SEZ. 3       SENT.  09538  DEL 03/03/2003 (UD.28/01/2003) RV.  223816
     PRES. Toriello F                 REL. Novarese F COD.PAR.342
     IMP. Pedrazzini e altri        PM. (Conf.) Hinna Danesi F 
515001  BELLEZZE  NATURALI  (PROTEZIONE  DELLE) - IN GENERE - - Interventi in       immobili  sottoposti  a vincolo paesistico ambientale - Variazione
es       senziale - Illecito penale - Sussistenza. 
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 8 
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 20  COMMA  LETT. C 
 
    Integra  il  reato previsto dall'art. 20 lett. C) L. 28/2/1985 n. 47 ogni intervento  effettuato  su immobili sottoposti a vincolo paesistico e
ambientale  eseguito  in difformita' dall'autorizzazione paesistica, dovendosi
considerare  come variazione essenziale indipendentemente dal fatto che sia considerata come tale dalla legge regionale. 
    Il direttore dei lavori e' responsabile dell'inosservanza della legge urbanistica  indipendentemente dall'epoca in cui la violazione e' stata
commessa,  infatti  solo  l'attivazione della procedura di comunicazione e rinuncia
all'incarico  prevista  dall'art. 6 della L. 28/2/1985 n. 47 puo' determinare un'esenzione da responsabilita'.
Fonte CED Cassazione
    
        
        
                                        Urbanistica. Variazioni essenziali
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- Categoria principale: Urbanistica
- Categoria: Cassazione Penale
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