1992, di recepimento della
direttiva 94/55/CE, in materia di trasporto di merci pericolose per
ferrovia;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successive
modificazioni, di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE
relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione
della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla
qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei
trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci
pericolose;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in
data 6 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22
giugno 2000, e successive modificazioni, di attuazione della
direttiva 2000/18/CE relativa alle prescrizioni minime applicabili
all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per
ferrovia e per via navigabile di merci pericolose, con il quale sono
state emanate le norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio
2000, n. 40;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, di attuazione
della direttiva 2006/87/CE, che fissa i requisiti tecnici per le navi
della navigazione interna;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;
Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della
Repubblica non si sono espresse nel previsto termine;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 gennaio 2010;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e della salute;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1


Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica al trasporto di merci pericolose
effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, sia
all'interno dello Stato nazionale che tra gli Stati della Comunita'
europea, alle operazioni di carico e scarico, al trasferimento da un
modo di trasporto ad un altro ed alle soste rese necessarie dalle
condizioni di trasporto.
2. Il presente decreto non si applica al trasporto di merci
pericolose effettuato:
a) mediante veicoli, vagoni o unita' navali che appartengono alle
forze armate o che si trovano sotto la responsabilita' di queste
ultime ovvero mediante navi in servizio governativo non commerciale;
b) mediante unita' navali adibite alla navigazione marittima su
vie navigabili marittime che si estendono nelle vie navigabili
interne;
c) mediante traghetti che effettuano soltanto l'attraversamento
di una via navigabile interna o di un porto;
oppure
d) interamente all'interno del perimetro di un'area chiusa.


                               Art. 2 


Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale
delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre
1957, e successive modificazioni;
b) RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle
merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla
convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF),
conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni;
c) ADN: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale
delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra
il 26 maggio 2000, e successive modificazioni;
d) veicolo: qualsiasi veicolo a motore destinato a circolare su
strada, provvisto di almeno quattro ruote ed avente una velocita'
massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonche' i relativi
rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, le macchine
mobili ed i trattori agricoli e forestali, purche' non viaggino ad
una velocita' superiore a 40 km/h quando trasportano merci
pericolose;
e) vagone: qualsiasi veicolo ferroviario privo di mezzo di
propulsione e dotato di ruote che circola su binari ferroviari ed e'
utilizzato per il trasporto di merci;
f) unita' navale: qualsiasi nave o galleggiante atta alla
navigazione marittima o alla navigazione interna, ivi compreso il
traghetto quale definito dall'articolo 1, comma 1, numero 34), del
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435,
recante approvazione del regolamento per la sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
g) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.


                               Art. 3 


Disposizioni generali

1. Fatte salve le norme generali relative all'accesso al mercato o
le norme applicabili in maniera generale al trasporto di merci
pericolose, il trasporto di merci pericolose e' autorizzato a
condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite negli
allegati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.
2. Fatte salve le eventuali deroghe adottate ai sensi dell'articolo
168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo
35, commi 5 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 753, come modificati rispettivamente dagli articoli
6, comma 1, lettere c) e d), e 7 del presente decreto, nonche' ai
sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, le merci pericolose non sono
oggetto di trasporto nella misura in cui ne e' fatto divieto:
a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere
dal 1° gennaio 2009, restando inteso che i termini: «parte
contraente» sono sostituiti dai seguenti: «Stato membro», come
opportuno;
b) nell'allegato del RID che figura come appendice C della COTIF,
applicabile con effetto dal 1° gennaio 2009;
c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a
decorrere dal 1° luglio 2011, cosi' come l'articolo 3, lettere f) ed
h), l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell'ADN, nei quali i termini:
«parte contraente» sono sostituiti dai seguenti: «Stato membro», come
opportuno.


                               Art. 4 


Paesi terzi

1. Il trasporto di merci pericolose tra lo Stato nazionale ed i
Paesi terzi rispetto alla Comunita' europea e' autorizzato a
condizione che esso sia conforme alle disposizioni stabilite
nell'ADR, nel RID e nell'ADN, qualora non venga diversamente
autorizzato con le modalita' previste dagli articoli 6, 7 e 8.


                               Art. 5 


Recepimento modifiche all'ADR, al RID ed all'ADN

1. Con provvedimento dell'amministrazione, sono recepite le
direttive comunitarie concernenti adeguamento al progresso
scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose
su strada, per ferrovia o per via navigabile interna recanti
modifiche:
a) degli allegati A e B dell'ADR;
b) dell'allegato del RID, che figura come appendice C della
COTIF; e
c) dei regolamenti allegati all'ADN.


