Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5748, del 18 dicembre 2015
Sviluppo sostenibile. Eolico e dissenso trasmesso dall’amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico non presente alla conferenza di servizi
Il dissenso dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico sul progetto di impianto è stato espresso e riversato negli atti della conferenza di servizi, ancorché il rappresentante della medesima amministrazione non sia stato fisicamente presente ai lavori dell’ufficio. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione, questa circostanza è irrilevante, essendo sufficiente, ex art. 14-quater, comma 1, l. n. 241/1990, che il dissenso sia stato manifestato in modo chiaro e motivato, anche a mezzo di note scritte, in modo da porre l’amministrazione procedente nelle condizioni di determinarsi in modo conseguente, e cioè impugnare il parere negativo ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004 o rimettere la questione al Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 3, del citato art. 14-quater. Il principio ora richiamato si fonda sul condivisibile rilievo del carattere imprescindibile dell’apporto istruttorio di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela di beni sensibili di rilievo costituzionale (quali il paesaggio, come nel caso di specie) nei confronti di provvedimenti autorizzativi di opere aventi un impatto sulla collettività, nonché, laddove queste siano sovraordinate rispetto all’amministrazione procedente, dell’effetto impeditivo della decisione finale sull’istanza da parte di quest’ultima e conseguente devoluzione dell’affare al vertice dell’organizzazione amministrativa nazionale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 05748/2015REG.PROV.COLL.
N. 04282/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4282 del 2015, proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
Regione Molise; Febe Srl; Comune di Pozzilli;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MOLISE, SEZIONE I, n. 611/2014, resa tra le parti, concernente un provvedimenti di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2015 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Maria Pia Camassa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe il TAR Molise ha respinto il ricorso del Ministero per i beni, le attività culturali, e il turismo, per l’annullamento dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel territorio del Comune di Pozzilli, rilasciata in favore della Febe s.r.l. (determinazione n. 56 dell’11 aprile 2011), in un’area dichiarata di notevole interesse pubblico ex l. n. 1497/1939 (“protezione delle bellezze naturali”).
2. Il Ministero ha quindi proposto appello, dolendosi del rigetto del motivo con il quale era stata dedotta l’illegittimità del provvedimento autorizzativo per mancata calendarizzazione dei lavori della conferenza di servizi ed inoltre perché emanato malgrado il dissenso espresso in queste sede dal direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici.
3. Le appellate non si sono costituite.
4. Con ordinanza cautelare n. 2864 del 25 giugno 2015 è stata disposta la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado.
DIRITTO
1. Come già accertato in sede cautelare, l’appello è stato ritualmente notificato alle parti interessate a contraddirvi, e cioè Regione Molise e società controinteressata (oltre che al Comune nel quale l’impianto è destinato ad essere realizzato), presso i rispettivi domicili dichiarati nel giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 93, comma 1, cod. proc. amm.
2. Passando al merito, l’appello deve essere accolto con riguardo all’assorbente profilo del rilascio dell’autorizzazione malgrado il dissenso manifestato dall’amministrazione dei beni culturali e paesaggistici nella conferenza di servizi.
3. Deve premettersi in fatto quanto segue:
- l’impianto fotovoltaico autorizzato è destinato ad essere realizzato nel territorio del Comune di Pozzilli, un’area dichiarata di rilevante interesse paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/1939;
- con nota del 28 luglio 2010, n. prot. 3488, in epoca antecedente alla conferenza di servizi, la cui prima seduta si è tenuta il 30 luglio successivo, il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici ha espresso parere negativo sull’impianto;
- di tale nota si dà atto nel verbale della seduta ora menzionata;
- il parere è corredato dalla diffusa esposizione dei motivi a sostegno di esso, ivi specificandosi le ragioni dell’incompatibilità dell’impianto con i valori paesaggistici dell’area, in conformità a quanto previsto dall’art. 14-quater, comma 1, l. n. 241/1990;
- di tale nota si dà atto nel verbale della seduta sopra menzionata;
- oltre ad una generica confutazione delle ragioni esposte a sostegno del parere negativo, nel citato verbale l’amministrazione procedente dà atto dell’impossibilità di procedere ad un’«appropriata discussione in sede di conferenza di servizi» al fine di valutare eventuali modifiche progettuali, a causa dell’assenza di rappresentanti dell’amministrazione dei beni culturali;
- nel “documento istruttorio” richiamato e fatto proprio dal provvedimento autorizzativo impugnato, si ribadisce l’inammissibilità del parere, perché non espresso nell’unica sede consentita, quella della conferenza di servizi ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003.
