SEZ. 3       SENT.  08420  DEL 20/02/2003  (UD.12/12/2002)        RV.  224166
     PRES. Savignano G                REL. Zumbo A                COD.PAR.368
     IMP. Ridolfi C        PM. (Conf.) Fraticelli M 
538003  EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Immobile abusivo - Reato di cui al       l'art.  20 legge n. 47 del 1985 - Progettista non direttore dei lavori       - Responsabilita' - Esclusione. 
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 20 
 
    Il  progettista  di  un  manufatto  abusivo non risponde del reato di cui all'art.  20  della legge 28 febbraio 1985 n. 47, neanche a titolo di
concorso,  atteso  che la fase di redazione di un progetto, anche se difforme dalla
normativa  vigente,  va  tenuta distinta da quella di direzione dei lavori, e non  puo' configurarsi un nesso di causalita' tra la redazione del progetto e
l'attivita'  di attuazione dello stesso, soltanto per la quale sussiste rilevanza penale.
Fonte CED Cassazione
    
        
        
                                        Urbanisitica. Responsabilità progettista
- Dettagli
- Categoria principale: Urbanistica
- Categoria: Cassazione Penale
- Visite: 10316
 
                    