                               Art. 6 

Modifiche all'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, in materia di disciplina del
trasporto su strada dei materiali pericolosi

1. All'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La circolazione dei
veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su
strada, nonche' le prescrizioni relative all'etichettaggio,
all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui
veicoli stradali e' regolata dagli allegati all'accordo di cui al
comma 1 recepiti nell'ordinamento in conformita' alle norme
vigenti.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla
commissione europea ai fini dell'autorizzazione, puo' prescrivere,
esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il
trasporto, disposizioni piu' rigorose per la disciplina del trasporto
nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli, purche' non
relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'interno, dello sviluppo economico e della salute, possono essere
altresi' classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su
strada, materie ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1,
ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate
le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate
possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili puo'
altresi' essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo
trasporto, precisando l'autorita' competente, nonche' i criteri e le
modalita' da seguire.»;
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. A condizione
che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri
dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per
operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale
che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle
stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni
sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo
quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di
tutela della sicurezza pubblica.»;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. A condizione che
non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione
europea, ai fini dell'autorizzazione, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri
dell'interno, della salute, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dello sviluppo economico, puo' derogare le
condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per:
a) il trasporto nazionale di piccole quantita' di merce,
purche' non relative a materie a media o alta radioattivita';
b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi
distanze.»;
e) ai commi 9, 9-bis e 9-ter le parole: «Chiunque viola le
prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al
comma 2» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti:
«Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2»;
f) al comma 9, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «A
tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilita' del
trasportatore, cosi' come definite nell'accordo di cui al comma 1,
ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida del conducente e della carta
di circolazione del veicolo con il quale e' stata commessa la
violazione per un periodo da due a sei mesi, a norma del capo I,
sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma
4, primo periodo, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria
di cui al comma 8, nonche' le disposizioni del periodo precedente.».
2. All'espletamento delle attivita' autorizzative di cui
all'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, comma 4-bis, quale introdotto dal comma 1,
si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.


                               Art. 7 

Modifiche all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia,
sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri
servizi di trasporto

1. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia,
sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri
servizi di trasporto e' sostituito dal seguente:
«Art. 35 - 1. Ai fini del trasporto su ferrovia sono considerati
materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate nel
regolamento concernente il trasporto internazionale di merci
pericolose per ferrovia (RID) di cui all'allegato I dell'appendice C
della convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF),
in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005, e successive
modificazioni.
2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose
ammesse al trasporto su ferrovia, nonche' le prescrizioni relative
all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo
stivaggio sui veicoli ferroviari sono regolate dagli allegati
all'accordo di cui al comma 1, recepiti nell'ordinamento in
conformita' alle normative vigenti.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su ferrovia
e' ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate
su strada rotabile, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni
stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che
presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo
l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi
di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti
previamente notificati alla Commissione europea ai fini
dell'autorizzazione, puo' prescrivere, esclusivamente per motivi
inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni piu'
rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci
pericolose effettuato da veicoli ferroviari, purche' non relative
alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'interno, dello sviluppo economico e della salute, possono
altresi' essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto
su ferrovia, materia ed oggetti non compresi tra quelli di cui al
comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono
indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci
elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci
assimilabili puo' altresi' essere imposto l'obbligo
dell'autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorita'
competente, nonche' i criteri e le modalita' da seguire.
5. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri
dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per
operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale
che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle
stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni
sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo
quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di
tutela della sicurezza pubblica.
6. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si
applicano le norme dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n.
1860, sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e dell'articolo 21 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.
7. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa
notifica alla Commissione europea, ai fini dell'autorizzazione, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministeri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, puo' derogare le condizioni poste dalle
norme di cui al comma 2 per:
a) il trasporto nazionale di piccole quantita' di merce, purche'
non relative a materie a media o alta radioattivita';
b) merci pericolose destinate al trasporto locale su tragitti
debitamente designati del territorio nazionale, facenti parte di un
processo industriale definito di carattere locale e rigorosamente
controllato in condizioni chiaramente definite.
8. Chiunque senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta,
trasporta o presenta al trasporto merci pericolose, ovvero non
rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli
stessi provvedimenti di autorizzazione e' punito con l'ammenda da
5.000 euro a 15.000 euro e l'arresto fino a sei mesi.
9. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero
le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative
all'idoneita' tecnica dei veicoli, delle cisterne o contenitori che
trasportano merci pericolose, alla presenza o alla corretta
sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di
pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui
colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute
se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di
carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
5.000 euro a 15.000 euro. Alle stesse sanzioni amministrative e'
soggetto chi non rispetta le disposizioni del comma 4 che impongono
disposizioni piu' rigorose per la disciplina del trasporto nazionale
di merci pericolose.
10. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2,
ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai
dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o
dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di
trasporto o delle istruzioni di sicurezza, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 9.000 euro.
11. Fuori dai casi previsti dai commi 9 e 10, il vettore che viola
le altre prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di
trasporto di cui ai commi 3 e 4, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro.
12. Lo speditore o il trasportare che violano gli obblighi di
sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo
1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro.
13. Le sanzioni amministrative sono applicate secondo la disciplina
del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'autorita'
amministrativa competente e' il Prefetto del luogo ove la violazione
e' accertata.».
2. All'espletamento delle attivita' autorizzative di cui al comma 5
dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 753, come modificato dal comma 1, si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente.
3. I proventi delle ammende irrogate ai sensi dei commi 8, 9, 10,
11 e 12 dell'articolo 35 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 753 del 1980, come modificato dal comma 1, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato.


