Cass. Sez. III n. 5731 del 11 febbraio 2016 (Cc 20 gen 2016)
Pres. Ramacci Est. Andreazza Ric. Carandente
Urbanistica. Revoca e sospensione sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive

Il giudice dell'esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive di cui all'art. 31 d.P.R. d.P.R. n. 380 del 2001 in conseguenza della presentazione di una istanza dì condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può appunto determinare la sospensione dell'esecuzione nel caso di un suo rapido esaurimento. Non può, poi, sfuggire come sempre questa Corte abbia anche precisato, così distinguendo tra revoca da un lato e sospensione dall'altro, che mentre la prima è condizionata all'intervento di atti amministrativi incompatibili con la esecuzione della demolizione , la seconda discende dal fatto che sia ragionevolmente prospettabile che, nell'arco di breve tempo, questi stessi provvedimenti incompatibili vengano adottati

RITENUTO IN FATTO

1. C.C. ha proposto ricorso nei confronti dell'ordinanza del 08/01/2015 con cui il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di annullamento e/o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive contenuto nella sentenza di condanna dello stesso Tribunale in data 10/04/2007.

2. Lamenta, con un unico motivo, la violazione dell'art. 665 c.p.p..

In particolare evidenzia che, a fronte di richiesta che deduceva la pendenza di domanda di sanatoria in ragione della realizzazione dell'opera prima del 2003 a supporto della domanda di annullamento o sospensione dell'ordine di demolizione, il giudice dell'esecuzione ha rigettato la stessa sostenendo che la revoca dell'ingiunzione di demolizione sarebbe consentita al giudice dell'esecuzione unicamente in presenza di titolo abilitativo concesso dalla pubblica amministrazione; ma tale assunto si pone in netto contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice è tenuto ad esaminare i possibili esiti del procedimento amministrativo e in particolare il prevedibile risultato dell'istanza di condono e la durata necessaria per la definizione della procedura; nella specie, invece, il giudice non ha operato alcun controllo circa la pendenza della domanda di sanatoria e sulle eventuali determinazioni successive della pubblica amministrazione.


CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

Il Tribunale di Napoli, investito della richiesta, oltre che di revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusive, anche di sospensione dello stesso, ha affermato il principio secondo cui solo la presenza di atti amministrativi intervenuti successivamente e non compatibili con tale ordine, o perchè conferenti all'immobile una diversa destinazione o perchè di "sanatoria" delle irregolarità poste in essere, avrebbe potuto integrare il presupposto di accoglimento della domanda.

Sennonchè tale assunto, se rilevante quanto alla revoca dell'ordine, appare in particolare non conferente quanto alla diversa questione della sospensione dello stesso: se è ben vero infatti che non è sufficiente a neutralizzare l'ordine di demolizione la possibilità che in tempi lontani e non prevedibili possano essere adottati atti favorevoli al condannato (in tal senso, Sez. 3, n. 38997 del 26/09/2007, Di Somma, Rv. 237815), è parimenti vero come anche la semplice pendenza di una procedura finalizzata all'emissione di provvedimenti amministrativi di tal fatta, ove accompagnata da elementi plausibilmente indicativi di un esito favorevole della stessa, possa comportare la legittima stasi della procedura di demolizione. Questa Corte ha infatti in più occasioni affermato che il giudice dell'esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può appunto determinare la sospensione dell'esecuzione nel caso di un suo rapido esaurimento (da ultimo, tra le numerose altre, Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212). Non può, anzi, sfuggire come sempre questa Corte abbia anche precisato, così distinguendo tra revoca da un lato e sospensione dall'altro, che mentre la prima è condizionata all'intervento di atti amministrativi incompatibili con la esecuzione della demolizione, la seconda discende dal fatto che sia ragionevolmente prospettabile che, nell'arco di breve tempo, questi stessi provvedimenti incompatibili vengano adottati (Sez. 3, n. 24273 del 24/03/2010, P.G. in proc. Petrone, Rv. 247791; Sez. 3, n. 38997 del 26/09/2007, cit.).

Nella specie, invece, l'ordinanza impugnata, pur a fronte di prospettazione che evidenziava la pendenza di domanda di sanatoria, non ha proceduto alle valutazioni richieste nei termini appena ricordati, limitando, come detto in principio, la propria analisi alla mancata adozione degli atti amministrativi ricordati.

Il provvedimento gravato va dunque annullato con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame da condurre alla stregua dei criteri qui ribaditi.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2016.