Il Comprensorio Alpino di caccia (o l' A.T.C.) è soggetto interessato rispetto all’istituzione di azienda faunistico venatoria; necessità di comunicazione di avvio procedimento da parte della Regione (T.A.R. PIEMONTE - SEZIONE I - Sentenza 7 luglio 2004 , n. 1297) .
(segnalazione a cura di Augusto Atturo)
"...l’istituzione di una nuova azienda faunistico-venatoria nell’ambito territoriale gestito (ai fini venatori) da un Comprensorio Alpino (o, in pianura, da un Ambito Territoriale di Caccia) determina una riduzione del territorio venabile di competenza;ciò comporta l’inclusione di tali soggetti tra coloro nei cui confronti il provvedimento istitutivo della nuova azienda è destinato a spiegare effetti;tale circostanza, oltre ad attribuire a detti organismi il diritto a partecipare al procedimento, obbliga l’Amministrazione procedente a tenere conto delle osservazioni da essi eventualmente introdotte nel procedimento stesso;nel testo della determina regionale impugnata in principalità non vi è alcun riferimento alla memoria presentata dagli enti esponenziali sul territorio degli iteressi venatori, peraltro puntualmente e tempestivamente presentata; la mancata considerazione di tali osservazioni determina l’illegittimità della citata determina regionale.....".
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(Segue il testo integrale della sentenza)
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REPUBBLICA
ITALIANA |
Reg. Sent. n. 1297/04 |
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO |
Reg.
Ric. n. 785/04 |
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE |
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SEZIONE I -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso R.G.R. n. 785/04 proposto
dal
comitato
di gestione del comprensorio alpino to 2 “alta Valle susa”,
in persona del Presidente pro-tempore,
dal CONSIGLIO REGIONALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CACCIA – REGIONE PIEMONTE,
in persona del legale rappresentante pro-tempore
e dalla ASSOCIAZIONE LIBERA CACCIA – REGIONE PIEMONTE, in persona del
legale rappresentante pro-tempore,
tutti rappresentati e difesi dal-l’avv.
prof. Paolo Scaparone, domiciliatario in Torino, via S. Francesco d’Assisi,
14, come da mandato a margine del ricorso;
contro
la
REGIONE
PIEMONTE, in persona del
Presidente pro-tempore della Giunta
Regionale, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.R. 4 giugno
2004, n. 4-12720 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall’avv.
Giulietta Magliona ed elettivamente domiciliato presso gli uffici
dell’avvocatura regionale in Torino, piazza Castello, 164, come da mandato a
margine dell’atto di costituzione in giudizio;
nonché
contro la
PROVINCIA
di Cuneo, in persona del Presidente pro-tempore
della Giunta Provinciale, non costituito in giudizio;
e
nei confronti di
Marie
Eve Cresci, rappresentata e
difeso dagli avv.ti Claudio Simonelli e Vincenzo Giovinazzo ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dell’avv. Maria Ribaldone a Torino, via Ponza,
3, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;
nonché
con l’intervento ad adiuvandum di
COMITATO DI GESTIONE DEL COMPRENSORIO ALPINO CN7 “VALLE TANARO”, in persona del Presidente pro-tempore, COMITATO DI GESTIONE DEL COMPRENSORIO ALPINO CN3 “VALLI MAIRA E GRANA”, in persona del Presidente pro-tempore, COMITATO DI GESTIONE DEL COMPRENSORIO ALPINO BI1, in persona del Presidente pro-tempore, COMITATO DI GESTIONE DEL COMPRENSORIO ALPINO VC1, in persona del Presidente pro-tempore, COMITATO DI GESTIONE DEL COMPRENSORIO ALPINO TO3, in persona del Presidente pro-tempore, COMITATO DI GESTIONE DEL COMPRENSORIO ALPINO CN4, in persona del Presidente pro-tempore, COMITATO DI GESTIONE DEL COMPRENSORIO ALPINO CN5, in persona del Presidente pro-tempore, COMITATO DI GESTIONE DEL COMPRENSORIO ALPINO TO4, in persona del Presidente pro-tempore, COMITATO DI GESTIONE DEL COMPRENSORIO ALPINO TO1 “VALLI PELLICE, CHISONE E GERMANASCA”, in persona del Presidente pro-tempore, COMITATO DI GESTIONE DEL COMPRENSORIO ALPINO VCO1 “VERBANO - CUSIO”, in persona del Presidente pro-tempore e COMITATO DI GESTIONE DEL COMPRENSORIO ALPINO VCO2 “OSSOLA NORD”, in persona del Presidente pro-tempore , tutti rappresentati e difesi dall’avv. prof. Paolo Scaparone, domiciliatario in Torino, via S. Francesco d’Assisi, 14, come da mandato in calce alla domanda di intervento;
per
l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione
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della determinazione del Dirigente del Settore Caccia della Regione Piemonte
23 marzo 2004, n. 64, con cui è stata rilasciata la concessione di azienda
faunistico-venatoria a favore di Marie Eve Crisci;
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di tutti gli atti preparatori, presupposti, conseguenziali e comunque connessi
e, in particolare, in parte qua,
delle deliberazioni G.R. 8 marzo 2004, n. 15-11925, recante “Criteri in
ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali
e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende
agri-funistico-venatorie”; G.R. 9 dicembre 1996, n. 122-15265, recante
“Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle
dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e
delle aziende agri-funistico-venatorie”; G.R 20 luglio 1998, n. 13-25059,
avente ad oggetto”Linee guida per gli adempimenti tecnici dei
direttori-concessionari in ordine alle concessioni delle aziende
faunistico-venatorie e delle aziende agri-funistico-venatorie”, G.R 12
febbraio 2001, n. 50-2242, avente ad oggetto “L.R. 4 settembre 1996, n. 70.