                               Art. 8 


Disciplina del trasporto per via navigabile interna
delle merci pericolose

1. Ai fini del trasporto per via navigabile interna sono
considerate merci pericolose quelle appartenenti alle classi indicate
dall'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci
pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26
maggio 2000, e successive modificazioni.
2. La circolazione delle unita' navali che trasportano merci
pericolose ammesse al trasporto su via navigabile interna, nonche' le
prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico,
allo scarico ed allo stivaggio su unita' navali sono regolate dagli
allegati all'accordo di cui al comma 1.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su vie di
navigazione marittima e' ammesso dagli accordi internazionali,
possono essere trasportate su via navigabile interna, all'interno
dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti
trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di
esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli
interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto
qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti
previamente notificati alla Commissione europea ai fini
dell'autorizzazione, puo' prescrivere, esclusivamente per motivi
inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni piu'
rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci
pericolose effettuato su via navigabile interna mediante unita'
navali, purche' non relative alla costruzione delle stesse. Con
decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e
della salute, possono altresi' essere classificate merci pericolose,
ai fini del trasporto su via navigabile interna, merci ed oggetti non
compresi tra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi
assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel
rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse
al trasporto; per le merci assimilabili puo' altresi' essere imposto
l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, precisando
l'autorita' competente, nonche' i criteri e le modalita' da seguire.
5. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri
dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per
operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale
che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle
stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni
sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo
quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di
tutela della sicurezza pubblica.
6. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si
applicano le norme dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n.
1860, sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e dell'articolo 21 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.
7. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa
notifica alla Commissione europea ai fini dell'autorizzazione, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministeri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, puo' derogare le condizioni poste dalle
norme di cui al comma 2 per:
a) il trasporto nazionale di piccole quantita' di merce, purche'
non relative a materie a media o alta radioattivita';
b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi
distanze.
8. Chiunque senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta,
trasporta o presenta al trasporto merci pericolose, ovvero non
rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli
stessi provvedimenti di autorizzazione e' punito con l'ammenda da
5.000 euro a 15.000 euro e l'arresto fino a sei mesi.
9. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero
le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative
all'idoneita' tecnica delle unita' navali, delle cisterne o
contenitori che trasportano merci pericolose, alla presenza o alla
corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette
di pericolo collocate sulle unita' navali, sulle cisterne, sui
contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che
le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli,
alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci
pericolose, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 5.000 euro a 15.000 euro. Alle stesse sanzioni
amministrative e' soggetto chi non rispetta le disposizioni del comma
4 che impongono disposizioni piu' rigorose per la disciplina del
trasporto nazionale di merci pericolose.
10. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2,
ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai
dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o
dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di
trasporto o delle istruzioni di sicurezza, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 9.000 euro.
11. Fuori dai casi previsti dai commi 9 e 10, il vettore che viola
le altre prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di
trasporto di cui ai commi 3 e 4, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro.
13. Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di
sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo
1.4.2.1 e 1.4.2.2 del ADN sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro.
14. Le sanzioni amministrative sono applicate secondo la disciplina
del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'autorita'
amministrativa competente e' il prefetto del luogo ove la violazione
e' accertata.
15. All'espletamento delle attivita' autorizzative di cui al comma
5 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.
16. I proventi delle sanzioni irrogate ai sensi dei commi 8, 9, 10,
11, 12 e 13, sono versati all' entrata del bilancio dello Stato.
17. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal 1° luglio 2011.


