Consiglio di Stato, Sez. IV, 5798, del 21 dicembre 2015
Sviluppo sostenibile.Potenza elettrica nominale complessiva del parco eolico
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questo Consiglio, ai fini del calcolo della potenza elettrica nominale del parco eolico, per la valutazione istruttoria delle iniziative edificatorie, i limiti di capacità di generazione e di potenza sono da intendersi riferiti alla somma delle potenze nominali dei singoli impianti di produzione facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica, appartenenti allo stesso soggetto, ovvero a soggetti che si trovino in posizione di controllante o controllato, ovvero che siano riconducibili ad unico centro di interesse. Tali presupposti, infatti, hanno l'evidente finalità di contemperare i contrapposti interessi, pubblici e privati, in gioco e di evitare che iniziative di dimensioni apparentemente limitate possano, in realtà, dar vita a progetti significativamente impattanti sul corretto assetto urbanistico del territorio e sui relativi interessi paesaggistico, ambientale, storico, etc. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 05789/2015REG.PROV.COLL.
N. 01994/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1994 del 2015, proposto da:
Comune di Potenza, rappresentato e difeso dall'avv.to Concetta Matera, con domicilio eletto presso il Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
contro
Pawerwind Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Micocci e Carmine Bencivenga, con domicilio eletto presso Consiglio di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;
nei confronti di
Nicola Romaniello;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. BASILICATA - POTENZA: SEZIONE I n. 00633/2014, resa tra le parti, concernente realizzazione di impianti eolici - non eseguibilità' delle opere
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Pawerwind Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2015 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Maria Rosa Zaccardo, su delega dell'avvocato Concetta Matera, e Carmine Bencivenga;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Pawerwind S.r.l. avviava in data 7 febbraio 2014 la Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.), per la realizzazione di un impianto minieolico nel Comune di Potenza, in località Costa della Gaveta, della potenza nominale di 60 Kw.
A tal fine la Pawerwind , dopo aver stipulato con la proprietaria del terreno apposito contratto preliminare per la costituzione di un diritto di superficie e inerenti servitù, in data 05.06.2014 sottoscriveva il relativo atto definitivo.
Con nota del 12.06.2014, tuttavia, il Comune di Potenza comunicava la non eseguibilità delle opere:
- per la mancanza della verifica di assoggettabilità di cui all’art. 5 della L.R. n. 17/2012;
- per la mancanza, in capo alla richiedente, della disponibilità dell’area coinvolta nella realizzazione dell’impianto;
- per il mancato rispetto delle distanze da edifici, dai confini e dalle strade scaturenti da studi di compatibilità acustica, di Shadow-Fichering e di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti, come sarebbe stato prescritto dal P.I.A.R. e dal R.E.
Il provvedimento de quo, unitamente agli atti allo stesso connessi, veniva quindi impugnato dalla Pawerwind dinnanzi al Tar Basilicata e nel relativo giudizio si costituiva il Comune di Potenza, al fine di veder rigettare il ricorso.
Con la sentenza n. 633/2014, resa in forma semplificata, il Tribunale adito accoglieva nel merito le doglianze della ricorrente.
Avverso detta pronuncia il Comune di Potenza ha quindi interposto l’odierno appello,chiedendone l’integrale riforma.
Si è costituita in giudizio la Pawerwind , chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.
Alla pubblica udienza del 14.07.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo mezzo di censura l’Amministrazione comunale deduce l’erroneità della sentenza impugnata,laddove ha ritenuto sussistente “il vizio dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto in data 6.6.2014 la ricorrente ha inviato gli studi di compatibilità acustica, di shadow-flickering e di sicurezza in caso di rottura degli organi rotanti ed anche la copia del contratto definitivo di superficie, relativo al terreno dove doveva essere installato l'aerogeneratore” .
Assume infatti, al riguardo, che il Tar non avrebbe “tenuto in alcun conto quanto precisato dal comune…. nella propria memoria difensiva…. il quale, pur dando atto che in data 6 giugno 2014 risultava caricato sul portale Sude nella sezione Elenco Documenti Aggiuntivi, il file contenente l'adeguamento alla circolare, ha riferito che relativi documenti non erano stati visionati dall'ufficio competente per mancata segnalazione del sistema, in quanto in tale sezione possono essere caricati solo dei documenti concordati con l'amministrazione” .
