 Cass. Sez. III n. 6588 del 17 febbraio 2012 (Ud. 17 nov. 2011)
Cass. Sez. III n. 6588 del 17 febbraio 2012 (Ud. 17 nov. 2011)
Pres. Mannino Est. Fiale Ric. Alaimo ed altro
Urbanistica. Opere in cemento armato
La realizzazione di un insieme di elementi strutturali collegati tra loro ed esplicanti una funzione statica che porta all'ampliamento di un edificio realizzato rispetto a quello autorizzato è soggetta alle disposizione sulle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Udienza pubblica
 Dott. MANNINO Saverio Felice     - Presidente  - del 17/11/2011
 Dott. FIALE   Aldo          - rel. Consigliere - SENTENZA
 Dott. FRANCO  Amedeo             - Consigliere - N. 2426
 Dott. GRILLO  Renato             - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. MARINI  Luigi              - Consigliere - N. 9367/2011
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 1) ALAIMO GAETANO N. IL 10/04/1942;
 2) PALUMBO PICCIONELLO CALOGERO N. IL 08/02/1963;
 avverso la sentenza n. 1069/2008 TRIBUNALE di AGRIGENTO, del  			07/07/2009;
 visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
 udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2011 la relazione fatta dal  			Consigliere Dott. ALDO FIALE;
 Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. De Santis Fausto  			che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.  			RITENUTO IN FATTO
 Il Tribunale di Agrigento, con sentenza del 7.7.2009, affermava la  			responsabilità penale:
 a) di Alaimo Gaetano in ordine ai reati di cui:
 - al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65, 71 e 72 (per avere  			realizzato, quale proprietario committente, opere edilizie in cemento  			armato omettendo di effettuare la previa denunzia ed il prescritto  			deposito del progetto esecutivo - in Favara, in epoca antecedente e  			prossima al 7.11.2007);
 - al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95 (per avere eseguito i  			lavori anzidetti, in zona sismica, senza darne le dovute preventive  			comunicazioni);
 b) di Palumbo Piccionello Calogero in ordine al reato di cui:
 - al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64 e 71 (per avere, quale  			direttore dei lavori, realizzato opere edilizie in cemento armato  			senza la predisposizione di un progetto esecutivo - in Favara, in  			epoca antecedente e prossima al 7.11.2007)
 e riconosciute ad entrambi circostanze attenuanti generiche,  			unificati i reati ascritti all'Alaimo nel vincolo della  			continuazione, condannava l'Alaimo medesimo alla pena di Euro  			250,00 di ammenda ed il Palumbo Piccionello alla pena,  			condizionalmente sospesa, di Euro 100,00 di ammenda.  			Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli  			imputati, il quale ha eccepito:
 -la erronea interpretazione delle disposizioni riferite alla  			realizzazione delle opere in conglomerato cementizio armato, in  			quanto le opere realizzate non costituivano elementi strutturali di  			un edificio e non avevano funzione statica; - la immotivata mancata  			concessione dell'attenuante per fatto di speciale tenuità.  			CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché  			manifestamente infondato.
 1. A norma del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 64, comma 1 "la  			realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale  			e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale  			da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da  			evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità" e, secondo  			l'art. 53 del citato D.P.R., sono considerate "opere di conglomerato  			cementizio armato", normale o precompresso, "quelle, composte da un  			complesso di strutture, che assolvono ad una funzione statica". Ne  			consegue che un'opera, per essere sottoposta alla disciplina in  			oggetto, deve risultare dal concorso di una pluralità di strutture e  			che restano al di fuori della normativa le opere costituite da  			un'unica struttura come, ad esempio, l'architrave di una porta.  			La circolare n. 11951 del 14.2.1974 del Ministero dei lavori pubblici  			- Presidenza del Consiglio Superiore - Servizio tecnico centrale ebbe  			a specificare, in proposito, che "si considerano, ai sensi della L.  			n. 1086 del 1971, opere in conglomerato cementizio armato normale  			quelle costituite da elementi resistenti interconnessi, compresi  			quelli di fondazione, che mutuamente concorrono ad assicurare la  			stabilità globale dell'organismo portante della costruzione, e che  			quindi costituiscono un complesso di strutture, ossia un insieme di  			membrature comunque collegate tra loro ed esplicatiti una determinata  			funzione statica. Sono quindi escluse all'applicazione dell'art. 4  			della legge, oltre alle membrature singole, anche gli elementi  			costruttivi in cemento armato che assolvono una funzione di limitata  			importanza nel contesto statico dell'opera".
 Nella fattispecie in esame, secondo quanto accertato dal giudice del  			merito, l'intervento incriminato è consistito, appunto, in un  			insieme di elementi strutturali collegati tra loro ed esplicanti tale  			finzione statica (che hanno portato all'ampliamento dell'edificio  			realizzato rispetto a quello autorizzato) al quale le norme  			incriminataci fanno riferimento.
 2. L'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità,  			prevista dall'art. 62 cod. pen., n. 4, è applicabile solo ai delitti  			e non anche alle contravvenzioni di tipo urbanistico ed edilizio  			(Cass., Sez. 3^: 10.6.2009, n. 23872; 15.4.2002, n. 14190; 26.5.1994,  			n. 6187).
 3. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte  			Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere  			che "le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa  			nella determinazione della causa di inammissibilità", alla  			declaratoria della stessa segue per ciascun ricorrente, a norma  			dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché  			del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende,  			equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura  			di Euro 1.000,00.
 P.Q.M.
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al  			pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma  			di Euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.  			Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.
 Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2012
 
                    