                               Art. 9 


Ulteriori limitazioni in caso di incidente

1. Qualora a seguito di un incidente le disposizioni in materia di
sicurezza si siano dimostrate insufficienti a limitare i rischi
inerenti alle operazioni di trasporto, e sussistano ragioni di
urgenza, limitazioni ulteriori possono essere adottate con
provvedimento dell'amministrazione, di concerto con i Ministeri
dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
ed eventuali altri Ministeri interessati, ciascuna secondo i profili
di specifica competenza, previa mera notifica alla commissione.


                               Art. 10 


Disposizioni transitorie aggiuntive

1. Le norme concernenti disposizioni transitorie aggiuntive, di
interesse nazionale, di cui agli allegati I, II e III della direttiva
2008/68/CE, sono adottate con provvedimenti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Le disposizioni contenute negli allegati all'ADR, RID, ADN e
successive modificazioni, in merito all'uso delle lingue straniere
nella marcatura o nella documentazione pertinente non si applicano
alle operazioni di trasporto limitatamente al territorio nazionale;
tuttavia, per dette operazioni, con motivato parere puo' essere
autorizzato, in aggiunta alla lingua italiana, l'uso di lingue
diverse da quelle contemplate nei sopra citati allegati.


                               Art. 11 


Consulente alla sicurezza per il trasporto
di merci pericolose

1. Le disposizioni concernenti il consulente alla sicurezza per il
trasporto delle merci pericolose sono quelle previste dall'ADR, RID,
ADN.
2. Il legale rappresentante dell'impresa la cui attivita' comporta
trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di
carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti,
nomina un consulente per la sicurezza.
3. Entro quindici giorni dalla nomina di cui al comma 2, il legale
rappresentante comunica le complete generalita' del consulente
nominato all'ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in
cui ha sede l'impresa.
4. Con provvedimento dell'amministrazione sono individuate le
condizioni alle quali le imprese esercenti l'attivita' di cui al
comma 2 possono essere esonerate dal campo di applicazione delle
disposizioni del presente articolo, ai sensi e nei limiti di cui al
capitolo 1.8, dell'ADR, del RID e dell'ADN.
5. Entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2, il
consulente verificate le prassi e le procedure concernenti
l'attivita' dell'impresa presso la quale opera, redige una relazione
nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attivita' di
impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali
necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto,
carico e scarico di merci pericolose, nonche' per lo svolgimento
dell'attivita' dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza. La
relazione e' successivamente redatta annualmente e, comunque, ogni
qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e procedure
poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia
di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, ed e' consegnata
al legale rappresentante dell'impresa.
6. Il legale rappresentante conserva le relazioni di cui al comma 5
per cinque anni.
7. La relazione di incidente redatta dal consulente ai sensi
dell'ADR, RID, ADN e' trasmessa entro quarantacinque giorni dal
verificarsi dell'incidente medesimo al legale rappresentante
dell'impresa e per il tramite degli uffici periferici del
Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti al medesimo Dipartimento ed al Ministero dell'interno -
Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile.
8. Il certificato di formazione professionale di cui all'ADR, RID,
ADN e' rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici, a seguito del superamento dell'esame di cui
al comma 9.
9. L'esame per il conseguimento del certificato di formazione
professionale di consulente per la sicurezza del trasporto si svolge
secondo le modalita' previste dal capitolo 1.8 dell'ADR, del RID e
dell' ADN.
10. Con provvedimento dell'amministrazione sono dettate le
disposizioni applicative relative agli esami di cui al comma 9, con
particolare riferimento a quelli relativi ai consulenti di imprese
specializzate nel trasporto di determinati tipi di merci pericolose,
ai sensi del capitolo 1.8 dell'ADR, del RID e dell'ADN.
11. Con provvedimento dell'amministrazione e' individuato il numero
e la composizione delle commissioni di esame, nonche' i requisiti e
le modalita' di nomina dei relativi componenti e la durata della
nomina stessa.
12. Per la determinazione della misura dei compensi a favore dei
componenti delle commissioni, si applicano le disposizioni del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.
13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti gli importi delle tariffe posti a
carico dei candidati all'esame di primo rilascio, aggiornamento per
l'integrazione ed aggiornamento quinquennale, nonche' per il rilascio
del relativo certificato di formazione professionale, per il
funzionamento delle commissioni di cui al comma 11 e per i compensi
di cui al comma 12, sulla base della copertura dei costi effettivi
del servizio prestato. L'importo delle tariffe di cui al presente
comma e' rideterminato con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze ogni due anni. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al
primo periodo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per
essere successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per
il finanziamento delle attivita' previste dal presente articolo.
Nelle more dell'adozione del decreto tariffe di cui al primo periodo,
si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 27 settembre 2000, n. 129, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2000.
14. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 10, si
applicano le disposizioni attuative del decreto legislativo 4
febbraio 2000, n. 40, quando non in contrasto con le disposizioni del
presente decreto.
15. Le disposizioni del presente articolo relative al trasporto
delle merci pericolose per vie navigabili interne si applicano a
decorrere dal 1° luglio 2011.


