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Il Comprensorio Alpino di caccia (o l' A.T.C.) è soggetto interessato rispetto all’istituzione di azienda faunistico venatoria; necessità di comunicazione di avvio procedimento da parte della Regione (T.A.R. PIEMONTE - SEZIONE I - Sentenza 7 luglio 2004 , n. 1297) .

(segnalazione a cura di Augusto Atturo)

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"...l’istituzione di una nuova azienda faunistico-venatoria nell’ambito territoriale gestito (ai fini venatori) da un Comprensorio Alpino (o, in pianura, da un Ambito Territoriale di Caccia) determina una riduzione del territorio venabile di competenza;ciò comporta l’inclusione di tali soggetti tra coloro nei cui confronti il provvedimento istitutivo della nuova azienda è destinato a spiegare effetti;tale circostanza, oltre ad attribuire a detti organismi il diritto a partecipare al procedimento, obbliga l’Amministrazione procedente a tenere conto delle osservazioni da essi eventualmente introdotte nel procedimento stesso;nel testo della determina regionale impugnata in principalità non vi è alcun riferimento alla memoria presentata dagli enti esponenziali sul territorio degli iteressi venatori, peraltro puntualmente e tempestivamente presentata; la mancata considerazione di tali osservazioni determina l’illegittimità della citata determina regionale.....".

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(Segue il testo integrale della sentenza)

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REPUBBLICA ITALIANA

Reg. Sent. n. 1297/04

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Reg. Ric. n. 785/04

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE

- SEZIONE I -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G.R. n. 785/04 proposto dal

comitato di gestione del comprensorio alpino to 2 “alta Valle susa”, in persona del Presidente pro-tempore, dal CONSIGLIO REGIONALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CACCIA – REGIONE PIEMONTE, in persona del legale rappresentante pro-tempore e dalla ASSOCIAZIONE LIBERA CACCIA – REGIONE PIEMONTE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dal-l’avv. prof. Paolo Scaparone, domiciliatario in Torino, via S. Francesco d’Assisi, 14, come da mandato a margine del ricorso;

contro la

REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.R. 4 giugno 2004, n. 4-12720 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall’avv. Giulietta Magliona ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’avvocatura regionale in Torino, piazza Castello, 164, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;

nonché contro la

PROVINCIA di Cuneo, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Provinciale, non costituito in giudizio;

e nei confronti di

Marie Eve Cresci, rappresentata e difeso dagli avv.ti Claudio Simonelli e Vincenzo Giovinazzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Maria Ribaldone a Torino, via Ponza, 3, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;

nonché con l’intervento ad adiuvandum di

COMITATO DI GESTIONE DEL COMPRENSORIO ALPINO CN7 “VALLE TANARO”, in persona del Presidente pro-tempore, COMITATO DI GESTIONE DEL COMPRENSORIO ALPINO CN3 “VALLI MAIRA E GRANA”, in persona del Presidente pro-tempore, COMITATO DI GESTIONE DEL COMPRENSORIO ALPINO BI1, in persona del Presidente pro-tempore, COMITATO DI GESTIONE DEL COMPRENSORIO ALPINO VC1, in persona del Presidente pro-tempore, COMITATO DI GESTIONE DEL COMPRENSORIO ALPINO TO3, in persona del Presidente pro-tempore, COMITATO DI GESTIONE DEL COMPRENSORIO ALPINO CN4, in persona del Presidente pro-tempore, COMITATO DI GESTIONE DEL COMPRENSORIO ALPINO CN5, in persona del Presidente pro-tempore, COMITATO DI GESTIONE DEL COMPRENSORIO ALPINO TO4, in persona del Presidente pro-tempore, COMITATO DI GESTIONE DEL COMPRENSORIO ALPINO TO1 “VALLI PELLICE, CHISONE E GERMANASCA”, in persona del Presidente pro-tempore, COMITATO DI GESTIONE DEL COMPRENSORIO ALPINO VCO1 “VERBANO - CUSIO”, in persona del Presidente pro-tempore e COMITATO DI GESTIONE DEL COMPRENSORIO ALPINO VCO2 “OSSOLA NORD”, in persona del Presidente pro-tempore , tutti rappresentati e difesi dall’avv. prof. Paolo Scaparone, domiciliatario in Torino, via S. Francesco d’Assisi, 14, come da mandato in calce alla domanda di intervento;

per l’annullamento

previa sospensione dell’esecuzione

- della determinazione del Dirigente del Settore Caccia della Regione Piemonte 23 marzo 2004, n. 64, con cui è stata rilasciata la concessione di azienda faunistico-venatoria a favore di Marie Eve Crisci;