4. Alla luce delle descritte risultanze fattuali, deve ritenersi quanto segue:
- il dissenso dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico sul progetto di impianto è stato espresso e riversato negli atti della conferenza di servizi, ancorché il rappresentante della medesima amministrazione non sia stato fisicamente presente ai lavori dell’ufficio;
- contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione nel citato documento istruttorio, questa circostanza è irrilevante, essendo sufficiente, ex art. 14-quater, comma 1, l. n. 241/1990, che il dissenso sia stato manifestato in modo chiaro e motivato, anche a mezzo di note scritte (come affermato in modo incontrastato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: ex multis Sez. IV, 21 agosto 2015, n. 3971, 6 maggio 2013, n. 2443), in modo da porre l’amministrazione procedente nelle condizioni di determinarsi in modo conseguente, e cioè impugnare il parere negativo ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004 o rimettere la questione al Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 3, del citato art. 14-quater;
- il principio ora richiamato si fonda sul condivisibile rilievo del carattere imprescindibile dell’apporto istruttorio di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela di beni sensibili di rilievo costituzionale (quali il paesaggio, come nel caso di specie) nei confronti di provvedimenti autorizzativi di opere aventi un impatto sulla collettività, nonché, laddove queste siano sovraordinate rispetto all’amministrazione procedente, dell’effetto impeditivo della decisione finale sull’istanza da parte di quest’ultima e conseguente devoluzione dell’affare al vertice dell’organizzazione amministrativa nazionale;
- sotto questo profilo sono ravvisabili analogie con la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale, la quale, se di competenza statale, determina la rimessione dell’affare alla medesima sede (artt. 26, comma 2, t.u. ambiente e 14-ter, comma 6-bis, l. n. 241/1990), mentre «in tutti gli altri casi» non inibisce la decisione finale dell’amministrazione procedente, «valutate le specifiche risultanze della conferenza» (14-ter, comma 6-bis, citato) nell’ambito della quale deve necessariamente confluire anche la valutazione di impatto ambientale non resa nei termini perentori di legge (art. 14-ter, comma 4, l. n. 241/1990);
- pertanto, rispetto all’alternativa sopra esposta tertium non datur, ed in particolare è precluso alla medesima amministrazione sindacare le ragioni addotte a sostegno del parere negativo da parte dell’autorità istituzionalmente competente alla tutela dell’interesse paesaggistico.
5. In ragione di tutto quanto sopra, l’autorizzazione regionale rilasciata in difetto di tali imprescindibili passaggi è illegittima e, in accoglimento del presente appello e riforma della sentenza di primo grado, deve essere annullata.
6. Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, non si ravvisano ragioni per derogare al criterio della soccombenza, la quale fa solidalmente capo all’amministrazione resistente ed alla società controinteressata. Per la relativa liquidazione si rinvia al dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso del Ministero per i beni, le attività culturali, e il turismo, annullando gli atti con esso impugnati.
Condanna la Regione Molise e la controinteressata, in solido tra loro, a rifondere al Ministero appellante le spese del doppio grado di giudizio, complessivamente liquidate in € 6.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
|
|
|
|
|
|
L'ESTENSORE |
|
IL PRESIDENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)