2. La doglianza è priva di fondamento.
3. Ed invero, per un verso, osserva il collegio come la documentazione in questione sia stata caricata con successo nel Sude , spedita con Pec all'indirizzo dedicato al medesimo Sude e regolarmente ricevuta dall'Ufficio Tecnico Comunale.
Tale circostanza, infatti, risulta comprovata con il deposito in primo grado della Pec di trasmissione indirizzata al Comune di Potenza e con la produzione del prospetto del Sude contenente tutte le comunicazioni relative alla pratica in oggetto ed anche quelle riferite alla trasmissione delle relazioni.
Per altro verso, va poi rilevato come la pretesa dell'Amministrazione di dover fornire il proprio assenso preventivo (“ concordando”) sui documenti che l'interessato intenda produrre, dopo la presentazione della PAS, risulti in ogni caso priva di giuridico fondamento, non trovando riscontro alcuno nei principi fondamentali che la legge 241 del 1990 pone a base dell'azione amministrativa.
Così,una volta ricevuta la documentazione in questione, non v'è dubbio come l'Amministrazione avesse l'onere di esaminare compiutamente la stessa, non potendo di certo esimersi dal visionarla per il solo fatto di essere allocata in una sezione in cui “possono essere caricati solo i documenti concordati” .
4. Con il secondo mezzo di censura il Comune di Potenza deduce l’erroneità della gravata sentenza, laddove ha ritenuto di non poter sommare, ai fini della verifica di assoggettabilità a V.I.A., la potenza dell’impianto di che trattasi a quella di altri sette aerogeneratori la cui realizzazione era prevista nella stessa area.
Sostiene l’appellante,al riguardo, che da detta sommatoria sarebbe scaturita una potenza nominale del complessivo parco eolico di 480 kw, superiore a quella del valore soglia (200 Kw) stabilito dall’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 per la verifica di assoggettabilità.
5. La doglianza non può essere condivisa.
6. Ed invero, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questo Consiglio ,che il collegio condivide,ai fini del calcolo della potenza elettrica nominale per la valutazione istruttoria delle iniziative edificatorie, i limiti di capacità di generazione e di potenza sono da intendersi riferiti alla somma delle potenze nominali dei singoli impianti di produzione facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica, appartenenti allo stesso soggetto , ovvero a soggetti che si trovino in posizione di controllante o controllato, ovvero che siano riconducibili ad unico centro di interesse ( cfr. per tutte : Cons. Stato, Sez. V, 10 settembre 2012, n. 4780).
Tali presupposti, infatti, hanno l'evidente finalità di contemperare i contrapposti interessi, pubblici e privati, in gioco e di evitare che iniziative di dimensioni apparentemente limitate possano, in realtà, dar vita a progetti significativamente impattanti sul corretto assetto urbanistico del territorio (e sui relativi interessi paesaggistico, ambientale, storico, etc.).
Ciò posto, diversamente da quanto prospettato dall’Amministrazione appellante, la circostanza che le procedure P.A.S. siano state formalmente presentate, per gli 8 aerogeneratori, dalla stessa associazione professionale Skypower è del tutto irrilevante, essendo viceversa decisivo il fatto che detti aerogeneratori appartengano a soggetti diversi,e che gli stessi non siano stati collegati tutti allo stesso punto di connessione delle rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica.
Correttamente, pertanto, il primo giudice non ha considerato nel complessivo ammontare la singola potenza dei vari aerogeneratori, atteso che nella specie non sussistono i requisiti dell’ “unità della posizione decisionale” e dell’ “unicità del punto di connessione” sopra specificati.
E ciò, in quanto la citata associazione professionale rappresenta unicamente un “operatore tecnico” di supporto ai (ed a servizio dei) vari e diversi proprietari, che non risultano aver in alcun modo programmato la realizzazione di un unico parco eolico.
7. Il terzo ed ultimo mezzo di gravame è infine inammissibile per difetto di interesse, atteso che il censurato richiamo operato dal primo giudice al potere di autotutela è in ogni caso palesemente irrilevante rispetto alla decisione assunta, la quale si fonda sulle diverse e condivisibili considerazioni sopra evidenziate.
8. Conclusivamente l’appello si appalesa infondato e, come tale ,da respingere.
9. Attesa la peculiarità della controversia,sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,lo respinge .
Spese compensate .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)