- di tutti gli atti preparatori, presupposti, conseguenziali e comunque connessi e, in particolare, in parte qua, delle deliberazioni G.R. 8 marzo 2004, n. 15-11925, recante “Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-funistico-venatorie”; G.R. 9 dicembre 1996, n. 122-15265, recante “Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-funistico-venatorie”; G.R 20 luglio 1998, n. 13-25059, avente ad oggetto”Linee guida per gli adempimenti tecnici dei direttori-concessionari in ordine alle concessioni delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-funistico-venatorie”, G.R 12 febbraio 2001, n. 50-2242, avente ad oggetto “L.R. 4 settembre 1996, n. 70. Adeguamento alla D.G.R. n. 122-15265 del 9.11.1996”;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e della controinteressata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, il p. ref. Paolo Peruggia, uditi nella camera di consiglio del 7 luglio 2004 l’avv. prof. Paolo Scaparone per i ricorrenti, l’avv. Giulietta Magliona per la Regione Piemonte e l’avv. Claudio Simonelli per la controinteressata;

Vista l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato;

Visto l’art. 21, comma 9 L . 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo sostituito dall’art.3 L. 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;

i primi due motivi investono la deliberazione G.R. 8 marzo 2004, n. 15-11925, quale atto presupposto al provvedimento istitutivo della nuova azienda faunistico-venatoria Viridio, impugnato in principalità;

peraltro che tale provvedimento ha disposto, fra l’altro, che “sono fatte salve le istanze presentate anteriormente all’entrata in vigore del presente provvedimento per le quali si applica la disciplina previgente. Sono, altresì, fatte salve le istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ma non autorizzabili in relazione alla disciplina previgente, alle quali saranno applicati i criteri di cui all’art. 36 dell’allegato”;

poiché la domanda presentata dal ricorrente risale al 9 aprile 2003, la disposizione sopra trascritta è presupposta al provvedimento impugnato in principalità;

essa è successiva all’approvazione del nuovo atto, ma nulla appare ostare a che un atto amministrativo disponga per il periodo transitorio, senza introdurre norme retroattive, che nella specie non sono ravvisabili;

i primi due motivi devono peraltro dichiararsi infondati;

con il terzo mezzo i ricorrenti denunciano la determinazione dirigenziale della nuova azienda faunistico-venatoria per violazione degli artt. 7 e 10 L . 7 agosto 1990, n. 241, in quanto al comprensorio ricorrente non è stata data comunicazione dell’avvio del relativo procedimento ed in quanto il dirigente regionale ha omesso di motivare circa le ragioni ostative all’accoglimento della domanda, rappresentate dal comprensorio medesimo in una memoria di intervento procedimentale;

la domanda di istituzione della nuova azienda è stata presentata nella data indicata ed il comprensorio è intervenuto nel procedimento con memorie presentate alla regione

l’istituzione di una nuova azienda faunistico-venatoria è stata disposta con atto in data 23 marzo 2004;

l’istituzione di una nuova azienda faunistico-venatoria nell’ambito territoriale gestito (ai fini venatori) da un Comprensorio Alpino (o, in pianura, da un Ambito Territoriale di Caccia) determina una riduzione del territorio venabile di competenza;

ciò comporta l’inclusione di tali soggetti tra coloro nei cui confronti il provvedimento istitutivo della nuova azienda è destinato a spiegare effetti;

tale circostanza, oltre ad attribuire a detti organismi il diritto a partecipare al procedimento, obbliga l’Amministrazione procedente a tenere conto delle osservazioni da essi eventualmente introdotte nel procedimento stesso;

nel testo della determina regionale impugnata in principalità non vi è alcun riferimento alla memoria presentata dagli enti esponenziali sul territorio degli iteressi venatori, peraltro puntualmente e tempestivamente presentata;

la mancata considerazione di tali osservazioni determina l’illegittimità della citata determina regionale 23 marzo 2004, n. 58 (Cons. St., IV, 22 giugno 2000, n. 3556; Cons. St., V, 16 giugno 2003, n. 3380);

in ragione della rilevata ed assorbente fondatezza di tale censura, il ricorso deve essere accolto nella sola parte rivolta contro la determina regionale 31 marzo 2004, n. 69, che deve essere conseguentemente annullata, salvi comunque restando gli ulteriori provvedimenti che la Regione Piemonte andrà ad adottare nel procedimento;

appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - pronunciando sentenza brevemente motivata accoglie il ricorso, annulla l’atto puntuale impugnato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che la Regione Piemonte andrà ad adottare nel procedimento;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino il 7 luglio 2004 con l’intervento dei magistrati:

Alfredo Gomez de Ayala - Presidente

Bernardo Baglietto - p. Referendario

Paolo Peruggia - p. ref. Est.

Il Presidente L’Estensore

F.to A. Gomez de Ayala F.to P.Peruggia

Firmato il Direttore di segreteria

M. Luisa Cerrato Soave

Depositata in segreteria a sensi di legge

il 7 luglio 2004

Firmato il Direttore di segreteria

M. Luisa Cerrato Soave