Adeguamento alla D.G.R. n. 122-15265 del 9.11.1996”;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e della
controinteressata;
Visti
gli atti tutti della causa;
Relatore,
il p. ref. Paolo Peruggia, uditi nella camera di consiglio del 7 luglio 2004
l’avv. prof. Paolo Scaparone per i ricorrenti, l’avv. Giulietta Magliona
per
Vista
l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato;
Visto
l’art. 21, comma
Ritenuto
opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a
sensi della norma sopra citata;
i
primi due motivi investono la deliberazione G.R. 8 marzo 2004, n. 15-11925,
quale atto presupposto al provvedimento istitutivo della nuova azienda
faunistico-venatoria Viridio, impugnato in principalità;
peraltro
che tale provvedimento ha disposto, fra l’altro, che “sono fatte salve le
istanze presentate anteriormente all’entrata in vigore del presente
provvedimento per le quali si applica la disciplina previgente. Sono, altresì,
fatte salve le istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento, ma non autorizzabili in relazione alla disciplina
previgente, alle quali saranno applicati i criteri di cui all’art. 36
dell’allegato”;
poiché
la domanda presentata dal ricorrente risale al 9 aprile 2003, la disposizione
sopra trascritta è presupposta al provvedimento impugnato in principalità;
essa
è successiva all’approvazione del nuovo atto, ma nulla appare ostare a che
un atto amministrativo disponga per il periodo transitorio, senza introdurre
norme retroattive, che nella specie non sono ravvisabili;
i
primi due motivi devono peraltro dichiararsi infondati;
con
il terzo mezzo i ricorrenti denunciano la determinazione dirigenziale della
nuova azienda faunistico-venatoria per violazione degli artt. 7 e
la
domanda di istituzione della nuova azienda è stata presentata nella data
indicata ed il comprensorio è intervenuto nel procedimento con memorie
presentate alla regione
l’istituzione
di una nuova azienda faunistico-venatoria è stata disposta con atto in data
23 marzo 2004;
l’istituzione
di una nuova azienda faunistico-venatoria nell’ambito territoriale gestito
(ai fini venatori) da un Comprensorio Alpino (o, in pianura, da un Ambito
Territoriale di Caccia) determina una riduzione del territorio venabile di
competenza;
ciò
comporta l’inclusione di tali soggetti tra coloro nei cui confronti il
provvedimento istitutivo della nuova azienda è destinato a spiegare effetti;
tale
circostanza, oltre ad attribuire a detti organismi il diritto a partecipare al
procedimento, obbliga l’Amministrazione procedente a tenere conto delle
osservazioni da essi eventualmente introdotte nel procedimento stesso;
nel
testo della determina regionale impugnata in principalità non vi è alcun
riferimento alla memoria presentata dagli enti esponenziali sul territorio
degli iteressi venatori, peraltro puntualmente e tempestivamente presentata;
la
mancata considerazione di tali osservazioni determina l’illegittimità della
citata determina regionale 23 marzo 2004, n. 58 (Cons. St., IV, 22 giugno
2000, n. 3556; Cons. St., V, 16 giugno 2003, n. 3380);
in
ragione della rilevata ed assorbente fondatezza di tale censura, il ricorso
deve essere accolto nella sola parte rivolta contro la determina regionale 31
marzo 2004, n. 69, che deve essere conseguentemente annullata, salvi comunque
restando gli ulteriori provvedimenti che
appare
opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I -
pronunciando sentenza brevemente motivata accoglie il ricorso, annulla
l’atto puntuale impugnato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che
Spese
compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così
deciso in Torino il 7 luglio 2004 con l’intervento dei magistrati:
Alfredo
Gomez de Ayala
- Presidente
Bernardo
Baglietto
- p. Referendario
Paolo
Peruggia
- p. ref. Est.
Il Presidente
L’Estensore
F.to
A. Gomez de Ayala
F.to
P.Peruggia
Firmato
il Direttore di segreteria
M.
Luisa Cerrato Soave
Depositata
in segreteria a sensi di legge
il
7 luglio 2004
Firmato
il Direttore di segreteria
M.
Luisa Cerrato Soave