                               Art. 12 


Sanzioni relative al consulente alla sicurezza

1. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni
dell'articolo 11, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro.
2. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni
di cui all'articolo 11, commi 3 e 6, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
3. Il consulente che non redige le relazioni di cui all'articolo
11, commi 5 e 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 4.000 euro a 24.000 euro.
4. Il consulente che non ottempera agli obblighi di cui
all'articolo 11, commi 5 e 7, relativi alla trasmissione delle
relazioni di cui agli stessi commi, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
5. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai
consulenti per la sicurezza e' affidata agli Uffici periferici del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici territorialmente competenti.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono irrogate dal
prefetto ed i relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato.


                               Art. 13 


Qualificazione di figure professionali
previste dalla normativa ADR, RID e ADN

1. Le attivita' di riconoscimento degli esperti per l'esecuzione
delle prove sulle cisterne previste dalla normativa ADR, RID e ADN e'
effettuata da una commissione nominata con decreto
dell'amministrazione, di concerto con il Ministero dell'interno -
Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile.
2. Le attivita' relative alla classificazione di prodotti
pericolosi di competenza dell'autorita' competente, secondo quanto
stabilito dagli allegati ADR, RID e ADN, e' effettuata da una
commissione, nominata con provvedimento dell'amministrazione, di
concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
3. Le attivita' di approvazione e monitoraggio di organismi di
controllo per la valutazione di conformita', i controlli periodici, i
controlli eccezionali e la supervisione del servizio interno di
controllo, secondo quanto stabilito dall' ADR, RID e ADN, sono
effettuate da una commissione nominata con provvedimento
dell'amministrazione, di concerto con il Ministero dell'interno -
Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile.
4. Gli importi delle tariffe per l'espletamento delle attivita' di
verifica di cui ai commi 1, 2 e 3, nonche' per il funzionamento delle
commissioni di cui ai medesimi commi, sono a carico dei soggetti
richiedenti e sono stabiliti con decreto dell'amministrazione, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base
della copertura dei costi effettivi del servizio prestato, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. L'importo delle tariffe di cui al presente comma e'
rideterminato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
ogni due anni. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al primo
periodo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il
finanziamento delle attivita' previste dal presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo relative al trasporto
delle merci pericolose per le vie navigabili interne si applicano a
decorrere dal 1° luglio 2011.


                               Art. 14 


Abrogazione di norme precedentemente in vigore

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
abrogate le norme derivanti dal recepimento delle direttive 94/55/CE,
96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE trasposte nell'ordinamento interno
con i sotto elencati decreti:
a) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data
4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, di recepimento della direttiva
94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada, e
successive modificazioni, per quanto in esso predisposto e'
incompatibile con le disposizioni del presente decreto;
b) decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione
delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci
pericolose per ferrovia, e successive modificazioni, per quanto in
esso predisposto e' incompatibile con le disposizioni del presente
decreto e, comunque, ad esclusione degli articoli 1, comma 1, lettera
d), e 2, comma 5;
c) decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione
della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione ed alla
qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei
trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci
pericolose, e successive modificazioni, per quanto in esso
predisposto e' incompatibile con le disposizioni del presente
decreto.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 13, sono
inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o
incompatibili con le norme del presente decreto.


                               Art. 15 


Disposizioni finanziarie

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi oneri o maggiori
oneri, a carico della finanza pubblica.
2. I proventi delle ammende e delle sanzioni versate all'entrata
del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e
dell'articolo 8, comma 16, sono riassegnati, entro i limiti previsti
dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle
stesse.


                               Art. 16 


Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2010

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche
europee

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e trasporti

Frattini, Ministro degli
affari esteri

Alfano, Ministro della
giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia
e delle finanze

Maroni, Ministro dell'interno

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e
del mare

Fazio, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Alfano